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Università degli Studi di Ca tania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”

Università degli Studi di Ca tania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”. Area del Sostituto d’Imposta e-mail asi@unict.it Catania, 22 marzo 2011. I contenuti del corso. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente – slide 3

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Università degli Studi di Ca tania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta”

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Presentation Transcript


  1. Università degli Studi di Catania“Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta” Area del Sostituto d’Imposta e-mail asi@unict.it Catania, 22 marzo 2011

  2. I contenuti del corso • Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente – slide 3 • Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza - slide 11 • La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale - slide 21 • La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza - slide 33 • Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA - slide 41 • Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno - slide 43 • Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta - Il CUD – slide 50 • La dichiarazione dei redditi del lavoro dipendente – Il mod. 730 – slide 57 • L’Assistenza fiscale – slide 65 • Ulteriori obblighi del Sostituto d’Imposta – slide 71 • Discussione

  3. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente • L’attuale ordinamento legislativo prevede a favore di tutti i lavoratori l'iscrizione obbligatoria ad una Cassa previdenziale e assistenziale al fine di garantire, alla data di cessazione dal servizio, l’erogazione del trattamento di quiescenza. • Pertanto, tutti i dipendenti anche se assunti a tempo determinato o per attività non istituzionali o adibiti a servizi di carattere straordinario, devono essere obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensione istituita a favore della categoria d’appartenenza. • La contribuzione grava sia sul lavoratore che sull’Amministrazione o Ente datore di lavoro e la tipologia e la misura dei contributi dovuti, a favore di ciascuna Cassa, è diversificata in base alle disposizioni normative che ne regolano l’attività.

  4. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente • La contribuzione viene applicata, con diverse modalità, sia sul trattamento fisso che sui compensi accessori. • In occasione del conguaglio di fine anno l’Amministrazione centrale provvede ad acquisire le informazioni inerenti eventuali somme accessorie liquidate dalle strutture decentrate e le relative ritenute applicate al fine dell’elaborazione del conguaglio previdenziale e del rilascio del modello CUD.

  5. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente La cassa previdenziale ed assistenziale dei dipendenti universitari è l’INPDAP • L'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ente pubblico non economico a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre competente per la gestione delle prestazioni pensionistiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritte alle Casse degli ex Istituti di previdenza.

  6. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente La presenza dell’INPS nella busta paga dei dipendenti universitari • Viene versata all'INPS la contribuzione inerente il trattamento di disoccupazione spettante al personale assunto a tempo determinato. • La quota è totalmente a carico del datore di lavoro ed è fissata nella misura dell’ 1,61%.

  7. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le ritenute previdenziali e le relative aliquote applicate al personale universitario strutturato iscritto alla Cassa Trattamenti pensionistici statali:

  8. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente • Viene versata all’Inpdap anche la contribuzione pensionistica aggiuntiva prevista dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92, istituita nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto" rivalutato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati). • Si tratta dunque di una ritenuta tesoro aggiuntiva all’8,80% a carico del lavoratore dipendente. Per il 2011 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in 43.042,00 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva suddetta (1%) viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.587,00 euro. (Nota Operativa Inpdap del 9/2/2011 n°4)

  9. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente • Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall‘art.2 comma 18, della legge 335/95 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per lo pensione con il Sistema contributivo è pari ad € 93.621,38 • Si tratta dei lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi come calcolato dall'Istat.

  10. Il trattamento previdenziale del lavoro dipendente • L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7 del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno 1999, n.229, è pari ad Euro 170.656,92. • Il minimale contributivo, previsto dall'art.1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8 dell'art.6 del decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad Euro 9.741,68

  11. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza • Il dipendente universitario all'atto in cui cessa di lavorare, oltre che alla pensione, se ne ha maturato il diritto, ha in ogni caso diritto o all’indennità di buonuscita (per i dipendenti degli enti locali è il TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento viene erogato dall'INPDAP. • L’indennità di buonuscita è stata regolata dal D.P.R. 29/12/1973 n.1032. • Ha diritto all'indennità di buonuscita - gestita dall'INPDAP- il personale universitario, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, che ha conseguito almeno un anno di iscrizione al fondo. Il personale assunto dopo tale data ha diritto al Trattamento di fine rapporto. Permangono in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella Pubblica Amministrazione, i professori ed i ricercatori universitari in quanto personale non soggetto a privatizzazione.

