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Profili sostanziali del commercio elettronico. di Vincenzo Tedesco. Il commercio elettronico consiste nella vendita e nell'acquisto di beni e servizi attraverso Internet. Possiamo già distinguere due tipi di commercio elettronico: Internet new e-commerce
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Profili sostanziali del commercio elettronico di Vincenzo Tedesco
Il commercio elettronico consiste nella vendita e nell'acquisto di beni e servizi attraverso Internet. Possiamo già distinguere due tipi di commercio elettronico: • Internet new e-commerce • Business to businessintendendo con questo termine l'attività in rete a supporto delle transazioni commerciali tra aziende; caratteristica fondamentale è l'uso, da parte di alcune, del lavoro di altre aziende per trasformare i loro prodotti, beni o servizi.
Perché aprire un E-commerce Vantaggi per il FORNITORE: • Presenza globale • Maggiore competitività • Personalizzazione di massa • Riduce o elimina la catena dei fornitori • Notevoli risparmi sui costi • Nuove opportunità di Business • Coinvolge un numero di partner illimitato Vantaggi per il CLIENTE: • Scelta globale • Qualità del servizio • Prodotti e servizi personalizzati • Rapida risposta ai bisogni • Notevoli riduzioni sui prezzi • Nuovi prodotti e servizi
Il codice civile: le leggi La normativa è fondamentale in questo campo, di conseguenza è importante conoscere le leggi sulle varie forme di contratto, sulla compravendita e la tutela della Privacy e così via. La prima regola fondamentale è: IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE
Prima di iniziare i nostri discorsi giuridici dobbiamo fare alcune premesse storiche…
Per molti anni, dopo la sua apparizione sulla terra, l’uomo comunicò con i suoi simili solo attraverso gesti e grugniti. L’esigenza di scambiare emozioni, ma anche “oggetti e servizi” fece evolvere la specie verso il linguaggio: la “parola” ha reso possibili ed efficaci i primi “baratti”, le prime forme di commercio tra esseri umani…
Ma, come è ben noto, è stata la scrittura a far evolvere gli scambi commerciali, a rendere possibile l’accordo a distanza e quindi inutile la simultanea presenza dei contraenti nelle transazioni commerciali o nello “scambio di sensazioni”... Gulp! La scrittura certamente deve essere considerata come una formidabile scoperta “tecnologica” per l’uomo!
La possibilità di manifestare la propria volontà attraverso l’utilizzazione di un supporto cartaceo (quindi per il tramite di “carta e penna” e servizio postale) ha sviluppato un intreccio globale di accordi e scambi commerciali e nel tempo, con il passare dei secoli, la disciplina giuridica è riuscita a garantire “certezza” a queste nuove manifestazioni di volontà e soprattutto ad attribuire - attraverso la sottoscrizione - il documento scritto ad una sola persona, ad individuare senza nessuna incertezza la paternità della manifestazione di volontà. La diffusione degli scambi internazionali è stata quindi garantita da convenzioni internazionali, Principi Sopranazionali Comuni, Lex mercatoria…in estrema sintesi dalla nascita e sedimentazione del diritto commerciale internazionale
Telegrafo, telefono e altri sistemi di telecomunicazione hanno amplificato le possibilità di comunicazione (e quindi le problematiche connesse con gli scambi commerciali internazionali), ma senza materialmente sostituire i “principi dello scritto”: qualsiasi accordo internazionale rilevante veniva sempre “sigillato” con il foglio di carta sottoscritto tra le parti… quindi, sono arrivati l’Internet e l’Informatica a capovolgere le certezze acquisite nel mondo del diritto: Milioni di computer collegati tra loro attraverso la condivisione di un unico linguaggio di bit (Il protocollo TCP/IP) hanno realizzato il sogno di una comunicazione “globale”
Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e comunicazioni a distanza, passando dalla logica del documento scritto conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della trasmissione e conservazione della documentazione elettronica!
