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Diritto privato (9 cfu). Libri di testo. P. ZATTI – V. COLUSSI, LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO, ult. ed., CEDAM Sono escluse le parti VIII (Impresa), IX (Società), X (Banca e borsa), XI (Famiglia e successioni) e i capitoli 14, 31, 32, 33 e 53 Oppure
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Diritto privato (9 cfu) Libri di testo P. ZATTI – V. COLUSSI, LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO, ult. ed., CEDAM Sono escluse le parti VIII (Impresa), IX (Società), X (Banca e borsa), XI (Famiglia e successioni) e i capitoli 14, 31, 32, 33 e 53 Oppure V. ROPPO, Diritto privato. Linee essenziali, ult. ed., Giappichelli E’ necessario un CODICE CIVILE di recente edizione Prof. Alessandra Salomoni Corso di laurea in Economia e Commercio Esame L’esame è orale
IL DIRITTO FUNZIONE Prevenire e risolvere i conflitti mediante l’applicazione di REGOLE PREDETERMINATE Sistema di regole per la soluzione di conflitti tra gli uomini strumento NORME GIURIDICHE
NORMA GIURIDICA PROPOSIZIONE PRECETTIVA FORMULATA IN TERMINI GENERALI ED ASTRATTI • PRECETTIVA: Prescrive un dato comportamento • GENERALE:Si rivolge a tutti i membri della collettività • ASTRATTA:Riguarda una serie ipotetica di fatti • COERCITIVA:L’inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione CARATTERI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONI DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI. ART. 3, 1° COMMA, COST.
ISTITUTO GIURIDICO INSIEME DELLE NORME CHE REGOLANO UN DETERMINATO FENOMENO DELLA VITA SOCIALE ORDINAMENTO GIURIDICO SISTEMA NORMATIVO UNITARIO CHE REGOLA LO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DI UNA DATA COLLETTIVITA’ DI INDIVIDUI COERENTE CON SE STESSO
DIRITTO PRIVATO PUBBLICO Regola i rapporti tra privati e quelli cui partecipa lo Stato se si svolgono su un piano di parità Regola solo i rapporti cui partecipa lo Stato (o un altro ente pubblico) e nei quali lo Stato si pone in una posizione di supremazia PRINCIPI PRINCIPI • parità • libertà • autonomia • disparità • soggezione Sottosistemi Sottosistemi PENALE AGRARIO COSTITUZIONALE CIVILE TRIBUTARIO LAVORO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO COMMERCIALE
FONTI DEL DIRITTO QUALUNQUE ATTO O FATTO CHE, IN UN DATO ORDINAMENTO GIURIDICO, E’ CAPACE DI CREARE NORME GIURIDICHE FONTI DI PRODUZIONE MODI DI FORMAZIONE DELLE NORME FONTI DI COGNIZIONE TESTI CHE CONTENGONO LE NORME GIA’ FORMATE (DALLE FONTI DI PRODUZIONE)
DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ‘42 ART. 1 INDICAZIONE DELLE FONTI Sono fonti del diritto: 1) LE LEGGI 2) I REGOLAMENTI 3) LE NORME CORPORATIVE 4) GLI USI
DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ‘42 ART. 1 INDICAZIONE DELLE FONTI del diritto nazionale • COSTITUZIONE ‘48 • LEGGI DELLO STATO + LEGGI REGIONALI • REGOLAMENTI • NORME CORPORATIVE • USI + FONTI EUROPEE (ART. 11 COSTITUZIONE) • TRATTATO • REGOLAMENTI • DIRETTIVE
