1 / 57

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it. L’ACRI per le Fondazioni.

tuari
Download Presentation

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it

  2. L’ACRI per le Fondazioni L’ACRI è l’organismo nazionale rappresentativo delle Fondazioni ed è un’associazione volontaria, apolitica, senza fini di lucro, dotata di personalità giuridica. Nei confronti delle Fondazioni svolge un'attività di rappresentanza e di tutela degli interessi sia in ambito nazionale, che internazionale, e di ausilio operativo. A livello territoriale l’Associazione si avvale della collaborazione delle 6 Consulte regionali (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria).

  3. Il sito internet dell’Associazione è www.acri.it, ha due aree: una pubblica, in cui sono riportati testi normativi, dati strutturali, bilanci, statuti, dati di sistema e pubblicazioni, nonché i link ai web site delle singole Fondazioni; l’altra riservata agli Associati, in cui vengono riportati le comunicazioni, i progetti, gli studi e le attività svolte dagli uffici, nonché una rassegna stampa giornaliera.

  4. Le Fondazioni di origine bancaria sono organizzazioni private senza fine di lucro, con finalità sociali e piena autonomia statutaria ed operativa. Sono state istituite nel 1990 a seguito della riforma delle c.d. banche pubbliche in attuazione della legge “Amato”

  5. Prodromi della legge “Amato” • Nel nostro Paese, nel corso degli anni ’80 e ‘90, sotto la spinta dell’unificazione europea, furono assunti più provvedimenti, legislativi ed amministrativi, volti a rimuovere quegli ostacoli che in campo valutario, finanziario e bancario, condizionavano il mercato. • I principali provvedimenti furono l’eliminazione del monopolio dei cambi, la libera circolazione dei capitali, l’adozione di una disciplina antitrust, il recepimento delle direttive comunitarie in tema di coordinamento bancario e l’affermarsi della natura d’impresa dell’attività bancaria.

  6. Interventi nel settore bancario Le principali finalità perseguite erano quelle di: i) incrementare la competitività del mercato creditizio; ii) accrescere il grado di patrimonializzazione e la dimensione media delle banche; iii) distinguere nettamente le responsabilità degli organi sociali; iv) accrescere il grado di reazione del sistema agli impulsi di politica monetaria e creditizia.

  7. Interventi nel settore bancario, segue Gli interventi volti a modificare la struttura dell’industria bancaria nazionale determinarono: • il superamento della distinzione per categorie giuridiche, per specializzazione temporale ed operativa delle banche, con l’ adozione di due soli modelli giuridici (spa e cooperativo) ed un unico modello operativo (la banca universale); • l’assoggettamento di tutte le banche ad un’unica disciplina di vigilanza; • il passaggio da una vigilanza di tipo normativo ad una di tipo prudenziale.

  8. Situazione ante 1990 Cassa di Risparmio Attività Sociale Attività Bancaria

  9. In attuazione della legge “Amato” le 83 Casse di risparmio e Banche del monte ed i 6 Istituti di credito di diritto pubblico, non aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, hanno ceduto l’azienda bancaria ad una società conferitaria, in cambio del pacchetto azionario di maggioranza, acquisendo così la qualificazione di enti conferenti, precursori delle odierne Fondazioni. Attuazione legge “Amato” (legge n. 218/1990)

  10. Situazione post legge “Amato” del 1990 Trasformazione in ente non profit Originaria Cassa di Risparmio Fondazione Cassa di Risparmio (Attività sociale) Spin off Impresa bancaria Maggioranza capitale sociale Cassa di Risparmio S.p.A. (Attività bancaria)

  11. Fondazione A Fondazione B Fondazione C Fondazione A Fondazione B Fondazione C Capo gruppo bancario Nuova banca Cassa di Risparmio A Spa Cassa di Risparmio B Spa Cassa di Risparmio B Spa Cassa di Risparmio C Spa Cassa di Risparmio A Spa Cassa di Risparmio C Spa Alcuni modelli di aggregazione delle Casse di Risparmio Holding bancaria Fusione di banche conferitarie

