1 / 24

“Fonti Rinnovabili e risparmio energetico”

“Fonti Rinnovabili e risparmio energetico”. Mercoledì 19 settembre 2007 Sala Polivalente – Quartiere 5 Centro Commerciale “I Portici” Via XXIII Settembre, 124 – Zona Celle Rimini. Gli impianti fotovoltaici Il nuovo conto energia. Le novità introdotte dal Decreto 19 febbraio 2007.

maree
Download Presentation

“Fonti Rinnovabili e risparmio energetico”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. “Fonti Rinnovabili e risparmio energetico” Mercoledì 19 settembre 2007 Sala Polivalente – Quartiere 5 Centro Commerciale “I Portici” Via XXIII Settembre, 124 – Zona Celle Rimini Gli impianti fotovoltaici Il nuovo conto energia Le novità introdotte dal Decreto 19 febbraio 2007 Per. Ind. Maurizio Pasini

  2. Quadro legislativo DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 “sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della DIRETTIVA 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” Art. 7. - Disposizioni specifiche per il solare 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. 2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente: a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Decreto 28 luglio 2005 “Ministero delle Attività Produttive. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.” (GU n. 181 del 5-8-2005)  Decreto 6 febbraio 2006 “Ministero delle Attività Produttive. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.” (GU n. 38 del 15-2-2006) Introduzione tariffe incentivanti e procedura amministrativa

  3. Nuovo provvedimento in materia … Serie Generale Sommario GU n. 45 del 23.02.2007 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 • Rispetto ai precedenti provvedimenti: • Meccanismi correttivi per l’accesso al sistema di accesso degli incentivi (semplificazione amministrativa) • Nuove tariffe incentivanti • Nuovi limiti massimi finanziabili … bisogna ricordare : Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) Comma 350 (Incentivi installazione pannelli fotovoltaici) 350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa". COMUNI: OBBLIGO ADEGUAMENTO REGOLAMENTI EDILIZI

  4. DEFINIZIONI

  5. “Applicazione art.7 Dlgs 387/05 recepimento Direttiva 2001/77/Ce” Art.1 “Finalità” DM19.02.2007 Art.2 “Definizioni” DM 19.02.2007 TIPOLOGIE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica Impianto fotovoltaico NON integrato Impianto fotovoltaico parzialmente integrato

  6. Art.2 “Definizioni” DM 19.02.2007 Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (Allegato 2) Tipologia 1. Moduli fotovoltaici installati sulle terrazze di edifici e fabbricati, che risultino di quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici stessi, non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale Tipologia 2 Moduli fotovoltaici installati tetti, copertura, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse Tipologia 3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.

  7. Art.2 “Definizioni” DM 19.02.2007 Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’ integrazione architettonica (Allegato 3) Tipologia 1 SOSTITUZIONE MATERIALI DI RIVESTIMENTO di tetti, copertura, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici AVENTI LA MEDESIMA INCLINAZIONE e FUNZIONALITA’ ARCHITETTONICA della superficie rivestita. Pannelli in copertura Tipologia 2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la STRUTTURA DI COPERTURA sia costituita da moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto. Tipologia 3 PORZIONI DI COPERTURA DI EDIFICI in cui i moduli fotovoltaici SOSTITUISCANO il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni Coppo fotovoltaico Tipologia 4 BARRIERE ACUSTICHE in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici Tipologia 5 ELEMENTI DI ILLUMINAZIONEin cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici Tipologia 6 FRANGISOLE i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto Tipologia 7 BALAUSTRE O PARAPETTI in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura Lucernai Tipologia 8 FINESTRE in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse Tipologia 9 PERSIANE in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane

  8. Art.2 “Definizioni” DM 19.02.2007 Grandezza di riferimento: Potenza nominale (di massima, di picco o di targa misurata in condizioni nominali (CEI EN 60904-1 All.I) POTENZA NOMINALE PUNTO DI CONNESSIONE punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO • l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; • risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta escambiata o ceduta con la rete; • risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; • risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti

