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Tarzo Auditorium Banca Prealpi 22.11.2013 Avv. Stefano Campoccia

Tarzo Auditorium Banca Prealpi 22.11.2013 Avv. Stefano Campoccia. - Le azioni recuperatorie e risarcitorie della curatela fallimentare- Azioni contro amministratori sindaci e revisori di s. p. a. sunto dell’intervento ———————————————————————.

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Tarzo Auditorium Banca Prealpi 22.11.2013 Avv. Stefano Campoccia

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  1. Tarzo Auditorium Banca Prealpi22.11.2013Avv. Stefano Campoccia - Le azioni recuperatorie e risarcitorie della curatela fallimentare- Azioni contro amministratori sindaci e revisori di s. p. a.

  2. sunto dell’intervento ——————————————————————— • inquadramento generale dei tipi di azione di responsabilità previsti dall’Ordinamento: le azioni di cui all’art. 2393 c.c. art.2393 bis c.c. art. 2394 bis c.c. art. 2395 c.c. l’art.2407 c.c.. l’art. 15 d.lgs. 39/2010 ed il combinato disposto di cui agli artt.2394 bis c.c. e 146 l.f.

  3. sunto dell’intervento ——————————————————————— • Profili di responsabilità degli amministratori: • atti distrattivi • violazione di obblighi a contenuto generico I doveri i principi • I Principi di adeguatezza, di ragionevolezza, di proporzionalità, di corretta gestione • Il principio ispiratore della cd. business judgementrule • I principi di redazione delle scritture obbligatorie – il codice civile - i principi contabili - le best practices • violazione di obblighi a contenuto specifico

  4. sunto dell’intervento ——————————————————————— • Profili di responsabilità dei sindaci • Profili di responsabilità del revisore • Natura della responsabilità degli organi sociali: • la condotta • Il nesso causale • l’imputabilità • Il danno

  5. la responsabilità degli organi sociale—————————————————————————————————————————————— Il quadro normativo di riferimento

  6. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2392 c.c.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2392 c.c. l’azione sociale di responsabilità Dovere imposto agli amministratori «Diligenza imposta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze» Esclusione della responsabilità ex art. 1710 I° comma c.c. Limiti della responsabilità ex art. 2392 c.c. per gli organi deleganti Primo comma - > Responsabilità solidale salvo attribuzioni proprie del comitato esecutivo o funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori Secondo comma -> Responsabilità estesa ai consiglieri deleganti in caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli e mancata attivazione Terzo comma -> manifestazione tempestiva del dissenso e comunicazione al collegio sindacale

  7. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2393 c.c. - l’azione sociale - presupposti – decadenza - conseguenze – rinuncia e transazione - - -- Art. 2393 c.c.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2393 c.c. presupposti dell’azione sociale di responsabilità • (I comma) Deliberazione dell’assemblea • (II comma) Eccezione: deliberazione in sede di approvazione del bilancio • (III comma) Legittimazione del collegio sindacale • (IV comma) decadenza dall’azione • (V comma) Revoca dell’incarico • (VI comma) rinuncia e transazione

  8. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2393 bis c.c. – l’azione esercitata dai soci———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2393 bis c.c. (I comma) Condizione di procedibilità esercizio da parte di soci rappresentanti un quinto del c.s. (III comma) Contraddittorio esteso società e presidente coll. Sind. (IV comma) Legittimazione attiva nomina del rappresentante comune (V comma) Effetti dell’azione rimborso a favore della società

  9. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2394 c.c.- l’azione dei creditori sociali———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2394 c.c. l’azione dei creditori sociali Condizione per l’esercizio dell’azione Insufficienza patrimoniale al soddisfacimento dei crediti sociali Caratteristiche dell’azione • Natura extracontrattuale della responsabilità • Onere della prova dell’attore esteso alla sussistenza del dolo o della colpa

  10. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2395 c.c. – l’azione individuale del socio o dei terzi———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2395 c.c. l’azione individuale dei soci o dei terzi azione a carattere residuale Legittimati i (soci o terzi) danneggiati – in via diretta - da atti colposi o dolosi degli amministratori Caratteristiche dell’azione • Responsabilità extracontrattuale • Onere della prova esteso alla sussistenza del dolo o colpa grave • Onore della prova della sussistenza dell’interesse da parte del terzo • Prescrizione limitata a cinque anni dal compimento dell’atto censurato (e non dalla conoscenza della conseguenza dannosa)

