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Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca

Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca e-mail: giovanni.ciuca@gmail.com mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532. LA NUOVA DISCIPLINA I.V.A. D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

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Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca

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  1. Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca e-mail: giovanni.ciuca@gmail.com mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532

  2. LA NUOVA DISCIPLINA I.V.A. D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni

  3. ARTICOLO 1 - DPR 26/10/1972, N. 633 ISTITUTIVO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DEFINIZIONE L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI APPLICA SULLE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE O NELL’ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI E SULLE IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE. 3

  4. PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IVA • PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – IL SOGGETTO ATTIVO DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE • (ART. 4) O UN ARTISTA O UN PROFESSIONISTA (ART. 5); • PRESUPPOSTO OGGETTIVO – OGGETTO DELLA OPERAZIONE DEVE ESSERE UNA CESSIONE DI BENI ART. 2) • O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3); • PRESUPPOSTO TERRITORIALE – L'OPERAZIONE DEVE CONSIDERARSI EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART.7) • Ovvero • QUANDO VENGONO EFFETTUATE DELLE IMPORTAZIONI (ART.1 e 67) • Se l’operazione rientra nel campo iva si applica la normativa iva e quindi gli • adempimenti formali e sostanziali ( fatturazione, registrazione, liquidazione, • versamento, dichiarazione , rimborso )

  5. IL REQUISITO E’ SODDISFATTO 1 – REQUISITO OGGETTIVO SI NO VERIFICO IL REQUISITO SUCCESSIVO L’OPERAZIONE E’ ESTRANEA ALL’I.V.A. 2 – REQUISITO SOGGETTIVO SI NO VERIFICO IL REQUISITO SUCCESSIVO L’OPERAZIONE E’ ESTRANEA AL CAMPO I.V.A. 3 – REQUISITO TERRITORIALE NO SI L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE IMPONIBILE L’OPERAZIONE RIENTRA NEL CAMPO IVA L’OPERAZIONE E’ ESTRANEA AL CAMPO IVA IN ITALIA, MA RILEVANTE IN ALTRO PAESE NON IMPONIBILE ESENTE L’OPERAZIONE E’ NON SOGGETTA AD IVA IN ITALIA

  6. TIPOLOGIA - OPERAZIONI IVA • OPERAZIONI IMPONIBILI –Sono “OPERAZIONI IMPONIBILI” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le quali, sussistendo i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità, soggiacciono all'IVA con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 16 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 (4%-10%-rispettivamente: tab.”A” parte II^ e parte III^; 21% aliquota ordinaria). • OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Sono “NON IMPONIBILI" alcune cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali, pur sussistendo tutti i requisiti per comprendere tali operazioni nell'ambito dell’IVA, la legge ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 8-8bis-9-71-72) • OPERAZIONI ESENTI –Sono considerate “ESENTI"solo le operazioni previste tali dall'art.10 del D.P.R. 633. Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità, facendo salvi, comunque, tutti gli obblighi formali previsti dal decreto istitutivo dell'IVA. • OPERAZIONI NON SOGGETTE – cioè tutte quelle operazioni che, in via generale, la mancanza di uno dei presupposti, o per disposizione di norma ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 2-3-4-7-74) • OPERAZIONI ESCLUSE –Le operazioni di cui all’art.15 co. 1 nn.1-2-3-4-5 e comma 2.

  7. REGISTRI OBBLIGATORI • REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (art. 23) nel quale annotare le fatture emesse per prestazioni/cessioni, comprese le auto-fatture, entro 15 giorni, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. (evidenza il debito Iva del Contribuente) • REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (artt. 22 e 24) nel quale annotare tutte le operazioni previste dall’art. 22, entro il giorno successivo non festivo dei corrispettivi riscossi il giorno precedente. (evidenza il debito Iva del Contribuente) • REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 25) nel quale annotare in ordine progressivo di operazione, le fatture, le bollette doganali e le autofatture di acquisto di beni e servizi utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione. (evidenza il credito Iva del Contribuente) • REGISTRO DEI TRASFERIMENTI (art. 50 co. 5 DL.331/93) (art. 53 co.3 dpr 633/72) nel quale annotare i beni inviati o ricevuti a titolo non traslativo della proprietà o presunzioni di acquisto o cessione (es. c/vendita, c/lavorazione). • REGISTRO DEGLI EDITORI (art.1 co. 2 D.M. 9/4/93) nel quale annotare distintamente per ogni titolo i dati relativi alle copie di quotidiani, periodici, libri consegnate o spedite. (evidenza il debito Iva del Contribuente)

