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Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla

Università degli studi di Perugia 14.1.2008. Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla Legislazione Ambientale Coordinatore Prof. Franco Cotana

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  1. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Corso di laurea in Ingegneria Meccanica Seminari professionalizzante sulla Legislazione Ambientale Coordinatore Prof. Franco Cotana “La normativa vigente relativa alla riduzione di gas climalteranti derivanti dalla produzione di energia elettrica” Dr. Simone Togni Responsabile IVPC – Segretario Generale ANEV Via Piemonte, 39 – 00187 ROMA Tel. +390642884432 – Fax +390642825850 www.ivpc.com – simone.togni@ivpc.com www.anev.org – segreteria@anev.org

  2. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI INCENTIVANTI Le fonti pulite di energia, che scontano un più alto prezzo di produzione dovuto alla relativa giovinezza delle tecnologie utilizzate e pertanto in taluni casi assolutamente non competitive con quelle fossili, hanno iniziato a ricevere incentivi per la produzione nel nostro paese con il sistema introdotto dalla delibera CIP6/92.

  3. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 fonte a seconda della maturità raggiunta dalla stessa ed in grado di assicurarne il ritorno economico dell’investimento da parte dell’investitore privato. Il sistema era basato sul principio della remunerazione dell’energia effettivamente prodotta e limitava l’accesso a tali incentivi alle fonti rinnovabili pure, alle quali si affiancarono purtroppo anche quelle “assimilate” per le quali si ritenne di premiare la diminuzione

  4. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 di inquinamento emesso, superando in tal modo il principio posto alla base del provvedimento stesso che doveva invece essere rivolto solo allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tale commistione tra fonti pure ed assimilate creò una distorsione clamorosa del sistema, i cui oneri incentivanti che venivano posti a carico del sistema per il tramite della tariffa “A3”, servirono in larghissima parte, oltre l’80%,

  5. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 a sviluppare tecnologie che nulla hanno a che fare con le fonti energetiche rinnovabili. Questo quadro incentivante aveva tuttavia alcuni aspetti di notevole importanza ed ha consentito, grazie alla affidabilità del contesto creato, lo sviluppo delle fonti ancora più giovani ma che erano già tecnologie pronte ed efficienti come le biomasse e l’eolico. Il CIP6/92 infatti garantiva una remunerazione

  6. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 praticamente certa per tutto il periodo della durata prevista, otto anni, differenziando la remunerazione a seconda della tecnologia utilizzata, questo sistema, nonostante i primi scetticismi, ha poi portato alla realizzazione di numerosi impianti ed ha certamente contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli attuali valori di produzione di energia verde dell’Italia.

  7. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Tale normativa è stata modificata con il Decreto 79/99 che ha di fatto introdotto un nuovo principio stravolgendo completamente l’assetto delle incentivazioni riconosciute per tali fonti. Il passaggio di sistema radicalmente opposto a quello ad allora attuato, prevedeva infatti una sostanziale equiparazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile a quelli tradizionali, prevedendo un eguale

  8. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 trattamento per quello che riguardava la remunerazione dell’energia prodotta, e scindendo la parte della tariffa incentivante, identificata nel Certificato Verde corrisposto a fronte di un quantitativo di energia prodotta ed immessa nella rete di trasmissione nazionale e proveniente da fonti pulite. Il primo aspetto che tale nuova concezione porta è quello di eliminare le fonti assimilate dal beneficio di ricevere il

  9. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Certificato Verde, che viene invece concesso solo alle fonti pure di energia rinnovabile; un secondo aspetto di novità, almeno apparente, è riguardante il fatto il costo dell’incentivo viene posto a carico dei produttori da fonti tradizionali e non più dell’intero sistema elettrico. Tale previsione che nell’idea del legislatore avrebbe dovuto innescare un processo virtuoso portando gli stessi produttori da fonti fossili ad investire nella realizzazione

  10. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 di nuova potenza da fonti rinnovabili invece di trovarsi costretti ad acquistare i certificati da terzi, portò tuttavia da un lato al ribaltamento dei costi sostenuti dai grossi produttori sui clienti finali, e dall’altro non ha comportato quell’atteggiamento virtuoso auspicato. Il nuovo sistema oltretutto ha dovuto scontare un lungo periodo di rodaggio poiché l’aleatorietà del prezzo del Certificato Verde, non garantiva, come