  12. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine Servizio, sulle competenze mensili spettanti al personale universitario, è applicato il contributo per “opera di previdenza”. L'aliquota dell’opera di previdenza è stabilita nel 2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel 7,10% sull'80% della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.

  13. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza • La riforma del sistema pensionistico - legge 335/95 - e successivi atti normativi (legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM 2/3/2001) hanno disposto in merito al trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al personale Universitario. • Con le citate disposizioni e con successive circolari dell’Inpdap, che ne hanno chiarito gli aspetti applicativi, è stato stabilito che il TFR è immediatamente applicabile: • ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001, • ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000.

  14. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza • La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Anche la percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l’indennità di buonuscita e cioè: 9,60% dell’attuale base contributiva per il personale universitario • La differenza nel calcolo contributivo è che per il personale in TFR il contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro. • L’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore, che avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza.

  15. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza La buonuscita viene così calcolato per il personale universitario: La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo valutabile a tale fine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), e della tredicesima mensilità.L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per il periodo utile, computando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella uguale o inferiore. (ultima retribuzione + retribuzione individuale di anzianità + indennità integrativa speciale (ridotta al 60% L.87/1994) conglobata + indennità di amministrazione) x (anni utili) x 0,80

  16. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza Diritto al TFR Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.L'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.La prestazioni a carico dell'Istituto viene liquidata dalla Sede Provinciale nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.

  17. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza Diritto al TFR • Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese. Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell'arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione. • Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all'Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese. • Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del Mod. TFR/1 Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla legge per il pagamento.

  18. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza • In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese. • Se più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l'intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite. • Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno successivo alla scadenza del precedente.Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  19. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza • Il trattamento di fine rapporto è accantonato figurativamente ed è liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 • Tale accantonamento ammonta al 9,60% della retribuzione annua (calcolata nella misura dell'80%) utile ai fini dello stesso TFR e della I.I.S. (calcolata nella misura del 48%).L'eventuale valutazione di altre voci retributive comporta una corrispondente rideterminazione della misura del contributo.La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

  20. Le singole ritenute previdenziali: l’Opera Previdenza La retribuzione utile ai fini del TFRPer il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci: • l'intero stipendio tabellare; • l'indennità integrativa speciale; • la retribuzione individuale di anzianità; • gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa. • Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.

  21. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale In questa parte tenteremo di capire come la struttura della retribuzione del personale universitario che com’è noto si compone di due parti fondamentali: • Il trattamento fondamentale; • Il trattamento accessorio. impatta: • sul diverso assoggettamento a ritenuta previdenziale delle somme costitutive della retribuzione stessa a seconda che esse rientrino nel trattamento fisso e continuativo o in quello accessorio; • sulla loro diversa valutazione ai fini pensionistici.

  22. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione (opera previdenza) e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%. Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.

  23. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale Escursur normativo che ha portato il sostituto d’imposta ad effettuare il conguaglio previdenziale: Nel lontano 1973, con il DPR 1092/1973, venne varata una riforma delle pensioni migliorativa per i pubblici dipendenti; fino a quel momento la pensione veniva calcolata infatti fino all’ammontare massimo dell’80% dell’ultima retribuzione (con 40 anni di contributi). Con questo DPR 1092/1973 la base di calcolo delle pensioni degli statali venne aumentata del 18%, cosicché con il massimo dell’anzianità (40 anni) la pensione veniva calcolata in ragione del 94.4% dell’ultimo stipendio (80% + 18% dell’80%= 94.4 %). All'epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali

  24. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • La legge 23.12.1994 n°724 (Legge finanziaria del 1995), all'art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla ritenuta tesoro (attualmente pari all'8,80% e versata dal 1° gennaio 1996 all'INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione). • Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l'IIS). Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.

  25. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale Con la legge n°335/95 (riforma del sistema previdenziale), all'art.2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale

  26. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l'abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile. • invece la legge 335/95 ha mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria, dal 1 gennaio 1996 pensionabile RISULTATO • si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d'anno, quantificare l'ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

  27. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • E' per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta attuale dell'8,80% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dai mesi di gennaio e/o febbraio del successivo anno • Pertanto, il conguaglio previdenziale consiste: • nel determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell'8,80%.

