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La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana. STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Prima della Costituzione attuale vigeva lo Statuto Albertino:.

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Presentation Transcript


  1. La Costituzione della Repubblica Italiana STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

  2. Prima della Costituzione attuale vigeva lo Statuto Albertino: Carta costituzionale emanata dal re di Sardegna, Carlo Alberto il 4 marzo 1848 e rimasta in vigore come legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1° gennaio 1948.

  3. Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia Carignano (1798-1849), re di Sardegna concesse lo Statuto, detto dal suo nome Albertino

  4. Statuto Albertino • Art. 1 = la Religione Cattolica, Apostolica Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. • Art.2 = lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario. • Art.3 = il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalla camera del Senato e dei Deputati. • Art.5 = la persona del re è sacra ed inviolabile. • Art.6 = il re nomina tutte le cariche dello Stato. • Art.7 = il re solo sanziona le leggi e le promulga. • Art.10 = la proposizione delle leggi apparterrà al re e a ciascuna delle due Camere. • Art.26 = la libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto se non mai nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. • Art.27 = il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge e delle norme che essa prescrive.

  5. Repubblica o Monarchia?2 giugno 1946 Il popolo italiano va alle elezioni per due precisi motivi: 1. Scegliere attraverso un Referendumla forma di governo: Repubblica o Monarchia

  6. Il 2 giugno 1946 L’Italia è una Repubblica con il 54,3% dei suffragi. l’Assemblea Costituente nomina: • Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato. • Una commissione di 75 deputati per elaborare una Costituzionepiù moderna dello Statuto Albertino perché più aderente alla nuova società. Infatti…

  7. La Costituzione repubblicana rappresenta La COSTITUZIONE è il frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, composta da 556 membri eletti il 2 giugno 1946 (lo stesso giorno in cui il popolo italiano si pronunciò per la repubblica al referendum istituzionale) e presieduta da Umberto Terracini.

  8. Il progetto, redatto da una commissione di 75 membri, fu sottoposto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea, che nel corso di 170 sedute esaminò 1663 emendamenti; la votazione per l'approvazione del testo definitivo ebbe luogo il 22 dicembre 1947.

  9. La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola, e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente, UmbertoTerracini

  10. La Costituzione italiana fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Firma della Costituzione Italiana

  11. STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 139 ARTICOLI • PRINCIPIO DEMOCRATICO • INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI • PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA • DIRITTO-DOVERE AL LAVORO • PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO • TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE • 7. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA • 8. LIBERTÀ RELIGIOSA • 9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE • 10. TUTELA DEGLI STRANIERI • 11. TUTELA DELLA PACE • 12. LA BANDIERA PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 – 12 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ART. 13 – 54 PARTE PRIMA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ART. 55 – 139 PARTE SECONDA

  12. Presidenti della Repubblica Italiana

  13. Principi Fondamentali di …

  14. Art.11

  15. LA LIBERTA' PERSONALE Inviolabilità del domicilio (art. 14) Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15) Diritto di circolazione e di soggiorno (art. 16) Libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21)

  16. LA LIBERTA' RELIGIOSA (art. 19) Tutti i cittadini possono praticare e fare propaganda religiosa in privato o in pubblico, in qualsiasi forma.

  17. LA LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE (Articoli 17 –18) Per riunione s’intende un raggruppamento temporaneo che può aver luogo in pubblico o in privato (comizio, manifestazione). Le associazioni possono essere: religiose, sindacali, politiche.

  18. La libertà politica L’art. 48 afferma che il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini, uomini e donne, maggiorenni (SUFFRAGIO UNIVERSALE) Il suffragio universale maschile fu istituito in Italia nel 1912, quello femminile nel 1946

  19. Il diritto all'istruzione Art.33 L'arte e sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

  20. L’istruzione inferiore, impartita per otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. art. 34

  21. PARTE PRIMADIRITTI E DOVERI DEI CITTADINIRAPPORTI ECONOMICI La Costituzione prevede delle regole riguardanti: orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, tutela del lavoro minorile, assicurazioni per infortuni, malattie, vecchiaia, associazione sindacale, ecc. Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…”

  22. Art. 38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale…”

  23. PARTE PRIMADIRITTI E DOVERI DEI CITTADINIRAPPORTI POLITICI I diritti politici garantiscono la partecipazione di tutti i cittadini alle attività dello Stato. Tra i tanti si ricordano: Art. 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico…” (le donne votano per la prima volta il 2 giugno 1946)

  24. Art. 51 “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza…”

  25. PARTE PRIMADIRITTI E DOVERI DEI CITTADINIDOVERI DEL CITTADINO Come abbiamo appena visto, ad ogni cittadino spettano dei diritti, ma è naturale che abbia anche dei doveri da assolvere, verso lo Stato. Tra i principali ricordiamo: Art. 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge…”

  26. UFFICIO TASSE Art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…”

  27. Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi…”

  28. La Costituzione repubblicana rappresenta il frutto del lavoro dell'Assemblea costituente, composta da 556 membri eletti il 2 giugno 1946 (lo stesso giorno in cui il popolo italiano si pronunciò per la repubblica al referendum istituzionale) e presieduta da Umberto Terracini.

  29. PARTE SECONDAORDINAMENTO DELLA REPUBBLICAIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 • Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri… • L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

  30. Palazzi delle Istituzioni - Roma

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