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LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE . Profili normativi e questioni interpretative. LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN CORSO DI INDAGINI. Le norme che disciplinano il conferimento dell’incarico di consulenza sono, in primo luogo, gli artt. 73 disp . att. c.p.p. e 359 c.p.p.:
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Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE PENALE Profili normativi e questioni interpretative
LA CONSULENZA TECNICA DEL PM IN CORSO DI INDAGINI • Le norme che disciplinano il conferimento dell’incarico di consulenza sono, in primo luogo, gli artt. 73 disp. att. c.p.p. e 359 c.p.p.: • l’art. 73 disp. att. c.p.p. stabilisce che “il P.M. nomina il consulente scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti”; la norma in esame, a differenza di quanto previsto per il giudice, non pone a carico del P.M. l’obbligo di attingere il nominativo del C.T. dall’albo dei periti, ma individua tale albo come ambito elettivo ma non esclusivo per procedere alla scelta (in ogni caso, secondo Sez. 3, Sentenzan.2211del 23/11/2005 “In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa”); • l’art. 359 c.p.p. prevede che “quando il P.M. procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare di prestare la loro opera”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Modalita’ di conferimento dell’incarico • Al conferimento dell’incarico procederà direttamente il P.M., il quale, dopo aver convocato il designato consulente tecnico e averlo nominato con apposito decreto, redigerà verbale di conferimento dell’incarico in cui formulerà al CT i quesiti, indicherà il termine per il deposito della relazione, autorizzerà il predetto a fare copia degli atti del fascicolo del P.M. e ad acquisire ogni altro documento utile; • La Suprema Corte ha chiarito (cfr. Sez. 3, Sentenzan.1264del 04/12/2008 ) che “…l'assenza dell'ausiliario all'atto della redazione del verbale d'affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest'ultimo costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a determinare la nullità dell'atto o della relazione depositata dal consulente tecnico.” Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Incompatibilità e incompatibilità • Il codice di procedura penale non detta alcuna disposizione in tema di incapacità ed incompatibilità del CT nominato nel corso delle indagini preliminari, a differenza di quanto previsto dall’art. 222 c.p.p. per il perito e dall’art. 225 c.p.p. per il caso di consulenza fuori dei casi di perizia; • Secondo la Cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenzan.24294del 07/04/2010): “Non trovano applicazione, neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del P.M. le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen., nè sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen.” Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Accertamenti ripetibili e diritti difensivi • Quando si tratta di operazioni ripetibili in futuro e che non possono alterare il reperto da esaminare, le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilità per l’indagato di svolgere una difesa anticipata e non è dunque previsto alcun avviso all’indagato e al suo difensore: in tal senso SEZ. 5 SENT. 03178 DEL 08/08/2000, secondo cui “E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 359 cod. proc. pen., (con riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M., atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non e' una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.” Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Accertamenti irripetibili • Le modalità di conferimento dell’incarico mutano radicalmente allorquando gli accertamenti tecnici da effettuare non possono essere differiti al dibattimento o determinano, inevitabilmente, un’alterazione del reperto. • L’art. 360 c.p.p., infatti, stabilisce particolari forme e garanzie allorquando i suddetti accertamenti abbiano ad oggetto cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione. • Ma tali forme e garanzie, a norma dell’art. 117 disp. Att. c.p.p., devono essere osservate e assicurate anche quando è l’accertamento tecnico in sé che determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile (è il caso, ad esempio, dei prelievi del DNA da un bulbo pilifero). • In questi casi le garanzie difensive prevalgono sull’esigenza di mantenere segrete le indagini e il legislatore prevede il pieno contraddittorio tra accusa e difesa: infatti, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.p.: “il P.M. avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici;“i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Avvisi al difensore e forme • Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali (Sez. 4, Sentenzan.20591del 23/02/2010). • L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez. 5, Sentenzan.6237del 21/12/2010); • Le forme di tale avviso non hanno carattere sacramentale e non sono predefinite; e’ sufficiente che i mezzi impiegati siano tali da portare il destinatario ad effettiva conoscenza del luogo, data e ora del conferimento dell’incarico (SEZ. 1 SENT. 04453 del 12/04/2000); Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Conseguenze omesso avviso e valore probatorio • Il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 360 c.p.p. in ordine agli avvisi da dare all’indagato e al suo difensore determina la nullità dell’attività del CT e della relazione finale da questi redatta. Trattasi di una nullità generale a regime intermedio. La nullità si estende, in via derivata, anche all'esame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dell'accertamento tecnico : così Sez. 2, Sentenzan.11052del 23/01/2009 ; • laddove venga assicurato il pieno rispetto delle garanzie difensive, invece, la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art. 360 c.p.p. entra a far parte del fascicolo del dibattimento e può essere utilizzata dal Giudice per la sua decisione indipendentemente dall’audizione dello stesso consulente: Sez. 1, Sentenzan. 7324 del 04/05/1995 Sez. 6, Sentenzan. 6031 del 18/04/1996; Sez. 1, Sentenzan.8082del 11/02/2010. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Accertamenti irripetibili e poteri dell’indagato • L’indagato, peraltro, ha la possibilità di paralizzare l’attività del consulente tecnico del P.M., facendo riserva di incidente probatorio, anticipando cioè la propria intenzione di chiedere che il medesimo accertamento sia effettuato da parte di un perito nominato dal G.I.P.; • In tale caso, se il P.M. procede comunque al conferimento dell’incarico e questo viene adempiuto, i risultati raggiunti saranno inutilizzabili nel dibattimento: così SEZ. 3 SENT. 08342 del 19/07/2000, nella quale si legge che “A norma dell'art. 360 co. IV cod. proc. pen. il pubblico ministero non puo' procedere ad accertamenti tecnici quando, sul medesimo oggetto, sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio, salvo che i suddetti accertamenti non possano piu' essere utilmente compiuti se differiti; in assenza della suddetta condizione, deve ritenersi l'inutilizzabilita' dei risultati dei disposti accertamenti.” (analogamente Sez. 4, Sentenza n. 5863 del 12/04/2000; • L'imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma quarto, cod. proc. pen., non può più sollevare la questione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato art. 360 cod. proc. pen. per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione (Sez. 1, Sentenzan.28979del 11/03/2003; Sez. 1, Sentenzan.47502del 29/11/2007 Sez. 2, Sentenzan.43726del 11/11/2010) Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Accertamenti irripetibili e poteri del PM • Resta comunque salva l’ipotesi in cui il P.M. ritenga che, a prescindere dalla riserva dell’indagato, l’accertamento tecnico non possa essere utilmente differito al dibattimento. • In questo caso il P.M. può disporre che si proceda comunque alle operazioni tecniche, ma, se in seguito si dovesse appurare che le stesse potevano essere agevolmente differite, i risultati raggiunti saranno inutilizzabili. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Qualifica e Poteri del CT del PM • Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento (Sez. 6, Sentenzan.4062del 07/01/1999 ); • Il C.T. procede al compimento di tutti gli accertamenti tecnico-strumentali, i rilievi e le operazioni necessarie per rispondere ai quesiti; • Il C.T., se necessario per l’espletamento dell’incarico, può esaminare il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti e gli atti e documenti del fascicolo del PM; Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Qualifica e Poteri del CT del PM • Il C.T. partecipa a singoli atti di indagine se espressamente autorizzato dal PM (art. 359 comma 2 c.p.p.); • Il C.T. può acquisire informazioni dall’indagato, dalle persone offese o da altre persone, ma tali informazioni utilizzabili ai soli fini dell’accertamento tecnico (cfr. però Sez. 3, Sentenzan.2101del 11/11/2008 secondo cui “L'inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, non ha natura patologica bensì fisiologica, sicché il contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M. può essere legittimamente utilizzato nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilità dell'imputato, anche con riguardo a dette notizie”. Contra Sez. 3, Sentenza n. 16470 del 10/02/2010, secondo cui “Il divieto di utilizzazione delle notizie fornite dall'imputato al perito per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale opera anche con riferimento al giudizio abbreviato”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Contenuti e forma della relazione di CT • La relazione di CT è atto a forma libera; • Il contenuto minimo necessario è dato dalla descrizione delle attività svolte per l’espletamento dell’incarico e dalla risposta ai quesiti; • Solitamente lo schema è il seguente: 1- indicazione di tempo, luogo ed oggetto dell’incarico ricevuto; 2- descrizione delle attività svolte; 3- riferimenti normativi e tecnico-scientifici; 4- discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni; 5- risposta ai quesiti. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