  8. ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI art. 4, co. 4 e co. 5 lett. i), DPR 633/1972 • Enti Pubblici: • sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole. (art. 49 T.U. 1592/1933 e art. 66 DPR 382/80) • per le operazioni effettuate nell’ambito della propria attività istituzionale restano estranei all’ambito di applicazione del tributo. “non costituiscono esercizio dell’attività commerciale”: l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici (art.74 co. 2 lett. a) DPR 917/86) • ECCEZIONE: Acquisti intracomunitari di beni e servizi. (D.L. 331/1993) e successive modifiche ed integrazioni 8

  9. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA (ART. 6 COMMA 1) • REGOLA GENERALE: • BENI IMMOBILI:Data stipula contratto. • BENI MOBILI: Consegna o spedizione del bene. • PRESTAZIONI DI SERVIZI: Momento del pagamento del corrispettivo. Per le prestazioni di tipo ripetitivo, il termine è fissato al 31 dicembre a condizione che non comportino versamento di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo di monitoraggio. • DEROGA PER LE CESSIONI INTERNE: • Se anteriormente agli eventi sopra indicati viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o pagamento. • Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, (Stato ed Enti pubblici) l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.(circ. 328/E 24-12-1997) 9

  10. PRINCIPALI ATTIVITA’ COMMERCIALI UNIVERSITA’ • Prestazioni di ricerca per conto di Enti pubblici e privati • Contratti - commesse per la ricerca con la Comunità Europea • Prestazioni didattiche e di consulenza per conto di Enti pubblici e privati • Prestazioni per analisi, controlli, tarature, prove, esperienze ecc. • Proventi per sponsorizzazioni e pubblicità commerciale • Proventi derivanti dall’organizzazione di convegni, congressi, corsi • Proventi derivanti da attività editoriale • Prestazioni rese nell’esercizio di attività sanitarie • Proventi derivante da attività agricola 10

  11. PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ (Art. 7 - DPR 633/72) DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLA COMUNITA’ DEFINISCE IL CONFINE AI FINI DELLA TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA STATO: (COMMA 1 LETT A) TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA COMUNITA’: ARTICOLI: 5, 6 E 7 DIRETTIVA 2006/112/CE CAMPO DI APPLICAZIONE UE TERRITORIO DEI 27 STATI MEMBRI ESCLUSIONI – LETTERA B) NN. 1-4-BIS CON ESCLUSIONE DEI COMUNI DI LIVIGNO, CAMPIONE D’ ITALIA E ACQUE TERRITORIALI DEL LAGO DI LUGANO ART. 7 LETT. A) – FATTURA NON IMPONIBILE VEDI NORMA DOGANALE DI ESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9) OVVERO IMPORTAZIONI (ART. 67) PER LA GRECIA: IL MONTE ATHOS PER LA GERMANIA: L’ISOLA DI HELGOLAND E TERRITORIO DI BUSINGEN PER LA FRANCIA: I DIPARTIMENTI DI OLTREMARE (GUADALUPA, GUYANA FRANCESE MARTINICA, REUNION) PER LA SPAGNA: CUETA, MELILLA E LE ISOLE CANARIE INCLUSIONI – LETTERA C) TERRITORI EXTRA: SAN MARINO – VATICANO (ART. 71) – FATTURA NON IMPONIBILE VEDI NORMA DOGANALE ESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9) OVVERO IMPORTAZIONI (ART.67) PER LA FRANCIA: IL PRINCIPATO DI MONACO PER LA GRAN BRETAGNA: L’ISOLA DI MAN PER L’ISOLA DI CIPRO: AKROTIRI E DHEKELIA DAL 01/05/2004 11

  12. DOMICILIO – RESIDENZA E STABILE ORGANIZZAZIONE TERMINOLOGIA AI FINI IVA PRESTATORE: si intende il soggetto che pone in essere una prestazione di servizio; COMMITTENTE: si intende il soggetto che riceve una prestazione di servizio; CEDENTE: si intende il soggetto che cede / vende un bene materiale; CESSIONARIO: si intende il soggetto che riceve / acquista un bene materiale 12

  13. TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI L’ ARTICOLO 7, 2° COMMA DEL DPR 633/72 : “2 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. “

  14. TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI IMMOBILI (DEVONO ESSERE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO) BENI MOBILI NAZIONALI (PRODOTTI O PERFEZIONATI NELLO STATO ED ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO) BENI COMUNITARI (BENI INTRODOTTI NELLO STATO E PROVENIENTI DA ALTRO PAESE UE O IVI IMMESSI IN LIBERA PRATICA) BENI VINCOLATI AL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (BENI DI PROVENIENZA EXTRAUE INTRODOTTI NELLO STATO PER ESSERE ASSOGGETTATI A LAVORAZIONI TRASFORMAZIONI ECC. ED ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIESPORTATI) BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO UE PER ESSERE INSTALLATI MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL FORNITORE O PER SUO CONTO (PRINCIPIO STABILITO DALLA VI DIRETTIVA UE, L’OPERAZIONE RILEVA NELLA SUA INTEREZZA COME FORNITURA NELLO STATO ANCHE SE IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D’APPALTO) LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI NEL CORSO DI UN TRASPORTO COMUNITARIO SE IL TRASPORTO HA INIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO

