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Le riforme della previdenza obbligatoria

Le riforme della previdenza obbligatoria. Gli ultimi turbolenti anni della previdenza in Italia. A partire dagli anni ’90 la previdenza pubblica è cambiata in modo radicale 1992 Riforma Amato 1994 Riforma Berlusconi 1995 Riforma Dini 1997 Riforma Prodi 2004 Riforma Maroni … Perché?.

Mercy
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Le riforme della previdenza obbligatoria

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Presentation Transcript


  1. Le riforme della previdenza obbligatoria

  2. Gli ultimi turbolenti anni della previdenza in Italia • A partire dagli anni ’90 la previdenza pubblica è cambiata in modo radicale • 1992 Riforma Amato • 1994 Riforma Berlusconi • 1995 Riforma Dini • 1997 Riforma Prodi • 2004 Riforma Maroni • … • Perché?

  3. Perché? Sistema a ripartizione  i contributi servono a pagare le pensioni Trasferimento Necessità di un equilibrio tra entrate (contributi) e uscite (pensioni) ovvero tra lavoratori e pensionati MA Oggi si vive di più Nascono pochi bambini La popolazione invecchia! DISAVANZO PENSIONISTICO

  4. Come coprire un disavanzo pensionistico? Aumento tasse Aumento debito pubblico Disavanzo pensionistico Riforma del sistema pensionistico

  5. Come si riforma un sistema previdenziale? • Le tre leve di intervento • Leva n. 1 Ridurre l’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite) • Leva n. 2 Aumentare i contributi versati (= maggiori entrate) • Leva n. 3 Aumentare l’età minima per andare in pensione (= minori uscite e maggiori entrate) Le riforme generalmente cercano di utilizzare tutte le leve a disposizione

  6. Le riforme degli anni ’90 PRIMA Sistema retributivo Pensione dipende dalla media delle ultime retribuzioni moltiplicata per una percentuale tanto più alta quanti più anni ho lavorato (max 2% per ogni anno di anzianità) Ancora valido al 100% per chi aveva 18 anni di contributi alla fine del 1995 In parte (in base all’anzianità al 1995) valido per gli altri (misti) DOPO Calcolo delle pensioni con il metodo contributivoper i lavoratori più giovani la pensione pubblica è un “conto corrente virtuale” i contributi versati si accumulano e producono un rendimento pari alla crescita media del PIL nominale Al pensionamento il montante contributivo verrà convertito in rendita annuale moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione calcolato con criteri statistico-attuariali Valido al 100% per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 In parte (in base all’anzianità dal 1996 in poi) per gli altri (misti)

  7. La Riforma Maroni (2004) • Innalzamento dell’età di accesso alle pensioni per coloro che maturano il diritto dopo il 1/1/2008 • Irrigidimento delle possibilità di uscita per il pensionamento previste dalla Legge Dini (fino al 2007 da 57 a 65 anni) • Nuove regole per il pensionamento che variano in funzione del regime di calcolo delle prestazioni a cui il lavoratore appartiene …

  8. Gli effetti delle riforme • Sensibile diminuzione della copertura del I pilastro • Ieri • Domani • Quali possibili soluzioni? • Ritardare la pensione, se possibile • maggiore contribuzione e quindi un montante più elevato • conversione dello stesso montante in rendita secondo un coefficiente di trasformazione più favorevole • Dotarsi di una forma di secondo pilastro

  9. La previdenza complementare

  10. Storia della previdenza complementare in Italia • In Italia, prima del D. Lgs. 124/93, esistevano un insieme eterogeneo di fondi pensione (i cd. preesistenti) rivolti principalmente a categorie particolari: dipendenti delle banche e delle assicurazioni, dirigenti delle imprese e dipendenti di imprese multinazionali,… • Questi fondi pensione avevano come obiettivo di integrare “ulteriormente” la copertura pensionistica • Dal 1993, fino al 2005 una serie di interventi normativi hanno regolato la figura del Fondo Pensione in Italia perseguendo una serie di obiettivi • “… assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1 D.Lgs. 124/93) • “… i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria …” (Art.38, co.2, Cost.)

