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UNI EN 81-80. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti La norma fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di
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Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti La norma fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell’arte odierno in termini di sicurezza. UNI EN 81-80
UNI EN 81-80 Approccio alla norma - si applica ad impianti permanenti di ascensori elettrici ( a frizione o ad argano agganciato) ed ascensori idraulici; - cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali è stato analizzato secondo una valutazione del rischio; - ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l’altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci, nella direzione dello stato dell’arte rispetto alla sicurezza; - consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo, secondo la frequenza e la gravità di ogni singolo rischio; - elenca i rischi di livello alto, medio e basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.
Classificazione del Rischio livello di protezione (1) frequenza Frequenza (livello della causa del pericolo): A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remota, E Improbabile, F Impossibile Gravità (categoria dell’effetto del pericolo): I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile (1) gravità
UNI EN 81-80 USO DELLA NORMA La presente norma può essere usata come linea guida per: le autorità nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro in modo praticabile e ragionevole basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche; i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull’Uso delle Attrezzature da Lavoro); le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per informare i proprietari sul livello di sicurezza dei loro impianti; i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria in accordo con c) se non esiste alcun regolamento.
UNI EN 81-80 Terminologia e definizioni
UNI EN 81-80 TERMINI E DEFINIZIONI Persona autorizzata: Persona autorizzata dal proprietario dell’impianto a svolgere determinate attività. Ascensore esistente: Ascensore in servizio, a disposizione del proprietario. Precisione di livellazione: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di piano durante il carico o lo scarico dell’ascensore. Precisione di fermata: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di piano quando la cabina è arrestata al piano di destinazione dal sistema di comando e le porte raggiungono la loro posizione di completa apertura. Proprietario dell’impianto: Persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell’impianto e che ha la responsabilità del suo uso e funzionamento.
COSA E’ ACCADUTO IL 23/07/2009 ? E’ STATO EMANATO IL “DECRETO SUGLI ASCENSORI” D.M. del 23 luglio 2009 Il D.M. del 23 luglio 2009 – firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 189 del 17 Agosto 2009 – pone fine ad una situazione di stallo venutasi a creare nel settore ascensoristico e tra gli utenti, a seguito di un precedente decreto del 26 ottobre 2005 a firma dello stesso Scajola, che mancava di un regolamento attuativo. A tale decreto aveva fatto seguito, nel gennaio 2006, la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», della norma tecnica UNI EN 81-80 contenente i punti di adeguamento degli ascensori e rimasta inattuata.
D.M. del 23 luglio 2009 Dal 24 giugno 1999, tutti gli ascensori di nuova installazione devono rispettare i requisiti di sicurezza europei contenuti nella Direttiva Ascensori 95/16 CE, recepita dal D.P.R. 162/99. Di fatto i circa 150.000 ascensori installati dal 1999 ad oggi si possono tranquillamente ritenere "sicuri“. Il D.M. del 23/07/2009 si preoccupa invece – come già fatto da buona parte degli altri paesi europei – di mettere in sicurezza gli ascensori già in esercizio prima del 24 giugno 1999 e che costituiscono una parte molto consistente dell'intero parco italiano: circa 700mila impianti su 850mila (dato a fine 2008) tra ascensori elettrici a fune e ascensori idraulici.
D.M. del 23 luglio 2009 Il nuovo D.M. effettua una distinzione dell'operatività in relazione all’anzianità dell'ascensore: I) ascensori installati prima del 15 novembre 1964;II) ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;III) ascensori installati prima del 9 aprile 1991;IV) ascensori installati prima del 24 giugno 1999. Il primo scaglione riguarda sostanzialmente gli ascensori installati secondo il D.L. 600.Il secondo e il terzo quelli installati secondo in D.P.R. 1497/63.Il quarto gli ascensori installati secondo il D.M. 587 oppure secondo il D.P.R. 268.
D.M. del 23 luglio 2009 Art.2 Il proprietario o legale rappresentante in occasione della prima verifica periodica già programmata sull’impianto da parte dell'ente preposto (Organismo notificato, Asl, Ispettorato del lavoro) “richiede e concorda l’effettuazione di un verifica straordinaria ai sensi dell’'articolo 14 del DPR 162/99, finalizzata a realizzare l’analisi della valutazione dei rischi presenti sull’impianto” avendo come riferimento la norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA.
D.M. del 23 luglio 2009 Ascensori installati prima del 15 novembre 1964 La verifica straordinaria dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (1/09/2009) ovvero entro il mese di agosto del 2011; Ascensori installati prima del 24 ottobre 1979 La verifica straordinaria dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (1/09/2009) ovvero entro il mese di agosto del 2012;
D.M. del 23 luglio 2009 Ascensori installati prima del 9 aprile 1991 La verifica straordinaria dovrà essere effettuata entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (1/09/2009) ovvero entro il mese di agosto del 2013; Ascensori installati prima del 24 giugno 1999 La verifica straordinaria dovrà essere effettuata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (1/09/2009) ovvero entro il mese di agosto del 2014;
D.M. del 23 luglio 2009 La verifica straordinaria, il cui onere è a carico del proprietario così come è previsto dal DPR 162/99 e ribadito dal D.M. del 23/07/2009, dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla UNI EN 81-80 elencati nell’appendice NA. Gli adeguamenti sono classificati dalla norma stessa con priorità diversa in base alla situazione di pericolo connesso: alta, media e bassa.
