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Tracciabilità pagamenti. DIFFERENZA TRA: Tracciabilità Piena tracciabilità. TRACCIABILITA’. COMMA 1
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Tracciabilità pagamenti DIFFERENZA TRA: Tracciabilità Piena tracciabilità
TRACCIABILITA’ COMMA 1 Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
PIENA TRACCIABILITA’ • Comma 5 • Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento
ESENZIONI • prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti • movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo • fondo economale
ANCORA • risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate • indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative • incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
PAGAMENTO RIPARTITO • Secondo la AVCP non è obbligatorio indicare il CIG nel caso di amministrazione diretta ai sensi dell’art. 125, comma 3, del codice appalti. • Ora, se questo è vero, è altrettanto vero che il bene usato per l’opera può appartenere a titolo originario alla amministrazione o a titolo derivativo (per averlo acquistato da terzi) • In questo caso pare assurdo consentire di non inserire il CIG
SOLUZIONE • Stipulare un solo contratto a consegne ripartite. • Dal punto di vista civile, infatti, un contratto può essere a esecuzione istantanea (acquisto al supermercato, per esempio) o ripartita (somministrazione di un bene). • Al fine di evitare di indicare il CIG per ogni acquisto, allora, occorrerebbe la stipula di un contratto a monte di una certa durata, cui attribuire un CIG (esempio acquisto di brecciolino fino ad € tot), e qualificare gli adempimenti di volta in volta effettuati a favore del fornitore come atti esecutivo dell’unico contratto
ESEMPIO • Somministrazione di energia elettrica. • Alla base vi è una gara (con CIG), e a valle le fatture, pagamenti della prima gara, ciascuna indicante il CIG (codice identificativo gara) e non un codice identificativo pagamento
PER CONCLUDERE • Gara = CIG = contratto • Pagamento = CIG dell’originario contratto
CESSIONE DI CREDITO • PARERE AVCP nr. 10 del 2010 • Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
INDICAZIONI OPERATIVEart. 185 TUEL • 1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. • 2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: • a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; • b) la data di emissione; • c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; • d) la codifica; • e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; • f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; • g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; • h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. • 3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. • 4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
NOTARE CHE • Nell’elenco dell’art. 185 manca il CIG • Ma questo non vuol dire che non vada indicato: • Occorre inserirlo nella lett: g), cioè la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
PERTANTO • Occorre indicare il CIG nella determina e, successivamente, in tutti gli atti fino al pagamento, anzi, come lo chiama il legislatore, lo strumento di pagamento.
CRITICA La cessione del credito è res inter alios acta, pertanto non è opponibile al cessionario il patto intercorso tra cedente e ceduto con il quale il primo (cessionario) si obbliga ad usare bonifici o altri strumenti pienamente tracciabili e a inserire CIG e CUP
ACCORDI QUADRO • CIG principale • CIG derivato
FONDO CASSA • L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.”