  11. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 2407 c.c. responsabilità solidale cogli amministratori per fatti od omissioni Quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica La responsabilità esclusiva la responsabilità concorrente Violazione degli obblighi di verità inadempimento ai doveri delle attestazioni di controllo Estensione della legittimazione passiva al sindaco azioni di cui agli artt.2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis 2395

  12. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L’art. 2403 c.c.: doveri di vigilanza dell’organo di controllo: • sull’osservanza della legge e dello statuto • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione • sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento • in sede di redazione della relazione accompagnatoria: fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riguardo all’eventuale esercizio di deroghe ai principi di redazione o criteri di valutazione (cfr. art 2429 c.c.)

  13. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I poteri nell’esercizio dell’attività di vigilanza: • Potere di chiedere informazioni agli amministratori sull’andamento della gestione o di affari determinati anche con riferimento a società controllate • Potere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sui sistemi di gestione e controllo e sull’andamento dell’attività sociale • Potere di convocazione dell’assemblea in presenza di fatti di rilevante gravità (2406 c.c.) • Potere di denuncia al tribunale (2409 c.c.) • Potere di esercitare l’az. resp. sociale (2393 c.III)

  14. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Omesso esercizio di un potere dell’organo di controllo Inadempimento ad un obbligo di controllo Violazione della clausola generale di diligenza Responsabilità concorrente da omesso controllo

  15. l’ art. 2407 c.c. – l’azione di responsabilità ai sindaci ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— L’organo di controllo per ritenersi esente da responsabilità deve: «Comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta in relazione alle funzioni concretamente esercitate così come emanate dagli ordini professionali» (Trib. Milano n. 11586/2011) PRINCIPIO: Il ruolo delle norme di comportamento, delle best practices, o dei protocolli emanati da Autorità sovraordinate (consob, banca d’Italia, I.S.V.A.P. ...) o da Enti esponenziali (Confindustria, A.B.I.) agiscono in caso di puntuale applicazione come esimente od attenuante delle conseguenze dannose della condotta dell’organo di controllo

  16. ambito della responsabilità del sindaco—————————————————————————————————————————————— per la sussistenza della responsabilità del sindaco debbono concorrere: • Inadempimento dell’amministratore (per la responsabilità esclusiva e indiretta) • Danno derivato dall’inadempimento • Inadempimento dei sindaci (violazione dei doveri imposti dalla legge o dai principi, da regolamenti (Norme di comportamento 2010) e dalle best practicesapplicabili nell’adempimento del loro dovere) • Nesso di causalità tra condotta del sindaco e danno

  17. inquadramento delle azioni previste dall’Ordinamentol’ art. 15 d. lgs 39/2010 – l’azione di responsabilità ai revisori———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Art. 15 d.lgs. N.39/10 - responsabilità solidale cogli amministratori per danni derivanti da inadempimento agli obblighi imposti Nei rapporti interni tra condebitori solidali rispondono nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato Art. 2409 ter c.c. Funzioni di controllo del revisore legale dei conti • Verifica con cadenza trimestrale nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione • Verifica la corrispondenza delle poste del bilancio alle risultanze contabili • Esprime giudizio sul bilancio con apposita relazione

  18. la responsabilità ex art. 2394 bis e art. 146 l.f.—————————————————————————————————————————————— Art. 2394 bis c.c. «in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario» Art. 146 II comma l. f. «sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori»

  19. la responsabilità ex art. 2394 bis e art. 146 l.f. - continua—————————————————————————————————————————————— La traslazione della titolarità dell’azione di responsabilità: l’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire Art. 31 L.F. rappresentanza legale della società e legittimazione processuale del curatore Richiesta di esercizio dell’azione: allegazione del fumus boni iuris al Giudice (1° condizione di procedibilità) decreto di autorizzazione del giudice delegato (2° condizione di procedibilità) parere del comitato dei creditori (art.146.6c)

  20. la responsabilità ex art. 146 l.f.funzione e responsabilità del comitato dei creditori —————————————————————————————————————————————— La funzione del comitato dei creditori: l’art. 41 l.f.: Art.41 I comma «Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri (ndr. cfr. art. 146 l.f.) nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni» Art. 41 VII comma «ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’art. 2407 primo e terzo comma del codice civile» Art.41 VIII comma «l’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura» Condizioni di procedibilità e presupposto per l’esercizio dell’azione: • Decreto di autorizzazione del giudice delegato • Parere del comitato dei creditori