D.M. del 23 luglio 2009 I proprietari degli ascensori potranno concordare con le ditte di manutenzione gli adeguamenti necessari, rispettando tassativamente i tempi previsti dal D.M. del 23/07/2009 e in particolare: - entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per gli adeguamenti riportati nella Tabella A allegata al decreto; • entro 10 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per gli adeguamenti riportati nella Tabella B allegata al decreto;- nell'occasione di successive ulteriori modifiche importanti per gli adeguamenti riportati nella Tabella C allegata al decreto;
D.M. del 23 luglio 2009 Qualora uno o più interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi non possono essere attuati in relazione a problematiche relative alla Sovrintendenza alla Belle Arti, il proprietario dell’ascensore può far certificare tale situazione da un Ingegnere o Architetto iscritto all’albo. L’Ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, dovrà esprimere il proprio parere in merito e dovrà indicare le misure di compensazione da mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti dalle UNI EN 81-80.
D.M. del 23 luglio 2009 Art.4 I soggetti incaricati delle verifiche periodiche verificheranno, nel corso delle ispezioni successive, l’adeguamento previsto dal D.M. del 23/07/2009. In caso contrario comunicheranno l’esito negativo all’ufficio comunale competente informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione. Art.5 In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’Organismo Notificato o dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.
D.M. del 23 luglio 2009 Art.6 I punti della norma UNI EN 81-80 relativi alle -misure per assicurare l’accessibilità ai disabili (UNI EN 81-70); -misure contro gli atti vandalici (EN 81-71); -misure per assicurare un comportamento sicuro in caso di incendio (EN 81-73); non sono compresi nelle tabelle ed è responsabilità del proprietario richiedere quale misure adottare in relazione alle esigenze degli utilizzatori.
D.M. del 23 luglio 2009- Tabella A E = Impianto Elettrico H = Impianto Idraulico
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella A Sintesi interventi richiesti dalla Tabella A Regolare la velocità degli impianti elettrici o utilizzare valvole regolate per gli impianti idraulici, in modo da assicurare un livello di accuratezza della fermata entro 10 mm; Installare dispositivi di protezioni dall’impatto con porte di piano e cabina automatiche: costola mobile e fotocellula; Installare l’interruttore di STOP in fossa e nel locale delle pulegge; Sostituire i dispositivi di blocco delle porte di piano che non presentano un adeguato livello di sicurezza; Rendere automatica la chiusura delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente: molla o peso; Ridurre la superficie di cabina in proporzione alla portata; Installare le porte di cabina; Installare la pulsantiera di ispezione sul tetto di cabina; Installare l’interruttore di STOP sul tetto della cabina;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella A Sintesi interventi richiesti dalla Tabella A Installare un dispositivo di telesoccorso in cabina; Installare un dispositivo di allarme in fossa e sul tetto di cabina; Installare, per gli impianti idraulici, un dispositivo di riporto della cabina al piano più basso entro 15 minuti dall’ultima corsa effettuata; Installare un sistema per la manovra di emergenza per gli ascensori idraulici: pompa a mano e valvola a comando manuale; Per ascensori idraulici installare un dispositivo che interrompa la manovra manuale a mano in discesa in caso di abbassamento della pressione nel cilindro; Illuminare in modo adeguato il vano di corsa; Dotare la cabina di un grembiule di protezione; Installare idonei interruttori di extracorsa; Dotare gli ascensori idraulici di saracinesca per l’olio.
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella B E = Impianto Elettrico H = Impianto Idraulico
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella B Sintesi interventi richiesti dalla Tabella B Adeguare le difese del vano perforate; Adeguare le altezze delle difese parziali del vano in relazione alle distanze dagli organi in movimento; Adeguare i dispositivi di blocco per le porte e sportelli di ispezione o soccorso; Nel caso di ascensori adiacenti, estendere la difesa di separazione a tutta la corsa della cabina quando questa dista da una parte mobile di un altro ascensore meno di 0,5 m; Adeguare gli spazi liberi in testata e in fossa; Rendere sicuro l’accesso in fossa; Nel locale del macchinario, in caso di dislivelli superiori a 0,5 m prevedere gradini o scale e parapetti. In caso di incavi o canaletti di profondità superiore a 0,5m e larghezza minore di 0,5 m provvedere a ricoprirli. Qualora non fosse possibile prevedere procedure adeguate per il personale;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella B Sintesi interventi richiesti dalla Tabella B Installare porte motorizzate cieche o adeguare le porte a battente non cieche; Verificare ed eventualmente sostituire i sistemi di fissaggio delle porte di piano; Verificare che il dispositivo per lo sblocco della porta di piano in emergenza sia conforme alla normativa vigente; Ridurre la distanza orizzontale tra vano e tetto a 0,3m o installare un parapetto; Rendere l’illuminazione in cabina sufficiente (50 lux); Dotare la cabina della luce di emergenza; Installare un paracadute azionato da un limitatore di velocità compatibile ;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella B Sintesi interventi richiesti dalla Tabella B Per gli ascensori elettrici adottare misure tali da proteggere dai rischi di sovravelocità in salita; Adottare caso per caso misure tali da proteggere dai rischi di movimenti incontrollati della cabina con porte di piano aperte; Installare adeguati ammortizzatori in fossa; Assicurare un adeguato sistema per la manovra di emergenza e le opportune indicazioni; Provvedere affinché l’alimentazione del motore sia interrotta da contattori indipendenti; Installare dispositivi contro l’allentamento delle funi o catene; Installare tutte le precauzioni necessarie contro i rischi di elettrocuzione.