  15. Prospetto cessione di beniAmbito territoriale di applicazione • CONDIZIONI: Indipendentemente dalla cittadinanza delle parti e luogo di stipula del contratto. • BENI NAZIONALI: Beni prodotti in Italia (o il cui completamento è avvenuto in Italia) • BENI COMUNITARI: Beni di provenienza dai Paesi U.E. • BENI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE: Beni di provenienza estera, introdotti in Italia • per essere lavorati e poi riesportati, e beni destinati al traffico internazionale. 15

  16. TABELLA RIASSUNTIVA – TERRITORIALITA’ DEI SERVIZI SU BENI IMMOBILI 16

  17. Principio di territorialità per leprestazioni di servizi (da art. 7-ter ad art. 7-septies) • seconda direttiva Iva n. 67/228/CEE/1967: luogo di utilizzazione del servizio • sesta direttiva Iva n. 77/388/1977: luogo del prestatore del servizio • direttiva n. 2008/8/CEE del 12 febbraio 2008 ha profondamente modificato la territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio Principi generali della riforma 2010: • servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore/prestatore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b) • servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge/integrazione (art. 7-ter, primo comma, lett. a) Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE

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  20. REGOLA GENERALE

  21. EMISSIONE FATTURA – SERVIZI GENERIGI 7-TER

  22. ART. 7 QUATER DPR 633/72 disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010 • DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE • APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO- NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE • (NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER) • SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C • Prestazioni alberghiere: Sono comprese anche le forniture di alloggio in campi vacanze o terreni attrezzati per campeggio. • Prestazioni relative a beni immobili: sono comprese: concessione di diritti di utilizzazione di immobili; prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione di lavori edili (es. le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza). • Perizie: consistono in prestazioni essenzialmente dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, ecc. anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico-scientifici (R.M.14/1/1981 n. 422280 e R.M. 23/5/2002 n.153) • Servizi: sono compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività nonché le relative prestazioni accessorie. • Promozione: le attività di promozione (seminari formativi,eventi promozionali, tour promozionali per giornalisti rientrano fra i servizi culturali,scientifici,didattici e ricreativi (Ris.21/8/2007 n.230/E; organizzazione di saloni nautici (Corte di Giustizia sent. C-114/05) e conferenze (Ris.131/2006). • Ristorazione e catering: se sono rese a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano soggette ad Iva in Italia se il luogo di partenza è situato in Italia.

  23. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. A

  24. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. B

  25. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. C

  26. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. D

  27. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. E

  28. ART. 7 QUINQUIES DPR 633/72 disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010 DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO- NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE (NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER) SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, prestazioni degli organizzatori e prestazioni accessorie : Nel 2010 rileva il luogo di esecuzione. Dal 2011 il principio sarà mantenuto solo per il B2C e varrà per il B2B limitatamente alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative (ex didattiche), ricreative e simili. Deroghe alle regole generali nel B2B : art. 7-quinquies Prestazioni di servizi relative ad attività di formazione in aula Fino al 31.12.2009 : sdoppiamento fra le lettere b) e d) dell’art. 7 co. 4 Dal 2010 : nell’elencazione scompare l’espresso riferimento alle “prestazioni didattiche”, ma si ritiene che la formazione in aula rientri nelle fattispecie delle prestazioni culturali, scientifiche, educative. 28

  29. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così riassumibile: 1) Il committente italiano assoggetterà la prestazione ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge, integrazione o auto fatturazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, DPR n. 633/72. 2) Il soggetto estero deve identificarsi ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72 o nominare un rappresentante fiscale per assolvere l’imposta in Italia.

  30. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) Prestazioni di ACCESSO ai servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così riassumibile:

  31. ART. 7 SEXIES DPR 633/72 • DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE • SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E. • SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C) • VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER • Deroga alla regola generale nel (B2C) - Si considerano effettuate nel territorio dello Stato : • Intermediazioni su prestazioni territoriali in Italia; • Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa in Italia; • Lavorazioni e perizie su beni mobili se eseguite in Italia; • Noleggi e leasing non a breve termine (oltre 30 gg.) se rese da soggetti stabiliti in Italia e utilizzate nella UE ovvero se rese da soggetti stabiliti fuori dalla UE ma utilizzate in Italia; • Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti Extra-U.E. • Prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese da prestatori italiani a committenti U.E. se utilizzate nella U.E. ovvero da prestatori Extra-U.E. se utilizzate in Italia.

