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Il cognome dei figli. Gilda Ferrando. Le funzioni del cognome. di natura pubblica, relative alla certezza degli stati familiari risultanti dagli atti di stato civile. di natura privata, in quanto segno identificativo della discendenza familiare.
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Il cognome dei figli Gilda Ferrando
Le funzioni del cognome • di natura pubblica, relative alla certezza degli stati familiari risultanti dagli atti di stato civile • di natura privata, in quanto segno identificativo della discendenza familiare • di natura individuale, in quanto espressivo della identità della persona, pur nel mutare degli status familiari
Cognome e identità • Il diritto a conservare il "proprio" cognome, segno dell'identità personale, prima ancora che indice dell'appartenenza alla famiglia paterna. • Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13 – mutamento di status • Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297 – art. 262 c.c. • Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120 - art. 299 c.c
E. JaymeCognome e protezione dell'identità della persona (con particolare riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti al diritto internazionale privato),RDC1995, 855 “Un campo del diritto considerato finora come materia regolata più o meno dagli usi e trattato solamente dagli specialisti emerge come una materia centralissima per i diritti dell'uomo".
Bundesverfassungsgericht 5 marzo 1991 “Il cognome (nome acquistato per la nascita) di una persona è espressione dell'individualità e dell'identità: per questo motivo l'individuo può pretendere in principio che l'ordinamento giuridico lo rispetti e lo protegga”
La tutela dell’identità nel codice civile • cognome della donna divorziata (art. 5,c. 3, l. 898 del 1970) • cognome del figlio naturale (art. 262, c.2 c.c.) • cognome del figlio legittimato (art. 33, d.p.r. 396/2000; Cass. 27 aprile 2001, n. 6098, Fam. dir., 2001, 266)
II cognome della famiglia in Europa • Cognome paterno (Italia) • Doppio cognome (Spagna) • Scelta del cognome della famiglia (Francia, Germania)
La Corte di Strasburgo • Burghartz c. Svizzera 22 febbraio 1994 • Stjerna c. Finlandia 25 novembre 1994 • in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad una famiglia, il cognome concerne la vita privata e familiare, concepita come comprensiva del diritto della persona ad instaurare rapporti con i suoi simili (c.d. “vita privata sociale”); • ambedue i coniugi hanno diritto a che il loro cognome divenga cognome della famiglia. • Tekeli c. Turquie, 16 febbraio 2005 • “solo delle ragioni molto forti possono far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sul sesso”
Il cognome della famiglia in Italia • Corte cost., ord.,11 febbraio 1988, n. 176 • Corte cost., ord., 19 maggio 1988, n. 586 L’unità della famiglia come limite all’eguaglianza • Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61 • “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. • Tuttavia • la Corte emette ad una pronuncia di inammissibilità: • “l’intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte” in quanto implica l’esercizio di una discrezionalità legislativa riservata al Parlamento. • Cass. 14 luglio 2006, n. 16093, in Fam. dir., 2006, 469 • Si adegua pur notando che la modifica in senso paritario delle regole sul cognome costituisce attuazione • del principio di eguaglianza tra uomo e donna, tra marito e moglie • del diritto del figlio ad identificarsi anche nel ramo di ascendenza materno
Cass., ord., 22 settembre 2008, n. 23934 • Rimette alle sezioni unite la questione del cognome del figlio legittimo • Le ragioni del dissenso dalla precedente pronuncia : • di ordine interno • di ordine internazionale
di ordine interno La giurisprudenza civile e amministrativa è incline ad introdurre deroghe sempre più numerose alla regola dell’attribuzione ai figli del cognome paterno. In tal modo si fanno prevalere le ragioni private, legate all’identità delle persone, su quelle pubbliche di certezza in passato prevalenti.
