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Equitalia Sardegna S.p.A.

Equitalia Sardegna S.p.A. Vademecum per le imprese in difficoltà. a cura del Dott. Gianluigi Giuliano. Cagliari 10 febbraio 2010. Indice. Situazione di difficoltà gestionale e conseguenze sull’assetto dei debiti tributari;

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  1. Equitalia Sardegna S.p.A. Vademecum per le imprese in difficoltà a cura del Dott. Gianluigi Giuliano Cagliari 10 febbraio 2010

  2. Indice Situazione di difficoltà gestionale e conseguenze sull’assetto dei debiti tributari; Dispositivi che possono consentire alle aziende di superare i periodi di difficoltà gestionale; Operazioni da evitare per conservare il diritto a fruire dei predetti dispositivi; Il ruolo del legislatore: ipotesi di modifiche normative da introdurre a favore delle imprese.

  3. Le situazioni di crisi delle imprese determinano come primo sintomo l’interruzione del flusso più o meno continuo del versamento dei tributi da autoliquidazione. Situazione di difficoltà gestionale e conseguenze sull’assetto dei debiti tributari IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE IN STATO DI CRISI E’ UN SEGNALE D’ALLARME PER ENTI ED ORGANISMI. LA SITUAZIONE DI CRISI DELL’IMPRESA POTREBBE TRASFORMARSI DA TEMPORANEA A DEFINITIVA E QUINDI IRREVERSIBILE. I contributi, le ritenute sul lavoro dipendente e l’IVA, nonché gli acconti e i saldi delle imposte sui redditi non vengono versati mentre si tenta di superare la crisi mantenendo in servizio il personale dipendente o comunque proseguendo nella gestione dell’impresa ai fini dello smaltimento degli ordini e della permanenza sul mercato.

  4. Cosa avviene nel nostro paese. L’ Italia, contrariamente a quanto si possa credere dispone di una fiscalità molto avanzata e soprattutto più tutelante nei riguardi dei settori in crisi. E’ pur sempre previsto il c.d. ravvedimento operoso che permette al contribuente di adempiere in ritardo, ma spontaneamente, ai propri obblighi tributari con il pagamento di sanzioni e di interessi in misura ridotta. Tale importante strumento viene usato nei casi di crisi di liquidità di breve durata o quando si commettano errori nelle fasi di autoliquidazione del tributo. Avendo esso uno spettro di copertura temporale limitata (di norma un anno) non può essere utilizzato nei casi in cui la crisi si protrae ben oltre i dodici mesi.

  5. A questo punto, decorsi i termini per il ravvedimento, si innescano le procedure di riscossione coattiva che raggiungono comunque l’impresa dopo qualche anno dal verificarsi dei mancati versamenti. Nel frattempo, magari, l’impresa è tornata a livelli di produzione e redditività precedenti la crisi ma rischia di essere spazzata via dal mercato a causa dell’ingente mole di tributi arretrati da pagare e della corrispondente liquidità che essa assorbirebbe ove avvenisse il pagamento. Anche in questo caso esistono dei meccanismi di tutela che permettono all’azienda di ottenere dilazioni e riduzioni di oneri qualora si provi che l’inadempimento è dipeso da uno stato di crisi che abbia riguardato il settore di riferimento.

  6. Dispositivi che possono consentire alle aziende di superare i periodi di difficoltà gestionale • Rateazioni; • Sospensioni per motivi eccezionali e sospensione amministrativa della riscossione; • Riduzione delle sanzioni civili in materia di Contributi Previdenziali; • Reversibilità delle procedure intraprese a cura degli agenti della riscossione; • Artt. 182 bis e 182 ter Legge Fallimentare.

  7. Rateazioni • Prima delle modifiche apportate all’art. 19 del D.P.R. 602/73 (1 marzo 2008 – D.L. 248/2007 art 36), il pagamento nelle casse degli agenti doveva avvenire, di regola, in unica soluzione. • Ciò comportava una serie di problemi per le aziende in attività, considerato che la liquidità della loro gestione ordinaria era sovente non idonea a produrre disponibilità liquide in grado di consentire il pagamento di debiti tributari e contributivi pregressi. • Prima del 2008 l’accettazione e l’accoglimento delle istanze di rateazione era di esclusiva competenza dell’Ente Impositore. Tali pratiche erano comunque numerose ma non in maniera da poter creare un flusso di adempimenti apprezzabile e continuo.