  28. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • nel confrontare, poi, tale salario con la maggiorazione virtuale del 18% 3.1 se questa maggiorazione è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore; 3.2 se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali. Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.

  29. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto, in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.

  30. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • In ultima analisi è come se lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo • Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale che si potrà determinare l'effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare. • Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che l'ufficio pagatore, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un'unica soluzione.

  31. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale • FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO (con cifre puramente teoriche) • stipendio annuo lordo tabellare = €. 16.000; maggiorazione del 18% = €. 16.000x 18% = € 2.880 ; accessorio fisso in busta paga (indennità di ateneo) = € 1.150 • ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = € 2.880 x 8,80% = € 253,44 (da pagare); • ritenute previdenziali riferite all’indennità di ateneo = 1.150 x 8,85% = € 101,20 (già pagate); • per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio riferito all’indennità di Ateneo, dovrà pagare, a conguaglio: € (253,44 – 101,20) = € 152,24; • ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di € (16.000 + 2.880) = € 18.880 2. se il dipendente, oltre all’indennità di ateneo avesse percepito altro salario accessorio, per un totale di 2.000 €, su cui è già stata applicata la ritenuta previdenziale di € 2.000 x 8,80% = € 176, dovrebbe pagare, a conguaglio, la cifra di € (253,44 – 176) = € 77,44 cioè l'8,80% sulla differenza di € (2.880 – 2.000) = € 880 (infatti 880 € x 8,80% = 77,44 €). In tale caso, però non vi sarebbero ulteriori benefici in ordine allo stipendio pensionabile, in quanto il salario accessorio reale (€ 2.000) non eccede il salario accessorio virtuale garantito del 18% (€ 2.880); 3. se il dipendente dell'esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di € 3.500, oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad € 3.500 – 2.880 = € 620 per quel determinato anno. La base pensionabile pertanto sarebbe di € (16.000 + 3.500) = € 19.500, oppure: tabellare (16.000 €) + maggiorazione del 18% (2.880 €) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (€ 620) = € 19.500 .

  32. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: il conguaglio previdenziale si ricorda, infine, che l'iscrizione alle Casse pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario e anche nel caso in cui l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali (art. 4, legge 8 agosto 1991, n. 274).L’obbligo d'iscrizione, pertanto sussiste, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche al fine di provvedere al trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti alla data di cessazione dal servizio.

  33. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza Per il personale appartenente al comparto Università il calcolo del trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti delle Amministrazioni statali. Esso può essere diviso in base a tre sistemi: • Sistema retributivo; • Sistema misto; • Sistema contributivo

  34. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza • Ciò premesso sono utili per il calcolo della quota di pensione di cui all’art.13 lettera a) del D.lgs 503/92 tutte le voci retributive facenti parte del trattamento fondamentale del personale non docente dell’Università. • Nell’ambito del trattamento fondamentale, sono sottoposti alla maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge n.177/1976, con esclusione della I.I.S già conglobata nello stipendio a decorrere dall’1/1/2003, i seguenti emolumenti: • - stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell’IIS • - posizioni economiche • - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita • - eventuali assegni ad personam. • Concorrono, inoltre, alla formazione della prima quota di pensione la retribuzione di posizione nonché l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla categoria EP. • Dette indennità, ancorché valutabili nella prima quota di pensione, non formano oggetto di maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 177/76.

  35. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza • Voci retributive che concorrono determinare la quota “B” di pensione • Concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92 le seguenti voci retributive del personale non docente dell’Università: • - indennità di ateneo attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D • - indennità di responsabilità corrisposta al personale delle categorie B,C,D • - compensi per lavoro straordinario • - retribuzione di risultato attribuita al personale di categoria EP • - indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo • - indennità mensile istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27/1/2005

  36. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza SISTEMA RETRIBUTIVO Requisiti • Destinatari del sistema di calcolo retributivo sono i lavoratori che alla data del 31.12.95 possono vantare un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.Ai fini del computo della predetta anzianità vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, compresi quelli riscattati o ricongiunti considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, anche se successiva al 31.12.95. Occorre evidenziare che per i soggetti che al 31.12.1992 possono far valere un'anzianità pari o superiore ad anni 40, il trattamento pensionistico sarà determinato secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1992. Sistema di calcolo • La misura della pensione è pari all'1,80% (aliquota di rendimento) della retribuzione annua pensionabile (quota A) o della retribuzione media pensionabile (quota B) per ogni anno di anzianità successivo al 15° con un massimo dell'80% dopo 40 anni di contribuzione. La somma degli importi della quota A e della quota B costituirà la misura del trattamento pensionistico annuo lordo spettante al dipendente.

