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Pillole di diritto civile Anno 2010 Dr F. Maria Ensabella. STATO Elementi costitutivi: Territorio Popolo Ordinamento giuridico Fini: Conservazione Ordine Benessere Poteri. Legislativo Esecutivo Giudiziale.
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Pillole di diritto civile Anno 2010 Dr F. Maria Ensabella
STATO • Elementi costitutivi: Territorio Popolo Ordinamento giuridico • Fini: Conservazione Ordine Benessere • Poteri. Legislativo Esecutivo Giudiziale
NORMA GIURIDICA Positivo Precetto Negativo Elementi Pena Sanzione Obbligo civile Obbligo amm.vo
LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati GENERALITA’ (rivolta a tutti generalmente) CARATTERI ASTRATTEZZA (non specifica caso o nome) OBBLIGATORIETA’ (l’osservanza è imposta e garantita con la forza dall’ordinamento) PRECETTO (Comando) ELEMENTI ESECUZIONE (nullità Atto o Pena) SANZIONE (Castigo) RISARCIMENTO o RIPARAZIONE ENTRATA IN VIGORE (Approvazione – Pubblicazione – Vacantio legis) nel TEMPO ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA (espressa dal legislatore, Referendum popolare) EFFICACIA IRRETROATTIVITA’ (con qualche eccezione nel penale) SUCCESSIONI DELLA NORMA NEL TEMPO (Norme transitorie) nello SPAZIO (indica le persone e il territorio sottoposte ad una data norma)
LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati AUTENTICA (Vincola tutti) SECONDO IL SOGGETTO GIUDIZIALE (Vincola solo le parti) DOTTRINALE(non vincola) GRAMMATICALE O INTERPRETAZIONE SECONDO I MEZZI LETTERALE (poggia sulle parole) LOGICA (interpretazione secondo l’intenzione del legislatore) DICHIARATIVA (Uguale alla intenzione del legislatore) SECONDO I RISULTATI ESTENSIVA (estendere ad altri casi) RESTRITTIVA ( escludere dei casi)
Ordinamento giuridico Oggettivo Soggettivo Puro Internazionale Pubblico Comunitario Costituzionale Penale Amministrativo Penale Processuale Civile DIRITTO Interno Amministrativo Tributario Tributario Contabilità di Stato Ecclesiastico Lavoro (Parte pubblica) Navigazione (parte pubblica) Civile Privato Commerciale
FONTI DEL DIRITTO COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI STATUTI REGIONI SPECIALI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- NORME COMUNITARIE ___________________________________________________________________ LEGGI ORDINARIE STATUTI REGIONI ORDINARIE SCRITTE LEGGI DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI LEGGI REGIONALI LEGGI PROVICNIE DI TRENTO E BOLZANO __________________________________________________________________ STATALI REGOLAMENTI REGIONALI LOCALI PROVINCIALI COMUNALI _________________________________________________________________ USI E CONSUETUDINI NON SCRITTE __________________________________________________________________
DIRITTO CIVILE Il Codice civile è l’insieme di tutte le norme giuridiche che regolano i rapporti tra i privati cittadini. Il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942 e disciplina sia il diritto civile che il diritto commerciale, prima regolamentato separatamente rispettivamente dal codice del 1865 e da quello del 1882.
Il Codice civile vigente si compone di una parte introduttiva e di 2969 art. suddivisi in 6 libri: La parte introduttiva dedicata alle disposizioni sulla legge in generale è formata da 31 art. tratta delle fonti del diritto e dell’ efficacia delle norme; Il libro primo- dall’art. 1 al 455 è dedicato alla persone e alla famiglia; Il libro secondo – dall’456 al 809 è dedicato alle successioni e alle donazioni; Il libro terzo – dall’art. 810 al 1172 è dedicato alla proprietà e al possesso; Il libro quarto – dall’art. 1173 al 2059 è dedicato alle obbligazioni; Il libro quinto – dall’art. 2060 al 2642 è dedicato al lavoro ed alle società; Il libro sesto – dall’art. 2643 al 2969 è dedicato alla tutela dei diritti.
