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INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale

INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale. Accordi e Convenzioni Bilaterali normativa di riferimento. Convenzioni e Accordi Bilaterali campo di applicazione territoriale. I territori nei quali trovano applicazione i singoli Accordi e Convenzioni Bilaterali sono individuati

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INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale

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Presentation Transcript


  1. INPSLe prestazioni familiari in regime internazionale Accordi e Convenzioni Bilaterali normativa di riferimento

  2. Convenzioni e Accordi Bilaterali campo di applicazione territoriale I territori nei quali trovano applicazionei singoli Accordi e Convenzioni Bilaterali sono individuati in ciascuno di essi da una norma specifica Campo di applicazione territoriale Generalmente la loro applicazione è limitata ai territori degli Stati contraenti

  3. Convenzioni e Accordi bilateralile prestazioni familiari Argentina Australia Bosnia Erzegovina Canada Capoverde Macedonia Montenegro Principato di Monaco Rep. San Marino Santa Sede Serbia ( compreso Kosovo e Vojvodina) Tunisia Turchia Uruguay Contengono norme in materia di prestazioni familiari gli Accordi e le Convenzioni in vigore con

  4. Convenzioni e Accordi Bilaterali campo di applicazione soggettivo Bosnia Erzegovina Brasile Capoverde Jersey e Isole del Canale Macedonia Montenegro Principato di Monaco Serbia (compreso Kosovo e Vojvodina) Tunisia Turchia Si applicano soloai cittadini degli Stati con i quali sono in vigore Convenzioni e Accordi

  5. Convenzioni e Accordi bilaterali Tutti gli Accordi e le convenzioni bilaterali vigenti si applicano alle prestazioni pensionistiche Campo di applicazione materiale Solo alcuni di essi si applicano anche alle prestazioni non pensionistiche

  6. ARGENTINAle prestazioni familiari Parità di trattamento in materia di assegni familiari per il lavoratore di uno Stato contraente che si reca nell’altro Stato La convenzione italo- argentina lavoratori Le prestazioni familiari a carico di uno Stato non spettano per i familiari residenti nell’altro Stato Non possono essere inclusi nel nucleo familiare i familiari di un lavoratore straniero residenti in Argentina

  7. ARGENTINAle prestazioni familiari Per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati La convenzione italo- argentina pensionati le prestazioni familiari sono dovute esclusivamente dallo Stato di residenza

  8. AUSTRALIAle prestazioni familiari si estende formalmente alle prestazioni familiari l'accordo italo - australiano sancisce la più completa compatibilità delle prestazioni italiane con quelle australiane I familiari del cittadino italiano residenti in Australia potranno essere inclusi nel nucleo familiare Le prestazioni australiane saranno computate nel reddito del nucleo

  9. Ex Repubblica federale di Jugoslavia prestazioni familiari La convenzione italo- jugoslava si applica BOSNIA SERBIA MACEDONIA MONTENEGRO VOJVODINA KOSOVO

  10. Convenzione italo- jugoslava prestazioni familiari i lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto alle prestazioni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine La convenzione italo- jugoslava Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari nel caso di prestazioni a carico dell’Italia la documentazione prevista dalla legislazione italiana e la richiesta di autorizzazione

  11. Convenzione italo- jugoslava prestazioni familiari La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- jugoslava prevede Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

  12. BOSNIA ERZEGOVINAle prestazioni familiari NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DI BOSNIA ERZEGOVINA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961

  13. CANADA- QUEBECle prestazioni familiari Le prestazioni familiari italiane non spettano ai pensionati titolari di prestazioni canadese ai sensi del " Family Allowances Act " Accordo italo - canadese gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo-canadese, possono includere nel nucleo familiare i familiari residenti in Canada pensionati Se non beneficiano di prestazioni ai sensi del " Family Allowances Act "

  14. CAPOVERDEle prestazioni familiari La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- capoverdiana prevede Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

  15. CAPOVERDEle prestazioni familiari Hanno diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato lavoratori disoccupati Le prestazioni familiari per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati sono dovute dallo dello Stato In cui il pensionato risiede anche se i familiari risiedono nell’altro Stato pensionati

  16. CAPOVERDEle prestazioni familiari Divieto di cumulo delle prestazioni Regola di priorità se sussiste il diritto in relazione a un’attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari spettano solo le prestazioni ai sensi della legislazione di tale Stato le prestazioni accordate a qualsiasi titolo dall’altro Stato sono sospese

  17. CAPOVERDEle prestazioni familiari Modalità procedurali presentare la documentazione prevista dalla legislazione nazionale il richiedente deve allegare alla richiesta un certificato di stato di famiglia rilasciato dall’autorità dello Stato di residenza dei familiari comunicare qualsiasi variazione valido un anno

  18. MACEDONIA le prestazioni familiari NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DI MACEDONIA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961

  19. MACEDONIA le prestazioni familiari MONTENEGRO le prestazioni familiari NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961

