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La responsabilità amministrativa delle società prevista dal decreto legislativo 231/2001

La responsabilità amministrativa delle società prevista dal decreto legislativo 231/2001. ARGOMENTI. Introduzione A chi si applica Presupposti per l ’ imputazione I soggetti coinvolti Le categorie di reato Reati colposi Reati all ’ estero Le sanzioni L ’ esimente

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La responsabilità amministrativa delle società prevista dal decreto legislativo 231/2001

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  1. La responsabilità amministrativa delle società prevista dal decreto legislativo 231/2001

  2. ARGOMENTI • Introduzione • A chi si applica • Presupposti per l’imputazione • I soggetti coinvolti • Le categorie di reato • Reati colposi • Reati all’estero • Le sanzioni • L’esimente • Condotta riparatoria • L’onere della prova • Conclusione

  3. INTRODUZINE Con il D.Lgs. 231/2001 si introduce un’innovazione giuridica fondamentale: la responsabilità da reato non è più esclusiva delle persone fisiche ma si estende anche agli enti, con o senza personalità giuridica, a vantaggio dei quali è stato commesso il reato. La società risponde quindi per tutti i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggiodalle persone che operano per la società stessa. Questa responsabilità può coinvolgere il patrimonio della società, con sanzioni economiche, ma anche la prosecuzione dell’attività stessa, attraverso le sanzioni interdittive previste dal decreto.

  4. A CHI SI APPLICA Il decreto 231/2001 si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica. Rientrano tra queste categorie: tutte le imprese, con o senza personalità giuridica; le associazioni, anche non riconosciute; le società di diritto privato esercenti un pubblico servizio; gli enti pubblici economici.

  5. PRESUPPOSTI PER L’IMPUTAZIONE La società può essere giudicata colpevole se: • l’illecito rientra nell’elenco dei reati previsti dal decreto 231 e successive integrazioni; • il reato è commesso da un soggetto che ha un legame funzionale con la società (anche ad es. collaboratori e agenti); • il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società. È inoltre ipotizzabile una responsabilità da concorso in un reato commesso da un terzo in relazione con la società (es. consulenti, clienti, fornitori).

  6. I SOGGETTI COINVOLTI La società è responsabile per determinati reati (oltre 100) commessi nel suo interesse o vantaggio da: soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione, gestione o controllo, anche di fatto, della società o di unità autonome); persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o soggetti terzi che agiscono in nome e per conto della società). La società non risponde se l’autore del reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità sussiste anche quando l’autore del reato non è identificato/imputabile.

  7. LE CATEGORIE DI REATO • Reati contro la Pubblica Amministrazione • Delitti informatici e trattamento illecito di dati • Reati societari • Delitti di criminalità organizzata • Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento • Delitti contro l’industria e il commercio • Reati con finalità di terrorismo o di eversione allordine democratico • Delitti contro la personalità individuale • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili • Abusi di Mercato • Reati transnazionali • Omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro • Riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria • Reati ambientali • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

  8. REATI COLPOSI L’introduzione dei delitti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro haampliato notevolmente la responsabilità della società, sono stati introdotti infatti anche i reati commessi per colpa. Con l’estensione della normativa anche alle ipotesi colpose si è estesa anche la platea delle aziende che potrebbero essere assoggettate alla responsabilità amministrativa. L’adozione del modello organizzativo si è così resa necessaria in tutte le realtà aziendali ove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

  9. REATI COMMESSI ALL’ESTERO Se la società ha nello Stato la sede principale, essa risponde anche per reati commessi all’estero, purché contro di essa non proceda lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto. Per l’ipotesi inversa – reato commesso in Italia da impresa avente sede all’estero- non esiste apposita previsione ma la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il decreto 231/2001 (Trib. Milano 27/04/2004).

  10. LE SANZIONI • Sanzioni pecuniarie, applicate per quote con importi che variano da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.550.000 euro • Sanzioni interdittive, di norma con durata da 3 mesi a 2 anni, che sono: • interdizione dall’esercizio dell’attività; • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. • Misure di sequestro preventivo o conservativo • Confisca del profitto • Pubblicazione della sentenza.

  11. L’ESIMENTE La Società non risponde se: • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; • il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza); • le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

  12. CONDOTTA RIPARATORIA Le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà se: • il danno patrimoniale cagionato è stato di particolare tenuità; • l’autore del reato ha agito nell’interesse proprio o di terzi e la società non ne ha ricavato profitto; • la società ha risarcito il danno; • la società ha eliminato le conseguenze dannose/pericolose del reato o si è adoperata per farlo; • la società ha adottato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se oltre a ciò la società ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, la sanzione interdittiva è esclusa.

  13. L’ONERE DELLA PROVA Il decreto 231 introduce anche un’inversione dell’onere della prova nel processo penale, imponendo alla società, in caso di reato commesso da soggetti apicali, di provare le varie condizioni per l’esimente da responsabilità (Modello efficace, organo di controllo, elusione da parte dell’autore e dovuta vigilanza) . Se invece a commettere il reato è un sottoposto, si applica il consueto onere probatorio che ricade sull’accusa.

  14. CONCLUSIONE In sintesi, la responsabilità delle società ai sensi del decreto 231/2001 è la realizzazione di un reato da cui emerge, salvo prova contraria, un fatto illecito addebitabile alla società e consistente nella mancata predisposizione di strumenti di prevenzione idonei, almeno potenzialmente, a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente collegati alle dinamiche di gestione delle imprese.

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