  11. Le caratteristiche della previdenza complementare • L’adesione è volontaria • Complementarità alla pensione pubblica • Garanzie e controlli nella gestione del piano • Incentivi fiscali • Sistema a capitalizzazione

  12. Ripartizione e Capitalizzazione Ripartizione I lavoratori pagano i contributi L’Inps raccoglie i contributi e contemporaneamente li versa ai pensionati come pensione Se i contributi sono più bassi delle pensioni  Squilibrio Capitalizzazione I lavoratori pagano i contributi I fondi pensione li raccolgono e li accantonano per investirli Quando i lavoratori vanno in pensione, il fondo restituisce i contributi versati e i rendimenti con una pensione integrativa Lo squilibrio non si può creare

  13. La riforma della previdenza complementare • Nel mese di dicembre del 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 252 che riforma il funzionamento del sistema di previdenza complementare • Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2007 e non più dal 1 gennaio 2008 • La Covip ha emanato la regolamentazione su Statuto e Nota informativa

  14. Come si aderisce OGGI al Fondo PensioneDOPO la Riforma? • A partire dalla data di assunzione o dal 1° gennaio 2007 ogni lavoratore avrà sei mesi di tempo per scegliere tra diverse possibilità • Se non si esprime una scelta alla scadenza del periodo di sei mesi si versa tutto il Tfr al Fondo Pensione (silenzio-assenso) • Posso scegliere di non aderire (ma devo dichiararlo esplicitamente) • In base al tipo di lavoratore cambiano le possibili scelte

  15. DOPO la riforma:quali scelte e quali conseguenze? Al momento dell’inizio del periodo di sei mesi ho già aderito?

  16. Le principali modifiche della riforma • Equiparazione • Dall’entrata in vigore della riforma sarà riconosciuta al lavoratore la facoltà di trasferire il Tfr a qualsiasi forma pensionistica complementare, anche diversa da Previcooper • Portabilità governata • Il contributo del datore di lavoro potrà essere destinato solo alle forme pensionistiche previste dalla contrattazione collettiva • Se non si sceglie Previcooper(l’unico fondo al momento previsto nel CCNL) il datore di lavoro potrà decidere di non versare il suo contributo

  17. Ultime novità: la Legge Finanziaria • Entrata in vigore della riforma sulla previdenza complementare dal 1° gennaio 2007 • Inizia il periodo di sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR • Il 1° luglio scatta l’effetto del conferimento tacito del TFR • Nascita del ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, il cd. fondo tesoreria • fondo gestito, per conto dello Stato, dall’Inps • introdotto per ragioni di finanza pubblica e ininfluente per la riforma sulla previdenza complementare • Si finanzia con il TFR dei lavoratori che decidono di NON ADERIRE a Previdenza Complementare

  18. I decreti attuativi: Quale Tfr viene versato al Fondo Tesoreria? • Periodo transitorio (già occupati al 31.12.06): • Il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 al momento della scelta di devoluzione a un FP rimane in azienda se il lavoratore conferisce al FP tutto il TFR • In caso di silenzio, il TFR del semestre resta in azienda • Il TFR lasciato esplicitamente (in tutto o in parte) in azienda va al Fondo Tesoreria, se l’azienda ha almeno 50 addetti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 • A regime (assunti dopo il 1.1.07) • Il TFR che matura dall’assunzione al momento della scelta di devoluzione a un FP (nel semestre) confluisce nel Fondo Tesoreria, se l’azienda ha almeno 50 addetti • In caso di silenzio, il TFR del semestre confluisce nel Fondo Tesoreria, se l’azienda ha almeno 50 addetti, mentre quello successivo viene versato al FP • Il TFR lasciato esplicitamente in azienda va al Fondo Tesoreria a decorrere dalla data di assunzione, se l’azienda ha almeno 50 addetti • Scelta espressa mediante moduli allegati al DM

  19. I decreti attuativi: aspetti di rilievo • Come si calcolano i 50 addetti? • Media annuale 2006 • Conteggiati tutti i lavoratori subordinati anche senza Tfr (i contratti a tempo parziale sono conteggiati proporzionalmente) • Quali lavoratori sono esclusi dal Fondo Tesoreria? • Contratti di durata inferiore a 3 mesi • Lavoratori a domicilio • Impiegati, quadri, dirigenti del settore agricolo • Lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l'accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi • Comunicazione delle scelte tramite modulistica ad hoc e versamenti mensili di Tfr al Fondo Tesoreria • Pagamento del TFR da parte del datore di lavoro • Compensazione con altri contributi verso “enti previdenziali” • In caso di incapienza, paga l’Inps entro 30 giorni