  12. programma • Identità e quadro normativo • La gestione patrimoniale e gli aspetti contabili e fiscali • L’attività erogativa • Gli assetti organizzativi: gli organi statutari • Gli assetti organizzativi: il personale interno • Prospettive future

  13. IDENTITA’ E QUADRO NORMATIVO • Evoluzione normativa: dalla legge “Amato” alle sentenze della Corte Costituzionale • Le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003 della Corte Costituzionale: uno spartiacque tra passato e futuro • Quadro d’assieme: peculiarità e assetto

  14. EVOLUZIONE NORMATIVA Dalla legge “Amato” alle sentenze della Corte Costituzionale

  15. L’evoluzione normativa delle Fondazioni • Dall’ente creditizio alla Fondazione, attraverso l’ente conferente: • 1990/91 (legge Amato) nascita degli enti conferenti • 1994 (legge n. 474) eliminazione controllo pubblico necessario delle conferitarie ed incentivazione alla diversificazione del patrimonio • 1998/99 (legge Ciampi) riforma della disciplina degli enti conferenti, nascita delle Fondazioni: soggetti di diritto privato • 2001 (legge Tremonti) tentativo di rendere le Fondazioni enti strumentali degli EE.LL. • 2003 (sentenze nn. 300 e 301 Corte Costituzionale): le fondazioni appartengono all’organizzazione delle “libertà sociali”

  16. Legge “Amato” - finalità • Superare il modello dell’ente pubblico nell’esercizio dell’attività bancaria • Avviare il processo di ristrutturazione del sistema bancario • Mantenere il controllo pubblico delle banche Gli enti conferenti “sottoprodotto” del processo di ristrutturazione bancaria. Insufficiente ed inadeguata disciplina normativa degli enti

  17. Legge n. 474/94 e direttiva “Dini”:prodromi di un cambiamentodi rotta del legislatore • Eliminazione dell’obbligo del controllo pubblico necessario delle banche • Incentivazione della dismissione delle partecipazioni bancarie • Caratterizzazione degli enti conferenti quali soggetti non profit

  18. Legge “Ciampi” - finalità • Dare una sistematica disciplina civilistica e fiscale alle fondazioni • Completare il processo di riorganizzazione bancaria (ridimensionato dalla successiva decisione della Commissione UE 11 dicembre 2001)

  19. Legge Ciampi - Principi • Natura giuridica privata delle fondazioni • Autonomia statutaria e gestionale • Scopi e ambiti di intervento • Assetto organizzativo • Vigilanza • Regime fiscale • Separazione dalle banche

  20. Confronto tra modelli istituzionali

  21. Legge “Tremonti” (art. 11 legge n. 448/01 • Prevalenza degli enti territoriali sulla società civile • Compressione autonomia statutaria e gestionale • Assegnazione alle Fondazioni di settori di interventi propri della PA • Computo degli interventi delle Fondazioni nella RPP del Ministero dell’economia • Rafforzare la separazione banche/Fondazioni Ridefinizione del ruolo delle Fondazioni: un modello istituzionale alternativo a quello della legge “Ciampi”

  22. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Decisione n. 300/03 – uno spartiacque tra passato e futuro assetto normativo delle Fondazioni • Rescissione del legame con le banche • Conferma natura giuridica privata • Appartenenza all’organizzazione delle “libertà sociali” Decisione n. 301/03 • Esclusione attività demandate ai pubblici poteri • Eliminazione potere d’indirizzo del Tesoro • Prevalente e qualificata rappresentanza di enti espressione delle realtà locali negli organi di indirizzo, per le Fondazioni non di origine associativa

  23. Dalla legge “Amato” del 1990, le Fondazioni • sono state destinatarie di oltre 30 provvedimenti normativi; • hanno percorso tutti i gradi ed i livelli di giudizio sia civile, che fiscale; nazionale e comunitario. Nessun’altra istituzione ha avuto, in un periodo così ristretto, una vita normativa tanto contrastata.

