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Giusnaturalismo e cultura giuridica tra Sei e Settecento

Giusnaturalismo e cultura giuridica tra Sei e Settecento. Giusnaturalismo moderno. Corrente culturale del Seicento di spicco per le idee e l’influenza sugli sviluppi del diritto Ruolo centrale attribuito alla elaborazione di una dottrina e di un sistema

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Giusnaturalismo e cultura giuridica tra Sei e Settecento

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Presentation Transcript


  1. Giusnaturalismo e cultura giuridica tra Sei e Settecento

  2. Giusnaturalismo moderno • Corrente culturale del Seicento di spicco per le idee e l’influenzasugli sviluppi del diritto • Ruolo centrale attribuito alla elaborazione di una dottrina e di un sistema • Giusnaturalisti architetti del diritto • Concezione di un diritto naturale fondato sull’uomo: giusnaturalismo soggettivo, contrapposto al Giusnaturalismo oggettivo, dominante nell’età medievale • Accento sui diritti soggettivi inalienabili dell’uomo

  3. Giusnaturalismo moderno • Al centro l’uomo come essere razionale: concezione laica • Genesi nell’età precedente: • dall’umanesimo alla scuola di Salamanca (Francisco Vitoria e Francisco Suarez in particolare) • Dai problemi ‘nuovi’ dell’epoca: dalla riforma protestante ai conflitti tra Stati • Fonti principali di riferimento: diritto romano, Vecchio e Nuovo testamento, testi letterari poetici filosofici antichi

  4. Giusnaturalismo moderno • Nucleo comune di dottrine con apporti diversi • Teoria di un contratto sociale concluso tra gli uomini per raggiungere pace e sicurezza affidandone la tutela ad un sovrano, tuttavia concepito negli autori diversamente ora come evento storico ora in formulazione legata alla religione (es.: patto tra Dio e Abramo) • Fiducia nella costruzione di un sistema di regole di diritto naturale oggettivamente valido in ogni tempo perché conforme alla ragione e alla natura umana

  5. Grozio (1583-1645) • Autore del De iure belli ac pacis (1625), scritto in Francia dopo la persecuzione religiosa da lui sofferta come calvinista arminiano • Scopo dell’opera identificare serie di principi generali e di regole fondate sulla ragione • Si identificano tre regole principali dalle quali desumere le conseguenze • Pacta sunt servanda:obbligo di rispettare i patti • obbligo di risarcimentodel danno arrecato ( obbligo di pagare con la ‘pena’, calcolata secondo criteri di proporzionalità, le conseguenze dei propri delitti) • obbligo di restituire il maltolto

  6. Grozio (1583-1645) • Teoria di un contratto sociale concluso tra gli uomini mossi da appetitus societatis, desiderosi di unirsi per sopperire alla mancanza di beni e soddisfare i bisogni comuni

  7. Grozio (1583-1645) • Fondamento del diritto naturale nella natura razionale dell’uomo e non nel comando di Dio: giusrazionalismo • Accusa di empietà a Grozio • Grozio padre fondatore del dirittointernazionale: influenza sulla dottrina del diritto internazionale pubblico: • Regole per un diritto di guerra comune tra le nazioni, tratte da un diritto di natura e da un diritto delle genti costruito sulle consuetudini pregresse

  8. Thomas Hobbes (1588-1679) • Importanza centrale nella storia del pensiero moderno • De cive (1642) e Leviathan(1651): fondamenti teorici dell’assolutismo • Stato di natura: di violenza endemica (homo homini lupus, bellum omnium contra omnes) • Si supera per la pace rinunciando ai propri diritti naturali e affidando tutti i poteri ad un unico soggetto, il sovrano assoluto • Positivismo legislativo • Legge come comando, valida in sé • Disfavore per la consuetudine • Ostilità verso i giuristi

  9. Thomas Hobbes (1588-1679) • La libertà coincide con il silenzio della legge • Nullum crimen, nulla poena sine lege: principio di legalità nel diritto penale • Corollario: irretroattività del diritto penale