  37. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza SISTEMA MISTO • Il trattamento pensionistico con il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono vantare un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.Calcolo • Il trattamento pensionistico viene determinato dalla somma:della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, per le anzianità fino al 31 dicembre 1995. Tale quota può essere di tre tipi: quota "A" per i servizi resi fino al 31 dicembre 1992; • quota "B" per i servizi resi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ricordando che nel caso in cui alla data del 31 dicembre 1992 si possa vantare meno di 15 anni di contribuzione, per definire il periodo di riferimento della quota B si effettua la media di tutte le retribuzioni percepite dal 1 gennaio 1993.Si ricorda che per ogni anno di anzianità precedente al 15° l'aliquota di rendimento è del 2,33%, mentre per l'anzianità maturata dall'1.1.95 al 31.12.95 tale aliquota è pari al 2%.Inoltre, l'art.2 del D.L.vo 373/93 ha introdotto un correttivo per coloro i quali alla data del 31.12.92 vantino una anzianità inferiore ad anni 15. Infatti, in questo caso, vanno escluse dal periodo di riferimento le retribuzioni annue rivalutate che risultino inferiori all'80% della retribuzione media pensionabile.La conseguente riduzione del periodo di riferimento non può però eccedere la misura del 25%. • quota "C" quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

  38. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza 1. SISTEMA CONTRIBUTIVO • Secondo il sistema contributivo l'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.Il montante è costituito dalla quantità di contributi che il dipendente ha versato, insieme al datore di lavoro, nell'intera vita lavorativa. Ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, viene accantonato un importo contributivo pari al 33% della retribuzione imponibile. Per le cessazioni intervenute dal 1.1.1998 tale aliquota è elevata dell'1% per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto pensionabile previsto per l'anno di cessazione • L'importo contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno in base al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

  39. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza 2. SISTEMA CONTRIBUTIVO • Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale (compresa quindi l'inflazione) calcolata dall'ISTAT. In caso di eventuale revisione del PIL operata dall'ISTAT, i tassi da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Coefficienti PIL • In caso di cessazione in corso d'anno, i contributi mensili versati vengono sommati al montante al 31 dicembre dell'anno precedente.È stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (oltre il quale non possono essere versati contributi) rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, con effetto sui periodi contributivi successivi all'assunzione ovvero alla data di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo. Per l'anno 2011, come abbiamo visto, il massimale è pari a € 93.631,38.

  40. La struttura della retribuzione e l’impatto sulla previdenza: brevi cenni al trattamento di quiescenza 3. SISTEMA CONTRIBUTIVO • Tenuto conto della equiparazione dei periodi assicurativi fatti valere in più stati legati da regolamenti CEE ovvero accordi di sicurezza sociale, il massimale di che trattasi non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all'1.1.1996, una anzianità contributiva, anche qualora la stessa sia inferiore ai 18 anni e il pro-rata italiano sia calcolato esclusivamente col il sistema contributivo.All'atto del pensionamento si effettua la somma dei contributi versati e capitalizzati giungendo così al montante contributivo individuale che verrà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'interessato. Tabella dei coefficienti di trasformazione in relazione all'età posseduta dal dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro • età= 57 valore= 4,720% • età= 58 valore= 4,860% • età= 59 valore= 5,006% • età= 60 valore= 5,163% • età= 61 valore= 5,334% • età= 62 valore= 5,514% • età= 63 valore= 5,706% • età= 64 valore= 5,911% • età= 65 valore= 6,136%

  41. Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA • L’adempimento previdenziale più importante per i sostituti d’imposta iscritti all’INPDAP a partire dal 2005 e quello che essi devono trasmettere all'Istituto, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (DMA). • Tale obbligo è stato introdotto dalla legge 326 del novembre 2003. Le informazioni così fornite consentono un tempestivo aggiornamento delle posizioni previdenziali dei lavoratori iscritti all'Ente, nonché una maggiore precisione delle informazioni retributive e contributive individuali necessarie alla liquidazione delle prestazioni e per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dall'Inpdap.

