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Modulo A3 Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi

Modulo A3 Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi. DIMeG – CISQ Politecnico di Bari 12 dicembre 2011. “ Complesso di attività preordinate ed indirizzate ad impedire il verificarsi di eventi che la collettività intende evitare o a limitarne la probabilità di accadimento ”.

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Modulo A3 Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi

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  1. Modulo A3Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi DIMeG – CISQ Politecnico di Bari 12 dicembre 2011

  2. “Complesso di attività preordinate ed indirizzate ad impedire il verificarsi di eventi che la collettività intende evitare o a limitarne la probabilità di accadimento” La Prevenzione ovvero Complesso di attività volte ad impedire l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale o a diminuire il rischio

  3. Requisiti della Prevenzione • Prevedibilità • Evitabilità La Prevenzione • Attività della Prevenzione • Tecniche • Sanitarie • Educative / di ricerca

  4. Norme di recepimento CEE-CE ・D. Lgs. 626/94 - Attuazione delle direttive 89/319/CEE, …, 99/92/CE riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ・D. Lgs 494/96 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili“ – Direttiva Cantieri ・DPR 459/96 - Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Direttiva Macchine Leggi, Decreti, Circolari,… ・ D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” ・Circ. 91/61 - Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile - Ministero dell'Interno Direzione Generale dei servizi Antincendi Norme di buona tecnica

  5. L’ordinamento della sicurezza del lavoro Legislazione sociale: insieme di normative che tutelano il lavoratore (in tutte le sue forme) (in particolare) Prevenzione degli infortuni (tutela dell’integrità fisica dei lavoratori) SICUREZZA DEL LAVORO Igiene del lavoro (tutela della salute dei lavoratori)

  6. Evoluzione della normativa in Italia • art. 2087 del Codice Civile (1942) • (Tutela delle condizioni di lavoro) • L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo • la particolarità del lavoro, • l’esperienza e • la tecnica, • sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Attualmente ancora considerata come: • norma “di chiusura” del sistema della sicurezza sul lavoro, visto come un rapporto di debito-credito tra datore di lavoro e lavoratore

  7. Evoluzione della normativa in Italia Strumenti per la sicurezza SICUREZZA SICUREZZA OGGETTIVA SOGGETTIVA Risorse tecnologiche Risorse umane

  8. Evoluzione della normativa in Italia Normativa degli anni ’50: • DPR 547/55(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) • DPR 164/56(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) • DPR 303/56(Norme generali per l’igiene del lavoro) - Specifici precetti prevenzionali (impostaz. prescrittiva) alla cui applicazione sono chiamati i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e finanche i lavoratori - Misure di prevenzione oggettiva sostanzialmente preferite alle misure di prevenzione soggettiva

  9. Evoluzione della normativa in Italia Il D.Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) - Recepimento in Italia della legislazione comunitaria “sociale”. - Nuovo approccio alla sicurezza: alla sicurezza oggettiva si affianca una maggiore attenzione alle risorse umane, alla loro formazione e organizzazione. Si parla di “Valutazione dei Rischi”.

  10. Evoluzione della normativa in Italia I principi ispiratori del 626/94 “... istituire nell’azienda un sistema di gestione permanenteed organico diretto alla • individuazione, • riduzione • e controllo costante • dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.” • (Circ. M.L. 7/8/1995, n.102)

  11. Insieme di precetti a struttura rigida e di precetti a struttura elastica rigida (PRECETTI PRESCRITTIVI) Impongono al debitore di sicurezza un preciso presidio di prevenzione elastica (PRECETTI PRESTAZIONALI) Si limitano a prevedere il risultato prevenzionale che si vuole raggiungere, lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato STRUTTURA

  12. Evoluzione della normativa in Italia L’iter evolutivo del D.Lgs. 626/94 • Recepimento della direttiva quadro89/391/CEE (Ia direttiva “sociale”) • Modifiche ed integrazioni: • - D. Lgs. 242/96 (modifiche) • - D.Lgs. 359/99(Attuazione della direttiva 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro) • - D.M. 12/11/99(elenco degli agenti biologici classificati) • - D.Lgs. 66/00(Attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) • - L. 422/00(modifiche alla definizione di videoterminalista e alla relativa sorveglianza sanitaria)

