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DIRITTO DEL LAVORO PROF.SSA A. ALAIMO GRUPPO DI STUDIO CORSO M-Z

DIRITTO DEL LAVORO PROF.SSA A. ALAIMO GRUPPO DI STUDIO CORSO M-Z. MEZZASALMA MANUELA MIGLIORE EGLE SELENA NIELI MARYLOO PAPOTTO DARIO. SOMMARIO: Sentenze Corte Cassazione N. 1403/1990 e N. 1438/1993; L. 223/91 sul licenziamento collettivo; Sentenza Corte Cost. 268/94;

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DIRITTO DEL LAVORO PROF.SSA A. ALAIMO GRUPPO DI STUDIO CORSO M-Z

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  1. DIRITTO DEL LAVORO PROF.SSA A. ALAIMO GRUPPO DI STUDIO CORSO M-Z MEZZASALMA MANUELA MIGLIORE EGLE SELENA NIELI MARYLOO PAPOTTO DARIO

  2. SOMMARIO: • Sentenze Corte Cassazione N. 1403/1990 e N. 1438/1993; • L. 223/91 sul licenziamento collettivo; • Sentenza Corte Cost. 268/94; • “Il quarto comma dell’art 39 oggi” ( M. D’Antona).

  3. L’efficacia soggettiva del contrattocollettivo aziendale Sent. N. 1403/1990 cort. Cass. L’accordo aziendale che prevede una riduzione del lavoro si applica ai lavoratori dissenzienti o che non vi hanno aderito né individualmente , né tramite la rappresentanza sindacale alla quale partecipano?

  4. DISTINGUE DUE CASI Orientamento assunto dalla corte I contratti collettivi aziendali non si applicano ai non iscritti ai sindacati stipulanti, quindi i loro effetti soggettivi si risolvono applicando le categorie proprie della disciplina privatistica TUTTAVIA I CONTRATTI STIPULATI DAI SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI E OGGETTO DI UN RINVIO ESPLICITO DA PARTE DELLA LEGGE HANNO EFFICACIA ERGA OMNES AI CONTRATTI NON OGGETTO DI RINVIO ESPLICITO DA PARTE DEL LEGISLATORE SI APPLICANO GLI ORDINARI PRINCIPI CIVILISTICI

  5. Un secondo orientamento fa discendere l’efficacia erga omnes dei c.c. aziendali dall’indivisibilità degli interessi dei lavoratori Secondo un primo orientamento si attribuisce efficacia erga omnes ai c.c. aziendali stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi. In tal modo si privilegia la natura negoziale del soggetto stipulante Orientamenti giurisprudenziali

  6. Privilegia la nozione di rappresentanza: i sindacati maggiormente rappresentativi stipulano c.c. dotati di efficacia generale. Tale nozione viene utilizzata come criterio selettivo dei soggetti abilitati a perseguire gli interessi della generalità Il rinvio da parte della legge ai c.c. aziendali attribuisce a questi efficacia generale, elevandoli così a fonte di produzione normativa Orientamenti dottrinali

  7. Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali Sent n. 1438/1993 corte di cassazione Un contratto collettivo aziendale che prevede condizioni più gravose di lavoro si applica anche ai lavoratori non iscritti o dissenzienti?

  8. L’esclusione dell’efficacia erga omnes causerebbe Decisione della corte Il contratto collettivo aziendale è efficace anche nei confronti dei lavoratori non iscritti purché tale accordo non contenga solo disposizioni peggiorative L’efficacia erga omnes è giustificata dall’indivisibilità dell’interesse collettivo dei lavoratori, inteso come sintesi e non come somma di interessi La disparità di trattamento dei lavoratori con conseguente aggravamento gestionale dell’impresa e contrasto con l’art 3 Cost

  9. Evoluzione dottrinale • Si presume un legame tra soggetto stipulante il contratto e la generalità dei lavoratori, posto che tali soggetti vengono considerati enti esponenziali dell’interesse unico indivisibile dei lavoratori Nogler considera tale teoria superata • l’efficacia erga omnes è connessa all’indivisibilità del bene tutelato • dal contratto collettivo, cioè le condizioni di lavoro in fabbrica