La consulenza tecnica e l’audizione del CT nell’udienza preliminare • - ex art. 421 bis c.p.p., il GUP, se ritiene che le indagini preliminari sono incomplete, può indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza), fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza; • - ex art. 422 c.p.p. il GUP può disporre anche d’ufficio l’assunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere; tra dette prove l’art. 422 comma 2 c.p.p. prevede espressamente l’audizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia • Disposta la perizia, il pubblico ministeroe le parti privatehanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) [minorenne, interdetto, inabilitato, infermo di mente], b) [interdetto dai pubblicvi uffici o interdetto/sospeso da una professione o arte], c) [persona sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione], d) [coimputati, imputati in procedimento connesso o collegato, responsabili civile o civilmente obbligato per pena pecuniaria, ausiliario del PM, chi ha facoltà di astenersi dal testimoniare, chi è stato chiamato a prestare l’uffiico di testimone o interprete]. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Precisazione sulle incompatibilità • Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio. (Sez. 3, Sentenzan.46769del 23/11/2011 ); • È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225, comma 3 cod. proc. pen., - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del perito d'ufficio ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento -, in quanto l'esigenza di imparzialità cui è preordinato il divieto per il consulente di parte di prestare l'ufficio di perito del giudice nel medesimo procedimento, non sussiste nell'ipotesi in cui, al contrario, sia il perito ad essere nominato consulente di parte nel medesimo procedimento, con la conseguenza che, trattandosi di situazioni diverse, non vi è violazione dell'art. 3 Cost.; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., essendo sufficiente, in tale ipotesi, che il giudice escluda l'utilizzo dei contributi peritali attribuendo ad essi la natura di consulenza di parte (Sez. 4, Sentenzan. 36968 del 20/06/2003). Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Consulenza tecnica in sede dibattimentale in caso di perizia • I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e` fatta menzione nel verbale. • Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. • Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. • La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita` non puo` ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita` processuali. Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali (Sez. 6, Sentenzan.12610del 14/01/2010). • La richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito (art. 230, terzo comma cod. proc. pen.) non ha ragion d'essere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dall'inizio, potendo con lui interloquire in ogni momento dell'espletamento dell'incarico. In tale caso, infatti, a norma dei commi primo e secondo dello stesso articolo, al consulente è consentito assistere al conferimento dell'incarico, presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali viene fatta menzione verbale, partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve della quale deve darsi atto nella relazione (Sez. 6, Sentenzan. 2976 del 23/07/1992). Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
consulenza tecnica in sede dibattimentale fuori dei casi di perizia • Quando non e` stata disposta perizia, ciascuna parte puo` nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121 . • Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127. (1) • L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. (1) • Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia` nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta` previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1 . • Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 . Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Casi pratici Quesiti in materia di edilziia ed urbanistica Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in tema di permesso di costruire e strumenti urbanistici • “Riferisca se il Permesso di Costruire n°______/________ rilasciato il _________dal Comune di ___________a favore del Sig. ___________, sia conforme o meno alla luce della normativa vigente all’epoca del rilascio verificando la legittimità formale e sostanziale della procedura seguita per il rilascio del titolo edilizio predetto;………….. • Accertare la legittimità formale e sostanziale della procedura seguita dal Comune di _______________per l’approvazione degli strumenti urbanistici relativamente all’area interessata dai lavori assentiti con il titolo edilizio summenzionato;…………… • “Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico giuridico la vicenda”;…………………………………... • “Accertare e riferire quant’altro utile ai fini di giustizia”:…………………………………… Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in tema di sanatoria • “Riferisca il CT se, nell’ambito della pratica di condono edilizio n. _________ conclusasi con rilascio da parte del Comune di ______del Permesso di costruire in sanatoria a favore della Sig.ra______, sia stata veritiera la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita al momento del deposito integrativo dal tecnico ”; • “Accerti inoltre il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico giuridico la vicenda”; • “Accerti e riferisca quant’altro utile ai fini di giustizia”: Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in tema di piano di recupero • “Ricostruisca il CT la procedura relativa al piano di recupero con riferimento agli interventi consentiti e poi realizzati”; • “Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati”; • “Accerti ancora il CT quale titolo edilizio, era necessario per realizzare l’intervento edilizio e se esso si è perfezionato”; • “Accerti ancora il CT quali fossero gli obblighi a carico della Toscana Re s.p.a. previsti dalla convenzione accessoria al progetto di piano di recupero e varianti e se essi siano stati adempiuti”; • “Accerti ancora il CT se sugli eventuali abusi siano in corso pratiche edilizie di sanatoria, se l’intervento appare sanabile sia con la procedura dell’accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 e 37 del DPR 380/01, sia con le altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dall’ordinamento”; Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in tema di rispetto della distanze di confine e del titolo • “Ricostruisca il CT in base al Piano di Recupero “………”, nonché allo strumento urbanistico vigente al momento dell’accensione della pratica edilizia, e successive modifiche ed integrazioni dello strumento urbanistico succedute entro il rilascio del Permesso a Costruire, se le opere autorizzate sull’area censita catastalmente alla particella n° …….., con il titolo edilizio Permesso a Costruire n° ……sono urbanisticamente corrette anche relativamente alle distanze di confine ed indice di fabbricabilità”; • “Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla P.A. dalla proprietà e dal progettista al fine dell’ ottenimento del Permesso di Costruire, era conforme alle vigenti normative e rappresentante l’effettivo stato dei luoghi riguardo in particolare allo stato preesistente ed immobili confinanti”; • “Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciati”; • “Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”. • Accertare e riferire quant’altro utile ai fini di giustizia. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in materia di titolo necessario e di zonizzazione • “Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati, indicando i vincoli territoriali insistenti sull’area e la destinazione della stessa prevista dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempo”; • “Accerti ancora il CT quale titolo urbanistico e/o edilizio, era necessario per realizzare l’intervento edilizio e se le pratiche presentate dagli interessati erano e sono compatibili con quanto materialmente realizzato”; • “Accerti ancora il CT se l’intervento era ed è compatibile con la “zonizzazione” prevista dagli strumenti urbanistici dell’area di sedime, sia all’epoca dell’avvenuta demolizione dei vecchi fabbricati presenti nel sito avvenuta nelle more della concessione edilizia …. e successive varianti, sia al momento nel quale sono state costruite le due palazzine attualmente insistenti nell’area di sedime, realizzate dopo aver presentato le DIA ………., ed eventuali altre pratiche sconosciute allo stato degli atti”; • “Accerti ancora il CT se il progettista … è professionalmente abilitato alla progettazione e direzione dei lavori delle strutture degli immobili così come si presentano attualmente”; • “Accerti ancora il CT se l’intervento appare sanabile sia con la procedura dell’accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 e 37 del DPR 380/01, sia con altre forme di sanatoria con effetti limitati alla sola regolarizzazione amministrativa