La rete Internet ha annullato le distanze, ha reso possibile la comunicazione e condivisione globale di immagini, parole, suoni in un infinito intreccio di bit…tanto da far pensare a qualcuno che essa rappresenti qualcosa di separato dal reale, un nuovo mondo... Internet: unano man’s land? “Internet è un nuovo continente?” A. Engel- Flechsig (Bank der Zukunft -Beilage der FAZ- 4.2.1997)
Definizione di Internet • “Rete di reti” di calcolatori. • Insieme di computer collegati ed in grado di comunicare tra loro. • …collegata logicamente da un unico insieme di indirizzi basati sul protocollo IP e in grado di comunicare usando il protocollo TCP/IP, usa o rende accessibile dati e servizi sia pubblici che privati.
La storia di Internet può essere suddivisa in tre fasi distinte: • Fase militare • Fase di ricerca • Fase commerciale
Fase militare • Origine nel 1969 • Dipartimento della Difesa Statunitense • Creazione di una rete che collegasse i computer delle installazioni militari disseminate in tutto il territorio e che consentisse loro di continuare a comunicare anche nel caso una parte venisse distrutta a causa di attacchi nemici.
Fase di ricerca • 1983 • Ente Scientifico Governativo Americano (NSF) • Installa centri di calcolo basati su mainframe situati in postazioni remote liberamente a disposizione di istituzioni di ricerca non commerciali.
Accesso facile ed affidabile da parte di altre reti di computer (Università). • Intoppi burocratici e problemi di sicurezza. • Istituzione propria rete autonoma: NSFNET
Normali linee telefoniche • Università ed enti pubblici e scientifici • Indipendenza delle connessioni • 1987 IBM, MCI, Merit Network Inc. Manutenzione ed aggiornamento della rete.
Passi avanti della tecnologia. • Linee telefoniche e computer più veloci. • Consapevolezza delle possibilità commerciali. • Altre reti locali (ad esempio UUNET)
Uso della rete come strumento commerciale. • Unione conNSFNET • Bisogna comunque aspettare fino ai primi anni novanta per assistere al vero e proprio boom della diffusione di Internet nel mondo e al suo successivo utilizzo a scopi commerciale.
Fase commerciale • 1991 • CERN • World Wide Web • Definizione e adozione dell’ipertesto.
Strumento con il quale la rete diviene molto più intuitiva ed accessibile per il grande pubblico. • Mosaic • Netscape Navigator • Internet Explorer
Le basi per lo sfruttamento commerciale della rete. • Opportunità di business non solo per chi utilizza Internet per affari ma anche per i produttori di hardware e software e i gestori di linee telefoniche. • Internet come strumento di massa.
E-commerce • “Svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica” • Commercializzazione di beni e servizi • Distribuzione di contenuti digitali
Effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa(banking e trading on-line) • Vetrine virtuali e cataloghi on-line (shopping on-line) • Appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica amministrazione.
Acquisto materie prime • Gestione magazzino • Contatti con la clientela e con i partner • Aggiornamento prezzi
Ricerca ed individuazione dell’interlocutore/partner • Trattativa ed esecuzione • Adempimenti e pagamenti • Consegna fisica ed elettronica del bene/servizio
Uno dei processi economici con le maggiori prospettive di incremento e di espansione. • Modo più efficace per collaborare e rivolgersi ad un mercato internazionale. • Sistema economico non ancora contemplato dalle legislazioni esistenti con le conseguenti controversie.
Negli Stati Uniti il commercio elettronico è più sviluppato che in Europa. • Amazon books • Cd-Now • Dell Computer
Flashmall • CHL • QXL (aste on-line) • iBazar (scambi on-line)
Il 60% dei navigatori del web ha almeno una volta effettuato un’acquisto on-line. • In America vi sono sei milioni di famiglie collegate a Internet e 200 milioni di collegamenti individuali. • Nel mondo americano l’e-commerce si è innestato sulla tradizionale presenza di un grande mercato di vendite per corrispondenza.