Persone giuridiche Sono soggetti di diritto: a)Le Persone Fisiche b) le Persone Giuridiche c) gli Enti di fatto Persone Fisiche Il nostro ordinamento stabilisce che per essere considerata persona fisica e soggetto di rapporti giuridici deve essere in possesso di alcune capacità
CAPACITA’ GIURIDICA è l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri compete a tutte le persone nate vive. Tale capacità è irrinunciabile. La Capacità giuridica si: Acquista - al momento della nascita, con il primo vagito Perde - con la morte del soggetto
CAPACITA’ D’ AGIRE è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonei a modificare la propria situazione giuridica – ossia acquistare ed esercitare diritti nonché assumere obblighi La Capacità d’agire si: Acquista - con la maggiore età Perde - di solito con la morte La Capacità d’agire è legata alla idoneità del soggetto a curare i propri interessi, pertanto si può modificare se il soggetto diventa incapace
La capacità di agire si può modifica (art. 414 c.c. –325 c. p. –415 c.c.) INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE (Assoluta) • MINORE ETÀ – non può compiere atti di natura negoziale ne può stare in Giudizio – per lui agisce il suo legale rappresentante • INTERDIZIONE GIUDIZIALE – E’ pronunciata dal giudice per abituale infermità di mente con sentenza costitutiva decreto di nomina tutore- atti annullabili in 5 anni • INTERDIZIONE LEGALE – E’ una misura che opera ex lege si applica a coloro che sono stati condannati all’ergastolo oppure alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni – misura sanzionatoria
INCAPACITA’ RELATIVA • EMANCIPAZIONE- viene concessa al minore per contrarre matrimonio – Il minore può compiere atti di ordinaria amministrazione b)INABILITAZIONE - parziale incapacità per: - abituale infermità di mente non grave - prodigalità - abuso di bevande alcoliche o stupefacenti - imperfezioni fisiche tali da compromettere la capacità del soggetto Viene dichiarata dal tribunale con sentenza costitutiva Contemporaneamente viene nominato un curatore
TUTELA E CURATELA • IL TUTORE viene nominato dal Tribunale con decreto nel caso un minore abbia perso entrambi i genitori oppure per interdizione giudiziale o legale • IL PROTUTORE è il sostituto del tutore • IL CURATORE viene nominato per il minore emancipato oppure per l’inabilitato
Differenze tra TUTORE E CURATORE IL TUTORE IL CURATORE RAPPRESENTA I SOGGETTIASSISTE IL SOGGETTO – INTEGRA LA VOLONTA’ DEL SOGGETTO COMPIE TUTTI GLI ATTICOMPIE SOLO ALCUNI ATTI COMPIE ATTI DI DIVERSA NATURACOMPIE SOLO GLI ATTI DI NATURA PATRIMONIALE
LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.) Le persone giuridiche sono organizzazioni di beni e di persone legalmente costituite e riconosciute dallo Stato Si distinguono in : • Corporazioni • Istituzioni • Persone giuridiche pubbliche e private • Civili ed Ecclesiastiche • Nazionali e Stranieri
ASSOCIAZIONI (No natura economica) • CORPORAZIONI - è il complesso organizzato di persone fisiche, riunite per il perseguimento di uno scopo- Predomina elemento personale SOCIETA’ (scopo lucrativo o mutualistico)
FONDAZIONI (Patrimonio privato per pubblica utilità) 2) ISTITUZIONI è il complesso organizzato di beni -predomina l’elemento patrimoniale - COMITATI (per raccolta fondi vincolati ad una finalità determinata)
3) PERSONE GIURIDICHE : a) PUBBLICHE (interessi generali dello Stato e supremazia) b) PRIVATE (Perseguono fini comuni a molti ma non di interesse pubblico – parificati a soggetti privati)
4) Persone giuridiche a) CIVILI (persone giuridiche private) b) ECCLESIASTICHE (Perseguono fini di culto – sono sottoposti al Diritto civile e al Diritto Ecclesiastico)
5) Persone giuridiche a) NAZIONALI(riconosciuti dallo Stato Italiano) b) STRANIERI (non riconosciuti dallo Stato italiano)
LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.) ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI A) Una organizzazione di persone (almeno due) B) Un complesso di beni (sufficienti a raggiungere lo scopo) Possibile C) Lo scopo Lecito Determinabile
ELEMENTI COSTITUTIVI FORMALI Atto Costitutivo (Atto pubblico) A) Costituzione Statuto (Atto pubblico) dalla Regione per i privati (D.P.R.361/2000) B) Riconoscimento dal Prefetto per gli altri Attraverso l’iscrizione entro 120 nel Registro delle Persone Giuridiche Acquisto capacità giuridica
ESTINZIONE a) Per decisione degli associati b) Per il venir meno degli associati (Morte ecc.) c) Per aver raggiunto lo scopo oppure se divenuto illecito o impossibile d) Comunicazione di estinzione da parte del Prefetto o della Regione al presidente del Tribunale per la nomina dei liquidatori – Chiusa la fase liquidatoria il Tribunale comunica la cancellazione dell’Ente dal registro delle persone giuridiche -
ENTI DI FATTO Organizzazioni di soggetti e beni (come le persone giuridiche) diretti a realizzare un determinato scopo che non abbiano ottenuto o richiesto il riconoscimento da parte dello Stato (es. partiti politici, sindacati, circoli sportivi ecc.).
