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IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013. LE NOVITÀDEL BILANCIO 2013. Gestione contabile del fondo svalutazione crediti. «Mini Crediti». 1. Novità in tema di perdite su crediti. Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). 2.

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IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI

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  1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO: NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI

  2. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013

  3. LE NOVITÀDEL BILANCIO 2013 Gestione contabile del fondo svalutazione crediti «Mini Crediti» 1. Novità in tema di perdite su crediti Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) 2. Rivalutazioni dei beni d’impresa Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) Svalutazioni per perdite durevoli di valore 3. Novità OIC 9 in bozza Circolare 31/E/2013 AE Novità OIC 29 in bozza 4. Correzioni di errori contabili Obblighi di redazione – Cause di esclusione – Novità OIC 17 5. Bilancio consolidato 6. Leasing finanziario 2014 Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) 7. Novità bilancio Nuovi OIC in bozza

  4. LE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E LA GESTIONE CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AI «MINI CREDITI»

  5. PAG.02 PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E LEGGE 147/2013 • VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI • Requisiti per la rilevazione contabile • Valore di iscrizione in bilancio • Il fondo svalutazione crediti: accantonamento • Il fondo svalutazione crediti: utilizzo • PROBLEMATICHE FISCALI • Novità della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) • Il trattamento contabile – art. 101 c. 5 del TUIR

  6. PAG.02 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di due contestuali condizioni: Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato completato Lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna dei beni mobili

  7. PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANICO Deve essere rettificato per tenere conto di: • perdite per inesigibilità • resi e rettifiche di fatturazione • sconti ed abbuoni • interessi non maturati • altre cause di non realizzo Presumibile valore di realizzo • Fondo svalutazione crediti • Valore nominale

  8. PAG.03 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare Perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi Perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

  9. PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi Stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti Esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

  10. PAG.04 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti Metodo sintetico

  11. PAG.05 1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di future perdite sui crediti Si possono verificare due casistiche Fondo capiente Fondo NON capiente Utilizzo diretto del fondo Utilizzo diretto del fondo + Perditasu crediti

  12. PAG.05 2. PROBLEMATICHE FISCALI Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile (Accantonamento) Art. 106 TUIR Crediti verso clienti 2. Deducibilità delle perdite (utilizzo del fondo) Art. 101, c. 5 TUIR Modificato dalla legge di stabilità 2014

  13. PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI Art. 101 co. 5 TUIR risultano da elementi certi e precisi Le perdite (…) su crediti sono deducibili se in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

  14. PAG.06 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013)

  15. PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 RICHIAMO OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva • Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: • Transazione (art. 1965 C.C.) • Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.) • Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss) • Chiusura della procedura fallimentare • Cessione credito

  16. PAG.07 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

  17. PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Trasferimento di tutti i RISCHI SI NO • mandato all’incasso, compreso factoring comprendente solo mandato all’incasso e ricevute bancarie • cambiali girate all’incasso • pegno di crediti • cessione a scopo di garanzia • sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito • forfaiting • datio in solutum • conferimento del credito • vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

  18. PAG.08 2. PROBLEMATICHE FISCALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 OIC 15: CANCELLAZIONE DEI CREDITI Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico.

  19. PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Presenza di “elementi certi e precisi”ex lege Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto Svalutazione «civilistica» = Perdita «fiscale» € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione Non superiore a € 2.500 per le altre imprese

  20. PAG.09 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 • Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili  NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI • Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti • Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

  21. PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 2. Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità

  22. PAG.10 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili Svalutazione in Conto Economico NO PERDITA Deducibile

  23. PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASI POSSIBILI • Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero • Fondo svalutazione crediti pregresso esistente • Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi

  24. PAG.11 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 1 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero • Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: • Crediti scaduti da oltre sei mesi • credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 2.400 (non esigibile) • credito D: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • Crediti prescritti: 10.000

  25. PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile) SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito D) SI, ENTRO LIMITI Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti SI

  26. PAG.12 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 2 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a 30.000 di cui 27.000 tassato • Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: • Crediti scaduti da oltre sei mesi: • credito A: 2.000 (non esigibile) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • credito D: 2.400 (non esigibile) • Crediti prescritti: 10.000

  27. PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto) Fondo pregresso 20.000 (30.000-10.000) Fondo necessario 27.500 Acc.to annuo 7.500 Adeguamento del fondo svalutazione crediti Di cui: • € 4.400 interamente deducibile  (2.400+2.000) • € 3.100 deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1)

  28. PAG.13 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 CASO 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti Fasi operative • l’iscrizione all’anno 1  (primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti) • utilizzo del fondo svalutazione crediti all’anno 2 • ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2 NON SI CONSIDERANO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FISCALITA’ ANTICIPATA

  29. PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5

  30. PAG.14 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 99,5 Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi

  31. PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5 Fisc. rilevante per la parte non dedotta Fisc. NO rilevante già dedotto  perdita Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 65 74,5 50 25 30 25 120 Fiscalmente  Variazione in diminuzione di 65 (90 - 25)

  32. PAG.15 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5

  33. PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI Fondo svalutazione dedotto Fondo svalutazione tassato Fondo svalutazione art. 101 co 5 9,5 20 95,71 80 205,71 30 105,21 100

  34. PAG.16 2. PROBLEMATICHE FISCALI IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5

  35. LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ALLA LUCE DELLA LEGGE 147/2013

  36. LA RIVALUTAZIONE PREVISTA DALLA L. 147/13 • Caratteristiche specifiche • Ambito soggettivo • Ambito oggettivo • Valore massimo della rivalutazione • Il saldo attivo da rivalutazione • Rilevanza fiscale della rivalutazione • Rivalutazione e fiscalità differita • Metodologie contabili per la rivalutazione

  37. PAG.17 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE «…Possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012». L. 147/13, par. 140 • BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2012 • TERMINE DI APPROVAZIONE SUCCESSIVO ALL’1/1/2014 BILANCIO IN CUI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI QUALI?