  24. Rassegna disposizioni normative emanate dal 1990 • Legge “Amato” (legge n. 218/90 e d.lgs. n. 356/90) • Legge n. 266/91 (art. 15) sul volontariato e d.m. 8.10.97 • Legge n. 474/94 (art. 1 c. 7-7ter) e direttiva “Dini” del 18.11.94 • Legge “Ciampi” (legge n. 461/98 e d.lgs.n. 153/99) • Legge n. 62/01(art. 19) sull’editoria • Atto di indirizzo 12.4. 2001 concernente il bilancio • Legge “Tremonti” (art. 11 legge n. 448/01 e d.m. n. 217/02) • Legge n. 112/02 (art. 5) conversione D.L. n. 63/02 “salva deficit”) • Legge n. 166/02 (art. 7) lavori pubblici • Legge finanziaria 2003 (art. 80, c. 20, legge 289/02) • D.L. 24 giugno 2003, n. 143 conv. in legge n. 212/03 • Corte Costituzionale, sentenze nn. 300 e 301 del 24 settembre 2003 • D.L. 30 settembre 2003, n. 269 con. L. n. 326/03 (art. 39, c. 14-nonies) • Legge finanziaria 2004 (art. 2, c. 26, legge 350/03) • D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (art. 2, cc. 4 e 5) • Legge 28 dicembre 2006 (art. 7) • Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006

  25. Andamento delle partecipazioni nelle banche conferitarie e principali eventi normativi Legge n. 461/98 (legge “Ciampi”) d. lgs. n. 153/99 Le Fondazioni devono cedere il controllo entro 4 anni (31.12.05) e le operazioni sono incentivate fiscalmente. Le Fondazioni sono soggetti privati con piena autonomia statutaria e gestionale, sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'economia. Legge n. 218/90 (legge “Amato”) A seguito della trasformazione delle ex banche pubbliche sono risultate: - Fondazioni; - Spa (100% possedute dalle Fondazioni). Le Fondazioni devono detenere la maggioranza del capitale delle Spa. Legge “Tremonti” (art. 11 L. 448/01) Profonda revisione principi legge “Ciampi” (ridimensionato dalla Corte costituzionale) D.M. n. 150/04 di attuazione della Legge “Tremonti” Emanato secondo i principi definiti dalla Corte Costituzionale Art. 4.4 DL n. 143/03 Eliminazione del termine per le piccole fondazioni per dismettere il controllo Corte Costituzionale (sentenze n. 300 e 301 del 2003) Le fondazioni sono soggetti privati con piena autonomia statutaria e gestionale, appartenenti all’organizzazione delle “libertà sociali”. Commissione UE (23 agosto 2002) Le norme fiscali delle legge “Ciampi” per le fondazioni non costituiscono aiuti di Stato Corte di Giustizia CE (sentenza gennaio 2006) Le fondazioni non sono imprese ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato Legge n. 474/94 Viene eliminato l'obbligo per le Fondazioni di detenere la maggioranza del capitale delle Spa; la cessione delle partecipazioni è incentivata fiscalmente (Direttiva “Dini”). Commissione Europea (ottobre 2000) La Commissione UE ha avviato un'indagine sulle misure fiscali recate dalla legge "Ciampi".

  26. QUADRO D’ASSIEME Le fondazioni, dove sono: distribuzione geografica ed operatività territoriale chi sono: dimensione patrimoniale ed attività erogativa

  27. Elementi distintivi delle Fondazioni Le Fondazioni pur avendo una comune disciplina legislativa e normativa si differenziano fra loro, avuto riguardo: • alle origini: 41 hanno una struttura associativa, 47 hanno una struttura istituzionale; • alla dimensione patrimoniale; • alla mission ed alle finalità perseguite, nonostante il medesimo scopo “di utilità sociale e di sviluppo economico”; • alla vocazione territoriale.

