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Premessa

Premessa. La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter.

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Presentation Transcript


  1. Premessa • La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter. • La legge 14.5.05 n.80 e la L. 28.12.05n.263 sono poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti delegabili e l’oggetto

  2. La prima novità riguarda il procedimento di vendita ,si ha prima la vendita SENZA incanto e poi eventualmente quella CON incanto se la prima ha esito negativo Ora delegati alla vendita sono non solo notai ma anche avvocati e commercialisti PREMESSA(continua)

  3. I professionisti delegabili • L’art. di riferimento è il 591 bis c.p.c • Che fissa requisiti,onorario ecc. • Sanzioni eventuali

  4. Fase preliminare • La riforma del 2005 ha stabilito che l’incarico è conferito dopo il deposito della stima del bene da parte del perito stimatore. • Quindi l’attività dell’esperto(geometra,ingegnere ) e la sua relazione precedono la nomina del professionista delegato,ciò implica che il prof.delegato è vincolato alla perizia e comunque la utilizzerà con le note dei CT di parte per la fissazione del PREZZO

  5. Quota indivisa • Qualora il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa il G.può disporre la vendita (anche c/delega al D.C.) SOLO se la ritenga probabile al valore pari o superiore della stessa altrimenti deve disporre che si proceda al giudizio per realizzare lo scioglimento della Comunione e può delegare il professionista a vendere l’intero bene di cui fa parte la quota pignorata

  6. Ordinanza di delega • L’O.di Delega al professionista è adottata nella udienza di comparazione delle parti prevista ex art 569 c.p.c, • assieme alla ordinanza di vendita ci può essere quella che eventualmente dispone l’inizio del giudizio di divisione

  7. Contenuto Ordinanza di delega • Estremi della procedura • Descrizione del bene di cui è disposta la vendita • Generalità del professionista delegato • Modalità della pubblicità della vendita senza incanto • Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120 entro il quale far pervenire le offerte di acquisto • Luogo di presentazione delle offerte • Luogo in cui si procede all’esame delle offerte e gara fra gli offerenti • Modalità della pubblicità della vendita con incanto e luogo della vendita. • Temine per lo svolgimento delle operazioni delegate

  8. Contenuto ulteriore Ord.Vendita • Fissa criteri per garantire la segretezza delle offerte per determinare modalità di apertura delle buste • Di svolgimento della gara • Determina le modalità concrete del versamento del prezzo • Determina le modalità con cui fissare e comunicare la somma da versare per spese • Individua il procedimento da adottare per predisporre e approvare il Progetto di Distribuzione somme

  9. Custodia • L’ordinanza di vendita deve inoltre contenere le prescrizioni inerenti la custodia dell’immobile (ex art 559 cpc 4°co.) può essere custode lo stesso professionista delegato.

  10. L’autorizzazione a concedere in locazione l’immobile pignorato è concessa con ordinanza • Il Giudice può disporre la liberazione dell’immobile pignorato quando NON ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso • Il Giudice stabilisce nell’ordinanza di nomina le MODALITA’ con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati all’offerta esaminino i beni. • L’ art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode provvede alla amministrazione e gestione del bene e pone in essere le azioni occorrenti per conseguirne la disponibilità

  11. Avviso di vendita • Il professionista poi provvede alla redazione dell’AVVISO di vendita che non deve avere solo il contenuto dell’art.576,1°co, ma deve contenere tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della vendita senza incanto in conformità con l’ordinanza di delega

  12. Avviso di vendita: per Vendita senza incanto,contiene • Natura e descrizione del bene da vendere e Comune in cui si trova • Dati catastali,almeno 3 confini • Valore,sito internet in cui c’è la relazione di stima e recapito del custode • Numero dei lotti,con prezzo base e termine per le offerte ,con modalità e luogo di presentazione con data e ora non che giorno di scadenza per le offerte/disciplina generale della gara

  13. Avviso di vendita • E’ necessario avvisare che al momento dell’offerta l’offerente deve dichiarare o eleggere domicilio nel comune del Tribunale e che in mancanza le comunicazioni verranno fatte alla cancelleria • Se Il G. ritiene opportuna la notifica dell’avviso ai creditori iscritti lo prevede in Ordinanza ed è pertanto effettuata dal Professionista delegato

  14. Pubblicità art.490 cpc • L’avviso va pubblicizzato almeno 40 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o data dell’incanto,lo stesso avviso assieme alla ordinanza,alla stima è inserito nei siti internet appositi • L’ordinanza comunque fissa le forme di pubblicità già previste dalla legge

  15. La vendita senza incanto • Nel termine stabilito nell’ordinanza di delega,il prof.delegato dovrà ricevere le offertepresentate ai sensi dell’art.571 c.p.c. • Il giorno successivo al termine finale per la presentazione delle offerte,nell’ora e nel luogo fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla deliberazione previa apertura delle buste dell’offerta alla presenza degli offerenti. • L’offerta inferiore al prezzo base d’asta è inefficace. Dopo il versamento del prezzo dell’aggiudicatario il G.emette il D.di T.

  16. La vendita con incanto • Per partecipare è necessario avere depositato una cauzione e nell’ordinanza il G.fissa tale cauzione non superiore al decimo del prezzo base d’asta • Tale cauzione è restituita immediatamente dopo l’incanto • La cauzione è restituita per 9/10 se l’offerente non partecipa e non giustifica l’assenza.

  17. Le offerte dopo l’incanto • L’art 584 cpc prevede che avvenuto l’incanto possano essere ancora fatte offerte entro il termine perentorio di 10 giorni,ma se non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto dall’incanto • Il G.verificata la regolarità dell’offerta indice la gara • Il professionista che indice quindi la gara comunica il termine perentorio entro cui nuove offerte possono essere fatte.

  18. L’esito positivo della vendita • L’aggiudicatario è obbligato a depositare oltre al saldo-prezzo anche le somme necessarie per l’emissione e la trascrizione del D.T • Il D.T. oltre a prevedere l’iscrizione di ipoteca a favore di chi ha concesso il finanziamento (eventuale ) contiene anche l’ordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.

  19. L’esito negativo della vendita • Rif. Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma 7,soggetto a interpretazioni poiché impreciso • Si potrebbe ritenere che il professionista delegato possa senza restituire al G.il fascicolo fissare un’altra vendita senza incanto seguita eventualmente da una con incanto,prezzo ridotto di ¼ ,sarebbe però opportuno che questa eventualità fosse fissata nella Ordinanza di delega al professionista di tale potere

  20. Ulteriori attività delegate • Redazione del verbale di vendita • Predisposizione del Decreto di Trasferimento (atto che trasferisce la proprietà) • Assunzione de debiti da parte dell’aggiudicatario ex art.508 cpc • Formalità di esecuzione registrazione e voltura catastale e comunicazioni alle Pubblica Amministrazione ove occorrano.

  21. La distribuzione del ricavato artt.596-597 c.p.c 591 bis c.p.c • Se vi è un solo creditore procedente non si redige progetto di distribuzione • L’art.591 bis prevede comma 2 n.12 prevede che il professionista formi il progetto e lo trasmetta al Giudice per consentire a questi di depositarlo in cancelleria e fissare l’udienza per l’approvazione

  22. Obblighi fiscali • Con la circolare 62/E del 16.5.05 ha chiarito che il prof.delegato deve emettere la fattura di vendita del bene venduto, in nome e per conto del debitore esecutato e deve altresì provvedere al versamento dell’IVA

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