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TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Avv. Mariagrazia Monegat Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano.

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TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

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Presentation Transcript


  1. TRUST NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Avv. Mariagrazia Monegat Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano

  2. L’autonomia negoziale nel diritto di famiglia è riconosciuta da: - norme - sia nella fase fisiologica (regime patrimoniale; convenzioni patrimoniali; art. 144 e 1322 c.c.) - sia in quella patologica (accordi separazione e divorzio: art. 711, co. 3 e 5 c.p.c.) - dottrina (i contratti della crisi coniugale; la c.d. causa familiare) - giurisprudenza di legittimità e di merito : tipicità propria degli accordi tra coniugi (Cass. 23.3.2004, n. 5471; 14.3.2006, n. 5473 Trust e diritto di famiglia

  3. “ciascun coniuge ha diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali”(Cass. 5.7.1984 n. 3940; 15.3.1991, n. 2788; 22.1.1994, n.657)“condizioni della separazione” comprendono anche l’assetto dei rapporti economici: “lo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento separazione consensuale” al fine di “sistemazione dei rapporti ….solutorio-compensativa più ampia e complessa (Cass. 14.3.2006 n. 5473)“L’accordo di separazione …è un atto unitarioed essenzialmente negoziale, soggetto a controllo ma innanzitutto espressione della capacità dei coniugi di responsabilmente autodeterminarsi (artt. 2 e 29 Cost.), ….. la separazione consensuale è uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia” (Cass. 24.2.1993, n. 2270) Giurisprudenza

  4. Nell’ambito familiare Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela Perché i trust, SENZA DISAPPLICARE LA LEGGE ITALIANA, consentono all’autonomia privata di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una maggior tutela Perché i trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto faccia o possa fare il nostro diritto interno Perché i trusts ?

  5. - Garantire l’adempimento di obbligazioni: * nascenti dal matrimonio in caso di separazione e divorzio ex art. 156 c.c. e art. 6 L.898/1970, anche considerando il novellato art. 155 c.c. (L. 54/2006) * in capo ai genitori per il mantenimento di figli naturali riconosciuti * durante e alla cessazione della convivenza di soggetti non uniti in matrimonio - Gestire separatamente una parte del patrimonio mobiliare per evitare che possa essere coinvolta dalle vicende imprenditoriali o familiari - Prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio anche redistribuendo il patrimonio comune e di ciascuno (vantaggi fiscali ex art. 19 L. 898/1970 – Corte Cost. n. 154/1999) - Proteggere soggetti deboli o diversamente abili attraverso una tutela reale Quando e perché un trust

  6. Atto istitutivo : nell’accordo di separazione o a latereN.B. l’intero accordo di separazione costituisce oggetto del controllo giudiziale Clausole contenute nel ricorso e riprodotte nel verbale da sottoporre a omologazione: - enunciare i presupposti giuridici dei trust interni - evidenziare finalità - scegliere e indicare la Legge regolatrice - giurisdizione e competenza Separazione e trust

  7. Coppia coniugi con figlia minore - Separazione consensuale - Casa coniugale di proprietà marito da epoca precedente al matrimonio- Volontà del padre: -lasciare l’alloggio a disposizione della madre e della figlia - per tutto il tempo necessario a completare gli studi - trasferire alla figlia la casa in proprietà quando avrà raggiunto l’autonomia economica Un esempio: il padre trustee

  8. - Assegnazione casa coniugale alla moglie in quanto affidataria (collocataria) della minore- Attribuzione in proprietà alla figlia minore- Attribuzione nuda proprietà alla figlia e usufrutto alla madre Soluzioni tradizionali • Il marito rimane proprietario e il bene può essere aggredito dai suoi creditori • In caso di morte il bene è ereditato dai genitori, probabilmente divorziati • La proprietà va attribuita alla figlia in un momento diverso dalla maggior età indipendentemente dalla morte della madre

  9. - Nessuna delle soluzioni tradizionali assicura le finalità volute dal padre- Il trust assicura la segregazione del bene e quindi la destinazione finale desiderata dal padre- Non priva la figlia né la madre convivente di alcun vantaggio- Il bene rimane di proprietà del padre, ma separato dal restante patrimonio- Consente di permutare il bene segregato in trust per garantire l’esigenza abitativa della figlia nel corso degli anni Le ragioni del trust