  8. In ogni caso, i temporanei inadempimenti pregressi delle imprese, anche di quelle più vitali, riaffioravano sotto forma di iscrizione a ruolo. Pertanto, le aziende rappresentavano una situazione di difficoltà e vedevano compromesso il loro futuro dagli atti esecutivi dell’agente della riscossione emessi in caso di inottemperanza del pagamento delle cartelle esattoriali. Non c’era, tuttavia, una diffusa e piena coscienza di questo fatto perché solo alcune aziende cadevano nella rete dell’esecuzione mentre altre posponevano l’adempimento in attesa che arrivasse il loro turno, che spesso giungeva dopo anni. La capacità produttiva degli agenti della riscossione non poteva infatti colpire tutti in tempi brevi e nello stesso momento. A fronte di una platea media di 800.000 morosi sardi, infatti, le procedure esecutive che venivano espletate nell’arco di un anno spesso non arrivavano a 5.000.

  9. Una importante innovazione normativa è stata messa in atto nella prima metà del 2008, quando il legislatore dapprima sposta verso gli agenti della riscossione il potere di concedere le rateazioni (dal 1° marzo 2008) e successivamente abolisce l’obbligo di prestazione di una idonea garanzia per i debiti superiori a 50.000 euro (Art.83, comma 23 lett. a) D.L. 25 giugno 2008 n. 112). Attualmente, dunque, tutte le imprese in difficoltà possono potenzialmente accedere alla rateazione di tutti i rispettivi debiti tributari e contributivi in un massimo di 72 rate. Trattasi, è evidente, di difficoltà temporanea ed obiettiva che va verificata tramite strumenti di analisi da applicarsi a cura degli agenti della riscossione. Per quanto superfluo, quindi, non possono accedere alla rateazione le imprese la cui situazione di difficoltà sia cronica e caratterizzata da parametri che non consentano possibilità di recupero ovvero quelle imprese i cui parametri di liquidità consentano l’assolvimento degli obblighi di pagamento senza il ricorso alla rateazione.

  10. E’ pur vero che i criteri individuati da Equitalia per l’accesso alla rateazione sono pressoché diametralmente opposti a quelli del sistema Bancario. Ai fini della rateazione tributaria occorre provare che si versa realmente in una situazione di crisi, mentre, nella disciplina dei fidi bancari, la possibilità di ottenere un finanziamento è subordinato alla sussistenza di floridi indici di capitalizzazione e di liquidità. Una delle cause, non infrequenti, di rigetto delle istanze di rateazione tributaria va individuata, infatti, nell’indice di liquidità superiore a 1

  11. Tempestività della richiesta di rateazione Le condizioni che impedivano all’agente della riscossione di procedere su più fronti paralleli e per un gran numero di contribuenti stanno via via venendo meno e le loro strutture sono in grado di espletare simultaneamente varie attività in grado di interessare decine di migliaia di contribuenti nell’arco di una settimana o di un mese. Ciò comporta che, laddove il contribuente non abbia proceduto con tempestività a chiedere la rateazione, si ritroverà con una ipoteca iscritta sui propri beni immobili o un fermo amministrativo iscritto a carico del proprio autoveicolo. La rateazione sospende le procedure esecutive ma non può comportare l’annullamento di quelle già fatte. E’ quindi importante che tutte le imprese che prevedono di non riuscire ad assolvere i propri debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo in unica soluzione procedano a richiedere la rateazione prima dell’avvio delle procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione.

  12. La tempestività della richiesta di rateazioneè quanto mai opportuna anche in considerazione dell’avvio automatico della procedura ex art. 48 bis del DPR 603/73, con riferimento alle imprese che hanno in corso appalti di forniture di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioniCome è noto, infatti, quando una pubblica amministrazione deve procedere ad un pagamento superiore all’importo di 10.000 Euro deve accedere alla banca dati di Equitalia Servizi per verificare se l’impresa destinataria del pagamento abbia in essere posizioni debitorie nei confronti degli agenti della riscossione di importo pari o superiore a tale cifra. D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 Verifica delle posizioni debitorie dell’impresa se superiori ai 10.000 Euro presso l’archivio di Equitalia Servizi P. A. Ove l’accesso dia esito positivo, la Pubblica Amministrazione deve sospendere il pagamento ed informare l’Agente della riscossione, il quale entro 30 giorni deve procedere al pignoramento. Esito negativo = erogazione pagamento all’impresa Esito positivo = sospensione del pagamento e comunicazione all’Agente della riscossione Ciò potrebbe comportare importanti ripercussioni sulla gestione delle aziende compromettendone, talvolta, la piena operatività. La procedura menzionata non potrebbe, invece, attivarsi qualora l’impresa abbia già inoltrato istanza di rateazione. Pignoramento delle somme entro 30 giorni