  13. Evoluzione della normativa in Italia L’ iter evolutivo del D.Lgs.626/94 • Modifiche ed integrazioni (continua): • - D.Lgs. 25/02(Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il avoro) • - D.Lgs. 195/03(Requisiti professionali del responsabile del servizio prevenzione e protezione) • - D.Lgs. 233/03(Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive) • - D.Lgs. 235/03* (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro) • * in particolare, esso prescrive la redazione di un vero e proprio piano, cosiddetto “PiMUS”, su montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi • - D.Lgs. 195/06 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) • NON INTEGRATO NEL 626/’94: • - D.Lgs. 187/05 (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche)

  14. Indice del T.U. 81/08 TITOLO I – PRINCIPI COMUNI Capo I – Disposizioni generali Capo II – Sistema istituzionale Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sez. I – Misure di tutela e obblighi Sez. II – Valutazione dei rischi Sez. III – Servizio di Prevenzione e Protezione Sez. IV – Formazione, informazione e addestramento Sez. V – Sorveglianza sanitaria Sez. VI – Gestione delle emergenze Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Sez. VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Capo IV – Disposizioni penali TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SANZIONI > per aver contravvenuto ad obblighi specifici > quasi tutte di carattere penale (“quasi tutte” oblabili)

  15. Indice del T.U. 81/08 TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI –MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII – AGENTI FISICI Capo I – Dispozioni generali Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al RUMORE durante il lavoro Capo III – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a VIBRAZIONI Capo IV – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo V – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Capo VI – Sanzioni TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

  16. Definizioni tratte dal T.U. (art. 2) a) «lavoratore»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui .... • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (ecc. .....)

  17. Definizioni tratte dal T.U. (art. 2) b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni .... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, ..... e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (.....) Art. 2082 del Cod. Civile - Imprenditore E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). AUTONOMO POTERE DECISIONALE E DI SPESA

  18. Soggetti coinvolti e responsabilità Obblighi in carico a: • Datore di lavoro e Dirigenti (stesso piano) • Preposti • Lavoratori • Medico Competente • Progettisti (art. 22) • Fabbricanti e Fornitori (art. 23) • Installatori (art. 24) • Il dirigente è colui il quale assomma in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato, a tutti gli effetti, l’”alter ego" del datore di lavoro, mentre il preposto svolge solo funzioni di controllo e sorveglianza con poteri (e, di conseguenza, responsabilità) più contenuti. • Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) • 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (.....)

  19. Obblighi delegabili: Delega vs incarico DELEGA • Trasferimento di funzioni/poteri e responsabilità (solo di obblighi delegabili) • Condizioni di validità: giustificata, espressa, formale, circostanziata (data e compiti specifici), accettata, effettiva, finanziariamente autonoma, a persona idonea • NOMINA DI PREPOSTO (INCARICO) • Assegnazione di compiti (controllo e sorveglianza, attuazione delle misure di sicurezza, informazione dei lavoratori, vigilanza sull’uso dei DPI, sorveglianza su rischi imprevisti, manutezione e controlli sulle macchine) • Assenza di potere/obbligo di predisporre mezzi e strutture

  20. Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17) • Valutare in modo esplicito e documentato il livello di sicurezza in cui si svolge il lavoro nella sua azienda • VALUTAZIONE DEI RISCHI e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Individuazione di figure professionali coinvolte nel mantenimento e nel programma di miglioramento dello stato di sicurezza in azienda • addetti al SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e suo RESPONSABILE (RSPP) • MEDICO COMPETENTE (sorveglianza sanit.) • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (non richieste qualifiche particolari)

  21. Le modalità operative Precetti a struttura elastica (PRECETTI PRESTAZIONALI) si limitano a prevedere il risultato prevenzionale che si vuole raggiungere, lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato Misure di prevenzione soggettiva ad integrazione delle misure di prevenzione oggettiva ANALISI DEI RISCHI SICUREZZA INTEGRATA

  22. La metodologia di valutazione dei rischi Analisi/Progettazione delle condizioni di lavoro Individuazione delle misure di sicurezza Rilevazione dei pericoli VALUTAZIONE DEI RISCHI STIMA DEI RISCHI Risk Management Risk Assessment Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità di individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione

  23. Terminologia (1) • Danno (harm) : lesione fisica e/o danno alla salute, ai beni, all’ambiente • Pericolo (hazard) : qualsiasi fonte di danno (“an inherent physical or chemical characteristic that has the potential for causing harm” secondo l’American Institute of Chemical Engineers AICHE) • Evento pericoloso : evento che può causare un danno • Rischio : attualizzazione di un pericolo attraverso la combinazione dei due elementi • Gravità del danno che il pericolo può causare • Probabilità che il danno si verifichi

  24. Terminologia (2) • Valutazione del rischio : valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni in una situazione pericolosa per stabilire se è necessario adottare contromisure • Misure di sicurezza : mezzi che eliminano il pericolo o riducono il rischio • Rischio residuo : rischio che sussiste dopo l’introduzione di misure di sicurezza

  25. Definizione di Pericolo / Rischio DANNO ……. PERICOLO / SITUAZIONE PERICOLOSA (sorgente di ogni possibile danno) RISCHIO (funzione di Gravità e Probabilità del Danno) DANNO DANNO Stima dei Rischi Identificazione dei Pericoli Un Pericolo può essere all’origine di più di un evento dannoso e quindi di più rischi allo stesso tempo. Ad esempio, lo stoccaggio di materiale infiammabile e tossico quando brucia può dare luogo ad un incendio, dagli effetti più o meno localizzati, ma anche ad una nube tossica, che, diffusa in atmosfera, può avere effetti al di fuori dello stabilimento e sull’ambiente.

  26. I fattori di Rischio • Il rischio è funzione di: • Gravità o Severità • Probabilità dell’evento dannoso RISCHIO PROBABILITA’ che il danno si manifesti GRAVITA’ del possibile danno frequenza e durata di esposizione al pericolo natura dell’entità che viene aggredita (salute, beni, ambiente) probabilità che si verifichi un evento pericoloso reversibilità / irreversibilità del danno possibilità di evitare o ridurre il danno (velocità del fenomeno, poss. di fuga, esperienza) estensione del danno

  27. P A Rischio crescente B G Rating dei Rischi per la prioritizzazione degli interventi di miglioramento R = G x P Le curve a pari Livello di Rischio sono quindi delle iperboli equilatere Ai due punti A e B è associato lo stesso rischio Nulla vieterebbe, in linea di principio, di utilizzare altre funzioni!

  28. Protezione P Rischio crescente Prevenzione G Strategie di riduzione del rischio

  29. Rating dei Rischi Ma come si associa alla Gravità un valore numerico ? Problema: la Gravità del danno deve essere quantificata in modo omogeneo anche se si riferisce a danni che possono essere di natura molto diversa. A tale scopo, essa viene generalmente classificata in categorie, per esempio da 1 a 4: • I. Catastrofica : morti, disastro, danno ambientale gravissimo • II. Critica : danni fisici gravi, malattie professionali, danno rilevante al sistema produttivo o all’ambiente • III. Marginale : danni fisici lievi, danni limitati al sistema produttivo o all’ambiente • IV. Irrilevante : meno che marginale

  30. Rating dei Rischi Lo stesso metodo è applicato alla Probabilità o Frequenza con la quale il danno potrà manifestarsi: • A. Alta : ad alta probabilità, accadrà quasi sicuramente durante la storia futura del sistema (macchina, processo, impianto, ecc.) • B. Media • C. Bassa • D. Remota : improbabile ma possibile N.B. : in tutto ciò è evidente che è necessario usare buon senso e il raggiungimento di un comune consenso tra persone dotate di esperienza in merito.

