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Il ruolo di DigitPA per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Il ruolo di DigitPA per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Ing. Gianfranco Pontevolpe. I compiti di DigitPA (D. Lgs. 177/2009). Consulenza e proposta Assistenza tecnica al Min. innovazione

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Il ruolo di DigitPA per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

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Presentation Transcript


  1. Il ruolo di DigitPA per la digitalizzazione dellaPubblica Amministrazione Ing. Gianfranco Pontevolpe

  2. I compiti di DigitPA (D. Lgs. 177/2009) Consulenza e proposta Assistenza tecnica al Min. innovazione Supporto, consulenza e assistenza ad amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, alle regioni e agli enti locali Proposta di iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi Emanazione di regole, standard e guide tecniche Predisposizione di regole tecniche, standard e guide tecniche Accreditamento e vigilanza Informatizzazione della normativa statale vigente Valutazione, monitoraggio e coordinamento Pareri di congruità economica e tecnica Monitoraggio degli interventi e dell’attuazione dei piani ICT Valutazioni, preventive e successive sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT Predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione Progetti in tema di amministrazione digitale Sistema Pubblico di Connettività (SPC) Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA)

  3. Il ruolo di DigitPA nella attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) Nella fase preparatoria del decreto di modifica Partecipazione ai tavoli tecnici Nella fase attuativa Assistenza tecnica al Min. innovazione nella predisposizione dei decreti attuativi Predisposizione delle guide tecniche di competenza di DigiPA Adeguamento degli strumenti normativi e tecnici relativi alla Posta Elettronica Certificata Assistenza alle amministrazioni nell’attuazione del CAD Pareri sui piani di continuità operativa e disaster recovery Accreditamento dei prestatori di servizi di conservazione Vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi di conservazione accreditati

  4. Art. 57, comma 20 del D. lgs. 235/2010 Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e) , 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b) , 34, 37, comma 1 lettera e) , 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell’assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici.

  5. Gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni Adeguamento dell’organizzazione alle finalità del CAD (art.17) Razionalizzazione, misurazione dei risparmi e reinvestimento (art.15) Rispetto del diritto all’uso delle tecnologie (art. 2 e 3) Strumenti per la rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti (art. 63) Analisi esigenze cittadini/imprese e riorganizzazione/aggiornamento dei servizi (art. 7) Cooperazione con regioni ed enti locali (art.14) Collegamento con il ciclo della performance e la valutazione del merito (art.12 e 57) Partecipazione al procedimento e diritto d’accesso con strumenti informatici (art. 4) Comunicazioni con imprese esclusivamente in modalità digitale (art.5 bis) Pagamenti elettronici (art.5) Documenti interni gestiti esclusivamente in modalità digitale (art.20-23-quater) Contrassegno elettronico sulla stampa dei documenti digitali (art. 23 ter) Conservazione digitale dei documenti (art. 43-44 bis) Uso della PEC per la comunicazione con cittadini (art. 6, 48 e 65) Pubblicazione nell’Indice PA di un indirizzo PEC per ogni registro di protocollo (art. 47)

  6. … gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni Integrazione tra la PEC e il protocollo informatico (art. 40 bis) Continuità operativa (art.50bis-51) Divulgazione dei dati pubblici (art. 52) Riuso di soluzioni informatiche (art. 68) Accesso telematico ai dati (art. 52) Fruizione dei servizi via rete (art. 64 e 65) Adeguamento dei siti Internet ai requisiti di uniformità e trasparenza (art.54) Moduli e formulari on line (art. 57) Convenzioni per l’accesso ai dati da parte di altre amministrazioni (art. 58) Adeguamento delle basi di dati di interesse nazionale (art. 60) Utilizzo del fascicolo informatico nella gestione dei procedimenti amministrativi (art. 41) Adozione di soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa (art. 78) Utilizzo dei i servizi VoIP (art. 78) Adesione ai contratti SPC connettività (solo amministrazioni centrali, art. 83) Adesione alla Rete Internazionale delle P. A. (solo amministrazioni centrali, art. 85)

  7. Le principali regole tecniche Pagamenti elettronici verso la PA Comunicazioni informatiche tra imprese e amministrazioni pubbliche Utilizzo dei documenti informatici Firma elettronica avanzata Certificato che attesta i poteri di firma Integrazione tra PEC e protocollo Regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici Gestione dell’identità digitale

  8. Linee guida / circolari Modalità di accesso agli indirizzi PEC da parte delle PA Linee guida per indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica/Disaster recovery Linee guida contrassegno elettronico Circolare per accreditamento dei soggetti che effettuano la conservazione Regole per realizzare la circolarità dei dati presenti nelle diverse amministrazioni Linee guida per la costituzione della banca dati relativa ai programmi utilizzati dalla PA

