1 / 43

VECCHIA E NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA

VECCHIA E NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA. LUMSA CORSO DI DIRITTO PUBBLICO DELL ’ ECONOMIA Prof. Biancamaria Raganelli biancamaria.raganelli@gmail.com. LA COSTITUZIONE ECONOMICA. COS ’ E ’ ?. NOZIONE. ORIGINE: Cultura giuspubblicistica tedesca dopo il primo conflitto mondiale

trynt
Download Presentation

VECCHIA E NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VECCHIA E NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA LUMSA CORSO DI DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA Prof. Biancamaria Raganelli biancamaria.raganelli@gmail.com

  2. LA COSTITUZIONE ECONOMICA COS’E’ ?

  3. NOZIONE • ORIGINE: Cultura giuspubblicistica tedesca dopo il primo conflitto mondiale • 3 NOZIONI o SENSI

  4. PRIMO SENSO • Formula riassuntiva delle norme della Costituzione in senso formale sui rapporti economici. • Artt. 41 e 43 Cost. sull’IMPRESA • Artt. 42 e 43 Cost. sulla PROPRIETA’ • Artt. 45 e 47 Cost. sulla COOPERAZIONE e RISPARMIO • La formula include anche le norme contenute in leggi ordinarie ma di rilevanza costituzionale • es. Legge antitrust n. 287/1990 • d.l. n. 333/1992 sulle privatizzazioni

  5. SECONDO SENSO • Come insieme di istituti che, pur facendo parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta. • L’analisi dei rapporti tra Stato ed economia deve andare oltre le norme, prendendo in considerazione anche i mutamenti nell’opinione pubblica (spirito pubblico). • Espressione Albert Venn Dicey, prof. Oxford. Ciclo di conferenze pubblicate in Diritto e opinione pubblica, 1898 nell’Inghilterra del XIX sec.

  6. Terzo senso • Espressione che ricomprende anche il c,d. DIRITTO VIVENTE concernente i profili amministrativi. • Es. Tiene conto anche delle circolari al fine di evidenziare il divario tra Costituzione in senso formale e prassi

  7. Nozione riassuntiva L’espressione “costituzione economica” abbraccia istituti, norme e prassi relativi ai rapporti economici e alle imprese e tiene conto anche di alcuni aspetti sociali e culturali.

  8. LA VECCHIA COSTITUZIONE ECONOMICA I RAPPORTI TRA STATO ED ECONOMIA DALL’UNITA’ D’ITALIA AD OGGI

  9. QUATTRO PERIODI STORICI

  10. NUOVA COSTITUZIONE ECONOMICA

  11. Lo stato liberista PRIMO PERIODO

  12. LO STATO LIBERISTA • Dall’unità d’Italia alla fine del XIX sec. • Costituzione di un mercato nazionale realizzato attraverso: • L’UNIFICAZIONE LEGISLATIVA • LA DIFESA DEL MERCATO VERSO L’ESTERNO • LE PRIVATIZZAZIONI e IL LIBERISMO • Definizione impropria di Stato liberista.

  13. A- UNIFICAZIONE LEGISLATIVA • LA COSTITUZIONE DI UN MERCATO NAZIONALE ATTRAVERSO L’UNIFICAZIONE LEGISLATIVA • PRESUPPOSTO: particolarismo giuridico come ostacolo ai commerci e allo sviluppo economico • Tesi diverse (pro e contro)

  14. strumenti L’UNIFICAZIONE LEGISLATIVA E’ STATA REALIZZATA ATTRAVERSO: • EMANAZIONE CODICI • Codice civile 1865 • Codice di commercio 1865 – 1882 2) ESTENSIONE DELLA LEGISLAZIONE PIEMONTESE al Regno delle Due Sicilie e allo Stato Pontificio

  15. DIRITTO DI Proprieta’ PROPRIETA’ • ISTITUTO FONDAMENTALE DELL’ECONOMIA (in un’economia sostanzialmente agricola, la proprietà è più importante dell’impresa) • DIRITTO DELLA PERSONA, quindi attributo della LIBERTA’ (legame proprietà – libertà in tutte le codificazioni ottocentesche) • IMPRESA ASSENTE NEL CODICE DI COMMERCIO: concezione oggettiva, si regola l’atto di commercio

  16. B- La difesa del mercato verso l’esterno • MERCATO UNICO I CUI CONFINI COINCIDONO CON LO STATO-NAZIONE ISTITUITO PER FORZA DI LEGGI ATTRAVERSO L’UNIFICAZIONE LEGISLATIVA. • ECONOMIA AGRICOLA E STAGNANTE PROTETTA ALL’ESTERNO DA TARIFFE DOGANALI (1878-1887) • SI ACCENTUA LA CONCORRENZA INTERNA TRA IMPRESE NORD E SUD ITALIA (muore l’industria tessile svizzera avviata a Napoli)

  17. contraddizioni • Da un lato esigenza di create un MERCATO UNICO NAZIONALE • Dall’altro il MERCATO si sviluppa A DUE VELOCITA’ • Il DUALISMO che si era inteso combattere con l’unificazione legislativa viene accentuato dalla protezione doganale.

  18. C- liberismo

  19. Il punto

  20. MANCANZA DI COERENZA • SI PRIVATIZZA • CONTEMPORANEAMENTE (1863) VIENE COSTITUITA LA PRIMA IMPRESA PUBBLICA: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, “banca” del Ministero delle finanze, che dal 1876 raccoglie attraverso casse postali.