  42. Altri adempimenti previdenziali del Sostituto d’Imposta – la DMA • La Denuncia Mensile Analitica (DMA) consente di realizzare una banca dati completa che permetta di fornire un quadro aggiornato delle singole posizioni previdenziali. • I dati contenuti nei flussi riguardano le informazioni economiche (retributive e contributive), anagrafiche, giuridiche, previdenziali e di previdenza complementare relative ai dipendenti iscritti alle Casse INPDAP.

  43. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno Alla fine di ogni periodo d’imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad eseguire il conguaglio tra le ritenute complessivamente operate nei singoli periodi di paga e l’imposta totale dovuta sulle retribuzioni complessive corrisposte nell’anno, o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

  44. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno Per ogni lavoratore dipendente il conguaglio deve avvenire: • entro il 28 febbraio dell’anno successivo per i compensi erogati nell’anno precedente (fino al 12 gennaio); • durante l’anno in caso di cessazione del rapporto, in tal caso può essere comunque ripetuto entro il 28 febbraio; • può non avvenire contemporaneamente per tutti i dipendenti.

  45. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno In relazione ai conteggi occorre ricordare: • a richiesta del lavoratore ed a fronte di consegna del CUD entro il 12 gennaio, occorre considerare i compensi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da terzi; • di considerare gli oneri deducibili e detraibili a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute; • il datore di lavoro può anche computare oneri deducibili e detraibili spettanti ma sostenuti direttamente dal lavoratore, ma ciò non costituisce obbligo del sostituto.

  46. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno Il risultato del conguaglio può essere alternativamente: • a credito: il rimborso del credito IRPEF sarà rimborsato dal datore di lavoro con il pagamento della retribuzione relativa al mese in cui è stato effettuato il conguaglio. • a debito: per imposte ancora dovute, che il datore di lavoro deve trattenere dalla prima retribuzione da corrispondere.

  47. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno Se la retribuzione spettante non è sufficiente a coprire le imposte determinate in sede di conguaglio, si può procedere, alternativamente, nel seguente modo: • il dipendente può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In ogni caso, il sostituto ha l’obbligo di versare all’erario, il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, le somme dovute dal dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore le abbia rimborsate o no; • il dipendente può autorizzare il datore di lavoro, sempre per iscritto, ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento è dovuto l’interesse dello 0,50 per cento mensile (trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce)

  48. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno • Nelle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta può riconoscere sia le detrazioni di cui il lavoratore ha fatto richiesta solo alla fine dell’anno, sia la detrazione per oneri sostenuti (i cui importi sono stati pagati dal sostituto mediante trattenuta dalle somme corrisposte al lavoratore). • Inoltre, se il dipendente ha intrattenuto nel corso dell’anno più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, egli può richiedere al sostituto tenuto ad eseguire il conguaglio di fine anno di tenere conto in tale sede anche di detti redditi. Insieme a tale richiesta il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio la certificazione rilasciata dagli altri datori di lavoro, o da coloro i quali non sono obbligati ad effettuare la ritenuta (ad esempio i privati).

  49. Gli adempimenti fiscali del Sostituto d’Imposta – il conguaglio di fine anno Conguaglio previdenziale concorre all'imponibile IRPEF • Nel caso di conguaglio fiscale effettuato a dicembre dell’anno fiscale in corso, l'eventuale conguaglio previdenziale sarà trattato al pari delle altre ritenute previdenziali dell'anno (deducibile per l'imponibile fiscale nel calcolo di liquidazione). • Nel caso le somme da trattenere/rimborsare per effetto del conguaglio fossero liquidate nell'anno successivo a quello di imposta, è facoltà del sostituto decidere se il conguaglio previdenziale debba essere deducibile fiscalmente per l'anno di imposta o quello di applicazione.

  50. Gli adempimenti generali del Sostituto d’Imposta – il CUD A questo punto della nostra trattazione, abbiamo completato il primo dei tre adempimenti generali dei Sostituti d’Imposta, vale a dire quello di: • effettuare le ritenute previste dal DPR n. 600/1973 e ad eseguire i relativi versamenti, secondo il modo indicato in tale decreto; Ci restano quelli di: • rilasciare ai percipienti una dichiarazione attestante la ritenuta d’acconto subita (CUD); • presentare annualmente l’apposita dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770).

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