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Regole e procedure di contrattazione per le azioni finanziate dal Programma Adriatico IPA. Avv. Francesco Cuddemi Legal Expert Administrative Unit Joint Technical Secretariat Adriatic IPA CBC Programme Adriatico. Appalti.
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Regole e procedure di contrattazione per le azioni finanziate dal Programma Adriatico IPA Avv. Francesco Cuddemi Legal Expert AdministrativeUnit Joint TechnicalSecretariat Adriatic IPA CBC Programme Adriatico
Appalti Per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d'appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alla decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006, sulle norme e procedure applicabili agli appalti di servizi, di forniture e opere finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi (Reg. (EC) COM 718/2007 art. 121) Servizi Forniture Lavori
Sovvenzioni Nell’ambito del Programma CBC IPA Adriatico, le sovvenzioni sono disciplinate seguendo le regole applicate ai fondi strutturali (ai sensi dell’art. 53 ter (gestione concorrente), Reg. (CE, Euratom) 1605/2002, secondo la disposizione di cui all’art. 98, par. 1, Reg. (CE) 718/2007.
Campi di applicazione (art. 116, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari. Queste prestazioni sono elencate negli allegati II A e II B della direttiva 2004/18/CE. Servizi Gli appalti di forniture hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto relativo alla fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, a lavori di posa in opera e d’installazione, è considerato un appalto di forniture. Forniture Gli appalti di lavori hanno per oggetto l'esecuzione oppure la progettazione e l'esecuzione, congiuntamente, di lavori od opere relativi a una delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze precisate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma. Lavori
Appalti di studi e di assistenza tecnica (art. 236, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Gli appalti di servizi comprendono gli appalti di studi e di assistenza tecnica. Si tratta di un appalto di studi quando il contratto concluso tra il prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice riguarda, tra l'altro, gli studi attinenti all'individuazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni ed i controlli. Si tratta di un appalto di assistenza tecnica quando il prestatore di servizi è incaricato di esercitare una funzione consultiva, oppure è chiamato ad assumere la direzione o la supervisione di un progetto o a mettere a disposizione gli esperti precisati nell'appalto.
CHI DEVE APPLICARLE? Gli organismi di diritto pubblico nazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l’attuazione di un’azione esterna Gli organismi di diritto pubblico nazionale che effettuano spese nell’ambito della gestione concorrente (art. 167, par. 1, lett. b e c), Reg. (CE, Euratom) 1605/02, DG Politica Regionale parere del 29/05/2009 sulla disapplicazione del par. II.8 della Decisione della Commissione n. 2034/2007. N.B. Per effetto dell’art. 121 del Reg. (CE) 718/2007, la disposizione di cui all’art. 238, par. 1, del Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 è disapplicata alla disciplina del Programma CBC IPA Adriatico, così come la disposizione di cui all’art. 237, par. 1, del Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 è da applicarsi alla gestione concorrente, specificatamente prevista dall’art. 98, par. 1, del Reg. (CE) 718/2002, per i programmi IPA transfrontalieri tra paesi membri e paesi terzi).
Le disposizioni ex Reg. (CE, Euratom) 2342/2002, si applicano all'intera area del programma transfrontaliero, sia sul territorio degli Stati membri che su quello dei paesi beneficiari(art. 121, par. 1, comma 2, Reg. (CE) 718/07) Aree eligibili Aree in deroga (20%) Serbia (Phasing out - 2012) Casi eccezionali
MODI PER DEFINIRE L’OPERATORE (art. 116, par. 6, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra al mercato la realizzazione di lavori e/o di opere Imprenditore Fornitore Persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra al mercato la fornitura di prodotti Prestatore di servizi Persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra al mercato la prestazione di un servizio Offerente Operatore economico che ha presentato un’offerta Operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta, a un dialogo competitivo o a una procedura negoziata Candidato
COME POSSONO ESSERE LE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE? (art. 122, par. 1 e 2, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta aperta Tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma soltanto i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che sono invitati contemporaneamente e per iscritto dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta ristretta Le amministrazioni aggiudicatrici consultano i candidati di loro scelta, conformi ai criteri di selezione fissati e pattuiscono con uno o più di loro le condizioni dell’appalto negoziata
