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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. ORNELLA COLLI CRI marzo 2008. D.I.U. Genesi e sviluppo. Il Codice Lieber (1863) è il primo manuale sistematico di leggi e procedure di guerra . Nasce durante la guerra civile tra l’Unione Federale e i 10 Stati della Confederazione del Sud.

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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

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  1. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO ORNELLA COLLI CRI marzo 2008

  2. D.I.U. Genesi e sviluppo • Il Codice Lieber (1863) è il primo manuale sistematico di leggi e procedure di guerra. • Nasce durante la guerra civile tra l’Unione Federale e i 10 Stati della Confederazione del Sud. • Contiene norme relative a: • combattenti legittimi • protezione del personale sanitario • protezione dei civili e loro beni • protezione dei beni culturali • prigionieri di guerra. • Questo codice non ha valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell’Unione che combattevano nella Guerra di Secessione Americana.

  3. La Prima Convenzione di Ginevra Tradizionalmente si fa risalire la sistematica codifica del Diritto Internazionale Umanitario alla fondazione della Croce Rossa (1863) o comunque alla Prima Convenzione di Ginevra (1864), per il “miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna”.

  4. La Prima Convenzione di Ginevra • Questa famosa Convenzione sancisce per la prima volta i principi fondamentali: • “che i soldati feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione essi appartengano”

  5. La Prima Convenzione di Ginevra • “che si rispetteranno e proteggeranno le ambulanze, gli ospedali, il personale sanitario destinato al soccorso dei feriti”

  6. La Prima Convenzione di Ginevra • “che si adotterà come segno visibile di tale protezione l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco”. Questo emblema costituisce in termini di colori l’inverso della bandiera Svizzera, in omaggio al Paese di origine di Henry Dunant fondatore della Croce Rossa.

  7. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Successivamente, altre Convenzioni sono intervenute sulla materia ma si deve arrivare al 12 agosto 1949 per avere i principali trattati di Diritto Internazionale Umanitario. Infatti in tale data, dopo gli orrori della 2° guerra mondiale, furono adottate le 4 Convenzionidi Ginevra, ratificate da 194 Stati (nel 2006 hanno aderito la Repubblica di Nauru – Oceania e la Repubblica del Montenegro).

  8. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 1° Convenzione, per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle Forze Armate in campagna

  9. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 2° Convenzione, per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare

  10. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 3° Convenzione, per il trattamento dei prigionieri di guerra

  11. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 4° Convenzione, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

  12. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 L’8 giugno 1977 furono poi approvati 2 protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che segnarono un’ulteriore evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario resa necessaria dall’evolversi dei problemi connessi ai conflitti armati. In particolare le norme dei trattati relativi alla condotta delle ostilità non erano state aggiornate successivamente ai trattati dell’Aja del 1907, risultando dunque del tutto inadeguate

  13. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 1° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali Con il termine conflitto armato internazionale si intende un combattimento tra Forze Armate di almeno due Stati. Gli Stati che hanno aderito sono 166. 2° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali Con il termine conflitto armato non internazionale si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le Forze Armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati identificabili che si combattono tra loro. Gli Stati che hanno aderito sono 162.

  14. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il 2° Protocollo è stato adottato per il sempre più frequente diffondersi di situazioni di guerriglia e di guerra civile in molte parti del mondo. Integra, riprendendolo ampiamente, le disposizioni contenute nell’articolo 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale garantiva una protezione alle vittime di tutti i conflitti interni.

  15. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 • I Principi Fondamentali su cui riposano le Convenzioni e i Protocolli sono essenzialmente due: • La distinzione tra combattenti e popolazione civile, tra obiettivi militari e beni civili (Diritto di Ginevra) • 2. La proporzionalità tra necessità militare ed esigenze umanitarie, tra vantaggi militari e danni indiretti (Diritto dell’Aja).

  16. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il primo principio afferma che la violenza bellica può essere esercitata solo dai combattenti legittimi (Forze Armate regolari, milizie e corpi volontari, membri di movimenti di resistenza organizzati, persone che seguono le Forze Armate senza farne parte, leva di massa) contro i combattenti legittimi della Parte avversa. Devono essere sempre rispettati e protetti coloro che non prendono o non prendono più parte alle ostilità.