  20. I decreti attuativi: FondInps • Regole di funzionamento del Fondo di previdenza complementare residuale istituito dall’INPS • Permanenza della validità della scelta anche se si cambia lavoro • Regolamento conforme • Autorizzazione Covip • Comitato amministratore di 9 membri • Può essere multicomparto (possibili switch nel rispetto periodo minimo 1 anno) • Comparto garantito per la tacita devoluzione • Possibilità di contribuzione aggiuntiva • Possibilità adesione immediata a fondo pensione collettivo di nuova attivazione, ma trasferimento della posizione solo dopo 1 anno di permanenza

  21. Obblighi del datore di lavoro • Raccogliere l’opzione di ogni lavoratore per il TFR tramite il modulo ufficiale. • Entro il 31 maggio informare i lavoratori silenti che dal 1 luglio il loro TFR maturando andrà a Previcooper. • Dichiarazione all’INPS sul computo degli addetti (art. 1 co 7). • Integrare denunce individuali E-MENS di cui all’art.44 DL 269/03 con scelte fatte dai lavoratori (art 1 co. 9).

  22. Compensazioni per le imprese • Deducibilità dal reddito d’impresa del 4% del TFR versato (6% con meno di 50 dipendenti). • Esonero proporzionale del versamento dello 0,20% al fondo di garanzia. • Riduzione del costo del lavoro così come da l. 203/05, - 0,19% nel 2008 - a partire dagli oneri impropri fino a capienza, poi … esonero. • Credito sostitutivo: iniziative allo studio del Ministero e interne al movimento cooperativo

  23. Le forme previdenziali: Conoscere Previcooper

  24. Le diverse forme pensionistiche complementari • Fondi Pensione contrattuali (art. 3) – (FPc) • Fondi Pensione aperti (art. 9) – (FPa) • Forme pensionistiche individuali (PIP): • adesione individuale a FPa (art. 9-bis) • polizze vita con finalità previdenziale (art. 9-ter) • Sono destinate a • Lavoratori subordinati • Lavoratori autonomi e liberi professionisti • Soci lavoratori e lavoratori dipendenti di cooperative • Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti

  25. FPc e FPa: le differenze Fondi Chiusi Soggetti costitutori parti contrattuali con accordi collettivi, CCNL e accordi aziendali Associazioni senza fini di lucro le risorse sono gestite unicamente nell’interesse degli aderenti Struttura di governo indipendente Minimizzazione dei costi Rappresentatività degli aderenti da parte degli organi decisionali Fondi Aperti e Polizze Soggetti costitutori Banche, SGR, SIM e Società di assicurazioni Intermediari finanziari con fini di lucro le risorse sono gestite unicamente nell’interesse degli aderenti, ma c’è rischio di conflitto con l’interesse del soggetto istitutore Struttura di governo è quella del soggetto costitutore Commissioni comprendono la remunerazione del soggetto costitutore Mancanza di rappresentatività

  26. Come funziona un Fondo Pensione Chiuso? • I lavoratori e le aziende eleggono i propri rappresentanti (i Delegati) • I Delegati eleggono il Consiglio di Amministrazione del Fondo • Il Consiglio dirige il Fondo e seleziona sul mercato, oltre ai dipendenti del Fondo stesso, i soggetti più adatti e con i costi più contenuti per le seguenti attività: • Gestire tutti gli aspetti amministrativi sulle iscrizioni, sui libri contabili, sui conti individuali degli iscritti (Service Amministrativo) • Gestire sul mercato le risorse investite dai lavoratori (Gestore finanziario) • Custodire le risorse dei lavoratori e controllare i gestori finanziari (Banca depositaria) • Pagare le pensioni integrative ai lavoratori che vanno in pensione (Gestore assicurativo)

  27. Chi controlla il Fondo Pensione? • Covip • Autorità che vigila, autorizza e controlla tutti i Fondi Pensione • La Covip emana anche la regolamentazione del settore sulla base di Leggi e Decreti • Funzione di Controllo Interno • Controlla che le procedure del fondo vengano rispettate • Banca Depositaria • Custodisce le risorse dei lavoratori e controlla che i gestori finanziari seguano le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e i vincoli di legge • Collegio dei Revisori Contabili • Vigila sull’amministrazione del Fondo e sull’osservanza delle norme Tale sistema di garanzie e controlli è previsto solo nei Fondi Pensione Contrattuali

  28. I costi dei fondi pensione

  29. In sintesi • I FPc possono pertanto garantire rispetto ai FPa e ai PIP: • maggiore tutela previdenziale • rappresentanza diretta degli interessi dei soci • maggiore trasparenza nel controllo • minori costi