SISTEMA DELLE FONTI PRINCIPIO DI PLURALITA’ DELLE FONTI ESISTONO MOLTEPLICI FONTI DEL DIRITTO ESIGENZA DI COORDINAMENTO: PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI NON TUTTE LE FONTI HANNO STESSO VALORE, POSSONO AVERE GRADO DIVERSO PRINCIPIO CRONOLOGICO FRA FONTI DI PARO GRADO CONTRASTANTI PREVALE QUELLA CREATA SUCCESSIVAMENTE PRINCIPIO DI COMPETENZA DETERMINATE FONTI POSSONO CREARE NORME SOLO IN CERTE MATERIE
FONTI DEL DIRITTO • Costituzione • Trattato, regolamenti, direttive UE • leggi dello Stato • leggi regionali • regolamenti • usi (o consuetudini)
NEL TEMPO # INIZIO OBBLIGATORIETA’ = ENTRATA IN VIGORE (ART. 10 PREL.) # PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’= (ART. 11 PREL.) # CESSAZIONE = ABROGAZIONE (ART. 15 PREL.) EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE AMBITO DI EFFICACIA
NELLO SPAZIO # PRINCIPIO DI STATUALITA’ DEL DIRITTO # DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (l. 218/1995) EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE AMBITO DI EFFICACIA
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Procedimento attraverso il quale si specifica il significato delle disposizioni legislative CRITERI NORMATIVI (Art. 12, 1 prel.) # INTERPRETAZIONE LETTERALE (alla lettera, ma in relazione al contesto) # INTERPRETAZIONE LOGICA (coerente con lo scopo cui la regola è diretta = RATIO LEGIS)
INTERPRETAZIONE ANALOGICAART. 12, 2 PREL. IN MANCANZA DI PRECISA DISPOSIZIONE NORMATIVA (C.D. LACUNA) SI APPLICANO DISPOSIZIONI CHE REGOLANO CASI SIMILI (EADEM RATIO) (C.D. ANALOGIA LEGIS) IN MANCANZA SI HA RIGUARDO AI “PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO”, OSSIA PRINCIPI NON SCRITTI CHE RAPPRESENTANO LE DIRETTIVE FONDAMENTALI CUI SI E’ ISPIRATO IL LEGISLATORE (C.D. ANALOGIA IURIS)
OGGETTIVO CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI DIRITTO SOGGETTIVO NORMA GIURIDICA ORDINAMENTO GIURIDICO POSIZIONE DI VANTAGGIO TUTELATA DALLA NORMA GIURIDICA definizione POTERE DI AGIRE PER IL SODDISFACIMENTO DEL PROPRIO INTERESSE, PROTETTO DALL’ORDINAMENTO
DIRITTI ASSOLUTI DIRITTI RELATIVI DIRITTI SOGGETTIVI CATEGORIE DIRITTI DELLA PERSONA DIRITTI REALI DIRITTI DI CREDITO DIRITTI DI FAMIGLIA DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI NON PATRIMONIALI
DIRITTI SOGGETTIVI DIRITTO POTESTATIVO POTERE DEL TITOLARE DI MUTARE LA SITUAZIONE GIURIDICA DI UN ALTRO SOGGETTO, SENZA CHE QUEST’ULTIMO POSSA IMPEDIRLO N.B. DIVERSO E’ IL CONCETTO DI POTESTA’
ATTIVE PASSIVE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SITUAZIONE IN CUI SI TROVA UN SOGGETTO IN BASE ALL’APPLICAZIONE DI UNA NORMA Determinano la prevalenza dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri soggetti Determinano la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto a quello di altri soggetti OBBLIGO DIRITTO SOGGETTIVO FACOLTA’ OBBLIGAZIONE ASPETTATIVA DOVERE SOGGEZIONE INTERESSE LEGITTIMO
SIT. ATTIVA SIT. PASSIVA RAPPORTO GIURIDICO RELAZIONE TRA UNA DETERMINATA SITUAZIONE GIURIDICA ATTIVA E UNA CORRISPONDENTE PASSIVA, OVVERO RELAZIONE TRA UN SOGGETTO ATTIVO E UNO PASSIVO (PARTI) DIRITTO SOGGETTIVO • DIRITTO ASSOLUTO • DIRITTO RELATIVO • DIRITTO POTESTATIVO DOVERE DI CREDITO OBBLIGAZIONE OBBLIGO SOGGEZIONE DI FAMIGLIA
