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LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO

LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO. Cenni storici. FASI STORICHE. 1^ FASE Nascita della MEDICINA DEL LAVORO. 2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge. 3^ FASE:

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LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO

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Presentation Transcript


  1. LA MEDICINA E L’IGIENE DEL LAVORO Cenni storici

  2. FASI STORICHE 1^ FASE Nascita della MEDICINA DEL LAVORO 2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 4^ FASE Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi

  3. 1^ FASE: - Nascita della MEDICINA DEL LAVORO • XVI secolo: Georgius Agricola – Paracelso • XVII secolo: • XVIII secolo: rivoluzione industriale • XIX secolo: Bernardino Ramazzini “De Morbis Artificium” Primo studio sistematico delle malattie del lavoro Luigi Devoto

  4. 2^ FASE:Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge • Fine secolo XVIII / inizio secolo XIX • Drammatico sfruttamento della classe operaia • Macchine idrauliche e macchine a vapore

  5. Verso la fine XIX secolo - meccanizzazione - nuove tecniche di produzione spostamento manodopera dal settore agricolo a quello industriale (inadeguate istruzioni professionali)

  6. CONSEGUENZE INFORTUNI crescente e preoccupante aumento ORARI massacranti (12-14 h giorno) CONDIZIONI IGIENICHE E AMBIENTALI Precarie

  7. Prime disposizioni legislative • In Italia l’emanazione delle prime leggi a tutela dei lavoratori (fanciulli) ha inizio nel 1886 • 1898: prima legge sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro • 1917: provvedimenti contro gli infortuni in agricoltura • 1929: prima assicurazione contro le malattie professionali nell’industria • Legge 11.07.1886 - n. 3657 • Regolamentava il lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere.

  8. 1902: IL LAVORO FEMMINILE Con la legge n.242 del 1902, nota come legge Carcano, viene regolamentato l’uso della forza lavoro femminile. -Divieto di lavoro nei sotterranei -Divieto di impiego in lavori insalubri e pericolosi • Limite di 12 ore nella durata della giornata lavorativa • Istituzione del congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile, peraltro, a tre settimane.

  9. 1930: viene predisposto il Codice Penale nel quale vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza sul lavoro a carico dell’imprenditore (artt. 437 e 451)

  10. CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 437 Rimozione od omissione dolosadi cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. D O L O Intenzione o consapevolezza di ledere un diritto altrui, mediante inganno o raggiro o recando danno...

  11. 1942: viene predisposto il nuovo Codice Civile: viene separata la tutela prevenzionistica da quella assicurativa: la tutela della salute del lavoratore si configura come un dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087)

  12. CODICE CIVILE, 1942 • Art. 2087 • Tutela delle condizioni di lavoro • L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie atutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

  13. CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930 Art. 451 Omissione colposadi cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. C O L P A Atto, comportamento che contravviene in modo involontario a una norma giuridica o morale

  14. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 1947 Art. 1 : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Art. 35:La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 38:I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia...

  15. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA D.P.R. 1124/65 COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

  16. 3^ FASE:Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70) ART. 5: libertà e dignità del lavoratore: vietato, al datore di lavoro, eseguire accertamenti sull’idoneità e sulle infermità per malattia o infortunio ART. 9: titolarità del diritto dei lavoratori a gestire, con il concorso di tutte le forze che ritengono opportune, la tutela della salute e dell’integrità fisica in rapporto ai rischi che il lavoro comporta

  17. 1971: I DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI (L.1204/71) - Divieto di licenziamento - Divieto di sospensione dal lavoro - Astensione obbligatoria dal lavoro - Spostamento ad altre mansioni - Astensione facoltativa dopo il parto - Astensione dal lavoro durante le malattie del bambino - Permessi retribuiti post-partum

  18. D.P.R. 547 del 27.04.1955 • Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. • D.P.R. 303 del 19.03.1956 • Norme generali per l’igiene del lavoro.

  19. 4^ FASE: Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi Le tappe significative delle normative Europee

  20. 1984 TRATTATO DI SCHENGHEN: abbattimento barriere terrestri e marittime tra Paesi aderenti; libera circolazione di merci e persone con semplice carta di identità

  21. TRATTATO DI MAASTRICHT : E’ stato siglato il 9 e il 10 dicembre 1991 a Maastricht, in Olanda, durante il vertice tra i Paesi della CEE che portò, il 7 febbraio 1992, alla firma del "Trattato sull'Unione europea". - creazione di una Banca Centrale Europea (BCE); - l'adozione dell'euro entro il 1999; - la nascita di una nuova dimensione chiamata "cittadinanza europea " che implica la coscienza di una nuova appartenenza politica, geografica, culturale, sociale ed economica; - una politica di crescita economica e di sviluppo dell'occupazione e una politica estera e della difesa comuni; - l'armonizzazione dei sistemi fiscali e delle normative pubblicitarie; - la caduta dei monopoli nazionali nel settore dei trasporti

  22. Il passaggio significativo “normativa anni 50 / normativa anni 90

  23. La persona. Il Lavoratore.Le norme di tutela RISCHI (cadute, taglio,rumore, polvere,ecc) “Ore 8.00” “lunedì” “Ore 18.00” “venerdì” Inizio rapporto di lavoro Fine rapporto di lavoro MISURE DI TUTELA (art.2087 CC.; art.15 D.Lgs 81/08, ecc) Valutazione dei rischi – Documento valutazione dei rischi DPI

  24. L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA

  25. Le parole chiave del D.Lgs. 626, del D.Lgs 81, del D.Lgs. 81 revisionato

  26. Il D.Lgs. 81/08. 13 Titoli, 306 articoli, 51 Allegati

  27. La strategia del D.Lgs. 81/08, richiesta al datore di lavoro

  28. … nel contesto di una nuova impresa … e/o attività …

  29. La principale novità sostanziale

  30. Art. 2, c. 1 - Definizioni

  31. Il “pilastro” del D.lgs. 81/08

  32. Art. 1 -Finalità

  33. La garanzia. L’uniformità.

  34. Vengono abrogati: • DPR 547/55 • DPR 164/56 • DPR 303/56 (tranne art. 64 - ISPETTORI) • D.Lgs. 277/91 • D.Lgs.626/94 • D.Lgs.493/96 • D.Lgs.494/96 • D.Lgs.187/05 • Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06) • L.123/07(tranne artt.4, 8,9,10,11,12) • Ogni altra disposizione legislativa incompatibile…

  35. Le principali novità del Decreto Correttivo • L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente • Obblighi di inviare i lavoratori a visita medica secondo scadenza e comunicazione al MC della cessazione del rapporto do lavoro • DVR consegnato al RLS ed consultato solo in azienda

  36. Le principali novità del Decreto Correttivo L’art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente • Art. 3 bi, introduzione concetto “culpa in vigilando” • Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei 21 predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

  37. L’art. 28. La valutazione dei rischi

  38. L’adeguata informazione formazione. Elementi strategici

  39. I reati si distinguono in base al diverso tipo di sanzione e quindi abbiamo:

  40. Il regime sanzionatorio nel D.Lgs. 81/08. Quattro tipologie di sanzioni

  41. Conclusioni: SICUREZZA PARTECIPATA !

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