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Il Decreto RSPP

Il Decreto RSPP. dott. Maurizio Canovaro Responsabile SPP Azienda USL 6 di Livorno UO Prevenzione e Protezione dai rischi professionali. Gli attori della prevenzione in Azienda secondo il 626/94. Datore di lavoro. SPP. Dirigenti - Preposti. Med. comp. RLS. Lavoratori.

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Presentation Transcript


  1. Il DecretoRSPP dott. Maurizio Canovaro Responsabile SPPAzienda USL 6 di Livorno UO Prevenzione e Protezione dai rischi professionali

  2. Gli attori della prevenzione in Azienda secondo il 626/94 Datore di lavoro SPP Dirigenti - Preposti Med. comp. RLS. Lavoratori

  3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione... • Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro; • elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; • elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori; • partecipa alla riunione periodica di prevenzione. Documento di valutazione dei rischi

  4. I requisiti del RSPP e degli addetti(art. 8) prima del decreto… 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. • Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. • Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate

  5. CORTE DI GIUSTIZIA CEcausa C-49/00, sentenza 15 novembre 2001 “Mancanza, nella legislazione italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94), di indicazioni chiare e dettagliate sulle competenze richieste alle persone responsabili di protezione e prevenzione dei rischi professionali”

  6. Il D.Lgs. 195/2003 • Individua nuovi requisiti professionali per gli addetti e i responsabili del SPP; • Art. 1:Modifica gli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 626/94; • Art. 2:Introduce l’art. 8 bis; • Art. 3:Stabilisce un fase transitoria; • È in vigore dal 13/8/2003.

  7. Le modifiche agli artt. 2 e 8del D.Lgs 626/94 • Il RSPP, al quale si richiedeva il possesso di generiche “attitudini e capacità adeguate”, deve essere ora in possesso delle “capacità e dei requisiti professionali indicati nell’art. 8-bis” • Capacità e requisiti sono previsti anche per tutti gli Addetti del Servizio

  8. ART. 8-bis(inserito dopo l’art.8 del D.Lgs 626) • capacità e requisiti professionali: • adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; • relativi alle attività lavorative.

  9. Requisiti professionali per tutti(RSPP e addetti) • diploma di scuola superiore (5 anni) • attestato di frequenza a specifici corsi di formazione (adeguati alla natura dei rischi e relativi alle attività lavorative) • corsi di aggiornamento almeno quinquennali

  10. Esonero dai corsi di formazione • per i laureati (lauree triennali) in : • “Ingegneria della sicurezza e protezione” • “Scienze della sicurezza e protezione” • “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” • Altri titoli potranno essere individuati solo per via legislativa; • I titoli suddetti non esonerano dall’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento.

  11. Requisiti professionali per RSPP: Sono introdotte “nuove materie” in cui essere competenti. • Frequenza a specifici corsi di formazione in materia di: • prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale; • organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative; • tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

  12. I soggetti “formatori” • Regioni e Province autonome • Università • Ispesl • Inail • Istituto Italiano Medicina Sociale • D.pto dei VVFF, del Soccorso Pubblicoe della Difesa Civile • Amm.ne Difesa • Scuola Superiore Pubblica Amministrazione • Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori o Organismi Paritetici • Altri soggetti individuati successivamente dalla Conferenza Stato Regioni

  13. La specificità dei requisiti professionali e della formazione l’INAIL ha proposto un accorpamento delle attività produttive in 14 macroattività in base ai rischi, secondo la classificazione NACE delle attività produttive: 6. Alimentari, ristorazione, igiene, biologici 11. Chimica, carta, plastica… 14. Nucleare

  14. Norma transitoria… • Possono svolgere l’attività di addetto o di RSPP (prescindendo dal possesso di diploma superiore) quelli che possono dimostrare di averla svolta per almeno 6 mesi prima del 13 agosto 2003 (entrata in vigore del decreto), e che la svolgevano in tale data. • Deve essere comprovato da atti aziendali (nomina, comunicazione, DVR). • Devono conseguire l’attestato di frequenza ai corsi di formazione entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del decreto (o non appena verranno attivati, in caso di ritardo).

  15. Nella fase transitoria… • Fino all’istituzione dei corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 195 possono essere nominati addetto o RSPP coloro che, pur non avendo mai svolto tale funzione: • Hanno il diploma di scuola superiore • Frequentino o abbiano frequentato corsi di formazione rispondenti ai contenuti minimi indicati dal DM 16.01.1997, organizzati da enti pubblici o da altri soggetti riconosciuti dalla regioni (durata minima 16 ore – previsti per i d.l. che svolgono direttamente l’attività di RSPP - art.10 D.Lgs. 626/94). • Istituiti i corsi di formazione (art 8-bis, commi 2 e 4) dovranno comunque frequentarli.

  16. Resta invariato l’art. 10 del 626/94“svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” Vale per: • Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (assunti a tempo indeterminato) • Aziende della pesca fino a 20 addetti • Altre aziende fino a 200 addetti (escluse quelle indicate all’art. 1 del DPR 175/88, centrali termoelettriche, laboratori nucleari, attività estrattive e minerarie, fabbricazione e deposito di esplosivi, ospedali e cliniche) Devono frequentare i corsi previsti dalDM 16.01.1997

  17. Qualche chiarimento… Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche socialiDIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VII Prot. N.22522/rla/195 Roma 3 dicembre 2003 Oggetto: Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi.

  18. Alcune criticità… • la sostanziale equipollenzadi ogni e qualsiasi titolo di studiodi istruzione media superiore; • la non tenuta in alcuna considerazionedell’esperienza pregressa, per cui un neodiplomato in ragioneria ha le stesse “capacità” di chi ha decenni di esperienza ed è magari laureato in chimica o in ingegneria o in medicina del lavoro; • la non inclusione degli Ordini professionali e/o delle principali Associazioni tecnico-scientifiche nazionali, comprese quelle riconosciute a livello internazionale, tra i soggetti autorizzati a promuovere corsi di formazione professionale, con rinvio a successive possibili inclusioni.

  19. Chimici e RSPP D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (1).Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Art. 36, comma 2, lettera i) Formano oggetto dell'attività professionale dei chimici: consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

  20. Chimici e RSPP Linee Guida Regionali applicazione D.Lgs. 626/94 Documento n. 8 Servizio di Prevenzione e Protezione Per un ospedale delle dimensioni di 1000 posti letto, la dotazione organica consigliabile potrebbe essere indicativamente così individuata: • 1 ingegnere;• 1 chimico laureato o un laureato esperto in igiene industriale; (…) Il responsabile del SPP dovrà essere scelto tra il personale laureato tecnico.

  21. Chimici e RSPP Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale Per l’accesso al secondo livello dirigenziale non è prevista la disciplina “igiene industriale”

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