  10. Trust autodichiarato : padre proprietario disponente si dichiara trustee- Atto destinato al Tribunale incluso nel ricorso per separazione consensuale e riprodotto nel verbale ex art. 711 c.p.c. tra le condizioni da sottoporre ad omologazione, previo parere del PM- Forma scritta atto pubblico- Includere nell’atto solo le condizioni strettamente necessarie TribMilano23feb05.pdf La struttura dell’atto

  11. Omologa accordo di separazione contenente istituzione di trustPer regolare i diritti di abitazione e patrimoniali del figlio di genitori separati, a seguito della ratifica della Convenzione de L’Aja (legge 364/1989) è utilizzabile lo strumento del trust, anche autodichiarato disciplinato dal diritto inglese.Tribunale di Milano, omologa 8 marzo 2005 Il provvedimento giudiziale

  12. - Coniugi sposati da 25 anni- Due figli, uno maggiorenne e uno minorenne, entrambi studenti e conviventi- Marito professionista – Moglie casalinga- Regime patrimoniale: separazione beni - Convenzione matrimoniale: fondo patrimoniale- Donazione da marito a moglie quote srl- Separazione consensuale Genitori Trustees

  13. - Impedire che la crisi della famiglia depauperi il patrimonio familiare- Mantenere ai beni del fondo patrimoniale il vincolo di destinazione oltre il termine di durata del fondo stesso- Garantire ai figli e ai genitori la protezione di tutto il patrimonio familiare, comprese quote srl- Incrementare il fondo destinato a soddisfare i bisogni della famiglia- Perpetuare i benefici connessi al fondo patrimoniale anche per il caso in cui il fondo stesso dovesse cessare Perché il trust

  14. - Contenuto nelle clausole dell’accordo di separazione inserito nel verbale ex art 711 c.p.c.-Trust autodichiarato : entrambi i coniugi disponenti nominano loro stessi trustee, in mancanza, uno solo dei due, in mancanza un professionista indicato- Durata: dieci anni- Legge regolatrice: inglese- Fondo in trust: i beni del fondo patrimoniale e i beni oggetto di donazione dal marito alla moglie- Beneficiari: gli attuali componenti il nucleo familiare dei Disponenti La struttura dell’atto

  15. Amministrazione del fondo patrimoniale e amministrazione del trustNecessità di coordinare la disciplina codicistica con quella del “diritto” dei trust Art. 168 c.c., comma 3 c.c.Art. 180 c.c. Art. 169 c.c. verbale 711 NEUTRO con trust fondo patrimoniale.doc Attenzione…. ogni trust è diverso

  16. Può essere omologato il verbale di separazione personale dei coniugi nel quale sia inserita l’istituzione di un trust auto dichiarato dagli stessi coniugi separandi, in favore dei loro figli, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo patrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo coniugale. Tribunale di Milano, omologa 7 giugno 2006 Il provvedimento giudiziale

  17. - Coniugi con un figlio in tenera età- Economicamente autonomi- Separazione consensuale- Volontà del padre: garantire adempimento obbligazioni assunte di mantenimento del figlio minore vincolando a tal fine un immobile di sua proprietà Trust di garanzia

  18. Iscrizione ipoteca sull’immobile - il bene resta in possesso del padre obbligato - non vi è alcuna gestione - l’onere reale rende difficile la circolazione del bene - l’escussione della garanzia comporta costi legali e giudiziari - il bene risente comunque delle vicende patrimoniali del debitoreVantaggi del trust - spossessamento del debitore con trasferimento al trustee - gestione del trustee consente accumulo redditi prodotti - il bene circola senza vincoli - segregazione - surrogazione reale Soluzioni tradizionali

  19. - L’istituzione del trust è prevista tra le condizioni del ricorso per separazione consensuale- L’atto istitutivo è inserito nel verbale ex art. 711 c.p.c.- L’atto dispositivo è redatto con separato atto notarile da stipulare entro e non oltre un mese dall’omologazione- Finalità: garantire alla figlia l’adempimento dell’obbligazione di contributo al mantenimento facente carico al padre (disponente) a seguito degli accordi di separazione , eventuali modifiche, provvedimento giudiziario di divorzio o accordo tra i genitori Caratteristiche