ESTINZIONE VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO COSTITUZIONE MODIFICAZIONE TITOLO ORIGINARIO TITOLO DERIVATIVO IL DIRITTO CHE SI ACQUISTA HA FONTE NEL DIRITTO DEL PRECEDENTE TITOLARE IL DIRITTO SI COSTITUISCE IN CAPO A UNA PERSONA INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE DI UN PRECEDENTE TITOLARE
FATTI, ATTI, NEGOZI GIURIDICI EVENTI NATURALI O UMANI AI QUALI UNA NORMA COLLEGA DEGLI EFFETTI GIURIDICI, OSSIA LA CREAZIONE, MODIFICAZIONE, ESTINZIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA EVENTO NATURALE FATTO GIURIDICO ATTO GIURIDICO COMPORTAMENTO UMANO IN SENSO STRETTO NEGOZIO GIURIDICO COMPORTAMENTO INVOLONTARIO O VOLONTARIO NO VOLONTA’ DEGLI EFFETTI COMPORTAMENTO VOLONTARIO + VOLONTA’ DEGLI EFFETTI
VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO E S E M P I • LA MUCCA DI A PARTORISCE UN VITELLO • A VENDE IL VITELLO A B • C INVESTEE UCCIDE IL VITELLO DIB
PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTI DEL DIRITTO COLORO CHE POSSONO ESSERE TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE E DUNQUE DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUI UMANI LIBRO I TITOLO I ARTT. 1-10 C.C. ENTI, ORGANIZZAZIONI LIBRO I TITOLO II ARTT. 11 SS. C.C.
I SOGGETTI DEL DIRITTOHANNO CAPACITA’ GIURIDICA ATTITUDINE AD ESSERE TITOLARI DI RAPPORTI GIURIDICI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA = CAPACITA’ GIURIDICA CAPACITA’ GIURIDICA V. ART. 22 COST.; ART. 1 C.C.
CAPACITA’ GIURIDICA ACQUISTO Art.1,1 C.C. CON LA NASCITA (INIZIO RESPIRAZIONE) • Art. 1,2 C.C. • CON IL CONCEPIMENTO • SOLO SE NASCE VIVO • CAPACITA’ GIURIDICA RELATIVA: • CAPACITA’ DI RICEVERE • PER TESTAMENTO (ART. 462 C.C.) • E PER DONAZIONE (ART. 784 C.C.) Art. 2,2 C.C. CAPACITA’ GIURIDICA SPECIALE (IDONEITA’ AD ESSERE TITOLARE DI UN DETERMINATO RAPPORTO GIURIDICO) CAPACITA’ DI PRESTARE IL PROPRIO LAVORO = 15 ANNI
CAPACITA’ GIURIDICA PERDITA CON LA MORTE (MORTE CELEBRALE) • ART.48 C.C.SCOMPARSA ART.49 C.C. ASSENZA ART.58 C.C.MORTE PRESUNTA
LUOGHI DELLA PERSONA TITOLO III; Art. 43 SS., C.C. DOMICILIO RESIDENZA DIMORA N.B. PER LE PERSONE GIURIDICHE SI PARLA DI SEDE (art. 46)
CAPACITA’ DI AGIRE ATTITUDINE DI UN SOGGETTO A COMPIERE ATTI GIURIDICI, MEDIANTE I QUALI ACQUISTA DIRITTI O ASSUME DOVERI ACQUISTO ART. 2 C.C. COMPIMENTO 18° ANNO
SOGGETTI INCAPACI DI AGIRE INCAPACITA’ LEGALE INCAPACITA’ NATURALE (V. ART. 428; 2046 C.C.) TOTALE PARZIALE • MINORE • INTERDETTO GIUDIZIALE • INTERDETTO LEGALE (misura punitiva) • MINORE EMANCIPATO • INABILITATO • BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE • DI SOSTEGNO (l. 6/2004)
MINORE EMANCIPATO; INABILITATO INCAPACITA’ LEGALE DI AGIRE DISCIPLINA MINORE; INTERDETTO GIUDIZIALE ATTI NEGOZIALI ATTI NEGOZIALI PATRIMONIALIPERSONALI PATRIMONIALIPERSONALI • AMMINISTRAZIONE SI • NO NO, MAI • SOSTITUZIONE DEL • RAPPRESENTANTE LEGALE (TUTORE, GENITORE) ORDINARIA STRAORDINARIA CON ASSISTENZA CURATORE SI