  20. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari ai lavoratori per i familiari residenti nell’altro Stato le prestazioni familiari siano dovute alle condizioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedono i familiari stessi. La convenzione italo- monegasca prevede che tuttavia L’onere delle prestazioni ricada sull’Istituzione competente del luogo di lavoro ai lavoratori occupati in Italia le prestazioni familiari per i congiunti residenti nel Principato siano riconosciute ai sensi la legislazione italiana

  21. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- monegasca prevede Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

  22. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari Modalità operative Lavoratore occupato nel Principato di Monaco avente i familiari residenti in Italia Il lavoratore deve presentare la richiesta alla Sede INPS di residenza dei familiari indicando la persona a cui deve essere effettuato il pagamento delle prestazioni dati anagrafici del lavoratore e dei familiari settore produttivo in cui opera alla domanda dovrà essere allegata la prescritta documentazione

  23. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari Modalità operative Lavoratore occupato nel Principato di Monaco avente i familiari residenti in Italia ricevuta la domanda le Sedi devono i nominativi dei familiari aventi diritto comunicare alla Istituzione monegasca la persona cui dovranno essere pagate le prestazioni qualsiasi variazione relativa al diritto e/o alla misura delle prestazioni l’importo delle prestazioni

  24. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari Modalità operative Lavoratore occupato in Italia avente i familiari residenti nel Principato di Monaco Il lavoratore deve presentare la richiesta alla Sede INPS del luogo di residenza la persona a cui deve essere effettuato il pagamento delle prestazioni dati anagrafici del lavoratore e dei familiari settore produttivo in cui opera alla domanda dovrà essere allegata la prescritta documentazione

  25. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari Modalità operative Lavoratore occupato in Italia avente i familiari residenti nel Principato di Monaco ricevuta la domanda le Sedi dovranno dare corso alla procedura di autorizzazione prevista nei casi di familiari non conviventi rilasciare il mod. ANF-43

  26. PRINCIPATO DI MONACOle prestazioni familiari Modalità operative Controlli e divieto di cumulo delle prestazioni familiari l’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore è occupato può chiedere all’istituzione dello Stato di residenza dei familiari il controllo sulla residenza, attività lavorativa, esistenza in vita dei familiari le prestazioni familiari devono essere sospese nel caso che, a seguito dell’esercizio di attività lavorativa, siano pagate prestazioni a carico del Paese di residenza dei familiari

  27. Repubblica di SAN MARINO prestazioni familiari il lavoratore ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato Convenzione tra Italia e San Marino alla domanda deve allegare è tenuto a comunicare qualsiasi modifica del numero dei familiari o delle condizioni che incidano sul diritto e la misura delle prestazioni nonché l’eventuale diritto a prestazioni nello Stato di residenza dei familiari stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari

  28. SANTA SEDEle prestazioni familiari i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di una Parte contraente hanno diritto  alle prestazioni per i familiari residenti nell’altro Stato La convenzione con la Santa Sede prevede che il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria devono essere comunicate tutte le variazioni che incidono sul diritto e la misura delle prestazioni certificato relativo ai familiari residenti nell’altro Stato Il certificato deve essere rinnovato ogni anno

  29. SANTA SEDEle prestazioni familiari divieto di cumulo delle prestazioni Lavoratori se sussiste il diritto in relazione ad altra attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari spettano solo le prestazioni ai sensi della legislazione di tale Stato le prestazioni accordate dall’altro Stato sono sospese l’Istituzione dello Stato di residenza comunica le informazioni relative alle prestazioni che essa eroga

  30. SANTA SEDEle prestazioni familiari Divieto di cumulo delle prestazioni Titolare di pensione autonoma se sussiste il diritto in relazione ad un’ attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari se non è titolare di pensione in regime di convenzione a carico dell’altro Stato ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari ivi residenti le prestazioni accordate sulla pensione sono sospese

  31. SANTA SEDEle prestazioni familiari Titolare di pensione in regime di convenzione ha diritto alle prestazioni familiari in pro- rata da parte di entrambi i Paesi indipendentemente dalla titolarità di una pensione a carico dell’altro Stato le prestazioni sono dovute anche per i familiari residenti nell’altro Stato

  32. SERBIAle prestazioni familiari SERBIAle prestazioni familiari NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DELLA SERBIA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961

  33. TUNISIAle prestazioni familiari la totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- tunisina prevede per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

  34. TUNISIAle prestazioni familiari hanno diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato lavoratori le prestazioni familiari per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati sono dovute dallo Stato in cui il pensionato risiede anche se i familiari risiedono nell’altro Stato pensionati

  35. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’Istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari da rinnovare annualmente nel caso di prestazioni a carico dell’Italia la documentazione prevista dalla legislazione italiana e la richiesta di autorizzazione