  10. Licenziamento collettivo: breve storia Esclude il licenziamento collettivo dalla disciplina dettata per i licenziamenti individuali • Art 11 l. 604/66 • Art 6 l. 108/90 • L.223/91 Ribadisce, anche se implicitamente quanto affermato nel legge del ‘66 “Il licenziamento collettivo esce dal limbo dell’indeterminatezza normativa…” (M.Persiani)

  11. Come si arriva alla l.223/91 • Innanzitutto per superare vuoto legislativo colmato da una giurisprudenza non costante • Dare attuazione ad una direttiva comunitaria del ’75 ritenuta non immediatamente applicabile ( tale inattuazione, inoltre aveva provocato condanne dalla Corte di Giustizia)

  12. Licenziamento collettivo La l. 223/91 da un’impostazione completamente diversa. “… nel caso dei licenziamenti collettivi, il controllo giudiziario non sarebbe idoneo a tutelare efficacemente gli interessi dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro” (M. Persiani) Licenziamento individuale L. 604/66 rimette, in sostanza ( limitandosi a dettare le nozioni di giusta causa e di giustificato motivo),il controllo di legittimità esclusivamente ai giudici.

  13. … perché? Licenziamento individuale Si tratta di accertare l’esistenza dell’inadempimento del lavoratore e valutarne l’importanza Licenziamento collettivo Data l’esistenza di una crisi aziendale o della volontà del datore di ridurre o trasformare la sua azienda, bisogna valutare la situazione finanziaria, produttiva e amministrativa dell’impresa per carpire necessità del licenziamento collettivo. Individuare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

  14. Licenziamento collettivo: interessi in gioco Lavoratori a rischio licenziamento Datore di lavoro Lavoratori che non rischiano licenziamento ( M. Persiani) • Conservazione del posto di lavoro • Risanamento dell’impresa • Interesse alla stabilità dell’occupazione

  15. La procedura del licenziamento collettivo prima del 1991 L’accordo interconfederale del 5 Maggio 1965 • Parte dal presupposto che le scelte del datore di lavoro sono insindacabili • Le consultazioni sindacali vertevano sull’esame delle “possibilità concrete ed attuali” per evitare quella riduzione “in tutto o in parte”.

  16. … segue “L’esperienza ha insegnato come le consultazioni sindacali hanno finito per ridursi ad un rituale al quale il datore di lavoro si sottoponeva al solo fine di adempiere una formalità e senza avere alcuna disponibilità a discutere su qualunque problema”.( M. Persiani )

  17. La procedura dei licenziamenti collettivi nella l. 223/91 (cd messa in mobilità dei lavoratori) • L’ intervento dei sindacati è più consistente • Interviene anche l’autorità amministrativa ( Direttore dell’ufficio del lavoro) • Ratio: verificare l’effettiva necessità, da parte dell’imprenditore, di concludere una serie di rapporti di lavoro in presenza di condizioni di sofferenza dell’impresa stessa.

  18. Contenuto Art 4 L. 23 Luglio 1991,n. 223 I step: comunicazione preventiva alle RSA • Motivi tecnici, organizzativi o produttivi che determinano la situazione di eccedenza; • Numero ed i profili professionali del personale in esubero; • Tempi della collocazione in mobilità nonché le misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della mobilità

  19. Infatti … In caso di carenze o contraddittorietà della comunicazione si potrà configurare: • O comportamento antisindacale ex art 28 St. Lav. • O dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti ex art 5 comma 3 della L. 223/91

  20. II step: Esame congiunto sindacati- datore di lavoro • Scopo: • valutare le cause degli esuberi; • Eventualmente prevedere un diverso utilizzo dei lavoratori interessati – ad esempio contratti di solidarietà- e le misure sociali per facilitare la riqualificazione dei lavoratori nel caso in cui la riduzione del personale sia inevitabile. N.B. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni

  21. Esame congiunto Pervenire ad accordo Non pervenire ad accordo Può essere prevista l’assegnazione a mansioni diverse oppure il temporaneo distacco o comando presso altre imprese Ha inizio fase amministrativa

  22. III Step: Fase amministrativa • L’impresa deve dare comunicazione scritta all’Ufficio provinciale del lavoro dell’esito delle consultazioni sindacali e dei motivi del suo eventuale esito negativo. Anche i sindacati possono inviare simile comunicazione • Direttore dell’ufficio del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame da concludere entro 30 giorni • Il Direttore può formulare proposte per agevolare il raggiungimento dell’accordo.