  17. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il primo principio afferma anche che la violenza bellica può essere unicamente diretta contro obiettivi militari. Vanno dunque salvaguardati i beni civili e sono in conseguenza vietati gli attacchi indiscriminati.

  18. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Il secondo principio da una parte definisce che non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi guerra; sono infatti vietati quelli che possano aggravare inutilmente le sofferenze degli uomini e causare mali superflui (necessità militare vs. esigenze umanitarie).

  19. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 Dall’altra, poiché la violenza bellica difficilmente ha effetti limitati ai soli obiettivi militari,afferma che gli effetti indiretti prodotti dagli attacchi (perdite tra la popolazione civile e distruzione di beni civili) non devono essere sproporzionati ai vantaggi militari concretamente perseguiti (vantaggi militari vs. danni indiretti).

  20. Feriti, malati e naufraghi:definizioni Dell’argomento se ne occupa la 1°, la 2° Convenzione e il 1° Protocollo Aggiuntivo. FERITI E MALATI Con i termini “feriti” e “malati” si intendono le persone, combattenti legittimi e civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.

  21. Feriti, malati e naufraghi:definizioni NAUFRAGHI Con il termine “naufraghi” si intendono le persone, militari e civili,che si trovano in situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l’aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerati naufraghi durante il loro salvataggio, fino a che non abbiano acquisito un altro stato in virtù delle Convenzioni e del 1° Protocollo (ad es. ferito o malato o prigioniero di guerra).

  22. Feriti, malati e naufraghi: principi fondamentali • Inviolabilità dei feriti e dei malati degli eserciti combattenti (dovere di astenersi da arrecare violenza bellica verso combattenti feriti o malati) • Obbligo di raccogliere e curare feriti e malati di qualsiasi nazionalità e a qualsiasi esercito appartengano, dando loro lo status di prigioniero di guerra • Status particolare di medici e cappellani • Inviolabilità di ospedali e formazioni sanitarie destinate al ricovero di feriti e malati

  23. Feriti, malati e naufraghi:principi fondamentali • Obbligo di rispettare e proteggere persone e luoghiche rechino con legittimità il segno della Croce Rossa • Obbligo di assicurare il rispetto dei caduti (sottrarli al saccheggio); dovere di dare degna sepoltura • Obbligo di rispettare i privati che prestino soccorso o ospitino i feriti delle Forze Armate in campagna • Proibizione di rappresaglie verso feriti e malati, personale e formazioni sanitarie. • I naufraghi sono tutelati come i feriti e i malati.

  24. Personale sanitario ereligioso Il personale sanitario e religioso delle Parti in conflitto, sia esso militare o civile, sarà rispettato e protetto in ogni circostanza. La disposizione è riferita a personale (medici, infermieri, porta – barella,…) assegnato, in via permanente o temporanea, a compiti sanitari, a personale adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, e al personale religioso, militare o civile, assegnato al proprio ministero.

  25. Personale sanitario ereligioso E’ considerato personale protetto anche il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle precedentemente indicate.

  26. Personale sanitario ereligioso Il personale di cui sopra se cade in potere della Parte avversaria, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l’esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra. I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

  27. Unità sanitarie Le unità sanitarie, siano esse militari o civili, sono protette dalle Convenzioni e dal 1° Protocollo. Per unità sanitarie si intendono gli stabilimenti e altre formazioni organizzate per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Naturalmente la protezione dovuta alle unità mediche cesserà qualora di esse ne fosse fatto uso per commettere atti dannosi al nemico.

  28. Trasporti sanitari Con l’espressione trasporto sanitario si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal I Protocollo. I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti.

  29. Zone e località sanitarie Le Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l’apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio, … delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le persone che vi si troveranno concentrate. Le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite.

  30. Zone e località sanitarie • Le zone sanitarie: • non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite • saranno lontano da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante • non saranno situate in regioni che possono avere importanza per la condotta della guerra • le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che tali zone potranno comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o materiale militare, neppure a scopo di semplice transito • non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

  31. Trattamento dei prigionieri di guerra La 3° Convenzione di Ginevrae il 1° Protocollo Aggiuntivo riguardano la protezione accordata ai prigionieri di guerra. Si considerano prigionieri di guerrasolo i combattenti legittimi, caduti in potere del nemico.

