1 / 27

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA. ART. 13 TUE. Sono istituzioni dell’Unione europea: il Consiglio europeo il Consiglio la Commissione il Parlamento europeo la Corte di giustizia dell’Unione europea [la Banca Centrale europea] [la Corte dei conti]. CONSIGLIO EUROPEO. COMPOSIZIONE.

gene
Download Presentation

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

  2. ART. 13 TUE Sono istituzioni dell’Unione europea: • il Consiglio europeo • il Consiglio • la Commissione • il Parlamento europeo • la Corte di giustizia dell’Unione europea • [la Banca Centrale europea] • [la Corte dei conti]

  3. CONSIGLIO EUROPEO

  4. COMPOSIZIONE • Capi di Stato o di Governo degli Stati membri • Presidente del Consiglio europeo • Presidente della Commissione europea

  5. COMPITI • Decide il futuro assetto istituzionale dell’Unione europea • Definisce le politiche dell’Unione europea • Stabilisce le priorità dell’Unione europa

  6. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO (TRATTATO DI LISBONA)

  7. CARATTERISTICHE • È eletto dal Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta • Non può essere titolare di un mandato nazionale • È un membro aggiunto del Consiglio europeo

  8. COMPITI • Presiede e guida i lavori del Consiglio europeo • Assicura la cooperazione fra tutte le istituzioni europee • Presenta rapporti al Parlamento europeo • Rappresenta l’Unione europea all’esterno

  9. CONSIGLIO

  10. COMPOSIZIONE • Un ministro per ciascuno Stato membro (il ministro competente a rappresentare il Governo nella materia in discussione) • Sono possibili dieci diverse formazioni del Consiglio a seconda della materia trattata

  11. FUNZIONI • Esercizio della funzione legislativa congiuntamente al Parlamento europeo • Esercizio della funzione di bilancio congiuntamente al Parlamento europeo • Decisione di delega di poteri normativi ed esecutivi alla Commissione

  12. GESTIONE DEI LAVORI IN CONSIGLIO PRESIDENZA • Di durata semestrale, a rotazione fra gli Stati membri • Presiede i lavori • Rappresenta il Consiglio all’esterno CONSIGLIO AFFARI GENERALI (CAG) • Assicura la coerenza nei lavori delle diverse formazioni del Consiglio • Coopera con il Consiglio europeo

  13. PROCESSO DECISIONALE IN CONSIGLIO • Ora sistema del VOTO PONDERATO: a ciascuno Stato membro è assegnato un numero di voti in Consiglio in proporzione alla sua popolazione • Dal 2014 (o, al massimo, dal 2017): VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA (almeno il 55% dei membri del Consiglio che comprendano almeno 15 Stati e che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea)

  14. COMMISSIONE EUROPEA

  15. COMPOSIZIONE La Commissione è composta da • Un commissario per ciascuno Stato membro, compresi il Presidente e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza • Scelto fra individui la cui indipendenza sia al di là di ogni dubbio

  16. NOMINA DEL PRESIDENTE • Il candidato è scelto dal Consiglio europeo dopo opportune consultazioni e tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo • Il candidato è proposto al Parlamento europeo • Il candidato è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di cinque anni

  17. NOMINA DEI COMMISSARI • La lista dei commissari è redatta dal Presidente in base alle proposte presentate dagli Stati e sottoposta al Parlamento europeo • I commissari, il Presidente eletto e l’Alto Rappresentante sono soggetti a un voto collettivo di approvazione da parte del parlamento europeo, dopo opportune audizioni • I singoli commissari e l’Alto Rappresentante sono nominati dal Consiglio europeo per un mandato di cinque anni

  18. POTERI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE • Individuazione dei singoli commissari • Assegnazione dei dicasteri ai singoli commissari • Rimozione dei singoli commissari (Trattato di Lisbona) • Guida politica della Commissione • Ruolo di rappresentanza

  19. POTERI DELLA COMMISSIONE • Adozione di atti normativi delegati • Adozione di atti normativi di esecuzione • Iniziativa legislativa • Fissazione del calendario dell’Unione europea • Poteri esecutivi • Poteri di supervisione e di controllo

  20. ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

  21. NOMINA • Candidatura scelta dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione • Voto di approvazione da parte del Parlamento europeo • Nomina da parte del Consiglio europeo

  22. RUOLO L’Alto rappresentante: • È membro della Commissione • Partecipa ai lavori del Consiglio europeo • Presiede il Consiglio Affari Esteri

  23. POTERI • Guida della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea allo scopo di assicurare coerenza e coordinamento dell’intera azione esterna europea

  24. PARLAMENTO EUROPEO

  25. PRINCIPALI CARATTERISTICHE • Finalizzato a rappresentare i popoli degli Stati membri • Inizialmente composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali • Dal 1979 eletto direttamente sulla base di un sistema elettorale proporzionale • Seggi distribuiti fra gli Stati membri (più o meno) in base alla loro popolazione • Mancanza di veri “partiti politici europei”

  26. POTERI • Potere legislativo e di bilancio congiuntamente al consiglio • Elezione del Presidente della Commissione • Approvazione collettiva del Presidente della Commissione, dei singoli commissari e dell’Alto Rappresentante dell’Unione • Rimozione della Commissione durante il mandato (mozione di censura)

  27. PER APPROFONDIRE • Qualunque manuale di Diritto dell’Unione europea AGGIORNATO AL TRATTATO DI LISBONA

More Related