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Vicenza 27 maggio 2004 Relatori: Ing. Gino Zampieri Avv. Angelo Merlin

Sicurezza delle macchine: Aspetti Generali. Vicenza 27 maggio 2004 Relatori: Ing. Gino Zampieri Avv. Angelo Merlin. Panorama giuridico “le modifiche future”. Tutte e tre le principali Direttive sono in revisione Revisione della Direttiva Macchine Revisione della Bassa Tensione 73/23/CEE

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Vicenza 27 maggio 2004 Relatori: Ing. Gino Zampieri Avv. Angelo Merlin

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Presentation Transcript


  1. Sicurezza delle macchine: Aspetti Generali Vicenza 27 maggio 2004 Relatori: Ing. Gino Zampieri Avv. Angelo Merlin

  2. Panorama giuridico“le modifiche future” • Tutte e tre le principali Direttive sono in revisione • Revisione della Direttiva Macchine • Revisione della Bassa Tensione 73/23/CEE • Revisione della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE

  3. La definizione di macchina non è identica per tutti i paesi membri Strano, ma vero Talvolta anche le definizioni di base possono giocare brutti scherzi:

  4. I confronti sono attuati tra: • DPR 459/96 • Direttiva 98/37/CE tradotta in italiano • Direttiva 98/37/CE originale in inglese

  5. Un insieme di pezzi o di organi, di cui uno almeno mobile, collegati tra loro,anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza, solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali.Un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. DPR 459/96 del 24luglio 1996 che definisce, nell’articolo 1, macchina come:

  6. Infatti con riferimento alladirettiva 98/37/CE, del parlamento Europeo del Consiglio del 22 giugno1998 si definisce macchina:art 1Un insieme di pezzi o di organi, di cui uno almeno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc..connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di un materiale.

  7. Con riferimento alla direttiva 98/37/CE in inglese:For the purposes of this Directive:(a)‘machinery’ means:an assembly of linked parts or components, at least one of which moves,with the appropriate actuators, control and power circuits, etc., joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material

  8. Principi d'integrazione della sicurezza

  9. 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza • Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile. • Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: - eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); - adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

  10. 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza • In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. • Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia. • All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio: calzature, guanti, ecc.). • La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, seguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

  11. RELAZIONE TRA I COMPITI DEL PROGETTISTA ED I COMPITI DELL’UTILIZZATORE

  12. Art. 6 D.lgs 626/94

  13. NUOVO APPROCCIO: Le Norme Armonizzate DIRETTIVA COMUNITARIA LEGGE NAZIONALE DI RECEPIMENTO REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO NORME ARMONIZZATE EN SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE CONFORMITA’ IMPLICITA AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DA DIMOSTARARE

  14. ATTENZIONE RISPETTARE SEMPRE I REQUISITI DELLE DIRETTIVE LA DIRETTIVA E’ LEGGE

  15. Alcune norme armonizzate di prodotto “TIPO C” possono…. Essere dichiarate non conformi e ritirate!!!!

  16. LA NOSTRA MACCHINA E' SICURA ? Cosa vuol dire: SICURA PERICOLOSA O RISCHIOSA è la stessa cosa?

  17. Pericolo: L’evento, la fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente seguito dall’origine o dalla natura del danno : pericolo di elettrocuzione, pericolo di schiacciamento, pericolo di cesoiamento, ecc.. Rischio: Combinazione di probabilità (frequenza) e gravità (lieve, permanente, grave) delle lesioni o danni derivanti da un pericolo. Rischio residuo: Rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure di riduzione dello stesso.

  18. L’analisi dei rischi

  19. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RICHIEDE COMPETENZE DIVERSE PER SETTORI, TECNOLOGIE ECC, E QUINDI DEVE ESSERE: • Coordinato • Avere Responsabili Settoriali • Basarsi su dati • Adottare strumenti di Valutazione • Fornire soluzioni applicabili e convenienti • Verificare l’efficacia delle azioni e delle soluzioni

  20. METODI PER ANALIZZARE I PERICOLI E PER STIMARE I RISCHI • ANALISI DEI RISCHI • EN 1050 • APPENDICE B • FMEA

  21. FMEA

  22. FMEA

  23. FMEA FMEA può essere applicata al progetto DFMEA o al processo (PFMEA). La FMEA deve essere intesa come un'azione preventiva e NON un esercizio correttivo. DFMEA si applica a nuovi prodotti, prodotti modificati oppure a prodotti già esistenti, quando ne viene modificato l'impiego.

  24. FMEA • Le fasi fondamentali sono: • Analisi dei rischi • Individuazione dei pericoli (trascinamento, cesoiamento, ecc..) • Individuazione degli effetti del pericolo o del guasto (nell'ottica della sicurezza dell’operatore) • Individuazione delle cause del pericolo o del guasto • Priorità di azione (basata su IPR) • Azioni correttive • Verifica dell'efficacia delle azioni correttive

  25. FMEA • Il team FMEA dovrebbe essere composto, come minimo, dai responsabili di : • progettazione • produzione • ricerca e sviluppo • sviluppo ed industrializzazione • garanzia qualità • ma é consigliabile che ne facciano parte anche gli Acquisti, Assistenza e Fornitori.

