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F A B I O F I I L P P I

F A B I O F I I L P P I. A PROPOSITO DI SOSTANZE DI ABUSO. l’alcol è quella più diffusa ma non è la sola. “ Si definisce droga ogni sostanza , naturale o artificiale, che può modificare la psicologia o l’attività mentale degli esseri umani ” (WHO 1967).

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Presentation Transcript


  1. FABIOFIILPPI

  2. A PROPOSITO DI SOSTANZE DI ABUSO l’alcol è quella più diffusa ma non è la sola

  3. “ Si definisce droga ogni sostanza , naturale o artificiale, che può modificare la psicologia o l’attività mentale degli esseri umani ”(WHO 1967) queste sostanze sono conosciute come droghe o, più propriamente,come sostanze di abuso

  4. I criteri per cui una sostanza viene inclusa fra le sostanze di abuso sono fondamentalmente due: • La volontaria autosomministrazione da parte di mammiferi non umani • L’acuta stimolazione di sistemi cerebrali (mesolimbico), da cui derivano proprietà euforigene comuni a sedativi ed eccitanti

  5. Criteri di classificazione delle sostanze di abuso • Giuridici (legali e illegali) • Di pericolosità (leggere e pesanti) • Di preparazione (naturali, semisintetiche, sintetiche) • Farmacologici (struttura chimica, caratteristiche farmacodinamiche) • In base all’effetto (stimolanti, deprimenti, allucinogeni etc.)

  6. Le principali sostanze di abuso • Psicostimolanti • Cocaina • Amfetamine • Ecstasy • Cannabinoidi • Marijuana • Hashish Allucinogeni • LSD • Mescalina • Psilocibina Deprimenti • Barbiturici • Benzodiazepine • Etanolo • Oppiacei

  7. Classificazione in base alla pericolosità Da Nutt et al. (modificato) The Lancet 2007; 369: 1047-1053

  8. Notizie relative all’uso di sostanze che inducono dipendenza.Relazione annuale 2008: Evoluzione del fenomeno della droga in Europa oppiacei • 1,3 e 1,7 milioni di consumatori problematici di oppiacei cocaina • 3,5 milioni di giovani europei (15–34 anni) ne hanno fatto uso di nell'ultimo anno • 1,5 milioni nell'ultimo mese cannabis • 71 milioni di europei (15–64 anni) ne hanno fatto uso almeno una volta nella vita e • 23 milioni nell'ultimo anno. • 4 milioni quotidianamente o quasi

  9. Notizie relative all’uso di sostanze che inducono dipendenza.Relazione annuale 2008: Prevalenza una tantum • Circa 12 milioni di europei (15–64 anni) hanno provato la cocaina nella loro vita • 11 milioni per le anfetamine • 9,5 milioni per l'ecstasy • Tendenza stabile, se non addirittura in calo, del consumo di anfetamine ed ecstasy • Continuo aumento, invece, dell'uso di cocaina

  10. Ambiente di lavoro Nell’ambiente di lavoro la condizione di consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta una situazione di rischio reale e grave, conseguente alle alterazioni specifiche provocate dalla sostanza assunta, sia per quanto riguarda i fenomeni “acuti” sia per quanto riguarda le conseguenze “croniche”.

  11. Informazione sul luogo di lavoroLettera informativa dell’azienda U.S.L. 4 di Prato (con integrazione dei contenuti)

  12. Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni Il 15 novembre 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni relativa all’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori e lavoratrici che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.

  13. Categorie interessate • tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività di trasporto in cui è richiesta la patente • C,D,E, gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e movimentazione merci, • e altri (elencati nell’Allegato I dell’Intesa).

  14. ALLEGATO I°MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

  15. 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: • a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); • b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); • c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

  16. 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto • a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; • b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; • c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; • d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; • e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; • f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; • g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; • h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; • i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; • l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; • m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; • n)addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

  17. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

  18. Che cosa prevede il decreto Il datore di lavoro, prima di adibire il lavoratore alle mansioni in questione, deve chiedere una visita al medico competente per verificare l’assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti comprendono una visita medica ed un esame delle urine presso un laboratorio di analisi chimico-cliniche pubblico o privato accreditato per la ricerca di: • Oppiacei (eroina, morfina, codeina etc.) • Cocaina • Cannabinoidi ( marijuana etc) • Amfetamine e derivati • Metadone

  19. Visita medica La visita dovrà essere ripetuta con periodicità almeno annuale. La visita è strutturata allo scopo di individuare la presenza di: • Segni di intossicazione acuta • Segni di intossicazione cronica • Segni di astinenza • Patologie correlate ad abuso-dipendenza • Esiti di traumi • Segni specifici di organo

  20. L’esame delle urine è positivo Qualora l’esame delle urine risulti positivo per una delle sostanze nell’elenco (o dei loro prodotti di trasformazione), il lavoratore verrà giudicato temporaneamente non idoneo e sospeso dall’attività a rischio e dovrà essere affidato al SerT (Servizio per le tossicodipendenze) della Azienda U.S.L. nel cui territorio ha sede l’attività produttiva o in cui risiede il lavoratore. Il lavoratore verrà nuovamente sottoposto ad accertamenti di laboratorio per un periodo ritenuto opportuno dal SerT.