  32. Trattamento dei prigionieri di guerra • Combattenti legittimi sono definiti: • Forze Armate in campagna, nonché milizie e corpi volontari che fanno parte delle F.A. • milizie e corpi volontari che appartengano a movimenti di resistenzaorganizzata (abbiano un responsabile, portino apertamente le armi ed un segno distintivo, si uniformino alle leggi di guerra) • persone che seguono le F.A.senza farne parte, corrispondenti di guerra, membri di unità di lavoro,… • la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi, purchè porti apertamente le armi e si uniformi alle leggi di guerra (leva di massa) • membri di equipaggi della marina mercantile e dell’aviazione civile delle Parti in conflitto, che già non fruiscano di trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale.

  33. Trattamento dei prigionieri di guerra • … Un membro delle Forze Armate di una parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio (raccoglie o cerca di raccogliere informazioni in modo deliberatamente clandestino), non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra… • Un mercenario (reclutato per combattere dietro remunerazione materiale nettamente superiore a quella corrisposta ai combattenti di uguale rango e funzioni) non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra…

  34. Trattamento dei prigionieri di guerra Personale sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi usufruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permettere loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.

  35. Trattamento dei prigionieri di guerra • PROTEZIONE GENERALE • I prigionieri di guerra sono in potere della potenza nemica ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati (3° Conv. Art.12) • I Prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità… In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica e che non sia nell’interesse del prigioniero…I prigionieri di guerra devono essere protetti specialmente contro gli atti di violenza o di intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità (3° Conv. Art.13) • I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore… Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso… (3° Conv. Art.14)

  36. Trattamento dei prigionieri di guerra • La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento ed accordare loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede (3° Conv. Art.15) • … I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, nazionalità, religione, opinioni politiche… (3° Conv. Art.16)

  37. Trattamento dei prigionieri di guerra 6. Fin dall’inizio del conflitto, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio Statale d’informazioni sui prigionieri di guerra che sono in suo potere… Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al Suo Ufficio le generalità ed ogni evento riguardanti i prigionieri di guerra caduti in suo potere… Tale Ufficio farà giungere d’urgenza queste informazioni alle Potenze interessate per il tramite delle Potenze protettrici e dell’Agenzia centrale del C.I.C.R. (3° Conv. Art.122)

  38. Trattamento dei prigionieri di guerra • INIZIO DELLA PRIGIONIA: CATTURA DEL PRIGIONIERO • Il prigioniero quando catturato dovrà: • Dichiarare cognome, nome, grado e numero di matricola • Consegnare le armi e le munizioni, i denari di cui otterrà ricevuta • Conservare ogni oggetto di uso personale, le insegne del grado e le decorazioni, oggetti di valore a carattere affettivo.

  39. Trattamento dei prigionieri di guerra La Potenza detentrice provvederà, tramite l’Ufficio Informazioni appositamente costituito, a dare notizia dell’avvenuta cattura alla Potenza di Origine. La Potenza detentrice dovrà anche internare i prigionieri in aree lontane dalle zone dei combattimenti.

  40. Trattamento dei prigionieri di guerra • PERMANENZA DEI PRIGIONIERI NEI CAMPI DI INTERNAMENTO • Campi di internamento • Dovranno offrire garanzie relative alla condizione igienico sanitaria dei prigionieri,raggruppati secondo la loro nazionalità, lingua e costume • Dovranno garantire tutte le misure protettive delle quali gode la popolazione civile • Dovranno essere opportunamente contrassegnati (PG - PW) e la loro ubicazione comunicata alle Potenze interessate.

  41. Trattamento dei prigionieri di guerra • Alloggio, alimentazione e vestiario • Le condizioni di alloggio non dovranno essere meno favorevoli rispetto a quelle previste per le truppe della Potenza Detentrice • L’alimentazione dovrà essere fornita in qualità, quantità, e varietà tali che non vengano arrecati danni fisici ai prigionieri • Il vestiario dovrà tenere conto della situazione climatica ed essere fornito in quantità sufficiente.