  11. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 ancora non garantisce, gli investitori riguardo il ritorno economico dell’investimento effettuato. Infatti la durata prevista per il riconoscimento dell’incentivo per gli impianti di nuova realizzazione ed alimentati da fonti rinnovabili è rimasta di otto anni ma con un primo grave handicap determinato dall’individuazione del prezzo dell’incentivo solo anno per anno oltretutto con modalità che non vengono rese note

  12. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e quindi senza la possibilità di effettuare delle proiezioni realistiche sul prezzo per gli anni futuri. Questa situazione, aggravata dal fatto che il nuovo sistema non tiene conto delle enormi differenze esistenti tra le diverse tecnologie alla base delle diverse fonti rinnovabili, e quindi delle necessarie differenziazioni nei corrispettivi riconosciuti che invece erano uguali per tutte, ha

  13. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 portato ad un lungo periodo di blocco pressoché assoluto di nuovi impianti. Tale frenata è durata circa due anni e solo l’emanazione di nuovi provvedimenti normativi, peraltro su impulso comunitario, hanno permesso di far ripartire seppur parzialmente il settore, che sconta tuttavia ancora notevoli ritardi dovuti al perdurare dell’incertezza del quadro normativo attuale e paradossalmente di una mancanza di aspettative positive per il

  14. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 futuro. Il paradosso sta nel fatto che la Comunità Europea ha ormai su tale tema preso una direzione univoca e certamente molto decisa di sviluppo di tali fonti pulite di energia, diventando a livello mondiale guida indiscussa in tutte le fonti rinnovabili, sia per potenza installata, sia per energia prodotta sia infine per sviluppo delle industrie del settore. L’Italia tuttavia, nonostante partisse da una situazione largamente positiva in quanto a

  15. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 produzione di quelle che vengono chiamate vecchie rinnovabili (grande idroelettrico e geotermia), non ha potuto fino ad oggi sfruttare il contesto comunitario per concorrere a tali lusinghieri tassi di crescita proprio a causa della carenza di una normativa organica, coerente e di lungo periodo. Inoltre il passaggio da un sistema incentivante all’altro ha destabilizzato il sistema dei finanziatori limitando notevolmente la possibilità di

  16. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 accesso alla finanza di progetto, senza la quale tali infrastrutture non possono diffondersi in larga scala.

  17. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 LA SITUAZIONE PRE-FINANZIARIA Il recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE con il D. Lgs. 387/03 del 29.12.2003 relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, ha introdotto nel sistema normativo nazionale una rilevante novità caratterizzata dalla chiara indicazione che tale Direttiva mostra ai paesi membri, circa la necessità di una specifica normativa

  18. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 che regoli il settore delle fonti energetiche rinnovabili. Tale Decreto ha consentito al legislatore, seppur con colpevole ritardo, di predisporre un testo che è certamente da considerare molto specifico e meritoriamente finalizzato alla risoluzione delle principali problematiche evidenziatesi come ostative, del nuovo sistema di incentivazione. Primo passo fondamentale è stato quello di fare chiarezza riguardo alle fonti che possono accedere a tali incentivi,

  19. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 ribadendo all’art. 2 con fermezza come le fonti “assimilate” non potessero in alcun modo rientrare tra quelle destinatarie degli incentivi. Quindi statuisce all’articolo successivo una necessaria individuazione degli obiettivi nazionali e delle misure di promozione necessarie al loro raggiungimento; tale prioritaria opera doveva essere trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2005, a causa dei ritardi nel recepimento infatti è

  20. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 venuta a mancare la precedente pubblicazione. Oggi tale obbligo è stato riproposto nella legge Finanziaria appena approvata. Tale relazione è particolarmente importante poiché dovrà indicare tutti i provvedimenti adottati e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, eventualmente individuando i fattori che ostano al loro raggiungimento; è ragionevole pensare che tale prima relazione dovrà fortemente denunciare il gravissimo ritardo in cui oggi il settore delle rinnovabili si trova, a causa

  21. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 del ritardo nell’applicazione delle previsioni dello stesso decreto 387/03. L’art. 4 prevede che la quota di obbligo di produzione di energia da fonte rinnovabile posta in capo ai produttori tradizionali, inizialmente fissata nel 2% della produzione od importazione di energia, sia incrementata dello 0,35% all’anno per il triennio 2004-2006. Veniva previsto inoltre che tale quota venisse aggiornata per i due trienni successivi entro il 31 dicembre