  28. Nord - Ovest Nord - Est Centro Sud e Isole Presenza geografica • Friuli Venezia Giulia - 3 • Gorizia, Trieste, Udine e P. • Trentino Alto Adige - 2 • Bolzano, Trento e R. • Veneto - 6 • Cassamarca, M.P. Vicenza, Padova e R., Rovigo, Venezia, Verona V.B. A. • Emilia Romagna - 19 • Bologna, Bologna e R., Carpi, Cento, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, M.Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio E., Rimini, Vignola • Lombardia - 2 • Cariplo, B.M. Lombardia • Piemonte - 12 • Alessandria, Asti, Biella, Bra, • Cuneo, Fossano, Saluzzo, S.Paolo, Savigliano, Torino, Tortona, Vercelli • Umbria - 6 • Città di C., Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni • Marche - 8 • Ascoli Piceno, Fabriano e C., Fano, Fermo, Jesi, Loreto, Macerata, Pesaro • Liguria - 3 • Genova e I., La Spezia, Savona • Abruzzo - 4 • Chieti, L'Aquila, Pescara e L.A., Teramo • Toscana - 11 • Carrara, Firenze, Livorno, Lucca, B.M.Lucca, Monte Paschi Siena, Pisa, Pistoia e Pescia, Prato, San Miniato, Volterra • Lazio - 5 • B.N.C., Civitavecchia, Rieti, Roma, Viterbo • Puglia - 2 • Foggia, Puglia • Campania - 2 • Banco Napoli, Salernitana • Sardegna - 1 • Banco Sardegna • Sicilia - 1 • Banco Sicilia • Calabria - 1 • Calabria e Lucania

  29. Distribuzione geografica Numero di fondazioni Patrimonio (2005) 100% = 45,8 miliardi di € 88 Nord-ovest 24,9% Nord-est 18,2% Centro 46,9% Sud 10,0%

  30. >1 Mld  (10 fondazioni) >0,5 Mld  (9 fondazioni) >0,25 Mld  (12 fondazioni) <0,25 Mld  (57 fondazioni) Patrimonio 10,4 10,2 13,6 Distribuzione delle Fondazioni per patrimonio 2005 Valori (Miliardi €) 64,2% 2,94 (29,4) % del gruppo Media del gruppo Totale del gruppo 13,8% 0,70 (6,3) 9,3% 0,35 (4,3) 12,7% 0,10 (5,8) Altre fondazioni (57) 10 9 12 % su num. Fondazioni 64,8

  31. Nonostante le vicissitudini normative, dal 1990 le Fondazioni: • hanno erogato oltre 10 miliardi di euro, • hanno accresciuto il patrimonio, passato da 23 a 45,8 miliardi di euro, • hanno dato un contributo unico alla riorganizzazione del sistema bancario, con la nascita di gruppi di dimensione europea, Inoltre, esse: • concorrono all’affermarsi di un autonomo Terzo settore, • danno il loro apporto allo sviluppo economico del Paese, • diventano sempre più un punto di riferimento importante per le diverse istituzioni, pubbliche e private.

  32. Risorse destinate all’attività istituzionale N° interventi n.d. 14.389 13.680 13.646 14.273 15.281 17.355 19.418 21.428 20.438 22.804 23.116 n.d. Importo medio in € n.d. 7.500 10.233 12.750 20.808 23.362 39.124 80.080 45.329 52.681 49.888 54.846 n.d. Patrimonio 23.014 23.159 22.656 25.100 25.285 25.811 28.302 35.397 36.278 36.980 40.512 41.460 45.850 N.B. I dati del 2000 fanno riferimento ad un periodo di attività superiore ai 12 mesi

  33. LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it

  34. programma • Identità e quadro normativo • La gestione patrimoniale e gli aspetti contabili e fiscali • L’attività erogativa • Gli assetti organizzativi: gli organi statutari • Gli assetti organizzativi: il personale interno • Prospettive future

  35. LA GESTIONE PATRIMONIALE E GLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI • La Fondazione è un patrimonio destinato ad uno scopo e ad esso è totalmente vincolato • Le Fondazioni sono soggetti non profit, nel senso che non perseguono finalità commerciali e non distribuiscono dividendi. Esse però impiegano il patrimonio per ottenerne la redditività da destinare agli scopi istituzionali. • Dall’impiego del patrimonio la Fondazione trae i proventi per l’attività istituzionale, nei cui confronti è in rapporto di strumentalità • Il patrimonio deve essere impiegato assicurandone il collegamento funzionale con le finalità istituzionali

  36. Impiego del patrimonio: criteri • Conservazione del valore • prudenza • adeguata redditività • trasparenza e moralità