Gli elementi strutturali sono quasi uguali a quelli riconosciuti ovvero: • Organizzazione (associati e amministratori – atto costitutivo e statuto con forma indeterminata); • Elemento patrimoniale (detto fondo comune degli associati, deve essere sufficiente a raggiungere lo scopo e a soddisfare i creditori dell’associazione); • Scopo non lucrativo ( politico, ideale ecc.); • Struttura aperta del rapporto (possibilità di nuovi membri); • Autonomia patrimoniale imperfetta (art.38c.c.) – Il patrimonio si distingue da quello dei singoli associati. - Il patrimonio serve a soddisfare le obbligazioni assunte dai soci in nome dell’associazione, gli stessi sono responsabili solidamente e personalmente.
DIFFERENZE TRA ENTI RICONOSCIUTI ED ENTI NON RICONOSCIUTI: ENTI RICONOSCIUTI ENTI DI FATTO CostituzioneForma pubblica Forma indeterminata PatrimonioPatrimonio Fondo comune ObbligazioniPatrimonio dell’Ente Fondo comune e patrimonio Associati Controlli Autorità governativa nessuna forma di controllo
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/91 Organismi liberamente costituiti per attività di volontariato che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei soci in forma SPONTANEA E GRATUITA
I CARATTERI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • ATTIVITA’ PERSONALE SPONTANEA E GRATUITA • SENZA SCOPO DI LUCRO • FINI DI SOLIDARIETA’
OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO • FORMAZIONE BILANCI Regioni • ISCRIZIONI REGISTRI delle Associazioni di volontariato Province autonome Possono accedere a contributi statali, fiscali, stipulare convenzioni e beneficiare di agevolazioni fiscali
SOGGETTI DI DIRITTO PERSONE FISICHE - Uomini e donne nati vivi Concepito (capacità di succedere e ricevere donazioni art.462 e 784 c.c.) Nascituro non concepito (capacità di succedere per testamento o donazione art.462 e 784 c.c.)
Persone giuridiche • Pubbliche a) Territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) b)Territoriali (Enti pubblici es. INPS, banca d’Italia ecc) 2) Private con Personalità giuridica: a) Associazioni (più persone insieme per scopo non di lucro – elemento personale) b)Fondazioni (patrimonio di una o piùpersone per beneficiare terzi) c) Società (più persone insieme per produrre utili da dividere) 3) Private con soggettività giuridica a) Associazioni non riconosciute (scopo politico, sociale, culturale ecc.) b) Comitati (più persone riunite per raccogliere fondi per un interesse generale)
LE SOCIETA’ COMMERCIALI L’ART. 2247 c.c. definisce la SOCIETÀ COMMERCIALE un contratto dove “ due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Il c.c. distingue le società in: • Società in nome collettivo ( i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente – no personalità giuridica – si ragione sociale- nome) Soci accomandatari (responsabili solidalmente e illimitatamente) • Società in accomandita semplice Soci accomandanti (responsabilità solo quota conferita)- no personalità giuridica – si ragione sociale • Società per azioni ( Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il patrimonio sociale)- si personalità giuridica – denominazione sociale (nome)- Assemblea dei soci Organi: Consiglio di amministrazione Consiglio dei sindaci • Società a responsabilità limitata • Società in accomandita per azioni(come società accomandata semplice)
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Costituzione(art .2) A livello nazionale Norme giuridiche I diritti della persona umana sono garantiti: Convenzione di salvaguardia diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (Consiglio d’Europa 1950) A livello internazionale Recepite con norme interneDichiarazione universali dei diritti dell’uomo (Nazione Unite 1945) Recepite con norme interne Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Parlamento Europeo 2000) Lo STATUS di persona e la Capacità giuridica conferiscono alla persona i - DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ – tutelati sia in sede penale che civile.
DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ Le caratteristiche dei diritti soggettivi della personalità possono definirsi: ESSENZIALI – Garantiscono lo sviluppo fisico e morale della persona PERSONALISSIMI - Legati a quella persona ORIGINARI - Sorgono con la nascita (es. diritto alla vita) DERIVATI - si acquistano successivamente ( es. diritto di status di coniuge) NON PATRIMONIALI - Non sono diritti di scambio, anche se possono essere valutati economicamente (alimenti) ASSOLUTI - Si fanno valere nei confronti di tutti INDISPONIBILI - Il soggetto non può disporre di essi IMPRESCRITTIBILI - Il diritto non si prescrive mai IRRINUNZIABILI - Il soggetto non può rinunciarli NON TRASMISSIBILI - Non possono essere trasmessi – finiscono con la morte del soggetto-
DIRITTI PERSONALI DELLE PERSONE GIURIDICHE Le persone giuridiche, proprio perché persone, hanno anche i loro diritti personali che sono: • Diritto al nome; • Diritto alla riservatezza; • Diritto alla segretezza dei bilanci; • Diritto di tutela del segreto nella produzione industriali; • Diritto di tutela del segreto bancario
FATTI ED ATTI GIURIDICI Tutti quei fatti che avvengono -nel mondo naturalmente, indipendentemente dalla volontà dell’uomo, • o nella realtà sociale che producono conseguenze rilevanti per il diritto si definiscono ATTI GIURIDICI e producono EFFETTI GIURIDICI FATTO GIURIDICO – è un qualunque fatto naturale, rilevante per il diritto; manca la volontà dell’uomo (es. Fulmine ) ATTO GIURIDICO - (o atto umano) è un fatto svolto dall’uomo consapevolmente e volutamente-Capace d’intendere e di volere -per modificare la realtà esterna Atto lecito - previsto dalle norme può essere Atto illecito - vietato dalle norme
NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico scaturisce da tutti gli atti che le norme e la volontà dei Soggetti determinano in CONSEGUENZE GIURIDICHE es. compravendita I soggetti non solo compiono gli atti ma possono determinarne anche gli EFFETTI GIURIDICI
EFFETTI GIURIDICI DEI FATTI ED DEGLI ATTI GIURIDICI Gli effetti che scaturiscono dai fatti o dagli atti giuridici possono essere: EFFETTI COSTITUTIVI - Formano il diritto EFFETTI MODIFICATIVI - Modificano la disciplina di un diritto EFFETTI ESTINTIVI - Estinguono il rapporto giuridico EFFETTI REALI - Se si riferiscono a diritti reali EFFETTI OBBLIGATORI - Se si riferiscono ad un diritto di obbligazione
I fatti e gli atti giuridici si svolgono nel tempo e nello spazio pertanto il TEMPO e lo SPAZIO incidono su di loro LO SPAZIO assume importanza in regime di beni (es. limiti proprietà)
IL TEMPO Il tempo è molto importante perché l’ordinamento assegna rilevanza giuridica al comportamento (omissivo o meno) secondo il decorrere del tempo è disciplinato dagli art. 2934-2969 c.c. ed è importante saperlo computare Il tempo si computa sulla base del calendario comune: Civili – si computano da mezzanotte a mezzanotte- I GIORNI Naturali – si computano dall’alba al tramonto – L’ANNO - si computa dal giorno al giorno corrispondente dell’anno dopo (non si considera il mese bisestile) IL MESE - si computa dal giorno al giorno corrispondente il mese dopo (non si calcola il giorno iniziale ne i giorni del mese) Il decorrere del tempo determina l’ACQUISTO o l’ESTINZIONE di un diritto: a) ACQUISTO - es. usucapione PRESCRIZIONE ESTINTIVA (art. 2934) b) ESTINZIONE DECADENZA (art. 2964)