  22. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 2004, cosa che non si è tuttora verificata. Altro argomento fortemente necessario al corretto funzionamento dell’impalcatura normativa costruita per lo sviluppo di tutte le fonti energetiche rinnovabili passava poi dal riconoscimento delle diverse maturità delle fonti utilizzate e delle specificità di ognuna di esse, pertanto gli articoli 5, 6, 7 ed 8 individuano disposizioni specifiche rispettivamente per l’energia prodotta a partire da biomasse (che dovranno essere

  23. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 studiate da una apposita commissione), per i piccoli impianti di taglia inferiore ai 20 kW (per i quali l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas dovrà emanare delle norme specifiche per permetterne lo scambio sul posto), per il solare fotovoltaico e per le centrali ibride. Il successivo articolo 9 prevede quindi una interessante attività da svolgere nell’ambito di un accordo quinquennale da stipulare con l’ENEA (anche questo

  24. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 ancora in alto mare), finalizzato allo sviluppo di misure di sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali dell’energia. Uno degli articoli focali di tale provvedimento, alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione che ha determinato lo spostamento la competenza normativa in materia di energia da esclusiva dello Stato a concorrente tra Stato e Regioni, è quello

  25. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 della ripartizione, assolutamente necessaria ed urgentissima, degli obiettivi nazionali tra le regioni. La ratio di questa norma sulla quale si deve necessariamente svolgere una riflessione più approfondita, è determinata dalla chiara visione del legislatore il quale, proprio alla luce dell’autonomia regionale in questa materia, ha inteso garantire che gli obiettivi internazionali assunti a livello nazionale, venissero rispettati comunque e

  26. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 pertanto ha imposto una ripartizione degli stessi tra i soggetti titolari della potestà legislativa specifica affinché si facessero carico delle quote di rispettiva spettanza e ponessero in essere le misure anche normative necessarie per il loro raggiungimento. Tale ripartizione peraltro è indicata come minima, lasciando alle Regioni maggiormente virtuose la possibilità di superarle individuandone di maggiori. La

  27. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 mancata attuazione di questa ripartizione è probabilmente oggi una delle principali cause delle continue iniziative che le Regioni stanno prendendo in materia di fonti rinnovabili, individuando in maniera autonoma e senza alcun raccordo a livello centrale, metodologie, obiettivi e regole. Finché non interverrà il Governo centrale con una decisa azione volta a spiegare alle amministrazioni regionali che gli obiettivi nazionali non sono scollegati da

  28. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 quelli regionali e che la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia possono essere realizzati solo dove tali fonti sono presenti, non sarà possibile avere un sistema di sviluppo delle fonti pulite coerente con gli obiettivi assunti ed equamente distribuito nelle zone dove è possibile effettuarlo. Dopo l’articolo che introduce un nuovo sistema di garanzia d’origine dell’elettricità prodotta, una sorta di certificazione, per la

  29. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 quale sarà opportuno valutare la reale incidenza sulla produzione di nuova energia da FR, vi è l’altro articolo focale che coglie un altro dei problemi centrali nello sviluppo delle rinnovabili, l’iter amministrativo finalizzato all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Questa previsione, che è esplicitamente richiesta dalla norma comunitaria e che

  30. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 oltretutto si inserisce nell’ambito della semplificazione amministrativa in atto da tempo anche nel nostro sistema, istituisce un’autorizzazione unica che ha come responsabile del procedimento la Regione, o un soggetto da essa delegato, e che nel termine di centottanta giorni e con il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni deve concedere, o negare, l’autorizzazione unica che costituisce titolo alla costruzione ed

  31. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 all’esercizio dell’impianto e di tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Purtroppo anche tale provvedimento non ha visto la luce con la conseguenza assolutamente negativa di avere procedure notevolmente difformi tra Regioni e conseguente aggravio per i soggetti proponenti che, invece di una semplificazione si trovano oggi di fronte a richieste di ogni tipo prese sulla scorta di procedure improvvisate e miranti più al

  32. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 blocco che alla regolamentazione di realtà che non sono conosciute. Altro punto focale che il D. Lgs. 387/03 tenta di risolvere è attinente alla partecipazione di tali tipologie di impianti al mercato elettrico, punto che richiedeva un intervento deciso da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas data la peculiarità degli impianti di piccola taglia e di quelli non programmabili.