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C E = Impianto Elettrico H = Impianto Idraulico
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C Sostituire i componenti fabbricati con materiali pericolosi (es. amianto); Raccordare la soglia di ogni porta di piano con la parete del vano di corsa; Mettere in sicurezza gli spazi accessibili sotto la traiettoria di cabina, del contrappeso o massa di bilanciamento; Installare una difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento nella fossa del vano di corsa; Nel caso di ascensori adiacenti con vano di corsa comune, installare una difesa di separazione in fossa; Rendere diretto, agevole e sicuro l’accesso al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio; Rendere il pavimento del locale del macchinario e delle pulegge di rinvio non sdrucciolevole;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C Rendere adeguati gli spazi di lavoro nel locale del macchinario; Adeguare l’illuminazione del locale del macchinario e delle pulegge di rinvio; Verificare i dispositivi esistenti nel locale del macchinario e nel vano di corsa per la movimentazione dei carichi (es. ganci) e valutarne la posizione e l’indicazione della portata; Sostituzione, riduzione di superficie o eliminazione dei vetri contenuti nelle porte di piano e di cabina e non conformi alla normativa vigente; Nel caso di porte di piano o di cabina con vetro scorrevoli orizzontalmente, adottare precauzioni contro il trascinamento delle mani dei bambini; Adeguare l’illuminazione del pianerottolo di sbarco della cabina;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C Adottare misure necessarie affinché non sia possibile sbloccare i blocchi delle porte di piano dall’esterno del vano; Rendere conformi alle normative vigenti i blocchi delle porte di piano scorrevoli a più ante e i relativi contatti di sicurezza che ne controllano la chiusura; Adeguare le porte di piano ai regolamenti antincendio nazionali o locali; Verificare che la porta di piano non sia sbloccata fino alla completa apertura della porta di cabina e che la porta di cabina cominci a chiudersi solo con porta di piano chiusa; Adeguare l’eventuale dispositivo di blocco della botola di soccorso sulla cabina;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C Verificare la resistenza meccanica del tetto di cabina e dell’eventuale botola di soccorso per sostenere almeno il peso di 2 persone; Creare sufficienti aperture per la ventilazione della cabina; Proteggere adeguatamente pulegge e pignoni contro il rischio di infortuni; Proteggere adeguatamente pulegge e pignoni contro il rischio di scarrucolamento; Proteggere adeguatamente pulegge e pignoni contro il rischio di introduzione di oggetti estranei; Installare un paracadute azionato da un limitatore di velocità di cui deve essere verificata l’efficienza; Dotare il dispositivo tenditore della fune del limitatore di velocità di un contatto elettrico di sicurezza;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C Dotare gli ascensori idraulici di dispositivi tali da proteggere dai rischi di caduta, sovravelocità in discesa e abbassamento lento della cabina; Nel caso di contrappeso guidato con sole 2 funi installare o delle guide rigide o un sistema di guida a 4 funi; Portare la distanza tra la soglia di cabina e la parete del vano a 0,15m max oppure installare il dispositivo di blocco delle porte di cabina; Rendere inaccessibile lo spazio tra la porta di cabina e di piano chiuse; Installare un dispositivo limitatore del tempo corsa; I motori devono essere adeguatamene protetti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi;
D.M. del 23 luglio 2009-Tabella C Sintesi interventi richiesti dalla Tabella C L’interruttore generale nel locale macchina deve poter essere bloccato in posizione di apertura a mezzo di un lucchetto o dispositivo equivalente, per impedire azionamenti non voluti; Installare una protezione contro l’inversione di fase; Per ascensori con corsa superiore a 30 m ed ove risulti necessario, installare un dispositivo per la comunicazione tra locale macchina e la cabina; Installare un dispositivo di controllo del carico in cabina; Installare sull’impianto idonei avvisi, segnali, contrassegni ed istruzioni.
D.M. del 23 luglio 2009 • Rischi non presenti nelle tabelle A-B-C • È responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente l’applicazione delle suddette misure in conformità alla UNI EN 81-80, 5.1.5
Per richiesta chiarimenti Gaetano Cavaliere gcavaliere@delboconsorzio.it cellulare: 335-8467427 Fax: 081 8889201