  20. - Disponente: padre obbligato al mantenimento figlia - Termine iniziale: sottoscrizione atto istitutivo coevo alla sottoscrizione del verbale ex art. 711 cpc- Legge regolatrice: Jersey- Durata: sino al venir meno dell’obbligo di contribuire al mantenimento e comunque il compimento del 30esimo anni di età della figlia- Trustee: madre figlia- Guardiano: persona di fiducia- Fondo in trust: un bene immobile di proprietà del padre eventualmente gravato dall’assegnazione della casa coniugale ex art. 155 quater c.c. Struttura dell’atto

  21. Trust di garanzia = Trust di scopo?Attenzione: esiste un soggetto che ha il potere di pretendere dal trustee il trasferimento in proprio favore di utilità ricomprese nel patrimonio del trust? Si, il figlio che ha diritto di chiedere in via sostitutiva l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo al padre in caso di inadempimento di questiE’ un trust con beneficiari La posizione beneficiaria

  22. E’ valido e perfettamente legittimo l’accordo con cui i coniugi – in sede di separazione consensuale utilizzino il trust a garanzia delle obbligazioni nascenti dal detto accordo.Tribunale Forlì , omologa 23 settembre 2010 Il provvedimento giudiziale

  23. Tribunale Pordenone, omologa 20 dicembre 2005Tribunale Genova, omologa 1 aprile 2008 Trib_Genova_01.04.08.pdfda ultimo: Tribunale Siracusa , omologa 14 gennaio 2013 … mentre l’art. 2645ter c.c. non è il trust “italiano” (TribReggioEmilia22giu2012.pdf) Altri provvedimenti

  24. Trust e divorzio • Coppia coniugi separati con due figli minori - Istanza congiunta di scioglimento del matrimonio dopo tre anni di ininterrotta separazione - Volontà dei genitori:far fronte ai bisogni della famiglia anche • dopo lo scioglimento del vincolo coniugale • per il tempo successivo al raggiungimento della maggior età dei figli • provvedendo alle loro esigenze abitative e assicurando loro il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dei genitori • sino a che entrambi non avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l’autonomia economica Trib_Torino_31.03.09.pdf

  25. Il provvedimento giudiziale Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile sull’accordo della parti comprendente la istituzione di un Trust finalizzato a realizzare benefici analoghi a quelli previsti dal fondo patrimoniale imprimendo ai beni del fondo (ex casa coniugale) un vincolo di destinazione analogo a quello del fondo patrimoniale, finalizzato a soddisfare i bisogni della famiglia assicurando ai figli, alla madre e, ove necessario, al padre, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, sino a che i figli avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l’autonomia economica. Tribunale Torino, 31 marzo 2009, sentenza n. 2482/09

  26. Trust e assegno divorzile Il Tribunale nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone che a definizione dei rapporti economici il marito nomini la moglie beneficiaria irrevocabile del Trust per la quota del 50% della proprietà indivisa di un immobile, e ciò a titolo di assegno divorzile in un’unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 legge 898/70. Tribunale Bologna, 7 aprile 2009, sentenza n. 1856/09 Trib_Bologna_01.04.09.pdf

  27. Funzionalità e flessibilità Il Tribunale nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio recepisce gli accordi dei coniugi, ivi compresa la clausola che prevede le dimissioni del padre trustee e l’assunzione della funzione da parte della madre. Tribunale Milano, 15 novembre 2011, sentenza n. 13609/11 Tribunale Milano nov 2011.pdf

  28. Funzionalità e flessibilità Il Tribunale omologa l’accordo di separazione consensuale nell’ambito del quale i coniugi dispongono l’istituzione di un trust con lo scopo di preservare in favore delle figlie dei beneficiari il medesimo tenore di vita, così come inteso durante la vita comune con i genitori e indipendentemente dalla successive vicende personali e successorie che possano riguardare i disponenti, e contestualmnente trasferiscono e affidano al trustee (moglie e madre) beni immobili e mobili Tribunale Siracusa , omologa 30 aprile 2013

  29. AVV. MARIAGRAZIA MONEGAT Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano Milano Via Larga 15 Tel. 02.58 3401 – Fax. 02.58 340501 mg.monegat@lslex.com

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