  13. Procedure di verifica delle sussistenza dei requisiti per la rateazione Per le società e le imprese non individuali: si effettua preventivamente l’analisi dei bilanci. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale agevolato o semplificato: si effettua l’analisi della situazione reddituale; in particolare, si ha riguardo all’I.S.E.E del nucleo familiare del debitore (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con la precisazione che per importi sino a 5.000 euro la rateazione, su richiesta motivata, va comunque concessa, con un massimo di 36 rate rapportato all’importo del debito, prescindendo dallo stesso indicatore. Il procedimento di accettazione e accoglimento delle istanze di rateazione è abbastanza semplificato Tassi di interesse di dilazione aggiornati al 15.01.2010 INPS e INAIL 7,00 % Agenzia Entrate 4 % Comuni che aderiscono varia dal 3% al 5,50 % Tali dati sono suscettibili di variazioni

  14. Per le imprese in forma di società di capitale, di società di persone, le cooperative e le ditte individuali in contabilità ordinaria si ha invece riguardo all’indice di liquidità ottenuto riclassificando il bilancio e che deve essere necessariamente inferiore a 1 ((Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti < 1) In tal caso verrà altresì considerato l’indice Alfa, dato dal rapporto (debito complessivo/valore della produzione) X 100 che dovrà essere superiore a 4, la cui misura consente, altresì, di stabilire il numero delle rate 4 < Alfa < 7 massimo 18 rate; 7 < Alfa < 10 massimo 36 rate; Alfa > 10 massimo 72 rate. Ai fini dell’istruttoria, l’istanza di rateazione va corredata da specifici documenti che,secondo la tipologia di società eoltre certi limiti di importo, richiedono in fase di compilazione l’ausilio di professionisti.

  15. Sospensione della riscossione per motivi eccezionali e sospensione amministrativa della riscossione Le fattispecie appena citate rientrano rispettivamente nelle previsioni di cui agli articoli 19-bis e 39 del D.P.R. 602/73 • La previsione dell’art. 19 bis riguarda il verificarsi di situazioni eccezionali a carattere generale, o relative ad un’area significativa del territorio che siano tali da alterare gravemente il corretto rapporto tra ente impositore e contribuenti. • Sussistendo tale presupposto il Ministero dell’Economia può sospendere con proprio decreto la riscossione per non più di 12 mesi. Le situazioni eccezionali di cui al predetto articolo possono riguardare problemi o errori generalizzati commessi in capo agli enti accertatori e liquidatori (Vedasi D.M. 16 dicembre 1999 emanato a seguito di errori incorsi nel procedimento di liquidazione delle dichiarazioni presso il centro di servizio di Palermo). Non si può escludere, tuttavia, che la norma sia applicabile in occasione di momenti di grave crisi che investono interi settori. • Lo scopo è infatti quello di ripristinare i presupposti per un corretto rapporto con i contribuenti • L’art. 39 del D.P.R. 602/73 prevede invece la possibilità della sospensione Amministrativa della riscossione in presenza di ricorso contro il ruolo presso la Commissione Tributaria. L’Ente impositore ha la facoltà di disporla con provvedimento motivato, revocabile allorquando sussiste un fondato pericolo per la riscossione. • Il contribuente dovrà corrispondere, qualora le somme risultino dovute a seguito di sentenza della commissione tributaria, gli interessi nella misura del 5 per cento che andranno riscossi anch’essi tramite ruolo. • Gli istituti testé trattati non paiono applicabili tout court dagli Enti impositori, ma sono come detto subordinati alla sussistenza di ben precisi presupposti. Solamente l’istituto di cui all’art. 19 bis si potrebbe ritenere applicabile in occasione di situazioni di crisi particolari o generalizzate che riguardino uno o più comparti produttivi, dal momento che la correttezza nei rapporti col fisco, così come la puntualità nei versamenti delle imposte, sono aspetti che possono ben essere alterati da cause esogene, indipendenti da fenomeni gestionali interni, che vadano a colpire interi comparti produttivi.