  9. Art.2 “Definizioni” DM 19.02.2007 soggetto responsabile e' il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti SOGGETTO RESPONSABILE SOGGETTO ATTUATORE è il GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI Doppio contatore in ingresso e in uscita nel punto di connessione alla rete come normato dalla Delibera AEEG 28/06 Servizio SCAMBIO SUL POSTO Produzione Annua Media kWh 2 anni solari Art.3 “Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti” DM 19.02.2007 Soggetti beneficiari persone fisiche persone giuridiche soggetti pubblici i condomini di unità abitative e/o di edifici. (amministratore del condominio) Le decisioni condominiali possono essere prese a maggioranza in base ai millesimi (dal Dlgs 192/05)

  10. REQUISITI E COMPONENTI

  11. Art.4 “requisiti componenti e impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti” DM 19.02.2007 Potenza > 1kW Conformità norme tecniche Collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Unico punto di connessione Entrata in esercizio successiva al provvedimento Delibera AEEG e comunque dopo il 31 .12.2006 Per il potenziamento di impianti esistenti accede solo per i KW di potenziamento Ammessi anche impianti tra 1° ott.2005 e Delibera AEEG (in attesa) purche a norma con i precedenti decreti ministeriali 28/7/05 e 6/2&96 Per questi impianti la RICHIESTA deve essere inoltrata entro 60 GG dall’approvazione Delibera AEEG Modifiche per il transitorio

  12. PROCEDURE

  13. Sog.Resp. Sog.Resp. Sog.Resp. Art.5 “Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti” DM 19.02.2007 Procedure Progetto preliminare E Richiesta gestione (Art.9,1 Dlgs 79/99 e Art.14 Dlgs 387/03 rece.Dir77/01) Scambio sul posto [ SI ] [ NO ] AEEG: Delibera modalità e tempistiche (in attesa di emanazione) Domanda al GSE Richiesta Autorizzazioni [Denuncia di Inizio Attività etc..] (se necessarie) Dichiarazione di Fine Lavori A impianto ultimato Comunicazione di ultimazione dei lavori a: Entrata in Esercizio Entro 60 giorni Documentazione finale di entrata in esercizio Richiesta concessione TARIFFA INCENTIVANTE a: Modalità di erogazione tariffa (da delibera AEEG) VERIFICA E COMUNICAZIONE TARIFFA INCENTIVANTE (art.6) e PREMIO (art.7)

  14. al COMUNE D.I.A. Impianto tecnico Art.5 “Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti” DM 19.02.2007 Richiesta Autorizzazioni Per la costruzione ed esercizio impianti fotovoltaici NON è necessaria alcuna autorizzazione Solo: Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, nulla osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, come risultanti dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. La predetta previsione si applica anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti all’autorizzazione ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette, ovvero ricadenti sui beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli impianti parzialmente integrati o architettonicamente integrati con Potenza < 20 kW NON è necessaria alcuna autorizzazione Ambientale (se non ubicati in aree protette T.U. beni culturali) Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai fini della costruzione e dell’esercizio degli impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici. Per le zone agricole NON è necessaria la variazione di destinazione d’uso

  15. TARIFFE INCENTIVANTI

  16. Art.6 “Tariffe incentivanti e periodo di diritto” DM 19.02.2007 Tariffe incentivanti (Art.6,2) Per impianti con entrata in esercizio tra 1/1/2008 al 31/12/2010 LA TARIFFA E’ MINORE DEL 2% Incremento delle tariffe del 5% nei casi: Dal 2009 ogni 2 anni le tariffe sono ridefinite dal MSE e Min.Amb. Senza ulteriori decreti si applicano le tariffe del 2010 • Potenze righe B e C se il soggetto è autoproduttore • Scuola pubblica • Struttura sanitaria pubblica • Impianti architettonicamente integrati: • nei fabbricati a destinazione agricola • in caso di sostituzione copertura in eternit • Enti Locali con popolazione < 5000 abitanti Il valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel periodo di venti anni. Valido fino all’emanazione Delib AEEG e fino al 31 dic.2007