  21. Le conseguenze • Se dal controllo del SERT risulterà uno stato di tossicodipendenza il lavoratore dovrà seguire un percorso di recupero sottoponendosi a terapia disintossicante.

  22. Dopo quanto tempo si ritrovano nelle urine le tracce delle sostanze assunte? I tempi sono molto variabili a seconda delle sostanze, ma per alcune (es. cannabis) possono essere anche di vari giorni o più lunghi, anche in relazione alla frequenza d’uso e al metabolismo individuale.

  23. E se non mi presento all’accertamento di assenza di tossicodipendenza? • A) il lavoratore che non si presenti all’accertamento senza aver prodotto documentata valida giustificazione sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. • B) il lavoratore che non si presenti all’accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati dovrà essere riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione .

  24. E se mi rifiuto di sottopormi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza?...Posso essere licenziato? • In caso di rifiuto del lavoratore, il medico competente dichiarerà che “ non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari”. • Il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dalla mansione a rischio e, se non può adibirlo ad altre mansioni all’interno dell’azienda, può licenziarlo.

  25. Ma le droghe fanno tutte male? Si Tutte le droghe legali o illegali agiscono sul cervello alterandolo in maniera più o meno importante. L’effetto è diverso da persona a persona e da momento a momento; per questo non possiamo mai sapere con sicurezza quale sarà l’effetto una volta assunta una droga. In generale però possiamo dire che:

  26. Cannabinoidi • Il fumo di cannabis determina sempre deficit della memoria,dell’apprendimento e dell’abilità psicomotoria. • Altera le percezioni, la capacità di giudizio, le abilità motorie. • Anche dopo 24-48 ore dall’aver fumato marijuana le capacità di guida sono sensibilmente ridotte. • La cannabis può creare problemi su cuore e sulla circolazione nei cardiopatici e negli anziani.

  27. Ecstasy Secondo alcune ricerche i consumatori abituali di ecstasy sperimenterebbero, per lunghi periodi, confusione, depressione, perdita di memoria e riduzione della capacità di elaborazione, ma è possibile incorrere anche per una sola assunzione negli EFFETTI TOSSICI ACUTI come l'ipertermia (aumento della temperatura corporea) che può portare al decesso, il coma, l'insufficienza renale acuta, danni epatici, episodi psicotici, aritmie, ansia, insonnia, etc.

  28. Cocaina Con l’uso di cocaina, dopo l’iniziale senso di piacere e benessere, si sperimenta una fase di profonda depressione (crash) durante la quale ci può essere uno stato di malinconia con aggravamento dello stato d’ansia, oppure allucinazioni visive e tattili, deliri di persecuzione, perdita del controllo degli impulsi. L’intossicazione da cocaina può portare a convulsioni, arresto respiratorio, gravi alterazione cardiache fino all’infarto.

  29. Allucinogeni Gli allucinogeni possono determinare la morte in modo diretto per intossicazione acuta, a causa di insufficienza renale o cardiocircolatoria, e più spesso in modo indiretto, a causa degli incidenti relativi alle allucinazioni vissute, come la sensazione di volare o, se ci si mette alla guida, l’improvvisa comparsa sulla strada di ostacoli inesistenti.

  30. Oppiacei Gli oppiacei (oppio, eroina, codeina, metadone, buprenorfina, tramadolo, fentanyl ) determinano euforia, analgesia, sedazione, ansiolisi e rilassatezza. Se usati in modo continuativo causano dipendenza fisica e astinenza quando se ne interrompe l’uso.