  30. Le caratteristiche di Previcooper • ADESIONE VOLONTARIA • il lavoratore sceglie di iscriversi volontariamente • CONTRIBUZIONE DEFINITA • determinate le aliquote di contribuzione al Fondo • CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE • la posizione individuale è costituita dai contributi capitalizzati secondo i rendimenti realizzati dal comparto di appartenenza • ADESIONE CHIUSA • Il fondo è rivolto ai lavoratori delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa e a settori affini • PENSIONE COMPLEMENTARE • Obiettivo finale del fondo è garantire una pensione complementare a quella pubblica

  31. La contribuzione a Previcooper • La contribuzione a Previcooper è composta da tre elementi • Contributo del lavoratore, pari allo 0,55% della retribuzione • TFR • Contributo del datore, pari all’1,55% della retribzione

  32. La Gestione Finanziaria • Si occupano della gestione delle risorse finanziarie • Il CdA decide la politica di investimento di lungo periodo e affida a gestori specializzati la gestione delle risorse • Gestori finanziari prescelti: • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA • EURIZON CAPITAL SGR SPA • UNIPOL Assicurazioni S.p.A • SOCIÉTÉ GENERALE ASSET MANAGEMENT ITALIA SIM SPA

  33. Le linee di investimento Previcooper presenta tre linee di investimento per i propri iscritti • Sicuro • Bilanciato • Dinamico

  34. Come scegliere • L’età, ma anche: • La personale avversione al rischio • La situazione patrimoniale e familiare • La propria previsione dell’andamento dei mercati • Una decisione personale

  35. Le regole del multicomparto • Si può suddividere la posizione su più comparti. Nella domanda di adesione bisogna inserire la % di contribuzione che si vuole investire in ogni comparto • Permanenza minima nel comparto di 12 mesi. • Per il cambio comparto (switch) sono previste tre finestre • 31 gennaio, 31 marzo e 30 settembre, con preavviso di due mesi. • Chi non sceglie all’atto della domanda d’iscrizione il comparto va nel comparto Sicuro. • Chi aderisce in maniera tacita va nel comparto Sicuro

  36. Gli organi di tutela e controllo esterni • La banca depositaria è autorizzata dalla Banca d’Italia • custodisce il patrimonio del fondo • controlla il rispetto dei limiti di investimento • controlla ed esegue le istruzioni di investimento impartite dai gestori finanziari • Banca depositaria prescelta: Monte dei Paschi di Siena • La società di revisione contabile • Si occupa della verifica della correttezza dei principi contabili adottati • Sussiste l’obbligo di incarico in caso di gestione finanziaria operativa • Società di revisione contabile prescelta: KPMG S.p.A. • Il service amministrativo • Acquisizione iscrizioni e tenuta dei libri contabili • Gestione dei conti individuali, compresa la rivalutazione delle quote • Verifica/controllo delle attività della banca e dei gestori finanziari • Service amministrativo prescelto: Previnet

  37. Le spese di Previcooper Le spese di Previcooper sono composte da: • quota di iscrizione una tantum, pari a € 15,50, di cui solo € 3,62 a carico dell’iscritto mentre il restante è a carico dell’impresa. • quota associativa pari allo 0,12% calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR e detratta dai contributi versati. • commissioni di banca depositaria pari allo 0,018% de patrimonio • Commissione di gestione finanziaria pari a: • Sicuro 0,26% del patrimonio • Bilanciato 0,10% del patrimonio • Dinamico 0,12% del patrimonio

  38. L’evoluzione nel tempo delle spese

  39. L’informazione agli iscritti • Comunicazione periodica annuale con estratto conto spedita al domicilio • Consultazione on line della propria posizione • Informazioni di carattere generale sul sito web del Fondo • Newsletter • Iscriversi alla mailing list

  40. Riepilogando… I vantaggi FONDO PENSIONE 4 3 Contributo dell’impresa Fiscali sulle prestazioni 1 5 Flessibilità delle prestazioni 2 Fiscali sui versamenti Rendimenti di mercato

  41. Le prestazioni del fondo

  42. Che cosa mi darà il fondo pensione? • Il fondo pensione, a fronte dei contributi versati permette al lavoratore • Di ottenere in tutto o in parte (e a certe condizioni) le risorse accumulate anche prima di andare in pensione • Anticipazione • Riscatto • Trasferimento • Di ottenere, al pensionamento, le risorse accumulate in forma di rendita (pensione integrativa) e/o in forma di capitale (una somma disponibile in unica soluzione)

