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Obiettivi del Decreto legislativo n°146 del 25 settembre 2009

ANALISI DI IMPATTO DELLE PREVISIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI LA RILEVANZA DEGLI STRUMENTI DERIVATI FINANZIARI DERIVATI AI FINI DELL’OPA OBBLIGATORIA. Obiettivi del Decreto legislativo n°146 del 25 settembre 2009

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Obiettivi del Decreto legislativo n°146 del 25 settembre 2009

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Presentation Transcript


  1. ANALISI DI IMPATTO DELLE PREVISIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI LA RILEVANZA DEGLI STRUMENTI DERIVATI FINANZIARI DERIVATI AI FINI DELL’OPA OBBLIGATORIA Obiettivi del Decreto legislativo n°146 del 25 settembre 2009 TERENZI FLAVIA ESPOSITO ORIANA CONCISTRE’ FRANCESCO GARGIULO ADRIANO

  2. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n°229 • “Passivity rule “ • Potere regolamentare della CONSOB di indicare casi di inapplicabilità totali o parziali della disciplina OPA per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli • Applicazione (su richiesta dell’offerente e sulla base di una valutazione della CONSOB) della disciplina relativa alle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione in luogo della disciplina OPA (art.102 comma 4 TUF) • Azione di concerto: - definizione generale di persone che agiscono di concerto - conferma ipotesi di azioni di concerto presunte in via assoluta (art.101 bis comma 4 bis TUF) - potere alla CONSOB di individuare in via regolamentare presunzioni relative di persone che agiscono di concerto - conferma disciplina del cd. “concerto grosso” (art.109 comma 3 TUF) - modifica art.106 comma 3 lettera b TUF al fine di chiarire l’ambito applicativo della cd. OPA da consolidamento • Novità in materia di pubblicità dei patti parasociali: - obbligo comunicazione alle società con azioni quotate in aggiunta al previgente obbligo di comunicazione alla CONSOB - fissazione di un termine unico, di cinque giorni dalla stipula, per i vari adempimenti relativi alla diffusione dei patti - esenzione dagli obblighi di comunicazione dei patti cui siano apportate azioni in misura inferiore alla soglia prevista dall’art. 120 comma 2 TUF

  3. Nel quadro normativo delineato dal decreto citato, è stata inserita una particolare disposizione, la quale affida alla CONSOB il compito di determinare, con proprio regolamento, i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione rilevante ai fini del calcolo della soglia OPA. Questa innovazione normativa rappresenta la risposta ad un’evoluzione del mercato che ha visto in alcuni casi di particolare rilevanza l’ utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità sostanzialmente elusive della disciplina OPA.Inoltre il presente documento mira ad individuare le modalità ottimali di attuazione della delega governativa sulla base dei costi e dei benefici attesi.

  4. CASO SAI-FONDIARIA

  5. CASO IFIL-EXOR

  6. CASO SCHAEFFLER-CONTINENTAL

  7. I casi riportati rendono evidente come la progressiva diffusione di contratti derivati, se pur caratterizzati originariamente da una clausola di regolamento in contanti, consentono di fatto assai facilmente al soggetto “lungo” di entrare in possesso in modo occulto di una partecipazione rilevante, spesso tale da far scattare un’offerta obbligatoria. A fronte dei precedenti casi, la Consob, volendo far chiarezza sui derivati azionari con regolamento in contanti (cash-settled), ha recentemente inviato una bozza di modifica del regolamento emittenti, al fine di precisare aspetti tecnici come : regime di trasparenza, ambito di applicazione, e definizione delle soglie di comunicazione. In questa bozza viene assunto un concetto di derivato assolutamente nuovo nel senso che si considera, ai fini della soglia del 30% o del 5% per l’OPA obbligatoria o per l’OPA di consolidamento anche derivati cash-settled di chi detiene una posizione-lunga. Nell’Europa continentale , anche in Germania , tutti hanno rifiutato questa costruzione, perché in questo modo si verrebbe a penalizzare il commercio, la negoziazione dei derivati . In realtà, rispetto a tutta l’Europa continentale, il nostro sistema risulta essere penalizzante. Infatti, ora, è possibile intervenire sui derivati cash-settled soltanto con sanzioni ex-post , così che gli effetti inibitori mancano della tempestività necessaria per un'informazione corretta e completa al mercato.