  16. Riduzione delle sanzioni civili in materia di contributi previdenziali La norma oggi applicabile è l’art. 116, commi 15, 15 bis e 16 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) che prevede la riduzione delle sanzioni civili, sino a raggiungere la misura degli interessi legali, a favore: • Delle aziende in crisi soggette alla contribuzione per la Cassa integrazione guadagni, alle quali sia stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; • Delle aziende in stato di crisi, o in fase di riconversione o ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, che controlla la sussistenza di una crisi aziendale non imputabile alla conduzione dell’azienda (anche nei casi di ritardato pagamento di commesse da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici per lavori svolti ed altre obbligazioni contrattuali); • Delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi di legge e le emergenze di carattere sanitario, per le quali la riduzione delle sanzioni civili è fissata dal Ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell’Economia in misura non inferiore a tasso di interesse legale.

  17. Le imprese che si riorganizzano o si riconvertono e si ristrutturano devono presentare un programma ove sono dettagliate le caratteristiche degli interventi messi in atto ed ottengono, a determinate condizioni, una riduzione delle sanzioni: • per il periodo di un anno con riferimento ai casi di crisi; • per il periodo di due anni per i casi di riconversione e ristrutturazione ed altre obbligazioni contrattuali. I periodi di riferimento per le riduzioni delle sanzioni dovrebbero essere contigui a quelli nei quali avviene la riorganizzazione, la ristrutturazione o la riconversione.

  18. Sostituzione di garanzie reali con garanzie fideiussorie La rateazione dei debiti nei confronti degli agenti della riscossione sospende, come detto, le procedure esecutive, determinando in buona sostanza una interruzione delle stesse. Nei casi di iscrizione ipotecaria che abbia preceduto l’istanza di rateazione, l’ipoteca non può essere cancellata, bensì è destinata a rimanere iscritta sino al totale pagamento del debito garantito. Vi è però la possibilità di sostituire la garanzia ipotecaria con una garanzia fideiussoria, rilasciata da un banca, ovvero da una assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, che verrebbe assoggettata a controllo sulla base della circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10 giugno 1998. In questo contesto, anche al fine di non deprimere il rating bancario delle imprese che sono state ammesse alla rateazione, sarebbe utile un intervento dell’Amministrazione Regionale con opportuni diversi sistemi che consentano il rimpiazzo delle garanzie reali con quelle fideiussorie, ovvero con garanzie stabilite e concesse sulla base di leggi regionali. Il costo delle fideiussioni è infatti solitamente molto elevato e tale da costituire un ulteriore importante aggravio per la gestione delle imprese in difficoltà. A tale aspetto si aggiunge poi il fatto che, sovente. vengono richieste ulteriori garanzie patrimoniali che sarebbero comunque indisponibili data la preventiva iscrizione di ipoteca a vantaggio dell’agente della riscossione

  19. Art. 182 ter Legge Fallimentare – Transazione Fiscale La transazione fiscale oggi presente nel contesto della Legge Fallimentare è possibile unicamente nei casi in cui l’impresa sia in stato di crisi e proponga un concordato preventivo, ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi rispettivamente degli articoli 160 e 182 bis della legge fallimentare. La previsione di cui all’articolo 182 ter della stessa legge prevede la possibilità di effettuare un pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli enti previdenziali, con riferimento alla loro quota chirografaria. Sono escluse le entrate proprie dell’Unione Europea, mentre per l’IVA è solo possibile concedere una dilazione.

  20. Per quanto risulta dagli archivi dell’Agente della riscossione, infatti, nessuna transazione è stata sinora conclusa nell’Isola a decorrere dalla entrata in vigore della nuova norma (2006). Nel caso in cui si tratti di tributi e contributi assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori aventi grado di privilegio inferiore, ovvero ai creditori collocati nella medesima classe di posizione giuridica e di interessi economici delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali. Trattandosi invece di tributi e contributi chirografari il trattamento di agenzie fiscali ed enti previdenziali non può essere differenziato rispetto agli altri creditori chirografari o comunque, ai creditori per i quali è previsto il trattamento più favorevole. L’applicazione della norma è piuttosto complessa, lo si capisce da questa breve esposizione, al punto che gli accordi di transazione fiscale non sono affatto frequenti proprio per le connesse difficoltà applicative.