  9. Il quadro delle norme tecniche Protocollo Informatico DPCM 31/10/2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico Circ. AIPA n. 28/2001 - Standard per il protocollo informatico. DM 14/10/2003 Linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei proc.i amm. Conservazione sostitutiva Delib. CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche …. Testo Unico DPR 445/2000: T.U. in materia di documentazione amministrativa Firma elettronica DPCM 13/01/2004 Regole tecniche …. DPCM 30/03/2009 Nuove Regole tecniche… Delib. CNIPA n.45/2009 Codice Amministrazione Digitale Dlgs. 85/2005: Codice dell’Ammin- istrazione digitale Integrato con Dlgs n.159/2006 – Disposizioni integrative e correttive… L. 133/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo … L. 2/09: Misure urgenti per il sostegno … L. 69/09: Disposizioni per lo sviluppo econ. … PEC DPR 68/05: Posta elettronica Certificata DPCM 6/05/2009 Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini Circ. DDI 18/02/2010 Uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche. NUOVO CAD D.lgs. 235 del 30 dic 2010 Vari DPCM, DM, Circolari e Deliberazioni: Regole di attuazione e norme particolari

  10. Il nuovo CAD – in sintesi

  11. Il nuovo CAD – in sintesi

  12. Gli strumenti del Codice dell’amministrazione digitale Digitalizzazione dell’attività Amministrativa Dematerializzazione dei documenti Firme elettroniche Protocollo informatico e fascicolo elettronico Utilizzo della posta elettronica certificata Istanze alle pubbliche amministrazioni Conservazione dei documenti Trasparenza Rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese Pagamenti informatici Customer satisfaction Accesso ai servizi in rete Scambi di dati Dati pubblici Continuità operativa e disaster recovery

  13. Le copie Copia informatica di documento informatico(ad es. quando si ottiene un nuovo documento cambiando il formato, come nel passaggio da un documento “doc” ad un documento “pdf”) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico(ad es. quando mediante scanner si ottiene un nuovo documento informatico formato dalle immagini di un documento su carta) Copia informatica di documento analogico(ad es. quando attraverso uno scanner con funzione OCR si ottiene un nuovo documento informatico formato dal testo di un documento su carta) Copia analogica di documento informatico(ad es. quando si genera un documento su carta con la funzione di stampa a partire da un documento informatico) • Due regimi • l’attestazione di conformità da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nel qual caso le copie hanno in ogni caso la stessa efficacia probatoria degli originali • l’impiego della copia senza alcuna attestazione, nel qual caso le copie hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta

  14. Il duplicato informatico duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario In pratica è un documento, non distinguibile dall’originale, ottenuto mediante funzione di • copia di file • download/upload • trasmissione via e-mail 23-bis – Duplicati e Copie informatiche di documenti informatici 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

  15. Il contrassegno elettronico (timbro digitale) 23-ter – Documenti amministrativi informatici 5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.. In pratica le amministrazioni dovranno rendere disponibili applicazioni telematiche con cui i cittadini possano ottenere le eventuali attestazioni o certificazioni in forma elettronica con il contrassegno che ne garantisce l’autenticità, in modo da poter esibire, all’occorrenza, anche la stampa prodotta sulla propria postazione di casa

  16. La conservazione dei documenti 44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. 44-bis - Conservatori accreditati 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso DigitPA. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000. . • Standard disponibili: • UNI 11386:2010 - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SInCRO) • Specifiche Tecniche per realizzare, gestire e valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni

  17. Le firme elettroniche Controllo esclusivoIntegrità del testo(firma avanzata) Certificatoqualificato Dispositivodi firmasicuro Equivalenzacon firmamanoscritta Imputabilità(firma elettronica)

  18. Sicurezza e continuità operativa 51 - Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 1-bis. DigitPA, … : a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b )promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. . Art. 50-bis ( Continuità operativa ) 1. … le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività…. 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : a) il piano di continuità operativa … b) il piano di disaster recovery …. DigitPA, sentito il Garante per al protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. (garante privacy) 4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA

  19. Trasmissione dei documenti informatici Tutte le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata (PEC) equivalgono alla notifica per mezzo della posta. Le pubbliche amministrazioni: utilizzeranno la PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo potranno consultare ed estrarre gli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei cittadini che ne abbiano fatto richiesta pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art. 65) sono valide se: sottoscritte mediante firma digitale con certificato qualificato quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’art. 38, c. 3 del DPR 445/2000 (copia fotostatica del documento allegata) trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare

  20. Strumenti per la dematerializzazione Trasmissione dei documenti informatici Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art. 65) sono valide se: sottoscritte mediante firma digitale con certificato qualificato quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’art. 38, c. 3 del DPR 445/2000 (copia fotostatica del documento allegata) trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare 20

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