LE PRINCIPALI PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DI SERVIZI (art. 241-242, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Procedura internazionale ristretta: partecipano solamente i candidati (da 4 a 8, o meno in casi particolari) che soddisfano i criteri di selezione, con un’offerta. Il bando di selezione dei candidati deve essere pubblicato almeno nella GUCE e su Internet (sito EuropAid, sito Programma, sito Progetto). L’elenco dei candidati prescelti deve essere pubblicato sul sito internet della CE.(sito EuropAid, sito Programma, sito Progetto) ≥ € 200.000 Procedura negoziata concorrenziale o competitiva, se è impossibile o infruttuoso il ricorso ad un contratto quadro già esistente. La procedura negoziata non è aperta ma limitata ad almeno 3 offerenti a scelta da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice e senza pubblicazione dell’avviso. < € 200.000 > € 10.000 Procedura negoziata in base ad un’unica offerta, limitata ad un candidato, scelto da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione dell’avviso e che risponde ai requisiti del bando ≤ € 10.000
LE PRINCIPALI PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI (art. 243-244, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) ≥ € 150.000 Procedura aperta internazionale: lI bando di selezione degli offerenti deve essere pubblicato almeno nella GUCE e su Internet (sito EuropAid, sito Programma, sito Progetto) < € 150.000 ≥ € 60.000 Procedura aperta locale: lI bando di selezione degli offerenti deve essere pubblicato almeno nella GUCE dello Stato beneficiario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d’appalto locali Procedura negoziata concorrenziale o competitiva: La procedura negoziata non è aperta ma limitata ad almeno 3 offerenti a scelta da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice e senza pubblicazione dell’avviso. < € 60.000 ≥ € 10.000 ≤ € 10.000 Procedura negoziata in base ad un’unica offerta, limitata ad un candidato, scelto da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione dell’avviso e che risponde ai requisiti del bando
LE PRINCIPALI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (art. 245-246, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) IN LINEA DI PRINCIPIO. Procedura aperta internazionale: si applica la stessa procedura prevista per le forniture IN LINEA ECCEZIONALE. Procedura internazionale ristretta: tenuto conto della particolarità dei lavori e previo accordo con l’AdG del Programma, si applica la stessa procedura indicata per i servizi. In entrambi i casi, il bando di selezione dei candidati deve essere pubblicato almeno nella GUCE e su Internet (sito EuropAid, sito Programma, sito Progetto) ≥ € 5.000.000 < € 5.000.000 ≥ € 300.000 Procedura aperta locale: a differenza della medesima procedura indicata per le forniture, qui iI bando di selezione degli offerenti deve essere pubblicato almeno nella GUCE e su Internet (sito EuropAid, sito Programma, sito Progetto) Procedura negoziata concorrenziale o competitiva: La procedura negoziata non è aperta ma limitata ad almeno 3 offerenti a scelta da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice e senza pubblicazione dell’avviso. < € 300.000 ≥ € 10.000 ≤ € 10.000 Procedura negoziata in base ad un’unica offerta, limitata ad un candidato, scelto da un elenco dell’amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione dell’avviso e che risponde ai requisiti del bando
LA PROCEDURA NEGOZIATA IN BASE AD UN’UNICA OFFERTA, PREVIO CONSENSO PRELIMINARE DELL’AdG DEL PROGRAMMA (Parte II, Titolo II, Capo III, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 NEL CASO DEI SERVIZI (art. 242) NEL CASO DELLE FORNITURE (art. 244) NEL CASO DEI LAVORI (art. 246)
ALTRE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Parte I, Titolo V, Capo I, Sezione III, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002) CONTRATTO QUADRO (art. 117), per l’esecuzione di un servizio, con ricorso eventuale ad ASTE ELETTRONICHE, ex art. 138 bis, per l’assegnazione dei contratti specifici CONCORSO (art. 125), per l’esecuzione di un servizio o di opere SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 125 bis), nell’acquisto di forniture, anche tramite ASTE ELETTRONICHE, ex art. 138 bis DIALOGO COMPETITIVO (art. 125 ter), nel caso dell’esecuzione di servizi o lavori di particolare complessità
APPALTI MISTI E APPALTI DISTINTI Nel caso di appalti che riguardano contemporaneamente la prestazione di servizi e/o la fornitura di beni e/o l’esecuzione di lavori, l’amministrazione aggiudicatrice, previo accordo con l’AdG del Programma, determina le soglie e le procedure pertinenti sulla base dell’oggetto predominante del bando, valutato in base al valore relativo di ogni componente e dell’importanza operativa che viene rivestita da ogni componente dell’appalto (art. 248, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002). Non si può fissare artificiosamente un valore stimato di un appalto, al fine di sottrarlo alla procedura originariamente per esso prevista. Se risulta opportuno, l’appalto può essere frazionato per lotti distinti (art. 154-156, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002).