  21. Rimborsi di imposte Rimborsi in conto fiscale Il rimborso può avvenire su richiesta del titolare del conto fiscale o su disposizione d’ufficio. Nel caso di rimborso a titolari di conto fiscale, il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agente della riscossione. Nel caso, invece, di rimborso su disposizione d'ufficio se, per esempio, si tratta di rimborsi Iva infrannuali l'Agenzia delle entrate effettua la liquidazione, mentre l'Adr provvede all'erogazione. Nel caso di conti fiscali chiusi o di contribuenti soggetti a procedure concorsuali, l’erogazione dei rimborsi viene eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria. L’erogazione del rimborso Iva può essere effettuata dall’Agente della Riscossione:- a seguito di richiesta effettuata dal titolare di conto fiscale tramite il modello VR o G, ma solo fino a concorrenza del limite annuale di 516.456,90 euro; - a seguito di disposizione da parte degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e senza limiti di importo. Limiti I rimborsi possono essere richiesti, per ciascun anno solare, per un importo massimo di 516.456,90 euro. L’importo eccedente può essere richiesto negli anni successivi. Non sono conteggiate le eventuali disposizioni d’ufficio, mentre lo sono le compensazioni eseguite con il modello F24, a eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (per esempio agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta). Il rimborso può essere chiesto anche per importi superiori, ma l’erogazione non può superare il limite di 516.456,90 euro. Per quanto attiene ai tempi di attesa l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale è vincolata alle somme che la competente Struttura del Ministero dell’Economia mette a disposizione degli Agenti della Riscossione. Prima del 2008, l’erogazione dei rimborsi avveniva dopo circa sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, mentre per le disposizioni di pagamento emesse dalle Agenzie delle Entrate le tempistiche di rimborso erano di circa tre/quattro mesi.Attualmente i tempi di erogazione dei rimborsi si sono ridotti, in generale, a circa due/tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, mentre variano da uno a tre mesi i tempi di rimborso per le disposizioni di pagamento emesse dalle Agenzia delle Entrate. L’erogazione del rimborso avviene per l’importo richiesto dal contribuente (non sono corrisposti ulteriori interessi afferenti i ritardi di erogazione). Il contribuente che ritiene di dover ricevere ulteriori somme a titolo di interessi dovrà proporre una nuova istanza di rimborso che verrà vagliata dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

  22. Rimborsi di imposte Compensazione con i rimborsi art. 28 ter DPR n. 602/73 Tali tipi di rimborsi vengono liquidati direttamente dall’Agenzia delle Entrate.Pertanto le tempistiche dei rimborsi dipendono dalla disponibilità di erogazione della stessa. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all‘Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione dall’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione effettua la compensazione contabile. In caso contrario saranno attivabili le normali procedure di pignoramento e, naturalmente, decade la sospensione dell’azione di recupero.

  23. Operazioni da evitare per conservare il diritto a fruire agevolmente dei dispositivi anzidetti: • Sottrazione fraudolenta dei beni; • Cessione elusiva di crediti; • Scissione elusiva; • Cessione elusiva di azienda; • Azioni finalizzate ad impedire la notifica degli atti e l’esecuzione esattoriale.

  24. La valutazione della affidabilità presuppone, comunque, che le imprese che versano in stato di difficoltà gestionale non espletino attività mirate a porre in essere una espoliazione patrimoniale, compromettendo in modo evidente le possibili garanzie a vantaggio degli Enti creditori. Non è di fatto richiesta una analisi di tali eventi ai fini della concessione della rateazione, ma, tuttavia, la loro sussistenza è destinata ad innescare un procedimento penale su istanza dell’Agente della Riscossione. L’art. 11 del D. Lgs. 74/2000 prevede in proposito che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 51.6445,69 (lire cento milioni), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. La Corte di Cassazione ha in proposito chiarito, da ultimo nel 2008, che non necessariamente all’epoca dell’alienazione deve essere stata già avviata la riscossione coattiva, ampliando così notevolmente il campo delle fattispecie che possono dare origine al reato. L’aver perpetrato un reato del genere potrebbe creare problemi all’operatività dell’azienda che possono compromettere i rapporti con l’Agente della Riscossione, tenuto ad attivare procedure anche diverse da quelle previste nella disciplina speciale della riscossione.

  25. Nel novero del concetto di alienazione dei beni idoneo ad integrare il reato si ritiene rientrino una serie di atti di disposizione abbastanza ampia, tra i quali ad esempio le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione che come è noto, dovrebbero essere oggetto di espresso assenso da parte dell’ente “ceduto”. Anche al fine di evitare il coinvolgimento indiretto dell’ente nella fattispecie di reato, sarebbe opportuno, dunque, effettuare una attenta analisi della situazione prima di prestare l’assenso alla cessione. Non sono, inoltre, da trascurare le cessioni di azienda e le scissioni. Le società del Gruppo Equitalia sono tenute a segnalare le alienazioni alle competenti Procure della Repubblica, anche quando sussista il mero dubbio sul fatto che esse siano state poste in essere per sottrarsi all’obbligazione tributaria. Di fatto, l’esperienza pregressa consente di individuare una ampia casistica di operazioni che, in qualche modo, compromettono l’esecuzione forzata esattoriale, e che costituiscono un consolidato “modus operandi” di diverse imprese in difficoltà. E’ evidente che il presupposto per aiutare queste imprese è l’assenza di elementi che integrino azioni fraudolente unitamente alla presenza di condizioni gestionali idonee ad assicurare la tutela della base occupazionale e la prosecuzione della gestione.