  23. … segue E’ evidente che l’intervento dell’autorità amministrativa è limitato ad una funzione di MEDIAZIONE

  24. Con accordo interconfederale del 1965 Con la L. 223/91 Il nuovo ruolo dei sindacati Controlla la sussistenza presupposti per riduzione del personale Gestisce la crisi aziendale

  25. E nel caso in cui non si possa evitare la riduzione del personale? Art 5 L. 223/91: I criteri per collocare i lavoratori in mobilità saranno quelli previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra di loro: • Carichi di famiglia; • Anzianità; • Esigenze tecnico-produttive.

  26. Persiani fa notare che: “… quando risulti necessario procedere ad una riduzione di personale, accanto al tradizionale conflitto fra gli interessi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, emerge anche un conflitto fra gli interessi, ugualmente contrapposti ma con un significato diverso, di due gruppi di lavoratori: il gruppo che potrebbe essere licenziato e quello che, invece, potrebbe mantenere l’occupazione”.

  27. Per fare un’analogia Licenziamento Concorso Datore vuole assumere o promuovere i migliori Conflitto non è più tra datore di lavoro e lavoratori, ma tra lavoratori

  28. …“A voler continuare ad utilizzare questa analogia, si può dire che, così come non esiste nel caso delle procedure di concorso, un diritto dei lavoratori all’assunzione o alla promozione, non è possibile, a mio avviso, configurare l’esistenza di un diritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro per tutti i lavoratori assoggettati alla procedura di riduzione del personale”. ( M. Persiani)

  29. Concludendo • La l. 223/91 ha sicuramente rafforzato il ruolo dei sindacati; • ha dato stabilità ad una disciplina troppo incerta, soggetta ad interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche; • non si è comunque sottratta a dubbi di incostituzionalità ( ved sent Corte Cost. 268/94 ).

  30. CHIEDONO: L’ANNULLAMENTO DEL LORO LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO SECONDO L’ART 18 L. 300/1970 DICHIARA DI AVER AGITO RISPETTANDO UN CONTRATTO COLLETTIVO, CHE INDICAVA I CRITERI PER LA MESSA IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI SENTENZA 268/1994I FATTI LAVORATORI WHIRLPOOL ITALIA S.R.L. DIVISIONE ASPERA VS PRETORE SOLLEVA UN DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITÁ DELL’ART 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE UN ACCORDO SINDACALE POSSA DEROGARE ALLA LEGGE IN RELAZIONE AI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE STABILITI DALLE LETTERE A); B); C) DELLA STESSA NORMA.

  31. SECONDO IL PRETORE … L’art 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 É INCOSTITUZIONALE PERCHÉ: • IN CONTRASTO CON L’ART 41 COST. CHE GARANTISCE L’AUTONOMIA CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO DI RECEDERE DAL CONTRATTO • IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHÉ IL SINDACATO NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI IMPERATIVE DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C; • IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMI 2-3-4 COST. PERCHÉ SI INSTAURA UN PROCESSO DI EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI COLLETTIVI, ESSENDO LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN SINDACATO • IN CONTRASTO CON L’ART 3 COST. PER LA MANCANZA DI PARI TRATTAMENTO DEGLI ALTRI LAVORATORI

  32. SECONDO LA WHIRLPOOL … CHIEDE CHE LA QUESTIONE SIA DICHIARATA INAMMISSIBILE O MANIFESTAMENTE INFONDATA PERCHÉ: • LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI HA FATTO TRANSAZIONE, AQUIESCENZA O NON HA IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE • LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL COMPITO DI STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITÁ DEL PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI • LA QUESTIONE É STATA PRESENTATA PER UNA ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PRETORE DELL’ART 39 COST, POICHÉ QUEST’ULTIMO SI RIFERISCE AI CONTRATTI “NORMATIVI” E NON “GESTIONALI O DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE”

  33. ART 41 COMMA 1 COST ART 3 COST ART 39 COMMA 1 COST. CONSIDERATO IN DIRITTO ART 39 COMMI 2-3-4 COST.

  34. ART 41COMMA 1. LA QUESTIONE È RITENUTA INFONDATA PERCHÈ: ”…Chi stipula un contratto di lavoro subordinato con un imprenditore non assume, per parte sua, una iniziativa economica, bensì accetta di essere inserito nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa della controparte”

