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LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR

LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR. Ufficio delle Dogane di Milano 2. Riferimenti Normativi. Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992 artt . 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993 Protocolli origine allegati agli accordi

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LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR

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Presentation Transcript


  1. LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR Ufficio delle Dogane di Milano 2

  2. Riferimenti Normativi • Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992 • artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993 • Protocolli origine allegati agli accordi • Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999) • Circ. 97/D del 29/04/1999 • Circ. 227/D del 07/12/2000 • Circ. 54/D del 01/10/2004

  3. Origine delle merci L’applicazione uniforme della Tariffa doganale comunitaria (TDC) e della politica commerciale comune implica la definizione dell’origine delle merci a livello comunitario. L’Unione Europea applica regole d’origine previste in modo autonomo o su base convenzionale.

  4. LE REGOLE D’ ORIGINE DELLE MERCI • Una merce è considerata come prodotto originario di un determinato paese: • quando è interamente ottenuta in tale paese; • quando alla produzione hanno contribuito diversi paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione

  5. origine delle merci NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE quando una merce proviene da un paese con cui la Comunità non ha stipulato accordi tariffari determinanti un trattamento daziario di favore per le merci ivi originarie quando una merce proviene da paesi o gruppi di paesi nei confronti dei quali la normativa prevede un trattamento tariffario preferenziale in virtù di un accordo bilaterale o unilaterale

  6. AUTORITA' PALESTINESE CISGIORDANIA STRISCIA DI GAZA ISRAELE EFTA: NORVEGIA ISLANDA LIECHTENSTEIN SVIZZERA COREA DEL SUD BOSNIA ERZEGOVINA SPG PAESI INVIA DI SVILUPPO UNIONE EUROPEA ACCORDI DI ORIGINE PREFERENZIALE SIGLATI CEUTA E MELILLA MESSICO ALBANIA SUDAFRICA PTOM PAESI TERRITORI OLTREMARE ISOLE FAROER REP. SERBIA KOSOVO REP. MONTENEGRO MACEDONIA ACP CARAIBI PACIFICO CROAZIA MAGHREB: ALGERIA TUNISIA MAROCCO CILE Unione doganale: TURCHIA ANDORRA SAN MARINO MASHREK: EGITTO GIORDANA SIRIA LIBANO

  7. l’ origine delle merci Emesso dal Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati - C.C.I.A.A. Certificato d’origine Certificato di circolazione Rilasciato dall’Autorità Doganale su richiesta dell’esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate ad un Paese extracomunitario col quale esistono accordi

  8. FORM A

  9. EUR 1

  10. A.TR

  11. Status di esportatore autorizzato Beneficio che permette alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale delle merci senza emettere il certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati.

  12. 12

  13. L’ istanza Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti Oggetto sociale Tipologia di merci esportate Regolarità delle esportazioni Autocertificazione che attesti la comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza

  14. L’ istanza Dichiarazioni di impegno che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti. di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia

  15. L’ istanza Dichiarazioni di impegno di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione ecc..) per almeno 3 anni (ad esclusione dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede 5 anni) di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.

  16. L’ istanzasottoscrizione dichiarazione • Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione apposta in fattura deve indicare all’Ufficio delle dogane, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la “dichiarazione di origine” • impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. – ESONERO FIRMA MANOSCRITTA

  17. SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ All’Ufficio delle Dogane   OGGETTO: Istanza per il rilascio dello “Status di esportatore autorizzato” per attestare l’origine delle merci su fattura verso i seguenti paesi:  Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________ e residente a __________- Via _________, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società _______________ con sede legale in_______________, amministrativa e stabilimenti siti in ______________ esercente l’attività di produzione e/o commercio di___________, in qualità di esportatore abituale verso i suddetti Paesi C H I E DE  a codesto Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura, ai sensi dei vari protocolli di origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di _______________   A tal fine dichiara quanto segue:  - di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti nell’anno in corso ed eventualmente quelle effettuate nell’anno precedente); - di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti; - di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine; - di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione; - di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa; - di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; - di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la Corea) a partire dalla data della dichiarazione; - di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di origine:  Oppure  Io sottoscritto, ___________in qualità di rappresentante legale della Società ____________ chiedo di essere esonerato dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta.  Si allegano i seguenti documenti:  Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario (DPR 445/2000): Firma

  18. verifica requisiti SOGGETTIVI OGGETTIVI • Certificato casellario giudiziale • Certificato carichi pendenti • sopralluogo presso la sede amministrativa della società richiedente

  19. DICHIARAZIONE SU FATTURA • L’ esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/MI2/12] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE Mario Rossi (firma leggibile autografa)

  20. 21

  21. 22

  22. 23

  23. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Attesta, a beneficio del soggetto comunitario che ne abbia acquisito la proprietà, l’origine delle merci in ambito di un regime preferenziale, nel caso in cui i prodotti siano successivamente esportati verso Paesi terzi cui vigono accordi preferenziali Elemento di prova per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o per la compilazione della dichiarazione su fattura

  24. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte: ……………..., che sono regolarmente fornite a ……..………. Sono originarie…………… e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con ………………………. La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal………… al ………….. Si impegna ad informare immediatamente …….della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma

  25. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE(PER SINGOLA OPERAZIONE) Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento sono originarie di…………. e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi Contenuto della dichiarazione preferenziali con .................. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma

  26. IL REGIME TIR Ufficio delle Dogane di Milano 2

  27. Riferimenti Normativi • Convenzione TIR del 14 novembre 1975 approvata dal Reg. CEE n. 2112 del 25 luglio 1978 • Reg. CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC) • Reg. CE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC) • Reg. CE n. 1192 del 17 novembre 2008 • Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008

  28. Regime tir TransportsInternationauxRoutiers Semplifica le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, senza che il carico sia soggetto al pagamento e/o al deposito di dazi e/o tasse d’importazione o esportazione, né debba sottostare a controlli doganali a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione

  29. Regime tir Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario Il carattere comunitario delle merci scortate da Carnet è comprovato dalle modalità di trasporto o di documenti relativi, conformemente agli art. da 314 a 324 DAC o agli art. da 325 a 334 del DAC carnet TIR o ATA, Il tragitto delle merci deve avvenire in parte o completamente su strada carnet TIR o ATA,

  30. Carnet tir Documento doganale internazionale • Emesso dalle associazioni nazionali garanti - IRU • Dichiarazione in dogana per il trasporto di merci • Costituisce prova dell’esistenza della garanzia • Offre le informazioni utili in merito a problematiche doganali

  31. Carnet tir che si impegna ad effettuare un regolare trasporto di merce da una nazione ad un’altra entrambe aderenti alla Convenzione TIR Il Carnet TIR viene rilasciato al trasportatore che ne ha fatto richiesta che ha fornito delle garanzie economiche

  32. Vantaggi

  33. Vantaggi

  34. i cinque pilastri del regime doganale di transito tir

  35. enti garanti Requisiti di carattere oggettivo Esistenza per almeno un anno come associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti( comprese le CCIAA) non ne sia comprovato il carattere comunitario Solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione carnet TIR o ATA, Assenza di reati gravi comprese le violazioni amministrative e civili di una certa entità o reiterati ( 3 volte nell’arco di 5 anni) carnet TIR o ATA,

  36. enti garanti requisiti di carattere tecnico Accordo scritto tra l’Associazione Garante e le Autorità Doganali Si precisano gli elementi di impegno dal da parte dell’Associazione Garante tra i quali la verifica continua delle condizioni e dei requisiti minimi dei soggetti coinvolti carnet TIR o ATA,

  37. operatori economici Provata conoscenza nell’applicazione della Convenzione TIR e nella gestione di trasporti internazionali Solida situazione finanziaria carnet TIR o ATA, Assenza di gravi e reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale carnet TIR o ATA,

  38. l’ammissione al regime tir I° FASE II ° FASE Candidatura del soggetto interessato al regime TIR iscrizione al registro t.i.r. in italia Approvazione delle Autorità Doganali nazionali I° FASE II ° FASE Vagliata ed approvata dal comitato consuntivo T.I.R. Assenso dell’Agenzia delle Dogane

  39. l’ammissione al regime tir GARANZIE NECESSARIE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO Garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa intestata all’Unioncamere fissata in relazione al numero di Carnet T.I.R. che la società intenderà utilizzare Definizione dei termini contrattuali del servizio T.I.R. tra l’Azienda, l’Unioncamere e la catena di Garanzia Internazionale

  40. Il rilascio ed il controllo dei carnet t.i.r. Ai trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell’Associazione È un documento che accompagna la merce Ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e resta valido fino all’arrivo del trasporto a destinazione Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme alla merce caricata sul veicolo Non deve recare cancellature o modifiche supplementari se non convalidate dalle autorità o dall’Ente emittente

  41. il rilascio ed il controllo dei carnet t.i.r. La merce caricata sul veicolo in presenza dell’Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R. La Camera di Commercio compila il primo riquadro nella copertina del Carnet Il titolare compila il secondo riquadro del Carnet

  42. Struttura del carnet tir

  43. IL CARNET TIR Il riquadro n. 18 è il Certificato di presa in carico dove l’ufficio doganale di partenza, o di passaggio, appone le attestazioni relative alla registrazione Il riquadro n. 24 è il Certificato dove l’ufficio di passaggio, d’uscita o di destinazione, annota le attestazioni di rito denominato CERTIFICATO DI SCARICO

  44. L’ ESCLUSIONE Grave infrazione alle leggi o ai Regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci LA REVOCA Non sussistenza dei requisiti minimi di cui all’Annesso 9 , parte I della Convenzione adottata solo dallo Stato che ha rilasciato l’autorizzazione

  45. Validita’ del carnet tir Requisiti di sicurezza Logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella copertina Impiego di inchiostri termo cromici Codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet TIR

  46. Validita’ del carnet tir Firma e timbro dell’associazione che lo rilascia Entro la data indicata nella casella n. 1 della copertina e durante tutto il tragitto fino la completamento dell’operazione T.I.R. all’ufficio doganale di destinazione Non può essere ceduto a terzi

  47. il funzionamento del regime tir La merce è carica sul veicolo in presenza dell’Autorità Doganale che verifica l’idoneità del mezzo di trasporto e la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R Sigillo del carico e annotazione del numero del sigillo sulla souche e sul volet n. 1 di colore bianco del Carnet T.I.R. La Dogana trattiene il volet bianco a corredo del registro e restituisce il Carnet Tir che inizia l’operazione di trasferimento

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