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L’IMU:. L’IMU:. L’IMU e le prospettive per il 2013 La dichiarazione Il pagamento e i rimborsi. L’IMU sperimentale le sue specificità. L’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato.
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L’IMU: L’IMU: L’IMU e le prospettive per il 2013 La dichiarazione Il pagamento e i rimborsi
L’IMU sperimentalele sue specificità L’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato
L’art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011 Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
L’art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011 prevede che Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Le prospettive per il 2013 e il 2014 • E’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del d. l. n. 201 del 2011
Le prospettive per il 2013 • E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
Le prospettive per il 2013 • I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
La dichiarazione IMU • I termini di presentazione della dichiarazione • La compatibilità con le dichiarazioni ICI • I casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo
Art. 9, comma 6, del D. Lgs. n.23 del 2011 Il D. M. 30.10.2012 pubblicato nella G. U. n. 258 del 5.11.2012, ha approvato il modello di dichiarazione.
L’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2012 prevede che: • La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. • La dichiarazione relativa all’anno 2012 deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013.
L’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che: mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell’ICI.
Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Viene affermato il principio generale secondo il quale l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui: • sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate; • si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune
Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione La dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
La dichiarazione deve essere presentata quando: GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA e cioè nel caso di: • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. • i fabbricati di interesse storico o artistico.
La dichiarazione deve essere presentata quando: Il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota per gli immobili: • non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR; • posseduti da soggetti passivi IRES; • Locati o affittati.
Immobili locati o affittati La dichiarazione IMU non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, al momento della registrazione, devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali.
Immobili locati o affittati Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010.
Immobili locati o affittati Inoltre, la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
La dichiarazione deve essere presentata quando: • il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”.
La dichiarazione deve essere presentata per: • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).
La dichiarazione deve essere presentata per: • Il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
L’abitazione principale e le relative pertinenze • In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale. • La dichiarazione deve essere, però, presentata dal soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, poiché le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’abitazione principale e le relative pertinenze • Nel caso in cui l’immobile insiste sul territorio di più comuni, l’IMU deve essere corrisposta ai diversi comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l’immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun comune per l’abitazione principale e relative pertinenze. • Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, si deve, quindi, concludere che la dichiarazione deve essere presentata ai soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle “Annotazioni” che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE • l’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; • il locatario nel caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing; • la società di leasing e il locatario, nel caso, invece, di risoluzione anticipata o di mancato riscatto del contratto di locazione finanziaria; • nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell’amministratore del condominio o della comunione;
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE Nel caso di misure conservative – cautelari, nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate, occorre verificare le misure adottate dal giudice
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE • Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’IMU, poiché gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
L’art. 13, comma 12, del D. L. n. 201 del 2012 prevede che il pagamento dell’IMU è effettuato con F 24 e con bollettino di conto corrente postale
L’art. 13, comma 12-bis, del D. L. n. 201 del 2011 prevede che per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
L’art. 13, comma 12-bis, del D. L. n. 201 del 2011 prevede che per l’anno 2012 • limitatamente all’abitazione principale e alle relative pertinenze, l’imposta dovuta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre (rectius il 17 dicembre, poiché il 16 cade di domenica), a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. • in alternativa il contribuente può optare per il versamento in due rate.
L’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che: dall’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito del MEF L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 per l’anno 2013 • il versamento dell’imposta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. • Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Risoluzione n. 2/DF del 2012I rimborsi • Allo Stato è stato versato allo Stato un importo non dovuto
Risoluzione n. 2/DF del 2012I rimborsi • fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Risoluzione n. 2/DF del 2012I rimborsi • il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta. • Per quanto riguarda la liquidazione dell’eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.
Risoluzione n. 2/DF del 2012I rimborsi • Allo Stato è versata una quota dovuta al comune
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • L’ipotesi è simile a quella precedente e si differenzia solo per il fatto che il comune non ha elevato la detrazione fino all’azzeramento dell’imposta.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi L’esempio fatto nella risoluzione prevede che: • il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190; • - il comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200. • Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a € 300: [€ 100.000 x 0,5% = € 500 - € 200 (detrazione) = € 300].
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l’intero anno € 300 al comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato. • La soluzione ministeriale prevede che il contribuente possa effettuare il saldo tenendo conto di quanto ha pagato allo Stato nella rata di giugno. • Nell’esempio riportato nella risoluzione n. 2/DF il contribuente deve presentare l’istanza di rimborso al comune per l’importo di € 80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al comune. In questo caso, il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre. • Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • AlloStato è versato un importo non dovuto
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi E’ il caso del contribuente che ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al comune, pur tenendo conto dell’importo versato allo Stato.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi Anche in questo caso il contribuente inoltrerà al comune un’istanza nella quale evidenzierà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato. Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi Versamento con erronea indicazione del codice tributo
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi Nel caso in cui l’errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell’importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi E’ il caso in cui ’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune ove è situato l’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • L’intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • La Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Risoluzione n. 2/DF del 13.12.2012I rimborsi • Il contribuente terrà informati il comune interessato dell’avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.