  21. natura dell’azione di responsabilità ex artt. 2394 bis c.c. e 146 l.f.—————————————————————————————————————————————— • principio di unitarietà e inscindibilità derivante dal dettato normativo «le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento» (Cass. 1375/2000; Trib. Milano n. 1116/07 «per effetto del fallimento le fattispecie di azioni di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile all’esercizio della quale è legittimato in via esclusiva il curatore del fallimento che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art.2392) quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art.2394)») • cessazione opelegis della titolarità dell’azione dei legittimati attivi ex art. 2393, art. 2393 bis, art. 2394 e art. 2395 c.c.

  22. la responsabilità degli organi sociali nelle procedure concorsuali - esclusione: il concordato preventivo —————————————————————————————————————————————— Il combinato disposto degli Artt. 2394 bis c.c.e 146 II comma l. f. non estende la propria applicabilità al concordato preventivo strumenti residui per le società ricorrenti alla concorsuale minore • Azione sociale promossa su impulso dell’assemblea dei soci • Azione di responsabilità promossa dal collegio sindacale • Azione di responsabilità promossa dai soci, dai terzi o dal creditore

  23. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— Esame sistematico della responsabilità degli organi sociali

  24. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— I pilastri della riforma del d.lgs. 06/03 • L’informazione come perno centrale dell’impianto normativo con riferimento alla governance della società con l’obiettivo di rendere tracciabile l’attività dell’organo di gestione • Differenziazione nell’ambito dell’organo di gestione tra i poteri/doveri degli organi delegati e quelli riservati agli organi deleganti • Dotazione di speciali poteri/doveri all’organo di gestione per garantire strumenti adeguati all’adempimento del proprio dovere • Strumenti idonei all’attenuazione della dipendenza o sudditanza dal socio di controllo a favore dell’organo di gestione • Rafforzamento poteri gestoriiall’organo di gestione con esclusione di poteri gestorii riservati all’assemblea

  25. Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo——————————————————————————————————————————— L’art. 2392 c.c. novellato con il d.lgs. 06/03 sancisce il ruolo centrale nel sistema di governo societario della informazione come canone primario di valutazione della diligenza adottata dall’organo di gestione nell’adempimento dei propri compiti

  26. Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo——————————————————————————————————————————— L’art. 2392 c.c. novellato con il d.lgs. 06/03 si caratterizza per il rafforzamento del dovere di diligenza disciplina previgente responsabilità per omessa diligenza del buon padre di famiglia nel compimento del mandato (artt. 1176 I comma e 1710 I comma c.c.) disciplina attuale la responsabilità del novellato art .2392 c.c. si configura con la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto con violazione del dovere di diligenza «qualificata» richiesta: • dalla natura dell’incarico e • dalle specifiche competenze Applicabilità dell’art.1176 II comma e 1710 II comma c.c. il canone della «diligenza qualificata»

  27. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— Prime osservazioni Il quadro che deriva dalla lettura del novellato 2392 c.c. pare evidenziare due elementi qualificanti la diligenza che divengono requisiti concorrenti utili all’esecuzione della prognosi di potenziali profili di responsabilità del componente dell’organo sociale: uno oggettivo ed uno soggettivo • Il requisito oggettivo di indagine prognostica L’indagine del grado di complessità dell’incarico impone un’assunzione di responsabilità ex ante del «candidato» nell’accettazione la carica di amministratore di società di capitali • Il requisito soggettivo di indagine prognostica La valutazione della congruità delle competenze professionali ai fini dell’adempimento dell’attività richiesta LA CARENZA DEI REQUISITI INCIDE NEL GIUDIZIO SUL GRADO DI DILIGENZA

  28. Natura della responsabilità degli organi sociali l’analisi dell’evoluzione del quadro normativo——————————————————————————————————————————— L’Ordinamento nella normativa speciale riservate alle cd. società di interesse pubblico conferma l’esigenza di professionalizzare l’organo di gestione delle società per rendere l’esecuzione dell’incarico compatibile alla sua complessità Esempi: • requisito di professionalità ed onorabilità per gli amministratori di Banche e società quotate • Obbligo di valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dell’amministratore in sede di cooptazione o nomina • Divieto di cumulo di cariche • Divieto del cd. interlocking

  29. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— La violazione dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto come inadempimento dell’amministratore L’inadempimento dei doveri dell’amministratore come elemento genetico della patologia nel rapporto tra l’amministratore e la società e i terzi L’inadempimento come fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale?