  21. La prima industrializzazione SECONDO PERIODO

  22. IL PRIMO VENTENNIO DEL XX SEC.

  23. A- DIFFERENZIAZIONE LEGISLATIVA • Leggi speciali per Napoli (1885, 1904) • Leggi speciali per la Calabria (1906) • Leggi speciali per la Basilicata (1908) 3 STRUMENTI DI DIFFERENZIAZIONE: • Aumentando interventi infrastrutturali nelle aree depresse • Introducendo procedure speciali )esempio espropriazione a Napoli) • Istituendo organi speciali (es. provveditorati regionali per le opere pubbliche)

  24. B- la politica dei lavori pubblici • INCREMENTO INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI • RISCATTO DELLE CONCESSIONI FERROVIARIE E ISTITUZIONE AZIENDA FERROVIE DELLO STATO (1905) • AUMENTO CONTRATTI CON PRIVATI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE: IMMISSIONE RISORSE PUBBLICHE NELL’ECONOMIA PRIVATA.

  25. C- LE IMPRESE PUBBLICHE • COSTITUITE NUMEROSE IMPRESE PUBBLICHE ES. FERROVIE STATO, IMPRESA TELEFONIA INTERURBANA,INA, ISTITUTO NAZIONALE PER IL CREDITO E COOPERAZIONE (POI BNL), CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE • SETTORE TELECOMUNICAZIONI • SERVIZI • CREDITO

  26. IL PUNTO

  27. D- LA PREVIDENZA SOCIALE • Dal sistema mutualistico al sistema previdenziale: istituzione di organismi pubblici e passaggio da un sistema volontario ad uno obbligatorio di contribuzione. • MUOVE I PRIMI PASSI LO STATO DEL BENESSERE (cura del benessere-prestazioni sociali dei cittadini) • Leggi sull’immigrazione (1901-1919) • Cassa nazionale di previdenza (1898) e iscrizione obbligatoria (1917)

  28. Rapporto tripolare

  29. L’ECONOMIA MISTA TERZO PERIODO

  30. DAL 1920 AL 1950

  31. A- NUOVA CODIFICAZIONE • ABBANDONATA DISTIZIONE TRA CODICE CIVILE E DI COMMERCIO • UNICO CODICE: COSTITUZIONE ECONOMICA, che contiene gli statuti degli istituti base (proprietà, imprenditore, azienda), e i principi delle discipline di settore (legislazione urbanistica, bancaria e agricola) • DISCIPLINA GENERALE DEI RAPPORTI TRA STATO ED ECONOMIA • Dibattito sul rapporto tra Codice e leggi speciali

  32. B- NUOVE FORME DI INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA

  33. C- CRESCITA ENTI PUBBLICI E SOCIETA’ A PARTEC. PUBBLICA • SETTORI DIVERSI: seta, cotone, riso, fertilizzanti, vino, trasporti, artigianato, metano, carbone, moda, turismo. • POTERI REGOLATORI – OPERATIVI: in alcuni casi cumulo produzione e regolazione. Anomalia. • ENTI ORDINATI IN FORMA DI SPA CON PARTECIPAZIONI STATALI (AGIP – ROMSA) • IRI (1933 – 1937): per il salvataggio delle imprese in crisi • CORPORATIVISMO FASCISTA

  34. CORPORATIVISMO FASCISTA ORDINAMENTO CORPORATIVO • Un modo per ordinare la rappresentanza degli interessi economici e portarla dentro lo Stato, insieme agli interessi politici. • 2 funzioni: 1) risolvere i conflitti sindacali; 2) governare l’economia.

  35. Il punto

  36. Lo stato del benessere QUARTO PERIODO

  37. 1950-1970

  38. A- CARTA COSTITUZIONALE • Si può operare una RISERVA per legge in ordine ad alcune imprese e alcuni beni – artt. 42 e 43 Cost.: nel settore riservato non si può acquisire la qualità di imprenditore. • Riconoscimento della PROPRIETA’ e dell’IMPRESA: la proprietà non è un diritto inviolabile della persona (come nelle costituzioni Borghesi). Dibattito: è tutelato l’istituto, il diritto o un certo contenuto del diritto?

  39. FUNZIONALIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ E DELL’IMPRESA: limiti di carattere interno con cui l’autorità stabilisce finalità e modi di uso di un bene o impresa • ESPROPRIAZIONE - LIMITAZIONE DIRITTO PROPRIETA’ E IMPRESA: artt. 42 e 43 seconda parte. Limiti: a) Solo previa determinazione del legislatore b) Escluse categorie: energia, monopolio, servizi pubblici essenziali

  40. B- COMPLETAMENTO SISTEMA PARTECIPAZIONI STATALI • Istituzione ENI (1953): ente pubblico economico con partecipazioni in società per azioni, come IRI • ISTITUZIONE MINISTERO PARTECIPAZIONI STATALI (1956): organo dello stato da cui vennero a dipendere gli enti pubblici economici. Centro di imputazione di interessi pubblici di settore. • Tre livelli: • MINISTERO • ENTI PUBBLIC DI GESTIONE • SPA CONTROLLATE DAGLI ENTI DI GESTIONE

  41. C- STATO FINAZIATORE • Anni ‘60 • Viene stabilito per legge che al verificarsi di calamità naturali sorga un’OBBLIGAZIONE DELLO STATO di erogare fondi ai privati. • Diverse tipologie: • Contributo a fondo perduto • Premio • Credito agevolato

  42. D- STATO PIANIFICATORE • Dibattito politico: • PIANIFICAZIONE VERSUS PROGRAMMAZIONE • Legge di piano: fallimento tentativo pianificazione economica globale

  43. E- STATO DEL BENESSERE • Diversi settori di intervento: • Scuola • Sanità • Protezione sociale • Occupazione

More Related