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L. 214/11 Riforma Monti

L. 214/11 Riforma Monti. Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione. RIFORMA MONTI. Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi. Le principali novità. Requisiti per la pensione Calcolo della pensione Totalizzazione dei contributi

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Presentation Transcript


  1. L. 214/11Riforma Monti Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione

  2. RIFORMA MONTI

  3. Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi

  4. Le principali novità • Requisiti per la pensione • Calcolo della pensione • Totalizzazione dei contributi • Blocco 2012-2013 perequazione pensioni • Contributi di solidarietà • Aumento aliquote contributive autonomi • Fusione enti previdenziali • Altre norme

  5. Pro rata contributivo (art. 24 c. 2) • Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal 01/01/2012 avverrà con il sistema contributivo • Si tratta di una modifica che riguarda solo: • i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive • in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995 • la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata calcolata esclusivamente secondo le regole del sistema retributivo • la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le regole del sistema misto NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18 ANNI DI CTB AL 31/12/1995

  6. esempio Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 Attenzione: maggiorazioni contributive utili solo per diritto su quote contributive

  7. Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

  8. Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Totale pensione € 1.274,42 Totale pensione 1.283,25

  9. Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

  10. Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Totale pensione € 1.840,29 Totale pensione € 1.884,36

  11. Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011

  12. Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011 Totale pensione € 3087,23 Totale pensione € 3021,56

  13. Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16) • A partire dal 01/01/2013 il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento viene calcolato anche per le età corrispondenti a valori sino a 70 anni • Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si supereranno i 70 anni • Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali, dal 01/01/2019 biennali

  14. Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)

  15. Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)

  16. Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3) • Coloro che maturano i requisiti previsti dalla normativa previgente entro il 31/12/2011 continuano a accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con VECCHI REQUISITI (ETÀ, CONTRIBUTI E QUOTA) VECCHIE DECORRENZE • Si può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto versato al 31/12/2011 • La certificazione non garantisce il diritto a pensione. La garanzia è data solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/2011

  17. Salvaguardia esempi (art. 24 cc. 2 e 3)

  18. Salvaguardia • È consentito, comunque, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata secondo i nuovi requisiti se maturati prima dell’apertura della finestra • Es. lavoratori autonomi di sesso maschile • Per effetto della nuova norma che prevede il requisito della pensione di vecchiaia a 66 anni con decorrenza immediata, cioè senza finestra e con equiparazione dipendenti e autonomi, questi ultimi possono ottenere un beneficio di 6 mesi sulla decorrenza rispetto a quanto previsto nel 2011

  19. Nuovi trattamenti pensionisticidal 1.1.2012 (art.24 comma 3) Non esistono più • Pensione di vecchiaia • Pensione di anzianità

  20. Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13) • L’adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’01/01/2013 (L. 122/10) si applica: • ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici • al requisito contributivo per la pensione anticipata

  21. Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13) Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale: • 1° adeguamento 01/01/2013 (fissato nella misura di 3 mesi – DM 06/12/2011) • 2° adeguamento 01/01/2016 • 3° adeguamento 01/01/2019 • 4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 01/01/2021, 01/01/2023, ecc.

  22. Pensione di vecchiaia

  23. La nuova Pensione di Vecchiaia • Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e aver raggiunto i nuovi requisiti anagrafici Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti di sesso maschile e femminile, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, tra settore pubblico e settore privato

  24. Pensione di vecchiaia(art. 24, cc. 6, 7, 9) *Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita

  25. Pensione di vecchiaia (art.24, cc. 6, 7, 9)Sistema misto Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita

  26. esempio • Lavoratrice ministeriale (pubblico dipendente) nata il 06/08/1951 • Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012 • Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017 • Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento stimato) che perfeziona a marzo 2018 • Decorrenza prevista: 07 marzo 2018

  27. Pensione di vecchiaia dal 01/01/2012 Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia • Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb) • Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92 (privati) • Raggiungimento dei 15 anni di ctb in presenza di almeno 1 ctb al 31/12/1992 (pubblici) • 25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane

  28. Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9) Per i soli assicurati dall’01/01/1996 in poi e gli iscritti alla Gestione Separata • Medesimi requisiti contributivi e anagrafici previsti nel sistema misto • Requisito 1,5 volte A.S.** **Si prescinde dal requisito dell’1,5 volte A.S. • Al compimento del 70° anno di età • Con 5 anni di contribuzione effettiva

  29. Pensione di vecchiaia – Opzione L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)* Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95 ANTE E POST RIFORMA MONTI sono confermate le condizioni per l’opzione (meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996) * Non si applica per «DONNE OPTANTI» e «COMPUTO art.3 D.M. 282/96»

  30. Pensione di vecchiaia dal 2021(art.24, cc. 6,7,9) Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021 almeno 67 anni di età Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019 L’incremento continua ad operare anche successivamente

  31. Pensione anticipata

  32. Pensione anticipata(art. 24 comma 3) PENSIONE ANTICIPATA Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e contributi e si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei contributi Si stabilisce un’età minima per accedere al pensionamento al di sotto della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o privato

  33. Pensione anticipata (per tutti)(art. 24 comma 10) (*) I requisiti contributivi tengono conto dell’incremento della speranza di vita

  34. Pensione anticipata(art. 24 comma 10) Penalizzazioni sull’importo della pensione 62 anni di età = NO RIDUZIONE Prima del 62° anno di età= sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE: • dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni) • del 2% (con età inferiore ai 60 anni) La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno

  35. Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

  36. Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10) La riduzione non opera nei confronti dei lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro) Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione dell’importo della pensione

  37. Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10) Esempio: Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni La riduzione della pensione sarà del 6% 2% per i primi due anni (1% + 1%) 4% per gli altri due anni (2% + 2%)

  38. Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione PRIMA DELLA RIFORMA MONTI Lavoratore con 58 anni di età • QUOTA A € 586,57 • QUOTA B € 696,68 • Totale pensione€ 1.283,25

  39. Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione DOPO LA RIFORMA MONTI Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione • QUOTA A € 586,57 • QUOTA B € 696,68 - 6% (€76,99) • QUOTA C € 21,36 • Totale pensione€ 1.227,62 • Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai mesi

  40. Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe Possono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017: • 41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne) • 42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini) • Prima del compimento dei 62 anni di età • A condizione che i contributi derivino da effettiva prestazione lavorativa oppure: • Astensione obbligatoria per maternità • Servizio di leva • Infortunio o malattia • CIG • Maggiorazioni di servizio (INPDAP) • Riscatto art. 13 L. 1338/62 (omissione contributiva)

  41. Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe • Non sono quindi utili i contributi figurativi per: • Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale) • LSU • CIGS • Congedo parentale (privati) • Permessi ex L. 104 – congedo straordinario per handicap grave • Mobilità • Disoccupazione • Maggiorazioni art.80 – ciechi – amianto – terrorismo (risposta a quesito Inpdap del 09.10.2012)

  42. Pensione anticipata – contributivo puro (art.24, cc. 11) • Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi * Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

  43. Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis) Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive: • Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio.

  44. Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis) Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le lavoratrici che al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro dipendente* a prescindere dalla gestione previdenziale che liquida la pensione: • Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi) • Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo) • Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo speciale/esclusivo) * oppure ultimo rapporto di lavoro dipendente (notizia ufficiosa Inps)

  45. Decorrenza della pensione (art. 24, c. 5) Soppressione regime delle decorrenze mobili per chi matura i requisiti dal 2012 in poi

  46. Decorrenza della pensione differita per i pubblici dipendenti

  47. Soggetti derogati/SALVAGUARDATI

  48. Soggetti derogati (art.24, cc. 3,14 e 15) Soggetti derogati dalla nuova disciplina: • Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011: norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto NO LISTE SICO • Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015 • 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome) • finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015 • adeguamento alla speranza di vita dal 2013

  49. 2012 – Lavoratori salvaguardati –la domanda alla DTL

  50. Pensioni in totalizzazione

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