  38. PAG.17 2. AMBITO SOGGETTIVO L. 147/13, art. 1 par. 140 L. 147/13, art. 1 par. 106  L. 342/2000 • S.P.A • S.A.P.A • S.R.L • Società cooperativa • Società di mutua assicurazione • Società europee (Reg CE n.2157/2001) • Società cooperative europee residenti (Reg CE n. 1435/2003) • Enti pubblici e privati diversi dalle società • Trust residenti con oggetto esclusivo (o principale) l’esercizio di attività commerciale • Imprese individuali • S.N.C • S.A.S. ed Equiparate • Enti non commerciali • Altri soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia • Soggetti in contabilità semplificata  prospetto bollato e vidimato con evidenziazione dei prezzi di costo e della rivalutazione compiuta (confermata da Circ. 11/E/2009) NO IAS ADOPTER

  39. PAG.18 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI BENI NON RIVALUTABILI • Diritti di brevetto industriale • Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno • Diritti di concessione • Licenze • Marchi • Know-how • Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono essere ancora tutelati • Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate • Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili • Partecipazioni immobilizzate in società contr.te • Partecipazioni immobilizzate in società collegate • Avviamento • Costi pluriennali • Beni merce • Partecipazioni immobilizzate non di controllo • Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate • Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)

  40. PAG.18 3. AMBITO OGGETTIVO BENI RIVALUTABILI BENI NON RIVALUTABILI • Beni di costo unitario non superiore a 516,46 € • Beni in leasing riscattati entro il 31/12/2012 (ex. coincidente con l’anno solare) • Beni in leasing riscattati nel 2013 (ex coincidente con l’anno solare) • Beni in leasing concessi in locazione finanziaria La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (L 147/13 art. 1 pag. 141) La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa (L 147/13 art. 1 pag. 141)

  41. PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 24IL LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E’ IL VALORE RECUPERABILE Valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione Valore d’uso Maggiore tra Presumibile prezzo netto di vendita Determinato oggettivamente

  42. PAG.19 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mercati regolamentati Valore corrente L. 342/00  Circ. 18/E/06Valore economico del bene Valore interno Capacità produttiva, Possibilità di utilizzazione Valore d’uso Attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo e dal successivo smobilizzo Versione attuale Stima dei flussi di cassa positivi e negativi Scelta di un tasso di attualizzazione OIC 16 Valore recuperabileMaggiore tra valore d’uso e Valore recuperabile tramite l’alienazione (se oggettivamente determinabile e concreta possibilità di alienazione) Versione in bozza IMMOBILI VALORE DI MERCATO

  43. PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO QUOTATE VALORE DI QUOTAZIONE PROPORZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA NON QUOTATE (CIRC. 207/E/00) NO (D.M. 14/91) SI (D.M. 14/91) PATRIMONIO NETTO CONTABILE PATRIMONIO NETTO EFFETTIVO

  44. PAG.20 4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA PATRIMONIALE RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA Amministratori e Collegio sindacale • Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione • Attestazione del non superamento del limite massimo Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4  L. 147/13, art. 1 co. 146 Inventario

  45. PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE La rivalutazione delle attività genera una RISERVA Trattamento CIVILISTICO Capitale sociale Riserva di rivalutazione ex. L.147/13 Utilizzo consentito Riduzione C.S. Copertura perdite • Iscrizione delibera distribuzione R.I. • 90 gg di attesa Reintegro o riduzione in misura corrispondente, pena la non distribuzione di utili

  46. PAG.21 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Trattamento FISCALE NO Affrancamento fiscale Affrancamento fiscale Imposta sostitutiva del 10% Riserva in sospensione di imposta Iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione Non iscrizione (possibile) se vi sono scarse probabilità di distribuzione (Bozza OIC 25, par. 67) Andamento storico distribuzione di dividendi Composizione del Patrimonio netto

  47. PAG.22 5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE Scritture contabili Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione NO Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione

  48. PAG.22 6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE «Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili». L. 147/13, par. 143 RILEVANZA UNICAMENTE CIVILISTICA RILEVANZA CIVILISTICA E FISCALE ???

  49. PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA RIVALUTAZIONE Riconosciuta fiscalmente dal 1/1/2016 Rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2013 ≠ Valore contabile dell’elemento patrimoniale rivalutato Valore fiscale dell’elemento patrimoniale rivalutato Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi  fine ammortamento fiscale Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE

  50. PAG.23 7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO SE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO RESIDUO ECCEDE I 5 ANNI, VI è INCERTEZZA NELLA STIMA NO ISCRIZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE

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