LA PREINFORMAZIONE (art. 157, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 Per gli appalti che riguardano l’affidamento di: 1. Servizi per un valore ≥ 750.000 Euro 2. Forniture per un valore ≥ 750.000 Euro 3. Lavori per un valore ≥ 5.278.000 Euro L’avviso di preinformazione sull’importo totale previsto, e sulle caratteristiche essenziali dell’appalto, deve essere reso noto agli operatori interessati, al più presto possibile, nelle medesime forme di pubblicità previste per il bando
QUALI SONO I DOCUMENTI PER LA GARA O IL NEGOZIATO? Documenti dell’Appalto • In via generale: • L’invito a presentare un’offerta o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo; • Il capitolato d’oneri o nel caso del dialogo competitivo, un documento descrittivo delle necessità ed esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, redatto secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 131, par. 1 e 2; • Il modello del contratto; • L’indirizzo internet dove è possibile consultare tali documenti. • Circa i contenuti di tali documenti, si rimanda all’art. 130 del Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 • In via speciale: • Per l’appalto di servizi, si rimanda all’art. 249, 2° paragrafo; • Per l’appalto di forniture, si rimanda all’art. 249, 3° paragrafo; • Per l’appalto di lavori, si rimanda all’art. 249, 4° paragrafo. • La Commissione Europea mette a disposizione tutti i modelli di documenti da utilizzare nell’appalto. Si possono scaricare dal sito internet:http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
COSA CHIEDERE AGLI OFFERENTI? Art. 241, 243 e 245, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 Offerta finanziaria Offerta tecnica Trasmesse entro i termini di scadenza del ricevimento delle offerte indicate nell’avviso dell’appalto “da non aprire prima della seduta d’apertura delle offerte” Compilate nella lingua del bando (e/o in inglese) Nel caso di appalti di forniture senza assistenza, il criterio di assegnazione è quello del “prezzo più basso”, nel caso di assistenza post-vendita, l’offerta “economicamente più vantaggiosa”, sul criterio di ripartizione 80/20 Nel caso di appalti di lavori, una volta valutata la capacità tecnica degli ultimi anni (3-5), il criterio di assegnazione è quello del “prezzo più basso” Nel caso di appalti di servizi il criterio di assegnazione è quello dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, sul criterio di ripartizione 80/20
I TEMPI DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE (art. 251, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) Procedura ristretta internazionale • appalti di servizi: minimo 30 giorni per selezionare i candidati e minimo 50 giorni per ricevere le offerte • appalti di lavori: minimo 30 giorni per selezionare i candidati e minimo 50 giorni per ricevere le offerte Procedura aperta internazionale • appalti di forniture: minimo 60 giorni per ricevere le offerte • appalti di lavori: minimo 90 giorni per ricevere le offerte Procedura aperta locale • appalti di forniture: minimo 30 giorni per ricevere le offerte • appalti di lavori: minimo 60 giorni per ricevere le offerte Procedura negoziata concorrenziale • minimo 30 giorni per ricevere le offerte Procedura dinamica d’acquisizione • per ogni appalto specifico: minimo 15 giorni per ricevere le offerte indicative • valutazione delle offerte indicative: massimo 15 giorni
DURATA DELL’OFFERTA DEL CONTRAENTE (art. 251, Reg. (CE, Euratom) 2342/02) • 90 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte; • 15 giorni dal giorno di chiusura del ricevimento delle offerte indicative, nel caso di un sistema dinamico; • eventuali altri 40 giorni, ma solo in casi eccezionali e prima che scade la validità dell’offerta; • 60 giorni dal giorno in cui è stata notificata la notizia dell’assegnazione dell’appalto. SERVIZI FORNITURE LAVORI
REGOLE COMUNI SUI TEMPI (art. 251, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 • Gli offerenti possono, non oltre 21 giorni prima che scade il termine per la presentazione delle offerte, fare domande scritte. L’amministrazione risponde non oltre 11 giorni prima che scade il termine per le offerte (non applicabile nel caso di un sistema dinamico). • In casi di urgenza, e previa autorizzazione dell’AdG del Programma, possono essere autorizzati altri termini. • I tempi fissati devono essere sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongono di un termine ragionevole ed adeguato per preparare e depositare le offerte. • I termini devono intendersi fissati in giorni di calendario.