di ordine internazionale • gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la stipula della CEDU, della Convenzione di New York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con l. 14 marzo1985, n. 132) e del nuovo Trattato Europeo. “Gli art. 8 e 14 della Convenzione europea, nell’interpretazione costante della Corte di Strasburgo ostano ad una legislazione nazionale che, come quella italiana ancora segua il tradizionale principio patriarcale nell’attribuzione del cognome della famiglia”. • La lettura del nuovo art. 117 Cost operata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, determina una ricollocazione delle citate convenzioni e del Trattato UE nel sistema delle fonti. • “l’obbligo del legislatore nazionale di rispettare tali norme con la conseguenza che la norma nazionale con la stessa incompatibile viola per ciò stesso l’art. 117, 1° comma Cost., perchè la norma convenzionale, alla quale la norma costituzionale fa rinvio “mobile”, dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e con essi al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”. • nella fattispecie concreta in cui entrambi i genitori sono concordi nell’attribuire al figlio il cognome materno, sarebbe possibile pronunciarsi in senso favorevole alla richiesta.
La doppia nazionalità • Corte di Giustizia UE 2 ottobre 2003, n. C-148/02 Il caso: Un minore con doppia cittadinanza belga e spagnola il quale, registrato in Belgio col nome del padre, chiedeva l’attribuzione del doppio cognome, con il quale era stato registrato in Spagna Il problema: la diversità di cognomi può generare seri problemi specie per le difficoltà di fruire in uno stato membro di documenti redatti nell’altro Stato membro di cui possiedono la cittadinanza (La Convenzione dell’Aja 8 settembre 1982 relativa al rilascio del certificato di diversità di cognomi intende ovviare ai problemi pratici derivanti dal diverso cognome attribuito in Stati diversi e facilitare la dimostrazione della propria identità ) La soluzione: Il rifiuto opposto dal Belgio è stato ritenuto dalla Corte in contrasto con gli artt. 12 (divieto di discriminazione basato sulla nazionalità) e 17 (che conferisce a tutti i cittadini di uno stato dell’unione lo stato di cittadino dell’Unione) del Trattato UE
Corte di Giustizia UE (G. S.) 14 ottobre 2008, n. C-353/06 Il caso: minore con cittadinanza tedesca, nato e residente in Danimarca e ivi registrato con il doppio cognome Il problema: la legge tedesca prevede la scelta di uno solo dei cognomi (§1617 BGB) La soluzione: la Corte ritiene che il fatto che il minore abbia solo la cittadinanza tedesca non sia rilevante “ il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’art. 18 CE”
In Italia • Artt. 24, l. 218/1995 - Diritti della personalità: legge nazionale • Artt. 19, l. 218/1995 - doppia cittadinanza: prevale quella italiana • Art. 98,c.2, D.P.R. n.396/2000 L’uff. st. civ. nel caso in cui riceva per la registrazione l’atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, ha il potere di provvedere anche d’ufficio alla correzione
Trib. Bologna 9 giugno 2004Fam. dir., 2004, p. 441 E’ ammissibile l’istanza diretta ad ottenere la correzione degli atti di stato civile per far sì che il figlio sia registrato in Italia con gli stessi cognomi che la legge spagnola gli attribuisce. “Dalla combinata interpretazione degli artt. 12 e 17 Trattato CE, quale fissata dalla Corte di Giustizia CE del 2 ottobre 2003 (C 148/2002), si ricava il principio che nel caso di persone aventi la cittadinanza di due diversi stati membri dell’unione … non è consentito alle Autorità amministrative di uno Stato di limitare gli effetti della cittadinanza dell’altro Stato e … imporre contro la volontà dell’interessato la normativa interna a rettifica degli effetti derivanti dall’applicazione della normativa di uno stato membro: ciò costituirebbe … una forma di ‘discriminazione effettuata in base alla nazionalità’ (vietata dall’art. 12 Tr.CE)”
Cittadini extracomunitari Nel caso di doppia cittadinanza il problema della registrazione con il doppio cognome come si risolve? • Con il diritto comunitario • Con i principi costituzionali e internazionali