  10. John Locke (1632-1704) • Dal volontarismo hobbesiano al razionalismo • Diritto naturale regola di condotta fissa ed eterna dettata dalla ragione • Stato di natura di pace e di libertà • Contratto sociale tra gli uomini ed autorità con cui si affidano ad esse i poteri di governo • Fonte della sovranità il popolo • Concezine anticipatrice dello Stato di diritto (rule of law): libertà dallo Stato

  11. John Locke (1632-1704) • Potere primo è il legislativo, da conferire ad un organo rappresentativo, distinto dal potere di governo • Il potere è affidato per la protezione ed il riconoscimento dei diritti fondamentali ed inalienabili alla vita, alla libertà alla proprietà ed alla resistenza all’oppressione • Embrione della teoria della separazione dei poteri destinata ad avere grande influenza • Appello al Cielo in caso di violazione del patto da parte dei governanti (Diritto di resistenza)

  12. Pufendorf (1632-1694) ed il volontarismo giuridico • Nativo della Sassonia • Titolare ad Heidelberg della prima cattedra di diritto naturale in Europa (1661) • Autore, citatissimo, di De iure naturae et gentium(1672) e della sua sintesi De officio hominis et civis, tradotta anche in francese • Il diritto e le scienze umane oggetto ‘possibile’ di una rigorosa sistemazione scientifica • Il diritto naturale è fondato sulla ragione

  13. Pufendorf (1632-1694) ed il volontarismo giuridico • La legge è un comando di un superiore che vincola i soggetti-sudditi, munito di coattività (volontarismo giuridico) • La libertà coincide con il silenzio della legge • Anticipatore dell’illuminismo giuridico (idee sulla generalità, senza rilievo legislativo degli status, ed irretroattività della legge, punibilità dei soli comportamenti esterni ecc.)

  14. Pufendorf e i seguaci • Ebbe numerosi seguaci: in particolare il francese- svizzero protestante Jean Barbeyrac (1674-1744), diffusore delle idee di Pufendorf (e di Grozio), professore di diritto naturale a Gröningen, e Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748), svizzero, autore dei Principes du droit naturel e dei Principes du droit politique, ove espone una dottrina del contratto sociale probabilmente usata da Rousseau

  15. Thomasius (1655-1728) • Di ispirazione pufendorfiana, filosofo, giurista, docente di diritto a Leipzig e Halle (insegna diritto naturale in una Facoltà giuridica) • Praeceptor Germaniae • Autore dei Fundamenta iuris naturae et gentium, del De crimine bigamiae, del de crimine haeresiae, del De tortura foris christianorum proscribenda • La legge è un comando di un superiore che vincola i soggetti-sudditi, munito di coattività (volontarismo giuridico): riguarda la sfera delloiustum • Le altre sfere enucleate sono l’honestum (profilo morale del comportamento umano) e ildecorum (profilo sociale del comportamento umano) • La libertà coincide con il silenzio della legge

  16. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) • Matematico, filosofo, storico, giurista • Fautore del razionalismo giuridico • Norma enunciazione di una verità, da costruire con struttura grammaticale quale unione di un predicato (diritto o dovere) ad un soggetto • Possibile costruzione di un sistema, completo ed autosufficiente, sulla base di pochi principi, dai quali dedurre attraverso metodo combinatorio ‘matematico’ le norme più particolari da applicare al caso concreto • Contenuti della legge non difformi dal diritto romano, bisognoso solo di essere razionalizzato, ridotto ad ordine

  17. Wolff (1670-1754) • Filosofo, teologo, matematico, leibniziano, fondatore di una scuola influente nel processo codificatorio (wolffismo) • Autore di diverse opere, tra cui Ius naturae methodo scientifica pertractatum(1750) e Instiutiones iuris naturae et gentium(1750) • Società civile prosecuzione storica del contratto sociale originario • Il sovrano ne trae legittimazione ai poteri esercitati per la sicurezza e il benessere dei sudditi • Teoria funzionale alla politica del diritto della monarchia prussiana ed austriaca