LA PRESCRIZIONE (art. 2934 c.c.) È l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, per un lasso di tempo determinato dalla legge Diritto Soggettivo PRESUPPOSTI Mancato esercizio Tempo decorso – previsto dalla legge –
La prescrizione è un istituto di ordine pubblico • INDEROGABILE • NON MODIFICABILE (art. 2936) • IRRINUNCIABILE (art. 2937) • NON OPERA D’UFFICIO ma deve essere opposto • NON E’ AMMESSA RIPETIZIONE per quanto spontaneamente pagato • NON SI POSSONO PRESCRIVERE I DIRITTI INDISPONIBILI: - Diritto di Proprietà - Diritti della personalità (es. diritto nome) - Diritti di Stato (es. diritto di cittadinanza) - Potestà di diritto familiare (es. potestà parentale)
La durata della prescrizione è determinata inderogabilmente dalla legge Essa si distingue in: a) ORDINARIA - decorsi 10 anni - si applica ogni qualvolta la legge non prevede diversamente- b) BREVE: - decorsi 5 anni – es. risarcimento danni, e le prestazioni periodiche– - decorsi 2 anni – es. stipendi - decorso 1 anno – es. assicurazioni DECORRE - Dal 1 giorno in cui di può far valere il diritto La prescrizione è soggetta a: • SOSPENSIONE (es. minore emancipato, privo di curatore) • INTERRUZIONE: - si interrompe se il titolare del diritto compie con un atto l’esercizio del suo diritto (es. messa in mora)- da quel momento inizia a decorrere un nuovo periodo - si interrompe se il soggetto passivo riconosce quel diritto attraverso un atto (es. pagamento parziale del debito)
DECADENZA (art. 2964) La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un’attività per un periodo di tempo perentorio previsto dalla legge può essere: nell’interesse generale • LEGALE - Prevista dalla legge nell’interesse individuale b) NEGOZIALE – Affidata alla volontà delle parti che possono stabilire casi e termini di decadenza
DIFFERENZE TRA: PRESCRIZIONE DECADENZA Tempo Durata Distanza Interesse Ordine pubblico Pubblico e Privato Fonte Legge Legge e/o Contratto Intenzione Sanzionatoria Impedimento (perdita di un diritto) (impedisce acquisto diritto) Casi rari come l’art. 1495 nella stessa norma si possono trovare sia la prescrizione che la decadenza.
RAPPORTO GIURIDICO E’ la relazione interpersonale regolata dal diritto - E’ la dichiarazione di volontà dei soggetti capace di produrre effetti che l’ordinamento protegge – TITOLO ORIGINARIO (es. senza essere trasmesso da nessuno – es. la pesca in mare) NASCITA TITOLO DERIVATO (viene trasmesso da altro proprietario es. successione) RAPPORTO GIURIDICO MODIFICAZIONE Fatti che determinano un mutamento (es. usufrutto – trasferimento – variazione dell’oggetto) ESTINZIONEPerdita del diritto senza trasferirlo ad altri – (es. rinuncia ad un diritto)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Dal diritto oggettivo scaturiscono per un determinato soggetto situazioni di vantaggio - POTERI , PRETESE - oppure si svantaggio OBBLIGHI. DOVERI, SOGGEZIONI, ovvero: Diritto Soggettivo – “Potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dallo ordinamento in modo pieno ed immediato” SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVEInteresse legittimo – Pretesa alla legittimità nella attività della P. A del soggetto che si trova in una posizione diversa rispetto ad altri soggetti Interesse diffuso o collettivo – E’ quello che appartiene a più soggetti o ad una determinata collettività