previste dall’ordinamento; • “Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Quesiti in materia di vincolo idrogeologico • “Riferisca se il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di ……..a favore dei Sigg. ………………….., sia conforme o meno alla luce della normativa vigente all’epoca del rilascio”; • “Accertare se l’opera rappresentata negli atti integranti il Permesso di Costruire, rispetti i limiti dimensionali previsti dalla LRT 64/95 e normativa urbanistica di riferimento; • Accerti la presenza del vincolo idrogeologico ed altri eventuali vincoli gravanti sull’area di sedime; • Accerti la sussistenza dei miglioramenti agricoli rappresentati nel PMAA; • Accerti se nel caso in contesto, sia corretta l’applicazione delle misure di salvaguardia; • Accerti il CT se la documentazione tecnica fornita alla P.A. dalla proprietà e dal progettista al fine dell’ottenimento del Permesso di Costruire, era conforme alle vigenti normative e rappresentante l’effettivo stato dei luoghi; • “Accerti il CT natura, consistenza e tipologia dell’intervento edilizio come materialmente effettuato dagli indagati e se lo stesso sia conforme ai titoli rilasciati”; • “Accerti infine il CT ogni altro fatto o circostanza che consenta di meglio ricostruire e qualificare sotto l’aspetto tecnico e giuridico la vicenda”. • “Accertare e riferire quant’altro utile ai fini di giustizia” Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
La valutazione della consulenza e della perizia • Ambito di discrezionalità del P.M. e del Giudice; • Poteri e doveri; • Questioni pratiche; • Questioni teoriche. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: giudice (e P.M.) peritus peritorum • generale e consolidato principio ermeneutico secondo cui il giudice (ma lo stesso discorso vale per il PM) è peritus peritorum, e spetta a lui, nell’ambito del libero convincimento che gli è proprio, valutare autonomamente la prova scientifica: • SEZ. 1 SENT. 04276 DEL 01/04/1976 : « IL TECNICISMO DELLA PROVA NON ESCLUDE LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA STESSA DA PARTE DEL MAGISTRATO, NON POTENDO LA PROVA COME PRODOTTO SCIENTIFICO SOVRAPPORSI AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE CHE, NEL VIGENTE ORDINAMENTO, HA SOSTITUITO IL REGIME DELLE VALUTAZIONI LEGALI; • SEZ. 1 ORD. 00870 DEL 14/06/1977: “LA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA, CHE E CONSEGUENZA D'UN PROFONDO RINNOVAMENTO STORICO DEL PROCESSO PENALE, RIGUARDA ANCHE LA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO. INFATTI, IL GIUDICE, QUALE PERITUS PERITORUM, PUO AN CHE ESPRIMERE UN GIUDIZIO IN CONTRASTO CON LE RISULTANZE DELL'ANZIDETTA PROVA PURCHE TALE GIUDIZIO SIA SOSTENUTO DA ADEGUATA MOTIVAZIONE”; • SEZ. 1 SENT. 04288 DEL 23/04/1982: « LA FEDE NELLA SCIENZA NON PUO' SOVRAPPORSI AL FONDAMENTALE PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI APPREZZAMENTO DELLE PROVE CHE ASSEGNA AL GIUDICE IL RUOLO DI PERITUS PERITORUM. BEN PUO', PERTANTO, IL GIUDICE, CON MOTIVAZIONE ADEGUATA E RIGOROSAMENTE LOGICA, CONFUTARE E DISATTENDERE I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO PERITALE, DANDO COSI' RAGIONE DELLA DECISIONE ADOTTATA”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: giudice (e P.M.) peritus peritorum • IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NON E' DEGRADABILE DA FENOMENO A FORTE COMPONENTE TECNICO-SCIENTIFICA E, QUINDI, ESSENZIALMENTE RAZIONALE, AD ATTO SOGGETTIVO, A FONDAMENTO PREVALENTEMENTE INTUITIVO E PSICOLOGICO, O ADDIRITTURA EMOZIONALE, INSOFFERENTE DI OGNI REGOLA E CONTROLLO. INVERO I CRITERI DIRETTIVI NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, ANCHE SE INESPRESSI, SONO DESUMIBILI DAL COMPLESSO DI NORME CHE REGOLANO IL PROCESSO, IN PRIMIS DALL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI FORNIRE CONGRUA MOTIVAZIONE, IMMUNE DA VIZI LOGICI DELLE SUE SCELTE E DELL'OBBLIGO DI FARE EMERGERE LE FONTI DI CONOSCENZA DI OGNI SINGOLO FATTO. (SEZ. 1 SENT. 03937 DEL 17/03/1989); • Sez. 3, Sentenzan.42984del 04/10/2007: In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l'assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: ipotesi • Questa piena autonomia del giudice (e del PM) rispetto all’apporto tecnico scientifico può allora tradursi, volta per volta: 1) in una piena condivisione delle conclusioni del perito: Sez. 1, Sentenzan. 