  8. ANALISI DELLE OPZIONI REGOLAMENTARI Il raggiungimento di una posizione di interesse economico, ottenuta per mezzo dei derivati, può determinare di fatto il controllo sull’esercizio dei diritti di voto dei titoli in percentuale superiore alla soglia dell’OPA obbligatoria?

  9. Intervenire per via regolamentare COME ? OPZIONE INTERVENTO Opzione di modifica regolamentare, che equipari l’assunzione di un interesse economico all’acquisizione diretta di azioni OPZIONE NON INTERVENTO (o ZERO) Opzione di mantenimento di enforcement a quadro normativo immutato, utilizzando caso per caso le nozioni di interposizione di persona e/o di azione di concerto

  10. OPZIONE INTERVENTO OPZIONE NON INTERVENTO Seguita dal Regno Unito Seguita dagli altri Paesi Con l’adozione dei Takeover Code (nella nozione di partecipazione sono incluse, oltre alle azioni detenute, anche gli strumenti derivati che conferiscono una posizione lunga sui titoli azionari) Attraverso un rafforzamento della trasparenza proprietaria e non modificando la disciplina dell’OPA

  11. EFFETTI ATTESI DELL’INTERVENTO REGOLAMENTARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA’ DELLA VIGILANZA

  12. Art. 105 comma 2 TUF Bisogna capire se sia o no opportuno includere nella fattispecie dell’Art. 105 comma 2 TUF Tutte le posizioni lunghe su un determinato titolo, indipendentemente dallo strumento attraverso il quale esse sono ottenute; Le sole posizioni lunghe realizzate per mezzo di uno strumento derivato physical-settled; Tutte le posizioni lunghe indipendentemente dalle modalità di regolazione del contratto con cui sono ottenute, ma escluse quelle che risultino da un derivato avente struttura di playoff asimmetrica.

  13. Art. 44-ter Estende la nozione di partecipazione ai sensi dell’art. 105 comma 2 a tutti gli strumenti derivati che conferiscono posizioni lunghe. Tale scelta rispecchia il modello adottato dal Takeover Code e prevede che, ai fini del calcolo della soglia del 30% (e del 5% prevista per l’OPA da consolidamento), si debbano computare anche le azioni sottostanti tutti gli strumenti finanziari derivati o contratti che conferiscono al titolare una posizione lunga a prescindere dalla circostanza che sia previsto un regolamento in contanti o tramite consegna fisica.

  14. Il prezzo dell’OPA in caso di acquisto di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe, si determina sommando l’eventuale premio al “prezzo di riferimento ” PREZZO DI RIFERIMENTO che corrisponde: b) Per i derivati tipo swap o CfD, all’ initial reference price sulla base del quale si regolano periodicamente i flussi finanziari a) Per le opzioni, al prezzo strike c) Per i contratti tipo future forward, al prezzo fissato per la compravendita a termine

  15. Per evitare che il mercato venga gravato dalle norme sono previste due rilevanti esenzioni: 1. La prima esenzione dispone l’esclusione del calcolo della partecipazione rilevante ai fini OPA di posizioni lunghe derivanti da clausole di patti parasociali, in considerazione del contenuto e delle finalità dei medesimi • 2. La seconda esenzione mutuata dal Takeover Code, ha la funzione, nel caso il derivato sia stato sottoscritto con un intermediario professionale di: • evitare la duplicazione dell’obbligo di OPA • non imporre l’obbligo di OPA in capo • all’intermediario in caso di assunzione di una posizione lunga • che ha il solo fine di consentire al cliente di assumere una • posizione corta asimmetrica

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