ENTI GIURIDICI PERSONE GIURIDICHE ENTI DI FATTO ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA ENTI CON SOGGETTIVITA’ GIURIDICA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA IMPERFETTA • ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE • FONDAZIONI • ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE • COMITATI ENTI SENZA SCOPO DI PROFITTO • SOCIETA’ DI CAPITALI • (S.P.A.; S.R.L.; S.A.P.A) • SOCIETA’ DI PERSONE • (S.S.; S.N.C.; S.A.S.) ENTI CON SCOPO DI PROFITTO
AUTONOMIA PATRIMONIALE • TUTTE LE ORGANIZZAZIONI HANNO UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE, OSSIA UN PROPRIO PATRIMONIO, DISTINTO DAL PATRIMONIO DELLE • PERSONE FISICHE SOTTOSTANTI • SOLOLE PERSONE GIURIDICHEHANNO • AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, OSSIA • ASSOLUTA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIFFERENZA DEL PATRIMONIO DELL’ENTE E DI QUELLI DEI SINGOLI PARTECIPANTI RISPETTO ALLE VICENDE CHE POSSONO COLPIRLI • GLI ENTI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA HANNO • AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA, OSSIA • PUR SUSSISTENDO UNA DISTINZIONE TRA PATRIMONIO DELL’ENTE E QUELLO DEI COMPONENTI NON SI MANIFESTA MAI NELL’ASSOLUTA SEPARAZIONE E INDIFFERENZA DEI PATRIMONI
ENTI GIURIDICI ELEMENTI COSTITUTIVI ELEMENTO MATERIALE ELEMENTO FORMALE SOLO PER PERSONE GIURIDICHE • SOGGETTI • PATRIMONIO • SCOPO • RICONOSCIMENTO
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ART. 14 SS. COSTITUZIONE • ATTO COSTITUTIVO (ACCORDO DEGLI ASSOCIATI) + • STATUTO (REGOLE DI ORGANIZZAZIONE) (ART. 16) • NELLA FORMA DELL’ATTO PUBBLICO (ART. 14,1) • RICONOSCIMENTO CON l’ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE, ISTITUITO PRESSO LE PREFETTURE O LE REGIONI (d.p.r. 361/2000) • ANNOTAZIONE IN DETTO REGISTRO, ANCHE DI TUTTI GLI ATTI CHE NE MODIFICANO L’ORGANIZZAZIONE • ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (ORGANO DELIBERATIVO) • AMMINISTRATORI (ORGANO ESECUTIVO) • COMPOSTO DAI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E DA ALTRI PROVENTI (ART. 24, 4) • AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA • PER LE CAUSE DI CUI ALL’ART. 27, CUI SEGUE : • LA LIQUIDAZIONE DELL’ENTE (ART. 30) • LA EVENTUALE DEVOLUZIONE DEI BENI RESIDUI (ART. 31). • LA CANCELLAZIONE DELL’ENTE DAL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE. PUBBLICITA’ ORGANI PATRIMONIO ESTINZIONE
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ART. 36 – 37 – 38 C.C. DIFFERENZE DI DISCIPLINA (RISPETTO ALLE A.R.) ATTO COSTITUTIVO NON RICHIEDE NE’ UNA FORMA PARTICOLARE NE’ UN CONTENUTO SPECIFICO ISCRIZIONE E PUBBLICITA’ NO CONTROLLI PUBBLICI • PER I DEBITI DELL’ASSOCIAZIONE RISPONDONO ANCHE • PERSONALMENTE COLORO CHE HANNO AGITO IN • NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE • CRITERIO: ATTIVITA’ NEGOZIALE CONCRETAMENTE • SVOLTA PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE • RATIO: ESIGENZA DI TUTELA DEI TERZI ART. 38 AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