2030 del 07/07/1982 “Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto ad un dettagliato esame critico della perizia, nell'ipotesi in cui abbia aderito alle conclusioni del perito, accettandone i criteri ed i metodi di indagine”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: ipotesi 2) in una presa di distanza dalle conclusioni del perito e nella condivisione di quelle del CT di parte: SEZ. 4 SENT. 11126 DEL 17/11/1988 «LEGITTIMAMENTE IL GIUDICE DEL MERITO TRAE ARGOMENTO DI CONVINZIONE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE, STANTE LA VIGENZA, NELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE PENALE, DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, ATTINGIBILE DA QUALSIASI ATTO LEGITTIMAMENTE ACQUISITO AL PROCESSO”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: ipotesi 3) nella possibilità per il giudice di formarsi una propria convinzione anche se l’accertamento tecnico ha avuto esito negativo: SEZ. 5 SENT. 07355 DEL 24/09/1984 « L'ESITO NEGATIVO O INCERTO DI UN ACCERTAMENTO TECNICO O PERITALE NON IMPEDISCE AL GIUDICE DI MERITO DI TRARRE ELEMENTI DI PROVA DA TUTTE LE ALTRE RISULTANZE PROCESSUALI, PARIMENTI TRANQUILLANTI E CONVINCENTI>>. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: limiti alla libertà del giudice • Se vi è dunque, da parte del giudice (e del PM), la massima libertà nella valutazione dell’apporto tecnico scientifico fornito dal perito, è bene precisare che tale libertà non è assoluta, ma incontra dei limiti. • Questi, in particolare, sono rappresentati dall’obbligo della motivazione scritta (nella sentenza, come nell’eventuale richiesta di misure cautelari o di archiviazione) e dalla necessità che tale motivazione sia logica e non contraddittoria rispetto ai dati probatori, di tipo fattuale e logico, emersi nel corso delle indagini e del processo: • SEZ. 1 SENT. 11338 DEL 26/09/1978 « LA PROVA TECNICA, COME TUTTE LE ALTRE PROVE, PUO ESSERE DISATTESA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA CRITICA CHE NE DIMOSTRI L'ERRONEITA.>> • SEZ. 1 SENT. 05874 DEL 19/05/1978 « LA PROVA TECNICA, PUR POTENDO ESSERE LIBERAMENTE VALUTATA, NON PUO VENIRE DISATTESA SENZA UNA PUNTUALE CRITICA, SOSTENUTA DA ARGOMENTAZIONI RIGOROSAMENTE LOGICHE, POSTO CHE SOLO IN TAL SENSO LA NOTA MASSIMA SECONDO CUI IL GIUDICE E’ IL PERITO DEI PERITI ASSUME UN SIGNIFICATO RAZIONALE, CORRISPONDENTE AL PROCESSO STORICO DI RINNOVAMENTO DEL SISTEMA PROBATORIO, DOVE, COM'E NOTO, NON TROVANO PIU RICONOSCIMENTO LE PROVE LEGALI, LE QUALI FACEVANO RIFIUTARE AI GIUDICI LA RESPONSABILITA DEL GIUDIZIO”. • SEZ. 1 SENT. 05764 DEL 13/05/1976 “IL PRINCIPIO DELLA LIBERA VALUTAZIONE DELLA PROVA S'ESPLICA ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROVA TECNICA COME PRODOTTO SCIENTIFICO: QUESTA, CIOE, PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE DISATTESA DAL GIUDICE SULLA BASE DI ARGOMENTAZIONI CORRELATE, PERO’, AI CANONI DELLA PIU RIGOROSA LOGICA”. Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: limiti alla libertà del giudice • Quest’obbligo di motivazione, peraltro, ove il giudice ritenga di aderire alle conclusioni del perito e alla confutazione da parte di questi delle deduzioni di parte, non implica la necessità di una puntuale e diffusa motivazione tecnico scientifica al riguardo (cfr. SEZ. I SENT. 6528 DEL 03/06/1998 , secondo cui “Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità a quella del consulente tecnico di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che gli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali”). Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: limiti alla libertà del giudice • E tuttavia, l’obbligo di spiegare e giustificare le ragioni per cui si sia scelto di far proprie le conclusioni del perito esiste in due casi: • nell’ipotesi in cui i criteri e i metodi di indagine del perito (e anche del CT) siano nuovi e sperimentali e quindi non ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica: • “Il giudice, nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, ha l’onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronti critico tra gli esperti del settore, si da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica” (SEZ. II, SENT. 2751 DEL 11/08/1997); • “In tema di valutazione dei risultati peritali, il giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito ha effettuato la verifica della nuova metodologia” (Sez. 2, Sentenzan.834del 17/10/2003). Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale
Valutazione della consulenza e della perizia: limiti alla libertà del giudice 2) nell’ipotesi in cui, alla tesi scientifica seguita dal perito, se ne contrapponga un’altra, anch’essa assistita da un significativo consenso nella letteratura specialistica: • “In tema di valutazione delle risultanze peritali il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione,l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purchè dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire” (SEZ. IV, SENT. 11235 DEL 09/12/1997); • In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purchè la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, Sentenzan.45126del 06/11/2008 e Sez. 4, Sentenzan.46359del 24/10/2007). Dott. Claudio Curreli, La Consulenza Tecnica in sede penale