  31. A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni Al medico competente della mia azienda, al PISLL e al Ser.T della mia USL. L’attività più importante che può essere svolta dal medico consiste nell’aiutare il soggetto consumatore di sostanza a percepire il suo comportamento come problematico. Per riuscire ad ottenere un cambiamento dello stile di vita del soggetto è necessario che la persona diventi consapevole del problema ed abbia una sufficiente motivazione al cambiamento

  32. Scopi della Legge: • Assicurare una efficace prevenzione degli infortuni e degli incidenti tramite • l’immediata sospensione temporanea dell’idoneità per quelle dedicate mansioni a forte impatto con la sicurezza collettiva del lavoratore risultato positivo agli accertamenti sanitari • Favorire il recupero della tossicodipendenza del lavoratore, avviandolo a programmi di riabilitazione dopo cui sarà possibile la riammissione alle precedenti mansioni • Scongiurare il passaggio da un uso saltuario di droghe alla tossicodipendenza, prevedendo controlli specifici e periodici da parte del M.C. in collaborazione con il Ser.T

  33. PER TUTELARE LA TUA SALUTE E LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI ASTIENITI DALL’USO DI DROGHE !

  34. REGIONE TOSCANA Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) Le indicazioni procedurali e di accertamento previste dal presente documento sono state elaborate da un apposito gruppo di lavoro regionale, coordinato dai competenti Settori della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Giunta regionale toscana

  35. Adempimenti a carico dei datori di lavoro • Il datore di lavoro, così come identificato dall’art. 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, comunica per iscritto al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007. • La comunicazione dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure di cui al presente atto per tutti i lavoratori addetti alle mansioni di cui sopra e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che abbiano cessato di svolgere mansioni a rischio. • La comunicazione dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti dovrà essere effettuata comunque con frequenza minima annuale.

  36. Accertamento pre-affidamento della mansione • la persona viene sottoposta ad accertamento preventivo dell’idoneità alla mansione prima dell’affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio. E’ necessario un risultato negativo per confermare l’assenza di controindicazioni, prima dell’inizio dell’attività. Questa valutazione non può essere considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

  37. Accertamento periodico • il lavoratore è sottoposto ad accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica dell’idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento, va tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale.

  38. Accertamento per ragionevole dubbio • in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza

  39. Accertamento dopo un incidente • il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  40. Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo) • il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore. Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi.

  41. Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo • il lavoratore dovrà essere sottoposto dal medico competente ad accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste

  42. Adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro • Entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento. • Entro i medesimi 30 giorni il medico competente trasmette formalmente al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli accertamenti. • Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.

  43. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti • In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari”. • Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. • Ove il lavoratore non si presenti all’accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti. • I successivi accertamenti di primo livello (a cura del medico competente) dovranno tenere conto della precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.

  44. L’accertamento comprende la visita medicaed il test di screening

  45. Indicazioni per la visita medica • Il lavoratore, informato delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà comunque autocertificare, in presenza del medico competente, se sia stato o meno sottoposto a: • trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza, presso strutture pubbliche e/o private; • interventi in Pronto Soccorso o in strutture di ricovero per il trattamento di patologie correlate all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; • precedenti accertamenti medico-legali per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  46. Indicazioni per la visita medica Il medico competente dovrà, in particolare, valutare: • eventuali antecedenti anamnestici di pregressi trattamenti per tossicodipendenza; • eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non; • eventuali ritiri della patente di guida e/o del porto d’armi a seguito di precedenti accertamenti medico-legali; • eventuali segni obiettivi di assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; • eventuali segni o sintomi suggestivi per intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.

  47. Qualora il medico competente rilevi alla visita elementi clinico-anamnestici indicativi d’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilascerà giudizio di “temporanea inidoneità alla mansione” e invierà il lavoratore al SERT per gli ulteriori accertamenti, non richiedendo in tal caso esami complementari tossicologici di laboratorio.

  48. Qualora il medico competente non rilevi i citati elementi procederà con il test di screening

  49. Test tossicologico analitico di primo livello (test di screening) • La raccolta del campione biologico deve avvenire nel rispetto della dignità della persona. • La matrice biologica è “l'urina”, da analizzare con metodiche immunochimiche. • La raccolta del campione biologico deve essere effettuata sotto controllo del medico competente, o di altro operatore sanitario dallo stesso formalmente delegato o, nel caso dell'opzione di cui al punto 2.2.8 di seguito indicata, dagli operatori sanitari delle strutture pubbliche (SERT o strutture laboratoristiche pubbliche) o da strutture laboratoristiche private accreditate, identificate dall’Azienda USL di riferimento. • Il sanitario addetto alla raccolta dovrà adottare le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza al soggetto del campione ed ogni accorgimento per evitarne la manomissione. • L’urina deve essere raccolta in appositi contenitori monouso di plastica per urine, dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione o, diversamente, atti ad essere chiusi e sigillati con sigillo adesivo a nastro non rinnovabile.

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