  31. Misure di Sicurezza protettive Alta Media Misure di Sicurezza preventive Bassa Remota P G III II I IV Matrice dei Rischi Rischio Trascurabile Rischio Basso : è accettabile un Rischio residuo Rischio Medio  va eliminato o migliorato Rischio Alto  situazione inaccettabile

  32. L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Indice di rischio. La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione di una funzione matematica tipo R= f (M,P) R= magnitudo del rischio M=magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi provocato P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo. determinazione della funzione di rischio “f”

  33. Tabella Scala delle probabilità (P)

  34. Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

  35. L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Matrice del rischio

  36. L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Criteri per definire priorita’ e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare

  37. In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate ad eliminarli, come pure nella messa in atto delle misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicemente "spostati" la soluzione di un problema non deve crearne altri !!!!! VALUTAZIONE DEI RISCHI

  38. Il rischio non deve essere trasferito • in un altro settore. • Montare doppi vetri sulle finestre di un ufficio per ridurre il rumore proveniente dall'esterno sarebbe poco conveniente se non si si provvedesse alla realizzazione di un sistema adeguato di ventilazione. • Lo scarico di un impianto di ventilazione di sostanze tossiche deve essere montato in modo tale che la sua uscita non comporti rischi per altre zone di lavoro o per il pubblico. VALUTAZIONE DEI RISCHI

  39. La Valutazione dei Rischi • 1) IDENTIFICARE I PERICOLI • 2) IDENTIFICARE PERSONE ESPOSTE • 3) VALUTARE I RISCHI • 4) VERIFICARE POSSIBILI SOLUZIONI • 5) DEFINIRE PRIORITÀ INTERVENTI • 6) EFFETTUARE INTERVENTI • 7) DOCUMENTARE ATTIVITÀ • 8) REVISIONARE PERIODICAMENTE GLI INTERVENTI EFFETTUATI

  40. Gli infortuni sul lavoro

  41. Infortunio Dal latino “fors” (sorte, destino) e “in” (avverso, contrario) Infortuni sul lavoro • Caratteristiche dell’infortunio • Evento: • non voluto • ad accadimento improvviso • dell’organismo umano • in occasione del lavoro

  42. Definizione di Infortunio sul lavoro (art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): Alterazione dell’organismo… “… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un‘inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per più di tre giorni“ • NOTE • Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato con un nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa. • Per inabilità permanente si intende l’annullamento o la riduzione per tutta la vita della capacità lavorativa. • Per inabilità temporanea si intende la riduzione della capacità lavorativa per un periodo determinato.

  43. INABILITA’ • Si distinguono: • inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; • inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; • inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di assenza dal lavoro.

  44. Definizione di Malattia Professionale Malattia causata esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale • Conseguenza di un ambiente di lavoro nocivo • Provocata da meccanismi lesivi diluiti nel tempo

  45. Definizione di Malattia Professionale Si può definire come lo stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamenteconnessa all'attività lavorativa - associata ad una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante una riduzione della capacità lavorativa. • PROVA DEL NESSO EZIOLOGICO: • elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 , D.P.R. 336/94. • Per le malattie diverse da quelle tabellate ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella (o manifestatesi oltre i termini ivi indicati), spetta al lavoratore dimostrare "la causa di lavoro".

  46. INFORTUNIO vs MALATTIA PROFESSIONALE • La distinzione tra infortuni e malattie professionali assume notevole rilevanza in quanto: • le forme di tutela previdenziale sono separate e distinte; • esistono norme differenti relativamente al periodo di conservazione del posto ed all'ammontare del trattamento economico;

  47. CLASSIFICAZIONE E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI • La classificazione è uno strumento di audit della sicurezza. • Possibili classificazioni in base a : • Gravità • Indennizzabilità • Forma • Agente materiale • Natura e sede della lesione.

  48. Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità ・ infortuni-medicazione: permettono ai lavoratori infortunati di riprendere il lavoro dopo medicazione della lesione subita; ・ infortuni in franchigia: l’abbandono dei lavoro da parte del lavoratore è limitato al periodo di franchigia o di non indennizzabilità (3 giorni) da parte dell’Istituto Assicuratore (INAIL); ・ infortuni indennizzabili comportando una assenza dal lavoro superiore al periodo di franchigia, sono indennizzati da parte dell’Istituto Assicuratore. Infortuni a carico del datore di lavoro

  49. Classificazione degli infortuni secondo la gravità e l’indennizzabilità temporanei permanenti mortali Indennizzati Non indennizzati Infortuni denunciati Per franchigia Per altre cause

  50. IL REGISTRO INFORTUNI(art. 4, c.5, lett.o D.Lgs. 626/94) • Il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare su di un apposito registro gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per più di un giorno. • Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di denunciare gli infortuni indennizzabili all’INAIL.

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