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IL FENOMENO DELLO STALKING E LA SUA DISCIPLINA NORMATIVA

IL FENOMENO DELLO STALKING E LA SUA DISCIPLINA NORMATIVA. L’INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO DELLO STALKING. STALKING. IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI. STALKING ALLAME SOCIALE. 20% della popolazione ha subito atti persecutori un italiano su cinque è vittima di molestie insistenti

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IL FENOMENO DELLO STALKING E LA SUA DISCIPLINA NORMATIVA

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Presentation Transcript


  1. IL FENOMENO DELLO STALKINGE LA SUA DISCIPLINA NORMATIVA

  2. L’INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO DELLO STALKING

  3. STALKING IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI

  4. STALKINGALLAME SOCIALE

  5. 20% della popolazione ha subito atti persecutori • un italiano su cinque è vittima di molestie insistenti • 2.077.000 persone hanno subito attività di stalking

  6. 70% delle vittime sono donne e il 30% sono uomini. • Il persecutore è nel 55% dei casi un partner o ex partner, nel 5% un familiare, nel 15% un collega o compagno di studi, e nel 25% un vicino di casa. • E’ recidivo nel 30% dei casi. Uno stalker su tre e’ recidivo: dopo la denuncia continua a perseguitare la vittima. • Nel 70% dei casi la vittima presenta esiti psico-relazionali gravi.

  7. STALKING • è espressione mutuata dal linguaggio venatorio che significa “inseguire furtivamente la preda” • il termine “to stalk” significa “fare la posta alla preda, inseguirla furtivamente”.

  8. STALKING: azioni seriali, più o meno invasive e fastidiose, dirette ad imporre all’altra persona un particolare tipo di rapporto.

  9. LE PREMESSE CHE HANNO PORTATO ALL’INTRODUZIONE DEL REATO DI STALKING

  10. REATO DI STALKING: COLMATO UNA PROFONDA LACUNA NORMATIVA

  11. PER REPRIMERE LE CONDOTTE MOLESTE SI FACEVA RIFERIMENTO • ART. 660 C.P. • ART. 610 C.P. • ART. 612 C.P. • ART. 581 C.P. • ART. 594 C.P.

  12. SOCIOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE STALKING insieme di comportamenti fastidiosi, intimidatori, persecutori nei confronti della vittima, tali da ingenerare nella stessa uno stato di ansia e preoccupazione.

  13. DISEGNO DI LEGGE N. 1440 DEL 02 LUGLIO 2008 PRESENTATO DAI MINISTRI CARFAGNA ED ALFANO

  14. DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito in LEGGE 23 APRILE 2009, N. 38

  15. RELAZIONE PARLAMENTARE • “la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale sono spesso annunciati da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne, pedinamenti, appostamenti ecc.) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto. Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato di molestie. Da qui la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tutela della vittima. Ecco dunque che il disegno di legge (n. 1440) è diretto a colmare un vuoto normativo e di tutela non più sostenibile”.

  16. DISEGNO DI LEGGE N. 1440/2008 “dare una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto «stalking» ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti”

  17. IL REATO DI ATTI PERSECUTORI ED I I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

  18. “ATTI PERSECUTORI”: condotte persecutorie, ossessive e di interferenza illegittima nella vita privata di una persona

  19. IL REATO DI ATTI PERSECUTORI È STATO INSERITO NEL CAPO III DEL TITOLO XII, PARTE II DEL CODICE PENALE, NELLA SEZIONE RELATIVA AI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE.

  20. IL BENE GIURIDICO TUTELATO • libertà morale dell’individuo ovverolibertà di autodeterminazione • l’incolumità individuale

  21. ART. 612 BIS C.P.ATTI PERSECUTORI • [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. • [II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. • [III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. • [IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

  22. DOTTRINA • la nuova fattispecie di stalking nasce dall'esigenza di punire condotte prive del requisito della violenza • si tratterebbe dicondotte che precedono e in qualche modo annunciano(secondo l'esperienza) un fatto di violenza, a differenza delle norme incriminatrici già presenti nel nostro codice penale che sono applicabili quando la situazione è ormai "precipitata"

  23. REATO ATTI PERSECUTORI • 1) LA CONDOTTA TIPICA DEL REO • 2) LA REITERAZIONE DI TALE CONDOTTA • 3) L'INSORGERE DI UN PARTICOLARE STATO D'ANIMO NELLA VITTIMA

  24. CONDOTTA TIPICA DEL REO REATO CON CONDOTTA A FORMA LIBERA

  25. ATTI TIPICI DEL MOLESTATORE • nell’invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli; • oppure nell’invio di posta assillante e disturbante (con ripetuti invii di sms e/o di mail); • oppure ancora negli appostamenti, nei frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima, nelle vicinanze di esso o nei pressi dell’abitazione; • oppure ancora negli atti vandalici compiuti sui beni di proprietà della vittima (ad es. danneggiamento dell’auto); • oppure nell’osservazione della vittima o nel furto dei suoi oggetti.