  26. Il Ruolo del legislatore: ipotesi di modifiche normative da introdurre a favore delle imprese che versino in un riconosciuto stato di crisi • Estensione della rateazione sino a 180 rate; • Affrancamento da vincoli per garanzie reali iscritte subordinato a precisi limiti sugli atti di disposizione dei cespiti patrimoniali; • Garanzie prestate con l’assistenza di organismi regionali.

  27. Uno dei problemi più frequenti, riscontrato nel contesto dei servizi di rateazione, è quello relativo all’entità della rata in rapporto alla liquidità prodotta dalla gestione dell’impresa. Attualmente la rateazione dei debiti iscritti a ruolo col sistema progressivo francese (rata costante – quota interessi decrescente – quota capitale crescente) non può essere superiore alle 72 rate mensili. Rimane l’obbligo di pagare, prima dell’inizio della rateazione, tutti i tributi iscritti a ruolo che non siano rateizzabili per i seguenti motivi: • Perché l’ente impositore esige il pagamento in unica soluzione; • Perché la legge non prevede espressamente la rateazione; • Perché trattasi di somme dovute a seguito di presunta appropriazione indebita (quota parte di contributi previdenziali a carico dei lavoratori).

  28. Sussistono in proposito numerosi casi che riguardano alcune tipologie di tributo da pagare in unica soluzione (Contributi della Comunità Europea, Spese di Giustizia, crediti dovuti a seguito di sentenza della Corte dei Conti, entrate dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato) mentre per altri l’obbligo nasce dalla rateazione originaria del tributo, che impedisce ulteriori dilazioni (Tarsu e Contributi consortili). L’intervento del legislatore potrebbe vertere sulla possibilità di estendere la rateazione a 120/180 rate, con l’assistenza di un fondo regionale di garanzia che consenta di onorare l’impegno con esborsi differenziali contenuti per le imprese interessate. Proprio per evitare che la rateazione si trasformi in un’occasione per perpetrare l’espoliazione patrimoniale delle imprese, si potrebbero acquisire impegni formali a non porre in essere atti di disposizione di cespiti immobiliari nel periodo coperto dalla rateazione. L’eventuale fondo regionale di garanzia potrebbe altresì consentire la sostituzione della garanzia reale già iscritta con una garanzia fideiussoria, in modo che possa essere ripristinato l’originario rating creditizio.

  29. Con lo stesso strumento si potrebbe agevolare l’ottenimento di prestiti a medio e lungo termine da utilizzare per il pagamento dei tributi non rateizzabili che devono essere saldati prima dell’inizio della rateazione. Un’altra possibilità è data dell’ipotesi di affidamento della riscossione da parte della Regione dei tributi propri all’Agente della Riscossione nazionale, sulla base del disposto dell’art. 3 comma 4, lett.a) e b). In tal caso la stessa Regione potrebbe autorizzare la rateazione degli stessi e far si che lo stesso agente proceda alle connesse formalità. I requisiti per l’accesso a questi benefici potrebbero essere quelli stabiliti per l’applicazione della legge 388/2000 con riferimento all’abbattimento delle sanzioni civili in materia previdenziale ossia la previsione dell’agevolazione a favore: • Delle aziende in crisi soggette alla contribuzione per la Cassa integrazione guadagni, alle quali sia stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; • Delle aziende in stato di crisi, o in fase di riconversione o ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del lavoro, che controlla la sussistenza di una crisi aziendale non imputabile alla conduzione dell’azienda (anche nei casi di ritardato pagamento di commesse da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici per lavori svolti ed altre obbligazioni contrattuali); • Delle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi di legge e le emergenze di carattere sanitario, per le quali il beneficio generale sia concesso dal Ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell’Economia.

  30. Aggregato delle posizioni debitorie delle imprese sarde

  31. Aggregato delle posizioni debitorie delle imprese sarde

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