  30. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— • Teoria della responsabilità contrattuale il rapporto che lega l’amministratore alla società per il tramite dell’assemblea è un rapporto contrattuale che si instaura con l’accettazione della carica di amministratore ed è assimilabile al mandato • Teoria della rappresentanza organica il rapporto tra l’amministratore e la società costituisce fonte di responsabilità contrattuale che si fonda sull’originalità e l’autonomia dei poteri dell’amministratore (Franzoni)

  31. Natura della responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— La responsabilità dell’amministratore può essere qualificata come contrattuale o extracontrattuale Azione ex art. 2393 responsabilità contrattuale Azione ex art. 2394 Azione ex art. 2395 responsabilità extracontrattuale nella responsabilità contrattuale la colpa è presunta nella responsabilità extracontrattuale la colpa va provata

  32. la responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— Per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore va offerta: • La prova della condotta antigiuridica (violazione di legge o dello statuto) • La prova della conseguenza dannosa derivata dalla condotta antigiuridica • La prova del nesso di causalità tra condotta e danno

  33. la responsabilità degli organi sociali—————————————————————————————————————————————— La condotta illecita

  34. classificazione sistematica della condotta illecita——————————————————————————————————————————————

  35. classificazione sistematica della condotta illecita———————————————————————nella valutazione dell’operato dell’organo sociale ai fini della qualificazione della condotta rilevanoatti in sé dannosi alla societàviolazioni della legge o dello statuto o di norme di comportamento derivate dalla leggeviolazioni di obblighi a contenuto generico o specifico

  36. classificazione sistematica degli obblighi imposti all’amministratore nella conduzione sociale——————————————————————————————————————————————

  37. La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.1. il compimento di atti distrattivi—————————————————————————————————————————————— La condotta illecita: il compimento di atti distrattivi Gli atti distrattivi o la mala gestio rappresentano le fattispecie più semplici e ricorrenti nella prassi di contestazione della condotta illecita Esempi: mancato rinvenimento di cespiti o valori dall’inventario della società, dai libri contabili o dalle scritture contabili sottrazione dolosa di beni o valori sussistenza contabile di cassa fittiziamente iscritta per quadratura

  38. la condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.2. La violazione di obblighi a contenuto specifico—————————————————————————————————————————————— La condotta illecita come violazione di obblighi a contenuto specifico Le categorie postulate dalla dottrina • norme poste a garanzia dell’integrità del capitale • Norme poste a garanzia del corretto impiego del capitale • Norme che attengono all’obbligo di fedeltà • Norme che attengono alla documentazione delle operazioni sociali • Norme che attengono gli obblighi di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea

  39. La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.2. La violazione di obblighi a contenuto specifico—————————————————————————————————————————————— NORME POSTE A GARANZIA DELL’INTEGRITÀ DEL CAPITALE Esempi Art. 2331v c divieto di emissione di azioni prima dell’iscrizione al registro imprese Art.2343 III c controllo della valutazione dei conferimenti entro 90 gg Art. 2344 mora del sottoscrittore delle azioni e eventuale vendita delle stesse Art. 2359 bis acquisto di azioni da società controllate Art.2433 limiti alla distribuzione degli utili Art.2445 riduzione del capitale sociale Art. 2446 obblighi in caso di riduzione del capitale per perdite Art. 2447 obblighi in caso di riduzione del capitale sociale sotto i limiti di legge

  40. la condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.2. La violazione di obblighi a contenuto specifico—————————————————————————————————————————————— NORME POSTE A GARANZIA DEL CORRETTO IMPIEGO DEL CAPITALE Esempi Artt. 2361 divieto di acquisto di partecipazioni comportante sostanziale modifica dell’oggetto sociale