FONDAZIONE COMPLESSO DI BENI DESTINATI DA UN SOGGETTO (FONDATORE) AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO NON LUCRATIVO DI CARATTERE GENERALE UNO SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’ (relativo ad interessi generali o socialmente rilevanti) COSTITUZIONE: ATTO DI FONDAZIONE (atto pubblico o testamento) + ATTO DI DOTAZIONE ISCRIZIONE NEL REGISTRO P.G. E PUBBLICITA’ ORGANI: AMMINISTRATORI
PERSONE GIURIDICHE NON PROFIT ASSOCIAZIONE FONDAZIONE • NASCE DALL’ACCORDO TRA PIU’ PERSONE (CONTRATTO PLURILATERALE) • CHE CONVENGONO DI COLLABORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO NON LUCRATIVO • E’ GOVERNATA DALLA VOLONTA’ • DEGLI ASSOCIATI • IL CONTROLLO GOVERNATIVO E’ • LIMITATO ALLA SOSPENSIONE DELLE DELIBERE CONTRARIE A ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME (art. 23,4) • NASCE DA UN ATTO UNILATERALE DI DESTINAZIONE (TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE) PER UNO • SCOPO NON LUCRATIVO DI UTILITA’ SOCIALE • E’ GOVERNATA SECONDO LAVOLONTA’DEL FONDATORE • E’ SOGGETTA A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA AUTORITA’ GOVERNATIVA (Art. 25)
COMITATOART. 39 SS. C.C. ORGANIZZAZIONE DI PERSONE (PROMOTORI) CREATA PER LA RACCOLTA DI FONDI DA DESTINARE AL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’ ANNUNCIATO A TERZI ART. 41,1 C.C. AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA RESPONSABILITA’ PERSONALE E SOLIDALE DEI COMPONENTI PER LE OBBLIGAZIONI DEL COMITATO SENZA DISTINZIONI TRA CHI HA AGITO E CHI NON HA AGITO PER CONTO DELL’ENTE RATIO: TUTELA AFFIDAMENTO DEI TERZI
LA PUBBLICITA’ STRUMENTI PREDISPOSTI DALL’ORDINAMENTO PER ASSICURARE LA CONOSCIBILITA’ DI FATTI E DI ATTI GIURIDICI RIGUARDANTI SIA I SOGGETTI CHE I BENI PRINCIPALI STRUMENTI • REGISTRI DI STATO CIVILE (ARTT. 449 SS.) • REGISTRI IMMOBILIARI (ARTT. 2673 SS.) • REGISTRO AUTOMOBILISTICO (ARTT. 2683 SS.) • REGISTRO DELLE IMPRESE (ARTT. 2188 SS) • REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE • (d.p.r. 10.2.2000, n. 361)
LA PUBBLICITA’ - TIPI • DICHIARATIVA • RENDE L’ATTO OPPONIBILE • AI TERZI • ES. REGISTRI IMMOBILIARI: • trascrizione (art. 2644) • NOTIZIA • ASSICURA LA CONOSCIBILITA’ LEGALE • ES. REGISTRI DELLO STATO CIVILE: pubblicazioni matrimoniali (art. 93) • COSTITUTIVA • NECESSARIA PER L’ESISTENZA DELL’ATTO • ES.REGISTRI IMMOBILIARI: ipoteca (art. 2808) IN MANCANZA EFFICACIA ATTO INEFFICACIA RELATIVA INEFFICACIA O INOPPONIBILITA’ (atto efficace tra le parti, ma non verso i terzi)
DIRITTI DELLA PERSONA CARATTERISTICHE COMUNI • NON PATRIMONIALITA’ • ASSOLUTEZZA • INDISPONIBILITA’ • IRRINUNZIABILITA’ • INTRASMISSIBILITA’ • IMPRESCRITTIBILITA’
DIRITTI DELLA PERSONA TIPOLOGIE • DIRITTO ALLA VITA (Art. 575 c.p.) • DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA (Art. 5 c.c.) • DIRITTO ALLA SALUTE (Art. 32 Cost.) • DIRITTO AL NOME (Art. 6/7 c.c.) • DIRITTO ALL’IMMAGINE (Art. 10 c.c., l. 633/1941) • DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE (Art. 594 c.p.) • DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE • DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (d. lgs. 196/2003) • …..