  26. Probabilità del verificarsi del guasto - P Possibile frequenza del guasto (indicativo) Indice Molto alta (il pericolo é praticamente inevitabile) Almeno 80% dell’esposizione dell’operatore 9-10 Elevata Almeno in una volta per turno di lavoro 7-8 Moderata (Pericolo o guasto occasionale) Manutenzione ordinaria od operazioni di regolazione con frequenza maggiore di 1 turno di lavoro 4-6 Bassa Manutenzione straordinaria 2-3 Remota Solo in alcune fasi specifiche della macchina 1 FMEA P1 (Probabilità attuale che il pericolo o guasto si verifichi) :

  27. Gravità del Pericolo o Guasto - G Indice Pericolo o guasto gravissimo: ha conseguenze sulla sicurezza o sul soddisfacimento di specifiche tecniche, provoca danni irreversibili alle persone 10-7 Pericolo o Guasto medio: ha conseguenze sulla sicurezza o sul soddisfacimento di specifiche tecniche, provoca danni irreversibili ma di lieve entità alle persone 6-4 Pericolo o Guasto Lieve : danno generalmente reversibile che non provoca danni permanenti 3-2 Pericolo o Guasto insignificante: il pericolo o guasto ha effetti trascurabili. 1 FMEA G1 (Valutazione della gravità del pericolo o guasto)

  28. Rilevabilità del pericolo o guasto - R Frequenza (indicativa) Indice Improbabile: il pericolo o il guasto non viene controllato, questo ha effetti irreversibili per la sicurezza. < 80% 10 Molto ridotta: il pericolo o guasto non é facilmente riconoscibile, questo ha effetti irreversibili per la sicurezza. > 80% 9 Ridotta:guasto e pericolo riconoscibile immediatamente, è possibile rilevarlo con un controllo automatico, posso perdere la funzione di sicurezza tra i due controlli (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 2 EN 954-1), e/o ripari regolabili > 90% 6-8 Normale: guasto e pericolo riconoscibile immediatamente, la macchina si può arrestare comunque in emergenza, in caso di guasti multipli posso perdere la funzione di sicurezza (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 3 EN 954-1), e/o ripari fissi o interbloccati > 99,7% 2-5 Elevata: Pericolo gravissimo, guasto funzionale, è rilevato con un controllo automatico, la macchina si può arrestare comunque in emergenza, in caso di guasti multipli non perdo la funzione di sicurezza (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 4 EN 954-1) e/o riparto con interblocco con blocco a segregazione totale > 99,99% 1 FMEA R1 (Rilevabilità )Possibilità di evitare il pericolo : quando si manifesta un pericolo o un guasto , è importante sapere se esso può essere riconosciuto e se può essere evitato prima che porti ad un infortunio.

  29. FMEA IPR1 (Indice di priorità di rischio) L'indice viene calcolato per ogni causa di guasto, porre attenzione agli IPR più elevati.

  30. FMEA IPR1 (Indice di priorità di rischio) L'indice viene calcolato per ogni causa di guasto, porre attenzione agli IPR più elevati. 0 –150 Rischio accettabile non grave 151 - 300 Rischio residuo Maggiore di 300 Necessita azione di intervento e bonifica per riduzione del rischio

  31. Obblighi del costruttore e aspetti legali connessi alle Avvertenze per l’uso e la manutenzione

  32. IN DETTAGLIO

  33. Perché una macchina con istruzioni carenti o incomplete per l’informazione è difettosa:

  34. Per cominciare: un cenno al: DPR 224/88 Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi spesso poco preso in considerazione

  35. Il fabbricante deve dettare le condizioni d’impiego e la durata di vita del suo prodotto Determinazione dell’uso ragionevole o irragionevole della macchina Ha le chiavi di soluzione per i problemi legati all’attribuzione delle responsabilità al produttore o all’utilizzatore Se l’utilizzo avviene nel rispetto delle condizioni di impiego e ciononostante ne deriva una esposizione a rischio degli utilizzatori, il prodotto sarà sicuramente considerato carente o difettoso con tutte le conseguenze di legge Se invece l’utilizzo avvenisse in contrasto alle condizioni d’impiego previste dal fabbricante, la responsabilità per una irragionevole destinazione non può che trasferirsi sull’utilizzatore per aver creato con il suo comportamento situazioni di rischio

  36. La determinazione delle condizioni d’impiego assume quindi valore decisivo: da qui l’interesse del fabbricante, nonché un requisito di legge, di predisporre una documentazione che delimiti le condizioni d’impiego in modo più possibile circostanziato per limitare la propria sfera di responsabilità ed, al tempo stesso, dilatare quella altrui.

  37. In questa ottica assume una importanza cruciale “l’esistenza prevedibile della macchina”, ovvero la previsione della durata della sua vita in condizioni di sicurezza. • Scelta ponderata tra: • Ragioni di tipo commerciale intese come competitività rispetto alla concorrenza • Ragioni compatibili con le più importanti ragioni relative alla sicurezza Valutazioni e scelte tecniche per consentire al prodotto di completare il ciclo di vita previsto in condizioni di sicurezza Integrazione della sicurezza nella progettazione

  38. (DPR 224/88, art. 5, comma 1) • Per valutare la difettosità di un prodotto vengono valutate tutte le circostanze e in particolare: • Le sue caratteristiche • Le istruzioni e le avvertenze fornite • L’uso a cui è destinato • Tempo in cui è messo in circolazione Quindi sarà considerata difettosa ogni macchina che non soddisfi tutti i requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I della 98/37/CE)

  39. Cosa dice il D.Lgs 626 sulla progettazione dei luoghi di lavoro: ART. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori • 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. • 2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente. • 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

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