  43. Anticipazione • Che cos’è? • La possibilità di ottenere una quota delle risorse accumulate nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell’iscritto • Per quali motivazioni posso richiederla? • Per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari • Per acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione • Dopo la riforma, per ulteriori esigenze dell’iscritto • Quanto posso richiedere? • Prima della riforma: fino al 100% delle risorse (ma solo dopo otto anni di iscrizione) • Dopo la Riforma: dipende dalla motivazione (causale)

  44. Anticipazione dopo la riforma:quando e quanto posso richiedere? Dipende dalla causale • Per spese mediche • Quanto: fino al 75% delle risorse accumulate • Quando: sempre • Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie • Quanto: fino al 75% della posizione • Quando: dopo 8 anni di iscrizione • Per “altre esigenze” • Quanto: fino al 30% della posizione • Quando: dopo 8 anni di iscrizione

  45. Anticipazione dopo la riforma:quante volte posso richiederla? • L’anticipazione si può richiedere anche più volte, ma deve sempre restare nel fondo almeno il 25% delle risorse • Nel calcolo si considerano anche i valori di anticipazioni già richieste • Esempio: • Un lavoratore ha accumulato 10.000 euro dopo 8 anni di partecipazione e richiede un’anticipazione pari al 75% per acquistare la prima casa: ottiene 7.500 euro (da tassare) e nel fondo pensione rimangono 2.500 euro • Dopo ulteriori 5 anni la sua posizione è risalita a 8.000 euro e il lavoratore ha bisogno di un’anticipazione per spese mediche • Può richiedere un’anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il 25% di 15.500 euro (8.000 che ha al momento più i 7.500 che ha già preso), ossia 3.750 euro • Il lavoratore potrà quindi ricevere un’anticipazione (da tassare) pari a 4.250 euro (8.000 – 3.750)

  46. Anticipazioni e Tfr lasciato in azienda • La parte di Tfr che resta in azienda è indipendente dal Fondo Pensione • In altre parole, si possono richiedere • Anticipazioni solo al Fondo • Anticipazioni di Tfr solo all’azienda • Anticipazioni sia al Fondo sia all’azienda • Una richiesta, quindi, non pregiudica e non influenza in alcun modo l’altro strumento

  47. Riscatto • Cos’è? • La possibilità di riottenere le risorse accumulate nel fondo (in tutto o in parte) in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione • Riscattando si smette di contribuire al Fondo pensione • Quando si può richiedere? • In caso di “perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione” • Per iscriversi al fondo si devono avere alcuni requisiti (per esempio essere un lavoratore in un determinato settore) • Tali requisiti si possono perdere a seguito di vari eventi (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, …) • In caso di decesso prima di andare in pensione • Dopo la Riforma: in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa al di sotto di 1/3 • Dopo la Riforma: in caso di accesso a CIGO e CIGS

  48. Riscatto per morte Prima della Riforma In caso di decesso del lavoratore prima di andare in pensione alcuni soggetti possono richiedere tutte le risorse accumulate Chi può fare la richiesta? Il coniuge Solo se manca il coniuge, i figli Solo se mancano coniuge e figli, i genitori, ma solo se fiscalmente a carico del lavoratore Se mancano coniuge, figli e genitori (o se questi non sono a carico), altri soggetti che il lavoratore deve indicare al fondo tramite apposito modulo Se non c’è nessuno dei precedenti soggetti le risorse del lavoratore vengono distribuite a tutti gli altri aderenti del fondo Dopo la Riforma In caso di decesso del lavoratore prima di andare in pensione il riscatto può essere richiesto dagli eredi Se non ci sono eredi, il riscatto può essere richiesto da altri soggetti che il lavoratore ha indicato al fondo tramite apposito modulo Se non c’è nessuno dei precedenti soggetti le risorse del lavoratore vengono distribuite a tutti gli altri aderenti del fondo

  49. Riscatto:quando posso richiedere il totale delle risorse? • Prima della Riforma • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione • Se la perdita dei requisiti avviene per dimissioni o licenziamento la tassazione è altamente sfavorevole • Dopo la Riforma • In caso di perdita dei requisiti di partecipazione • Con una tassazione meno agevolata (vedi scheda 72) • In caso di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi • In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo • Con una tassazione più agevolata • Attenzione: se la situazione descritta nei due punti precedenti si verifica nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto ma l’aderente può chiedere la prestazione pensionistica complementare (rendita o capitale)

  50. Riscatto:quando posso richiedere la metà delle risorse? • Dopo la Riforma • cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi • procedure di mobilità, CIGO e CIGS

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