DIRITTI DELLA PERSONA MEZZI DI TUTELA • RISARCIMENTO DEI DANNI • INIBITORIA • PUBBLICAZIONE SENTENZA DI CONDANNA
PRESCRIZIONE (art. 2934 ss.) RATIO: Esigenza di certezza dei apporti giuridici OGGETTO: TUTTI I DIRITTI, salvo: # Diritti indisponibili (es. diritti della persona) # Diritto di proprietà # Diritto di chiedere la nullità del contratto DURATA: TERMINE ORDINARIO 10 ANNI (art. 2946) (risarcimento del danno- 5 anni; diritti reali su cosa altrui – 20 anni) VICENDE: INTERRUZIONE (art. 2943) SOSPENSIONE (art. 2941-2942) PRESCRIZIONI PRESUNTIVE: Il decorso del termine determina la nascita a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento, e quindi di estinzione. MODO DI ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO BASATO SULLA PROLUNGATA INERZIA DEL TITOLARE
DECADENZA (art. 2964) PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE UN DIRITTO PER IL MANCATO ESERCIZIO IN UN TERMINE PERENTORIO RATIO: Esigenza di accelerare determinate procedure TIPI: LEGALE (prevista dalla legge) CONVENZIONALE (prevista dal contratto, purchè: diritti disponibili; termini non troppo gravosi per l’esercizio del diritto) DISCIPLINA: non si applicano né la sospensione né l’interruzione
I BENI (Art. 810-831) Art. 810 “SONO BENI LE COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI” # LE COSE: LE COSE (entità materiali) LE ENERGIE NATURALI (art. 814) LE UTILITA’ ECONOMICHE (es. opere dell’ingegno) # CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI (solo le cose suscettibili di appropriazione): Non sono tali: LE COSE COMUNI A TUTTI (es. aria) LE COSE INACCESSIBILI (es. giacimenti di altri pianeti) LE COSE INCOMMERCIABILI PER LEGGE (es. beni demaniali) Sono beni: LE COSE DI NESSUNO (res nullius) (es. cose mobili abbandonate)
I BENI DISTINZIONI BENI IMMOBILI ART. 812, 1 PER NATURA ART. 812, 2 PER LEGGE BENI MOBILI ART. 812,3 BENI MOBILI REGISTRATI ART. 815
I BENI CLASSIFICAZIONE DELLE COSE INDIVIDUATE SOLO PER L’APPARTENENZA AD UNA CATEGORIA INDIVIDUATE PER CARATTERI PROPRI SOSTITUIBILI AD ALTRE DI UGUALE UTILITA’ INSOSTITUIBILI UTILIZZABILI UNA SOLA VOLTA SI PRESTANO AD UTILIZZAZIONI CONTINUATE FRAZIONABILI SENZA ALTERARNE LA DESTINAZIONE ECONOMICA NON POSSONO ESSERE FRAZIONATE: PER NATURA, LEGGE O VOLONTA’ COSE GENERICHE COSE SPECIFICHE COSE FUNGIBILI COSE INFUNGIBILI COSE CONSUMABILI COSE INCONSUMABILI COSE DIVISIBILI COSE INDIVISIBILI
I Frutti (art. 820-821) I FRUTTI SONO BENI MOBILI PRODOTTI DA ALTRI BENI (C.D. BENI CAPITALE) DISTINZIONI FRUTTI NATURALI FRUTTI CIVILI • provengono indirettamente • da un altro bene (corrispettivo • per il godimento) (art. 820,3) • si acquistano (maturano) • giorno per giorno • es. interessi, canone di locazione • provengono direttamente • dalla cosa (art. 820,1) • diventano beni autonomi • con la separazione • es. i prodotti agricoli