  36. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari figli residenti in Tunisia la convenzione vieta l’esportazione di prestazioni diverse dagli assegni familiari veri e propri la convenzione limita la concessione delle prestazioni per i familiari residenti in Tunisia a soli quattro figli non possono essere concesse le maggiorazioni previste all’art. 5 della legge n. 79/83 non dovranno essere concesse autorizzazioni per più di quattro figli

  37. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari per il coniuge le prestazioni familiari spettano anche per il coniuge residente in Tunisia lavoratori le prestazioni familiari spettano solo per la prima moglie le altre mogli e i relativi redditi devono essere esclusi dal nucleo e dal computo dei redditi tale esclusione opera anche per il diritto agli assegni familiari

  38. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Divieto di cumulo delle prestazioni familiari se sussiste il diritto in relazione a un’attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari le prestazioni accordate a qualsiasi titolo dall’altro Stato sono sospese la norma anticumulo prevale sul criterio della residenza del pensionato

  39. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Divieto di cumulo delle prestazioni familiari l’Istituzione dello Stato di occupazione del lavoratore o di residenza del pensionato l’Istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari comunica all’Istituzione dell’altro Stato, tutte le informazioni occorrenti sull’eventuale attività lavorativa nonché sul diritto e la misura degli assegni chiede all’altra Istituzione le informazioni relative all’eventuale diritto a prestazioni familiari e la misura delle stesse

  40. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Erogazione di una prestazione differenziale nel caso in cui le prestazioni erogate dall’Istituzione dello Stato di residenza dei figli siano di importo inferiore l’Istituzione dell’altro Stato è tenuta ad erogare una prestazione differenziale l’Istituzione dello Stato di residenza comunica i dati relativi alla misura delle prestazioni e al numero di familiari cui spettano

  41. TUNISIAle prestazioni familiari Modalità operative Erogazione di una prestazione differenziale a carico dell’Italia adempimenti della Sede richiede le informazioni necessarie all’Istituzione tunisina compilando la parte A del form I/TN 6 rilascia l’autorizzazione ANF 43 indicando la frazione di assegno che dovrà essere pagata dal datore di lavoro l’Istituzione tunisina compilerà la parteB nel caso di figli di titolari di pensione, si terrà conto delle informazioni che saranno fornite sui formulari di domanda e di collegamento

  42. TURCHIAle prestazioni familiari attualmente non è operativa per le prestazioni familiari in quanto è applicabile unicamente la disposizione relativa alla totalizzazione dei periodi (art. 57 della Convenzione) Convenzione europea di sicurezza sociale

  43. URUGUAYle prestazioni familiari le prestazioni sono dovute anche per i familiari residenti nell’altro Stato Convenzione Italo- uruguaiana Titolari di pensione nel caso di titolare di pensione a carico di entrambi gli Stati le prestazioni sono dovute dallo Stato di residenza del pensionato

  44. Disposizioni particolariSTATI UNITI l'accordo italo - statunitense si applica alle persone di qualsiasi nazionalità gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo -statunitense possono ottenere l'assegno per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia anche quelli residenti in USA Le prestazioni familiari italiane sono del tutto compatibili con le prestazioni erogate dalle istituzioni statunitensi per gli stessi familiari.

  45. PAESI NON CONVENZIONATIle prestazioni familiari Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadino italiano l'assegno per il nucleo familiare sarà sempre liquidato tenendo conto dei componenti della famiglia ( a prescindere dalla loro residenza ), anche se beneficiari di prestazioni familiari estere

  46. PAESI NON CONVENZIONATIle prestazioni familiari Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadino straniero i membri della famiglia, residenti fuori del territorio nazionale, non vanno annoverati fra i componenti il nucleo A meno che esistano condizioni di reciprocità

  47. PAESI NON CONVENZIONATIle prestazioni familiari Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadini stranieri cui sia applicabile la normativa comunitaria dal 1° giugno 2005 devono essere annoverati nel nucleo i membri della famiglia, anche se residenti fuori del territorio della comunità europea

  48. RIEPILOGO le prestazioni familiari Possono essere inclusi nel nucleo i familiari del lavoratore residenti all’estero nei seguenti Stati convenzionati Stati dell'Unione Europea Stati SEE ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) Svizzera ( normativa comunitaria Accordo CH-UE) Capo Verde Croazia Principato di Monaco Repubblica di San Marino Santa Sede Stati della ex Jugoslavia ( Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia) Tunisia (massimo 4 figli)

  49. RIEPILOGO le prestazioni familiari Possono essere inclusi nel nucleo i familiari del pensionato residenti all’estero nei seguenti Stati convenzionati Stati dell'Unione Europea Stati SEE ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) Svizzera ( normativa comunitaria Accordo CH-UE) Australia Canada Capo Verde Principato di Monaco Repubblica di San Marino Santa Sede Stati Uniti Tunisia (massimo 4 figli) Uruguay

  50. RIEPILOGO le prestazioni familiari Contengono norme anticumulo le Convenzioni stipulate con i seguenti Stati PRINCIPATO DI MONACO REPUBBLICA DI CAPO VERDE SANTA SEDE TUNISIA

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