  41. La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.2. La violazione di obblighi a contenuto specifico—————————————————————————————————————————————— NORME CHE ATTENGONO ALL’OBBLIGO DI FEDELTÀ Esempi Art. 2390 divieto di concorrenza Art. 2391 conflitto di interessi Art. 2621 false comunicazioni sociali Art. 2622 false comunicazioni sociali in danno alla società Art. 2628 divieto di operazioni sulle azioni Art. 2630 omessa denuncia o deposito

  42. La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.3. La violazione di obblighi a contenuto generico—————————————————————————————————————————————— La condotta illecita come violazione di obblighi a contenuto generico • Il Dovere di diligenza (art. 2392) • Il Dovere di vigilanza • Il dovere di compiere le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale(2380 bis I c.) • Dovere di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (2381 3c.) • Il dovere di valutazione del corretto andamento degli affari (2381 3c.) • l’agire informato (2381 u.c.) • Il divieto di porre in essere operazioni in conflitto di interessi (2391) i principi (la dottrina li considera corollari del dovere di diligenza) • I principi di ragionevolezza e di proporzionalità • Il principio ispiratore della cd. business judgementrule • Le regole ed i principi di redazione delle scritture obbligatorie – il codice civile - i principi contabili - le best practices

  43. La condotta illecita come fonte di responsabilità ex art. 146 l.f.3. La violazione di obblighi a contenuto generico —————————————————————————————————————————————— L’art. 2.1 lett. b) della legge delega 03/10/01 («delega al governo per la riforma del diritto societario») elenca tra i principi ispiratori della riforma la «definizione con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali» Il d.lgs. n. 06 del 2003 attua il principio ispiratore prevedendo: • Una disciplina puntuale della differenziazione tra doveri dell’organo delegante e doveri dell’organo delegato • Precise norme relative ai diritti/doveri di informazione • La qualificazione della diligenza richiesta agli amministratori

  44. 1. rapporto tra organi delegati e deleganti l’art. 2381 c.c.——————————————————————— e——————————————————————— Ridefinizione dogmatica del rapporto tra consiglieri di amministrazione «Salvo diverse previsioni dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. (omissis) Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari degli organi delegati, il generale andamento della gestione. (omissis) Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità fissata dall’ statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione.

  45. 1. la centralità del diritto/dovere all’informazione——————————————————————— e——————————————————————— Sistema di vigilanza

  46. 2. rapporto tra organi delegati e deleganti——————————————————————— e——————————————————————— Flusso informativo nel governo della società Obblighi informativi: • dell’a.d./Comitato esecutivo: • del consiglio di amministrazione • del collegio sindacale

  47. la riforma introdotta con il d.lgs. N.6/031. RAPPORTO TRA ORGANI DELEGATI E DELEGANTI——————————————————————— Il diritto/dovere all’informazione dell’organo delegante Dovere di vigilanza adempimenti degli organi deleganti e di controllo

  48. Il rapporto tra informazione e vigilanza previste dalla legge a carico degli amministratori deleganti (art. 2381 u.c.) Il sistema di controlli interni – la vigilanza dell’organo delegante—————————————————————————————————————————————— • Il dovere di agire informato • Il diritto/dovere di chiedere senza limiti in consiglio di amministrazione informazioni relative alla gestione sociale L’attività di vigilanza dell’organo delegante va inserita nel quadro del sistema di controlli interni

  49. 4. la cd. compliance integrata –il sistema di controlli——————————————————————— e——————————————————————— • gli organi di controllo previsti dal Codice Civile • Il collegio sindacale • Il revisore legale • evoluzione del sistema di controlli interni nella normativa speciale • L’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 • il codice di autodisciplina Consob 2011 e le norme di Vigilanza B. d’I.) il comitato di controllo e rischi * • Il d. lgs. n.39/2010 : Il comitato per il controllo interno e la revisione * • Il comitato remunerazione e il comitato per operazioni tra parti correlate * Organi previsti solo per società di interesse pubblico (Banche e società emittenti valori quotati)

  50. Il sistema di controlli interni – il Collegio Sindacale——————————————————————— e——————————————————————— Funzioni di vigilanza previste dalla legge (art. 2403) Funzioni attribuibili dalla società Controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. Funzioni di organismo di vigilanza d.lgs.231/01 (introdotto con la legge n.12/11 ) Funzioni di comitato per il controllo e la revisione (introdotto con d.lgs.n.39/2010 art. 19) • sull’osservanza della legge e dello statuto • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione • (soprattutto) sulla adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile della società

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