GARANZIE PER L’AMM. AGGIUDICATRICE (art. 251, Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 Sono costituite in Euro e secondo le modalità indicate dall’art. 150 • Può essere richiesta in caso di appalto di forniture o di lavori: • Importo del 1-2% del valore globale (o, del lotto) dell’appalto • È trattenuta in caso di successivo ritiro dell’offerta • È liberata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto Garanzia di offerta • Può essere richiesta se il prefinanziamento è > 150.000 €: • No, nel caso in cui l’operatore sia un organismo pubblico • È liberata man mano che l’importo del prefinanziamento viene detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo Garanzia di prefinanziamento • Può essere richiesta: • appalto di lavori > 345.000 € • appalto di forniture > 150.000 € • 5-10% del valore totale (o, del lotto) dell’appalto; • È trattenuta in caso di non corretta esecuzione contrattuale • È liberata al momento del collaudo definitivo Garanzia di corretta esecuzione
LA VALUTAZIONE Parte I, Titolo V, Capo I, Sezione III, e art. 252 del Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 Il procedimento di valutazione Criteri di selezione, art. 135 Capacità economica e finanziaria, art. 136 Capacità tecnica e professionale, art. 137 • Il Comitato di valutazione: • è composto da un numero dispari, di almeno 3 membri • devono vantare competenze tecniche ed amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte • L’Amministrazione aggiudicatrice: • informa e riceve dall’AdG l’accordo sul risultato del vaglio delle offerte e della proposta di aggiudicazione dell’appalto • l’AdG può prendere parte come osservatore all’apertura e all’analisi delle offerte, ricevendone copia di queste • al termine della procedura di selezione, riceve un copia del contratto concluso Modalità e criteri d’attribuzione, art. 138 Offerte anormalmente basse, art. 139, par. 1° Eliminazione delle offerte, art. 252, par. 3° Risultato della valutazione, art. 147 Informazioni dei candidati e offerenti, art. 149 Prove in materia di accesso agli appalti, art. 159
ALTRE DISPOSIZIONI SULL’APPALTO Parte I, Titolo V, Capo I, Sezione III Reg. (CE, Euratom) 2342/2002 Revisione dei prezzi, art. 132 Attività illecite comportanti l’esclusione, art. 133 Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell’esclusione, art. 133 bis Mezzi di prova dei candidati ed offerenti, art. 134 Base di dati centrale, art. 134 bis Sanzioni amministrative e finanziarie, art. 134 ter Firma del contratto, art. 149 bis Sospensioni in caso di errori o irregolarità, art. 153
PER CONCLUDERE Sulla base dei principi di trasparenza e di sana gestione finanziaria nell’uso dei fondi comunitari, è necessario promuovere una leale competizione nel mercato, evitando eventuali conflitti di interesse I beneficiari finali, in caso di ricorso a terzi per l’esecuzione delle attività progettuali, devono applicare le regole del ‘public procurement’, previste per le azioni di cooperazione esterne dell’Unione Il valore dell’appalto va stimato secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria applicabile I tempi necessari per le procedure d’appalto devono essere quelli minimi e massimi previsti dalle norme relative alla specifica procedura applicata L’esecuzione del contratto non può avere inizio prima che lo stesso sia firmato
Dove trovare le regole da applicare? (art. 121, par. 1, comma 1, Reg. (CE) 718/07) Regolamento (EC, Euratom) 1605/2002, Parte II, Titolo IV (artt. 162-170): regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee Regolamento (EC, Euratom) 2342/2002, Parte II, Titolo III, Capo III (artt. 235-252): modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Decisione della Commissione 117/2006, sostituita dalla Decisione 2034/2007 (sezioni II.2-II.7): regole e procedure sugli appalti per le azioni di cooperazione con paesi terzi, finanziate dal bilancio comunitario
UNA GUIDA UTILE Per un maggior approfondimento riguardante le procedure contrattuali da applicare alle azioni di cooperazione esterna della Commissione Europea, si suggerisce di consultare la PRAG, ovvero, la Guida pratica predisposta dai servizi della Commissione Europea per tali procedure http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
Grazie per l’attenzione