  18. Wolff e il wolffismo • Ideatore di un sistema contraddistinto da ‘parte generale’ sulle categorie e principi del diritto privato • Distinzione chiara tra diritto privato e diritto pubblico • Distinzione chiara tra diritto sostanziale e diritto processuale • Seguace illustre Emeric de Vattel (1714-1767), grande internazionalista, autore de Le droit de gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des affaires des nations et des souverains (1758)

  19. Domat (1625-1696) • Fautore del razionalismo giuridico • Giansenista amico di Pascal, avvocato, procuratore del re a Clermont Ferrand, al servizio del re a Parigi (riceve una pensione per scrivere l’opera principale) • Autore di Les loix civiles dans leur ordre naturel (1689), scritte in francese (poi in latino e nelle altre lingue europee) • Scopo: ricerca regole del diritto francese (all’epoca delle grandi ordonnances di Luigi XIV, il Re Sole) sulla base di alcuni principi fondamentali attraverso la ricerca dellaratio (esprit) delle norme anche tra loro contrastanti (in ciascuna norma alita lo spirito del sistema

  20. Domat (1625-1696) • Premessa: esistono due tipi di leggi: • Immutabili (leggi naturali) • Arbitrarie (essenzialmente di diritto pubblico) • Ricerca del sistema di diritto da costruire partendo da: • Dueregole madri: amare Dio e amare gli uomini • Il diritto romano è il deposito delle regole naturali dell’equità che concernono il diritto privato (valorizzato alla luce della ragione e dell’etica scaturente dalla fede religiosa) • Il diritto pubblico (Droit public, pubblicato postumo) è costituito da norme arbitrarie mutevoli in rapporto al cambio dei regimi • ‘Progenitore’della codificazione francese

  21. Pothier (1699-1772) • Magistrato ad Orléans, primo professore di ‘droit français’ • Autore di un celebrato commentario alla Coutume d’Orléans (1740-1760), di Pandectae in novum ordinem digestae (1748), di numerosi trattati di diritto privato (es:Traité sur le domaine de la propriété ) in cui congiunge le due ‘anime’ del diritto francese approfondite e sintetizzate nelle due prime opere, il diritto comune ‘razionalizzato’ e il droit commun coutumier ) • ‘Padre’ della codificazione francese

  22. Giuristi italiani del Settecento I metodi innovativi, sviluppatisi oltralpe, sono variamente recepiti dalla cultura giuridica italiana • Francesco D’Andrea (1625-1698), napoletano, avvocato e magistrato, autore degli Avvertimenti ai nipoti, con una forte coscienza professionale • Gian Vincenzo Gravina (1664-1718), calabrese, autore delle Origines iuris civilis, dal taglio storico aperto alle influenze culturali europee

  23. Giuristi italiani del Settecento • Giuseppe Averani (1662-1738), toscano, seguace della scuola culta, autore delle Interpretationes iuris • Luigi Cremani, criminalista, toscano professore a Pavia, opera una felice combinazione tra giusnaturalismo, teorie beccariane e impianto del diritto comune (De iure criminali libri tres) • Tommaso Maurizio Richeri, piemontese, autore della Universa civilis et criminalis jurisprudentia iuxta seriem Institutionum

  24. Giuristi tedeschi del Settecento • Studio sui testi di Adam Struve (Jurisprudentia romano-germanica forensis) e di Samuel Stryk (Usus modernus Pandectarum) • Justus Henning Böhmer, allievo di Samuel Stryk e autore di un trattato di diritto ecclesiastico protestante di grande fortuna (Ius ecclesiasticum protestantium), fautore del territorialismo in materia religiosa e della tolleranza religiosa

  25. Giuristi tedeschi del Settecento • Johann Gottlieb Heinecke, autore di Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum, introduzione istituzionale, sintetica e chiara, al diritto privato romano ‘moderno, di Elementa iuris naturae et gentium,sintesi degli esiti del giusnaturalismo, e di Elementa iuris germanici, sistemazione scientifica del diritto privato germanico • Christian Wolff (v. supra)

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