  33. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 A differenza di altri provvedimenti ancora non emanati dalle competenti autorità, in questo caso il provvedimento è stato seppur con grave ritardo, emanato ma è addirittura peggiorativo rispetto alla situazione antecedente. L’AEEG ha infatti emanato una Deliberazione, la 34/05 del 23.2.2005, poi modificata con la Deliberazione 49/05 del 24.3.2005, con le quali peraltro viene chiaramente disattesa la norma dalla

  34. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 quale derivano e che era finalizzata a concedere una ulteriore possibilità ai produttori di energia da fonte rinnovabile di partecipare al mercato elettrico, partendo dalla incontrovertibile constatazione della peculiarità tecnica di questi impianti. Invece il provvedimento emanato introduce degli oneri, peraltro incomprensibilmente elevati, a carico dei produttori di energia da tali fonti senza oltretutto porli a carico della specifica

  35. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 tariffa “A3” per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili seppur limitati dalla successiva Deliberazione di modifica. Continuando la disamina puntuale del provvedimento in esame si può notare come anche il provvedimento attinente il collegamento degli impianti alla rete non sia ancora stato predisposto, seppure il documento in consultazione ha mostrato gravi lacune, mentre la importantissima

  36. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 compagna di informazione prevista dall’articolo 15, sebbene attivata con decreto concertato tra i ministeri competenti, non è ancora partita. Anche per quanto attiene la previsione dell’articolo 17 ancora nessun risultato si è avuto e questo è un altro articolo di notevole rilevanza in quanto l’inclusione di ulteriori categorie di rifiuti ammessi a beneficiare del regime previsto, potrà consentire o meno il raggiungimento degli

  37. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 obiettivi indicativi; tutto ovviamente nell’auspicato rispetto delle definizioni a livello comunitario effettuate onde evitare eventuali aperture di procedure di infrazione in una materia tanto delicata. Vi sono quindi delle previsioni di carattere puramente di rapporti con gli altri sistemi incentivanti e le conclusive disposizioni specifiche, transitorie e finali. Analisi a parte riguarda l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e

  38. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 l’efficienza negli usi finali dell’energia, che è stato nominato ed ha cominciato il suo lavoro. Tale organo è di primaria importanza per il funzionamento di tutto quanto attiene la promozione della produzione di energia dalle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Rientrano infatti nei compiti dell’Osservatorio la verifica della coerenza tra le misure incentivanti e la normativa esistente, il monitoraggio delle iniziative, la

  39. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 verifica della validità delle misure di sostegno nell’ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, l’analisi delle tecnologie esistenti, l’opera di consultazione con gli operatori e, a seguito delle risultanze di queste azioni, la proposta delle eventuali iniziative necessarie per migliorare il sistema nel suo complesso. La riuscita di tale complesso compito sarà

  40. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 determinata in larga parte dalla capacità che tale organismo avrà di portare le istanze necessarie all’attenzione dei soggetti tenuti ad intervenire, e se gli stessi le sapranno e le vorranno recepire trasformandole in azioni concrete, tale è l’auspicio e l’unica possibilità che la normativa possa spiegare in tutto e per tutto la sua efficacia. Per tali motivazioni credo che sia anche essenziale che non si rimetta in

  41. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 discussione nuovamente tutto il sistema di incentivazione che, seppur non il migliore possibile, necessita solo di alcuni correttivi. Tali modifiche potrebbero permettere di aggiustare l’impatto normativo in maniera sufficiente a far partire il complesso meccanismo normativo ideato producendo un benefico effetto che indurrebbe l’avvio di quel tanto auspicato effetto a catena che virtuosamente ci potrebbe portare a rispettare gli impegnativi obiettivi presi.

  42. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Capo IX   MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  Art. 136 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)   Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.   Art. 137 La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e` completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.   Art. 138   L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

  43. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 139   Per l’anno 2009, la quota minima di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.  Art. 140   Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 141 (Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica) Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e` determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

  44. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 142   All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».  Art. 143 (Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)   La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 144   La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), e` incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

  45. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 145 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica e` remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.   Art. 146   All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attivita` produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

  46. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 147   A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.  Art. 148   A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

  47. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 149   A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.  Art. 150   Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:  a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;  b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici; 

  48. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;   d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.   Art. 151   Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.  Art. 152   La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.   Art.153   L’Autorita` per l’energia elettrica e il gas definisce: a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 145; ) le modalita` con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

  49. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 154   A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:   a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;   b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   Art. 155   Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.   Art. 156   Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.  Art. 157   Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

  50. Università degli studi di Perugia 14.1.2008 Art. 157   Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.  TABELLA 2  Coefficiente  1 Eolica 1,00  1bis Eolica offshore 1,10  2 Solare ** **  3 Geotermica 0,90  4 Moto ondoso e maremotrice 1,80  5 Idraulica 1,00  6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,10  7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * *  7-bis Biomasse e biogas dI cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * *  8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0.80

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