  32. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. A

  33. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. B

  34. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. C

  35. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. D

  36. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. E

  37. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. F

  38. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. G

  39. ART. 7 SEPTIES DPR 633/72 • DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE • SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E. • SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C) • VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER • non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando • sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: • Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; • Prestazioni pubblicitarie; • Prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni; • Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed • escluse le locazioni di casseforti; • Messa a disposizione di personale; • Prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di • trasporto; • Concessione dell’accesso ai sistemi di gas o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di • trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; • Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione; • Servizi prestati per via elettronica; • Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente • un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. 39

  40. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES

  41. PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES lett. H 41

  42. IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA – ART.21 COMMA 2 DPR 633/72 • Per ciascuna tipologia di operazione rientrante nel campo Iva (imponibile, non imponibile, esente, non soggetta) deve essere emessa fattura contenente i seguenti elementi. • data di emissione; • numero progressivo che la identifichi in modo univoco; • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo • UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o • committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o • professione, codice fiscale; • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; 42

  43. LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6 • cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”; • operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l’annotazione “operazione non imponibile”; • operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, ecc.), va riportata l’annotazione “operazione esente”; • operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l’annotazione • “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”; • operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”. • Ai sensi del nuovo comma 6-bis del citato art. 21, anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.

  44. LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6 -SEGUE • In particolare, per le: • cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue va riportata l’annotazione “inversione contabile”; • cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”. • Qualora l’obbligo di emissione della fattura ricada ai sensi dell’art. 17, comma 2, primo periodo, in capo all’acquirente / committente, la stessa (come di consueto) va emessa in un unico esemplare. • In tal caso il nuovo comma 6-ter del citato art. 21, prevede che sulla fattura emessa dall’acquirente / committente “in virtù di un obbligo proprio” va indicata l’annotazione “autofatturazione”.

  45. FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72)DECRETO MEF 03/04/2013, N. 55 L’art. 21 comma 1 DPR 633/72 definisce le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione. • Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa in qualunque formato elettronico (formato xml, ma anche messaggio di posta elettronica con allegato pdf della fattura, fax ricevuto su pc) • La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea • Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Non è necessaria l’accettazione scritta, ma sono sufficienti comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura. • La fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente

  46. FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72) • Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione • L’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai Sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi: ordine di acquisto, contratto, documento di trasporto e ricevuta di pagamento. • Le fatture elettroniche devono essere conservate con modalità elettronica entro quindici giorni dalla loro emissione; entro tale termine devono essere apposte firma digitale e marca temporale. Si prevede altresì che le fatture create in formato elettronico (create elettronicamente ma che non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

  47. FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72) - REQUISITI • Autenticità dell’origine: • Prova dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura: garanzia fornita con emissione di firma elettronica avanzata, trasmissione EDI o controlli di gestione idonei. • Integrità del contenuto: • Nessuna modifica dal momento dell’emissione a quello di conservazione. • Leggibilità nel tempo: • A prescindere dal formato originale con cui la fattura è stata emessa e conservata.

  48. VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) È stata, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983, operata dall’art. 1, co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013).

  49. VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) Pertanto, dal 1°gennaio 2013: Il nuovo art.21 comma 6-bis prescrive che i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato debbano emettere fattura anche per determinate tipologie di operazioni ancorché non soggette all’imposta sul valore aggiunto in base a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 7-septies indicando in luogo dell’ammontare dell’imposta le annotazioni: Operazioni UE = “Inversione contabile” Operazioni Extra-Ue = “Operazione non soggetta” Quindi dal volume d’affari vengono escluse solamente: • Le cessioni di beni ammortizzabili • I passaggi di beni e servizi tra attività gestite separatamente (art.36 dpr 633/1972)

  50. FATTURAZIONE: L’I.V.A. E L’IMPOSTA DI BOLLO • L’Iva e l’imposta di bollo sono tributi alternativi, pertanto di norma le fatture, le notule, le quietanze ed ogni altro documento inerente operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dall’art. 6 della Tabella del DPR 642/1972. • L’art. 13 della succitata Tariffa assoggetta ad imposta di bollo in misura fissa di euro 1,81 ( a decorrere dal 1° luglio 2005, prima era pari a euro 1,29), le fatture, le note, i conti e i documenti similari, relativi ad addebiti o ad accrediti, anche non sottoscritti, purché spediti o consegnati a terzi. • Va segnalato che la citata disposizione, prevede che l’imposta di bollo non sia dovuta quando la somma riportata nel documento non supera l’importo di euro 77,47 anche se l’operazione è esente ( ex art. 10 ) oppure fuori campo di applicazione dell’IVA (ex art. 15 ). (vedi tabella allegata) 50

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