  17. Sog.Resp. Art.7 “Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia” DM 19.02.2007 Impianti operanti in REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO e utenze asservite a UNITA’ IMMOBILIARI o EDIFICI Può beneficiare di un PREMIO AGGIUNTIVO se: Certificazione Energetica Entrata in Esercizio Impianto fotovoltaico Interventi migliorativi prestazioni energetiche dell’edificio (costi/benefici) (EP) Esecuzione interventi individuati nella Certificazione Energetica (nuovo) Certificazione Energetica Con riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria (indice EP) di calcolo dell’edificio rispetto a quanto riportato nella Certificazione energetica Riduzione % (EP) Il soggetto responsabile trasmette copia della certificazione energetica con individuato la percentuale di riduzione di EP RICHIESTA RICONOSCIMENTO PREMIO RICONOSCIMENTO PREMIO Premio: maggiorazione della tariffa pari a metà della % di riduzione di (EP) fino a un max del 30% aumento tariffa Per edifici completati dopo l’entrata in vigore Ricorre dall’ANNO SOLARE successivo alla domanda, per il periodo residuo Il premio viene riconosciuto anche in caso di successivi interventi Nel caso di cessione dell’edificio comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante!

  18. Sog.Resp. Art.7 “Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia” DM 19.02.2007 ...esempio… Certificazione Energetica Entrata in Esercizio Impianto fotovoltaico ANNO 2010 Impianto P 3KW Tariffa riconosciuta : 0,49€/kWh Interventi migliorativi prestazioni energetiche dell’edificio (costi/benefici) ANNO 2012 Esecuzione interventi individuati nella Certificazione Energetica (EP = 50 kWh/m2anno EP = 40 kWh/m2anno Pari al 20% di EP (nuovo) Certificazione Energetica ANNO 2012 Premio: maggiorazione della tariffa pari a metà della % di riduzione di (EP) RICHIESTA RICONOSCIMENTO PREMIO RICONOSCIMENTO PREMIO 0,49 €/kWh +10%= 0,54 €/kWh Riconosciuta per il periodo dal 2012 al 2020 Il premio viene riconosciuto anche in caso di successivi interventi Edifici completati DOPO l’entrata in vigore del Decreto Se EP minore del 50% del D.Lgs 192/05 Tariffa maggiorata del 30%

  19. … altre disposizioni

  20. Art.8 “Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici” DM 19.02.2007 Per gli impianti in regime di scambio sul posto con Pn minore di 20 kW si applica la tariffa incentivante anche dopo il periodo dei 20 anni Art.9 “Condizioni per la cumulabilità di incentivi” DM 19.02.2007 Tariffe incentivanti NON cumulabili con: • Impianti fotovoltaici che abbiano usufruito di: • Incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata • Certificati Verdi • Titoli Efficienza Energetica • Per gli obblighi di cui al D.Lgs 192/05 • Per gli obblighi di cui alla Legge Finanziaria La cumulabilità è possibile solo nel caso in cui il soggetto responsabile sia una SCUOLA PUBBLICA o una STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Art.10 “Modalità per l’erogazione dell’incentivazione” DM 19.02.2007 Entro 60 giorni Delibera AEEG modalità di erogazione incentivi Art.12 “Obiettivo di potenza nominale da installare” DM 19.02.2007 Obiettivo installare 3000 MW entro il 2016

  21. Art.13 “Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti” DM 19.02.2007 Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti e' stabilito in 1200 MW • su sito internet: • comunicazione limite 1200 MW • aggiornamento potenza accumulata Con decreto del MSE e Min.Ambiente entro 6 mesi dal raggiungimento limite dei 1200 MW misure per il conseguimento dell’obiettivo di 3000 MW http://atlasole.gsel.it

  22. DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ESERCIZIO Numero complessivo degli impianti: 1195 POTENZA TOTALE 8,31 MW

  23. Art.15 “Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie” DM 19.02.2007 L’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici […] [attraverso] un rapporto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente decreto Art.16 “Disposizioni finali” DM 19.02.2007 Soggetti con le tariffe incentivanti dei precedenti DM 28/07/05 o DM 06/02/06 Comunicazione inizio e fine lavori entro 90 giorni dalle scadenze previste dai Decreti o dall‘entrata in vigore del DM 19/02/07 Comma 6 Fermo restando quanto disposto all’articolo 4, comma 7, i soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell’esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.

  24. Grazie per l’attenzione Per. Ind. Maurizio Pasini maurizio.pasini@comune.rimini.it

More Related