  42. Trattamento dei prigionieri di guerra • Disciplina • Ogni campo di internamento avrà un Ufficiale Responsabile appartenente alle Forze Armati regolari dello Stato detentore • Nel campo verrà affissa una copia della Convenzione di Ginevra • Tutti i prigionieri saranno tenuti ad osservare i regolamenti della Potenza Detentrice; la non osservanza potrà dare luogo a sanzioni disciplinari (ammende, servizi di fatica,…) mai brutali, pericolose o inumane o avere ad oggetto il vitto.

  43. Trattamento dei prigionieri di guerra • Sanzioni penali • I prigionieri saranno sottoposti alla legge penale dello Stato detentore. Non potranno essere: • Condannati per fatti non previsti come reati al tempo in cui sia stato commesso, • Subire pressioni morali o materiali per essere indotti a dichiararsi colpevoli, • Essere condannati senza avere potuto difendersi ed essere assistiti da un difensore qualificato.

  44. Trattamento dei prigionieri di guerra • Lavoro • I prigionieri di guerra possono essere impiegati in lavori agricoli, nei trasporti, nell’industrie produttive (con esclusione di quelle metallurgiche, meccaniche e chimiche), in attività commerciali, servizi domestici o pubblici • Gli ufficiali non possono essere obbligati al lavoro • Sono sempre proibiti lavori malsani, pericolosi, e umilianti • I prigionieri dovranno essere sottoposti a visite mediche di accertamento, godere di riposi, nutrimento e vestiario adeguati al lavoro che svolgono • Il lavoro sarà sempre retribuito, secondo quanto equamente stabilito dallo Stato detentore, in franchi svizzeri.

  45. Trattamento dei prigionieri di guerra • Altre attività e relazioni con l’esterno • I prigionieri potranno spedire e ricevere corrispondenza e pacchi sanitari, alimentari o altro materiale inerente studi o religione • Essi potranno dedicarsi ad attività sportive, di studio, ed alle pratiche religiose.

  46. Trattamento dei prigionieri di guerra I prigionieri di guerra potranno sempre contattare e presentare eventuali reclami alle autorità detentrici, al Comitato Internazionale di Croce Rossa; ed eleggere propri rappresentanti che li rappresentino presso tali Entità.

  47. Trattamento dei prigionieri di guerra • CONCLUSIONE DELLA PRIGIONIA • Morte del prigioniero • Nel caso che durante la prigionia si verifichi il decesso di un prigioniero, il certificato di morte dovrà essere inoltrato alla Potenza interessata • La Potenza Detentrice sarà responsabile della conservazione dei luoghi di sepoltura

  48. Trattamento dei prigionieri di guerra • Evasione • I prigionieri di guerra hanno diritto alla fuga, che non può essere considerato un illecito. E’ da tenersi conto che taluni Stati fanno obbligo al loro personale militare catturato di tentare la fuga. • Le armi possono essere usate contro prigionieri in fuga solo come ultima risorsa e tale uso deve comunque essere preceduto da avvertimenti appropriati alle circostanze

  49. Trattamento dei prigionieri di guerra • Ad ogni tentativo di fuga non può seguire alcuna sanzione penale, ma solo un provvedimento disciplinare (alcune volte pena pecuniaria). • Le infrazioni compiute dai prigionieri nel tentativo di evadere (prigionieri che non abbiano portato violenza alle persone, ma abbiano solo usato documenti falsi, o portato abiti civili), saranno punite anch’esse con sanzioni disciplinari.

  50. Trattamento dei prigionieri di guerra • Rimpatrio diretto o ricovero in ospedali di Paesi neutrali • Prigionieri feriti o malati incurabili o colpiti da menomazioni fisiche o psichiche gravi o permanenti possono venire rimpatriati • Prigionieri feriti o malati guaribili in un tempo non inferiore ad un anno possono essere ricoverati in ospedali di paesi neutrali soprattutto se tali cure possano facilitare la guarigione o quando si consideri che la guarigione sia compromessa dal prolungarsi della prigionia.

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