  37. Destinazione del reddito Le fondazioni debbono destinare i proventi conseguiti secondo il seguente prestabilito ordine legislativo: • Spese di funzionamento • Oneri fiscali • Riserva obbligatoria • Almeno la metà del residuo ai settori rilevanti • Altri settori ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti • Prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici • Erogazioni previste da leggi

  38. Il patrimonio delle Fondazioni è oggi investito pressoché totalmente in attività finanziarie, in particolare per il 24 per cento in azioni delle società bancarie conferitarie e per la restante parte in altre attività finanziarie, date in gestione a intermediari abilitati Alle Fondazioni è consentito impiegare fino al 10 per cento del patrimonio in immobili a reddito Mediamente la redditività delle Fondazioni è stata in questi ultimi anni del 5 per cento netto, calcolato sulla base del patrimonio contabile

  39. Aspetti contabili I principi contabili delle Fondazioni sono quelli del codice civile, in quanto applicabili, in relazione alla loro natura non profit Il loro bilancio è costituito: • per la gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa • per l’attività istituzionale, da una relazione degli obiettivi sociali perseguiti e degli interventi realizzati (bilancio di missione e bilancio sociale) L’autorità di vigilanza è chiamata a definire un regolamento che disciplini la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione

  40. Aspetti fiscali • Le Fondazioni sono fiscalmente enti non commerciali ex art. 73 (già 87) TUIR. Tale qualificazione permane anche se esercitano direttamente attività d’impresa nei settori rilevanti • Le Fondazioni, invece, perdono la qualifica di ente non commerciale se, dopo il 31.12.05, possiedono immobili a reddito in misura superiore al 10% del patrimonio, ovvero detengono, con esclusione delle Fondazioni con pa > 200 mln o con sede nelle regioni a statuto speciale, il controllo della banca conferitaria.

  41. Contenzioso fiscale La qualificazione fiscale delle Fondazioni è stata messa in discussione dall’Amministrazione finanziaria in vigenza sia della legge “Amato”, che della legge “Ciampi”, ritenendole imprese. In entrambi i contesti, gli organi comunitari, chiamati a pronunciarsi, hanno escluso la natura d’impresa delle Fondazioni nell’accezione recata dalla disciplina UE degli aiuti di Stato. Ciò si è verificato con: - la decisione della Commissione UE dell’agosto 2002; - la sentenza della Corte di Giustizia del gennaio 2006.

  42. LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE di Alessandro Del Castello ACRI www.acri.it

  43. programma • Identità e quadro normativo • La gestione patrimoniale e gli aspetti contabili e fiscali • L’attività erogativa • Gli assetti organizzativi: gli organi statutari • Gli assetti organizzativi: il personale interno • Prospettive future

  44. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI: GLI ORGANI STATUTARI Fonti normative • d.lgs. n. 153/99 • art. 4, commi 1, 2, 3 e 4. • Art. 9, comma 3. • Art. 10, comma 3, lettera d) • Statuti • Provvedimento del Tesoro dell’agosto 1999

  45. Articolazione organi • Gli organi delle fondazioni sono articolati su tre livelli necessari: • Organo di indirizzo • Organo di amministrazione • Organo di controllo • A tali organi le fondazioni di origine associativa (41 enti) aggiungono l’Assemblea dei soci

  46. Indipendenza funzionale • Separazione personale • Diversa rappresentatività del territorio • Differenti requisiti professionali • Distinte competenze

  47. Distinte competenze inderogabili • L’organo di indirizzo ha competenze di ordine strategico • l’organo di amministrazione ha competenze di carattere gestionale • l’organo di controllo ha competenze di controllo di legittimità e contabile

  48. Competenze Organo di Indirizzo • approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; • nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; • definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; • determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione; • istituzione di imprese strumentali; • verifica dei risultati e l’approvazione del bilancio; • esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; • trasformazioni e fusioni.

  49. Competenze Organo di Amministrazione • la gestione del patrimonio e la scelta degli interventi della fondazione, in relazione alle linee programmatiche ed ai settori di attività individuati dall’organo di indirizzo, nella definizione dei piani pluriennali ed annuali di attività. • un potere di proposta e di impulso nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo.

More Related