ALCUNI DATI Fatturato E-Commerce in Italia Fatturato 2004Fatturato 2005Fatturato 2006 Turismo 785.641.000 982.051.000 1.571.026.000 Elettronica 287.000.000 384.000.000 518.400.000 Tempo Libero 245.837.000 357.948.000 437.500.000 Assicurazioni 60.000.000 84.000.000 380.000.000 Alimentare 144.000.000 149.000.000 165.840.000 Editoria 55.811.000 80.405.000 105.000.000 Moda 43.000.000 58.050.000 75.465.000 Arredamento 15.900.000 17.000.000 19.190.000 Salute e Bellezza 8.494.000 11.041.000 13.802.000
In verità, tutto quello che è illecito off- line è illecito anche on line: la rete Internet è mondo reale, appartiene al mondo reale ed è sottoposta alle stesse regole e principi. Internet è e rimane uno strumento di comunicazione, pur se di eccezionale efficacia e rilevanza!
Anzi, si può dire senza paura di essere smentiti che i principi legislativi in materia di tutela del consumatore, di tutela della propria “privacy”, di contrattualistica nazionale e internazionale sono tutti senz’altro generalmente applicabili alla Rete Internet e alla sua utilizzazione come strumento di promozione commerciale e come mezzo di commercializzazione di beni e servizi. Addirittura possiamo riferire che ormai si sono sviluppate a livello italiano, europeo, internazionale numerosissime leggi, raccomandazioni, pareri, direttive, convenzioni che affrontano anche gli specifici aspetti dell’Internet… Dalla lettura delle varie normative italiane, comunitarie e internazionali appare evidente come oggi anche il consumatore goda astrattamente di un completo apparato di tutele dai rischi insiti nel commercio elettronico nazionale e transnazionale. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha conferito un sigillo alla essenzialità della protezione dell’anello più debole del commercio moderno, il consumatore: nell’art. 38 la Carta solennemente afferma “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”. Purtroppo queste stesse garanzie non sono state previste dal legislatore per gli imprenditori, per gli operatori economici e professionali, presupponendo una loro maggiore consapevolezza nella gestione anche giuridica dei loro affari…
In ogni caso appare anche innegabile che la legge non sempre può offrire le stesse certezze in un ambiente “virtuale” … Internet ha potenziato ulteriormente i processi di globalizzazione, ha sviluppato enormemente le possibilità di comunicazione transfrontaliera, ponendo comunque nuove problematiche in merito alla sicurezza e imputabilità di tali comunicazioni, esasperando così le problematiche del commercio internazionale; e le stesse sue tecnologie vanno adattate alle certezze del cartaceo: è questo il caso della validità del documento informatico, del valore probatorio dello stesso (ad esempio in caso di sottoscrizione digitale), quindi della rilevanza dell’incontro on line di volontà.
Attraverso lo scambio di e.mail e la contrattazione “point and click” la Rete consente nuove forme di contrattazione, di accordi potenzialmente sopranazionali (dove il confine dello spazio e del tempo divengono irrilevanti).Tramite la rete Internet on line shops sono aperti 24 ore su 24: attraverso pop up, formulari elettronici, carrelli virtuali dove inserire la merce o i servizi acquistati, l’utente/consumatore procede nei circuiti del commercio telematico. Attraverso la digitazione del tasto negoziale “accetto”, previa compilazione del form elettronico, qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso può essere espressa in modo nuovo (dalla manifestazione di consenso al trattamento di dati personali, all’accettazione ad iscriversi ad un forum, alla partecipazione ad un “marketplace”, sino alla visione del sito pornografico)...
La formazione dei contratti nel mondo di Internet Sottoscrizione di form nei negozi virtuali tramite il “point and click” (contratti a comunicazione indiretta) e.mail, forum, chatline, newsgroups (contratti a comunicazione diretta) Transazioni commerciali nei marketplaces B2B o B2C
Nome* Cognome* Indirizzo* Cap*Città* Telefono* E-mail * dati obbligatori CAUSALE DEL PAGAMENTO XXXXACCETTOOSIONO Trattamento dei dati personali continua annulla
COMMERCIO ELETTRONICO rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica << Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>> Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157 -business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private;-business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Attualmente è sperimentata con successo negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni;-business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web.