  26. Cass. Pen. 16.07.2010 N. 32404 integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.

  27. Cass. Pen. 12.01.2010 N. 11945 commette il reato di atti persecutori (cd. stalking) chi, con ripetute condotte di molestie, esprime apprezzamenti, manda baci e rivolge sguardi insistenti e minacciosi − tali da turbare le normali condizioni di vita e l'equilibrio della persona offesa nella speranza di stringere con lei un rapporto dalla stessa percepito come pericoloso − generando in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo

  28. LA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA • La condotta deve essere reiterata e seriale nel senso che gli atti devono succedersi nel tempo • non sono tanto le singole condotte ad essere persecutorie, ma è piuttosto la modalità ripetuta, reiterata nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.

  29. Trib. Roma, Sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181 Cass. Penale 21 gennaio 2010, n. 6417 CONTRASO TRA CASSAZIONE E GIUDICI DI MERITO

  30. Cass. Penale 21.01.2010, n. 6417 Se ne deve evincere che anche due sole condotte siano sufficienti a concretare quella reiterazione a cui la norma subordina la configurazione della materialità del reato

  31. Cass. Penale 02 marzo 2010 n. 25527 • Cass. Penale 11 gennaio 2011 n. 7601

  32. il carattere distintivo del reato di atti persecutori è costituito dalla reiterazione di minacce o di molestie e la peculiarità della ripetizione di queste condotte porta ad affermare che si tratti di REATO ABITUALE

  33. Cass. Penale 08.02.2011 n. 9117 Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale

  34. L'INSORGERE DI UN PARTICOLARE STATO D‘ANIMO NELLA VITTIMA

  35. REATO DI ATTI PERSECUTORI • si configura come un REATO DI DANNO, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico protetto

  36. Cass. Penale. Sez. V 05.02.2010 n. 17698 • Trib. Napoli 12.11.2010 n. 14877

  37. IL REATO DI ATTI PERSECUTORI DELITTO DI DANNO E DI EVENTO per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di una delle tre situazioni indicate al comma 1 dell’art. 612 bis c.p.

  38. CONSIGLIO SUPERIOREDELLA MAGISTRATURA «si tratta di un reato di danno e di evento la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa, ma anche il verificarsi di un'alterazione nell'equilibrio della vittima

  39. Trib. di Bari 06.04.2009 “reato di danno e di evento, la cui sussistenza dipende quindi non dalla mera realizzazione (ancorché reiterata) di atti di minaccia o molestia, ma dal verificarsi, in capo alla vittima, di conseguenze quali un «perdurante e grave stato di ansia o di paura», «un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto» o di persona legata alla vittima (così deve intendersi, nonostante l'ambiguità del dettato normativo) da relazione affettiva, ovvero ancora un'alterazione necessitata delle proprie abitudini di vita.

  40. EVENTO LESIVO • PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA • IL FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN CONGIUNTO O DI UNA PERSONA LEGATA ALLA VITTIMA AFFETTIVAMENTE • IL CAMBIAMENTO DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA

  41. EVENTO LESIVO • PERDURANTE STATO DI ANSIA O DI PAURA

  42. Cass. Pen. 10.01.2011 n. 16864 Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

  43. Corte di Appello di Roma 17.01.2011 n. 62 “Per l'integrazione del reato di atti persecutori non è necessaria l'insorgenza nella vittima di uno stato patologico di ansia da documentare con certificazione medica, essendo sufficiente che sia cagionato uno stato di paura.

  44. EVENTO LESIVO • IL FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN CONGIUNTO O DI UNA PERSONA LEGATA ALLA VITTIMA AFFETTIVAMENTE.

  45. EVENTO LESIVO • IL CAMBIAMENTO DELLE PROPRIE ABITUDINI DI VITA

  46. ULTERIORE ELEMENTO COSTITUTIVO • condotte reiterate debbano produrre alternativamente uno degli eventi indicati, porta a concludere (vista l’intrinseca natura dei medesimi), che un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie sia dato dal fatto che le molestie o le minacce debbano succedersi in un lasso di tempo non meglio precisato, ma sufficiente perché detti eventi si producano.

  47. REATO ATTI PERSECUTORI L’ELEMENTO SOGGETTIVO IL DOLO GENERICO: Volontà e consapevolezza della condotta e dell’evento

  48. LE PENE PREVISTE E LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI • reclusione da 6 mesi a 4 anni • aumento di pena fino 1/3 nel caso in cui l’agente sia il coniuge legalmente separato o divorziato dalla persona offesa ovvero sia stato legato da relazione affettiva con la persona offesa. • aumento fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto disabile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata.

  49. REATO DI ATTI PERSECUTORI E TENTATIVO • reato di atti persecutori, non appare incompatibile con la figura del tentativo • la prova della ripetuta commissione di atti sufficienti ad integrare un numero di comportamenti idonei a soddisfare il requisito della serialità richiesto dalla norma.

  50. CONCORSO DI REATI ART. 612 BIS C.P. CLAUSOLA DI RISERVA “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”

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