  35. ART 39 COMMA 1 SECONDO IL PRETORE IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHÉ IL SINDACATO NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI IMPERATIVE DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C; SECONDO LA CORTE UNA SIMILE INTERPRETAZIONE ALL’AVVISO DELLA CORTE NON É AMMISSIBILE:LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL COMPITO DI STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITÁ DEL PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI. I contratti collettivi cui fa rinvio l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sarebbero da annoverare nella categoria degli "accordi sindacali in deroga", analogamente agli accordi sindacali autorizzati dall'art. 4, comma 11, a derogare all'art. 2103 cod. civ.

  36. ART 5 L. n. 223 DEL 23/07/91 CRITERI LEGALI CARICHI DI FAMIGLIA ANZIANITÀ ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI SI UTILIZZANO IN VIA PRICIPALE RISPETTO AI CRITERI LEGALI HANNO EFFICACIA ERGA OMNES INDIRETTA POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI C.C.L. COME PARAMETRI DI RIFERIMENTO NON COME TALI, MA COME CRITERI TRADIZIONALMENTE PRATICATI ( CORTE COST.) SONO CONTRATTI GESTIONALI “LATO SENSU”, NON ACQUISITIVI

  37. ART 39 COMMA 4 SECONDO LA CORTE LA QUESTIONE NON É FONDATA POICHÉ L’ART 39 COMMA 4 SI RIFERISCE AI CONTRATTI NAZIONALI NORMATIVI DI TIPO ACQUISITIVO E NON AI CONTRATTI DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE SECONDO IL PRETORE IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELL’ART 5 223/91 RENDE TALE CONTRATTO UNA FONTE LEGALE CON EFFICACIA VINCOLANTE ERGA OMNES, CHE NON SOGGIACE ALLE CONDIZIONI DELL’ART 39 COMMA 4 IN SINTESI TALI CONTRATTI INCIDONO SOLO INDIRETTAMENTE SUI LAVORATORI IN QUANTO REGOLAMENTANO UN POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO

  38. IL QUARTO COMMA DELL’ART 39 OGGI Sent. N. 268/1994 e altre cort. Cost Sent. N. 106/1962 corte Cost. Non ci sono dubbi sulla valenza ostativa dell’art 39 Ammette che alcuni tipi di contratti collettivi possano avere efficacia erga omnes

  39. Secondo D’Antona Considerare il processo storico che ha spinto la legislazione sindacale a soluzioni alternative che possono e devono essere fondate su una lettura aggiornata ex art. 39 Cost. Margini di elasticità e valenza ostativa dell’art 39 Cost.

  40. A) LEGISLAZIONE SINDACALE PUNTO CRITICO: Non è la rilevanza assunta dai contratti collettivi al di fuori delle norme vincolate dell’art 39, bensì La base costituzionale di tale legislazione

  41. Art 39 comma 1 Cost Organizzazione sindacale è libera Art 39 seconda parte Riserva a certi sindacati e a certe forme di contrattazione un potere legale di rappresentanza e regolazione delle categorie. “La prima e la seconda parte dell’art 39 sono equiordinate e nello stesso tempo tra loro interferenti. Equiordinate perché non sono gerarchizzabili a priori e interferenti perché gli sviluppi dell’una condizionano l’altra, senza poterla ne escludere ne assorbire interamente”

  42. ERGO … segue In un ordinamento democratico in cui coesistono la libertà sindacale e norme con efficacia erga omnes, non si può escludere una contrattazione fuori dal modello costituzionale, se le condizioni effettive delle relazioni sindacali la rendono preferibile per le parti La base dell’attuale legislazione sindacale è da rinvenire nell’art 39 Cost.

  43. Non si oppone al riconoscimento legale dei c.c. Si oppone a quei modelli, che attraverso l’efficacia obbligatoria dei c.c, realizzano dei monopoli legali di rappresentanza categoriale B) Valenza ostativa …

  44. … Margini di elasticità • Principi elastici: • Registrazione ai fini dell’acquisto della personalità giuridica • Espressione della democraticità attraverso lo statuto • Formazione organo unitario di rappresentazione Principi anelastici • Forma associativa ai fini della contrattazione collettiva erga omnes • Pluralismo sindacale • Criterio proporzionalistico

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