Fare e.commerce è complesso… e tutte queste intricate contrattazioni e operazioni possono oggi effettuarsi on line! Adeguamento alle normative di tutela del consumatore (termini di consegna, clausole abusive etc.) Contratti pubblicitari (bannering, sponsorizzazioni) Contratti con istituti bancari (per le problematiche relative ai pagamenti Politiche di privacy in conformità della normativa nazionale e comunitaria (informativa, cookies, log, trasferimento dati all’estero) Sito web di commercio elettronico ISP (contratti di accesso ad internet, contratti di locazione spazio web) Transazioni commerciali on line Adempimenti ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del Commercio) Contratto di sviluppo e gestione sito web realizzazione e-marketplaces
I TRE LIVELLI DELL’E-COMMERCE Il sito che un’azienda presenta su internet, può essere associato ad un livello di importanza che cambia in base ai contenuti. • Livello basso (promozionale) Ha esclusivamente scopo pubblicitario e informativo. È poco costoso, ma anche meno redditizio. Le web page a basso livello di solito contengono soltanto il logo dell’azienda, le varie sedi, i recapiti telefonici e l’elenco dei prodotti offerti. In queste pagine non c’è interattività tra visitatore del sito e azienda. • Livello intermedio Questo tipo di web page è simile a quelle del livello basso, le uniche differenze sono la presenza dettagliata di un catalogo e un listino dei prodotti, e anche eventuali offerte. Eventualmente c’è neanche la possibilità di scambiare informazioni tramite e–mail o fax. • Livello alto (vendita on-line) Prevede un elevato coinvolgimento dei visitatori mediante pagine web interattive e di maggiore impatto visivo, prevede soprattutto la vendita on-line. Si prefigge, inoltre, la fidelizzazione dei clienti, l’assistenza tecnica on-line, assistenza pre e post vendita, acquisti e pagamenti elettronici tramite transazioni sicure.
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO: • le problematiche giuridiche di Internet • Natura ed efficacia dei contratti “point and click” • Validità del contratto informatico • Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà telematiche • Problema delle clausole vessatorie • Sicurezza e Riservatezza nella Rete • Momento e Luogo di conclusione del contratto • Legge applicabile al contratto e Foro di competenza degli incontri virtuali di volontà Alcune di queste problematiche possono essere risolte con gli strumenti tipici del diritto commerciale internazionale (Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale , della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Regolamento comunitario n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale )
La natura di Internet pone comunque nuove questioni: Prima di tutto, questo tipo di manifestazioni “elettroniche” di volontà sono valide e rilevanti? Questa rappresentazione “informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (def. di documento informatico fornita dal nostro legislatore) è ammissibile e, prima di tutto, può considerarsi una manifestazione espressa di volontà? Facciamo un esempio concreto della problematica da affrontare: dalla legge sul trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato: una volta ricevuta la completa informativa, l'utente del sito web deve, quindi, fornire il suo necessario consenso al trattamento e tale consenso deve essere documentato per iscritto. In primo luogo, pertanto, il consenso non può essere "implicito", cioè non può essere desumibile da comportamenti concludenti. In secondo luogo, deve essere documentato in forma scritta...
Adattare tale normativa al web non è cosa ovvia: la rilevanza e validità del documento elettronico effettivamente si può far risalire al 1997 con la Legge Bassanini (art. 15 secondo comma L. n. 59/87) sino ad arrivare alle piene conferme del D.P.R. 445/2000 e norme successive, ma qui il problema preliminare è un altro; e, cioè, se la manifestazione del consenso attraverso la compilazione del formulario on line e, quindi, con il meccanismo del cd. "point and click" (quindi con la pressione on line del tasto negoziale "accetto") possa essere considerato comportamento espresso del soggetto o, invece, vada ritenuto un semplice comportamento concludente, incompatibile con una volontà contraria. Effettivamente, tenendo conto delle nuove evoluzioni del linguaggio, pare condivisibile l'affermazione di chi ormai considera anche la comunicazione attraverso i "bit" un segno di linguaggio, adatto ad esternare con chiarezza una volontà contrattuale. La dichiarazione espressa può ben manifestarsi anche con segni diversi dalla parola e dalla scrittura, purchè tali segni siano ormai socialmente riconosciuti come strumenti di linguaggio, tali da conferire a tali dichiarazioni una "inequivocità" di ciò che rappresentano...