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ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info. INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREVENZIONE. PROTEZIONE. INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE. DI CONTENIMENTO. SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE

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Presentation Transcript


  1. ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info

  2. INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE PROTEZIONE

  3. INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE DI CONTENIMENTO SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature) SEPARAZIONE DELL’AREA (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio) LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO (agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni) LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)

  4. obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori NUOVE LAVORAZIONI INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE RIPROGETTAZIONE IMPIANTI RIPROGETTAZIONE STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SCELTA NUOVE MACCHINE SCELTA NUOVE SOSTANZE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE LAVORAZIONI ESISTENTI INTERVENTI DI MODIFICA DELLE VARIABILI DEL SISTEMA

  5. INTERVENTI DI PROTEZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI ESTRAZIONE SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA COLLETTIVA

  6. INTERVENTI DI PROTEZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE MISURE SANITARIE PERIODICHE MISURE SANITARIE DI EMERGENZA PERSONALE

  7. INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE PROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/ FORMAZIONE ETICHETTATURA SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA

  8. E’ una formalizzazione scritta del normale operare Che cosa è una procedura? Come deve essere stilata? Non esiste un modello “standard” Quando deve essere redatta? Quando la valutazone del rischio ne indica la necessità

  9. Procedure utili • gestionali o generali: • regolamentazione degli accessi in azienda in funzione della sicurezza; • formazione – informazione alle ditte appaltatrici sui rischi presenti in ditta; • verifica delle materie prime acquistate; • gestione emergenze, incidenti e infortuni; • verifica della qualità dei fornitori; • ecc.

  10. Procedure utili • 2) operative specifiche: • si riferiscono ad attività specifiche • sono strettamente connesse con gli interventi di Formazione • scaturiscono dal modo di operare nella singola mansione o lavorazione.

  11. PRINCIPI GENERALI - Evitare di fare procedure per tutto e per tutti - Non esistono una procedura di sicurezza ed una procedura operativa, bensì esistono solo procedure sicure (che contemplano quindi entrambi gli aspetti). Ovvero: la sicurezza non deve essere considerata come un corpo estraneo disgiunto dalla produzione!

  12. ELEMENTI FONDAMENTALIDI UNA PROCEDURA DI SICUREZZA identifica: - area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative) - strumenti di lavoro con cui operare - principali rischi connessi dell’attività da effettuare - misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare - DPI da usare

  13. Esempi di PROCEDURE DA CONSIDERARSI “IMPORTANTI” - EMERGENZA (l’unica obbligatoria per legge) - APPALTI (comprese per manutenzioni) - ACQUISTI (macchine, impianti, materie prime) - ANALISI INFORTUNI/INCIDENTI/M.P. - FORMAZIONE NUOVI ADDETTI - MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria

  14. Primo soccorso o pronto soccorso? Il primo soccorsoè l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, in attesa dell’intervento specializzato

  15. Articolo 45 - Primo soccorso • 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

  16. L’organizzazione del primo soccorso • Obiettivi: • attivare in modo corretto il 118 • protezione della persona coinvolta • controllo dell’incidente • evitare o contenere i danni ambientali • realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato

  17. 3-2-2004 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. • Classificazione delle aziende • Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi. • Gruppo A: • I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs. 230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo (D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni. • II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno). • III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo indeterminato. • Gruppo B: • Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. • Gruppo C: • Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  18. I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda: I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello stesso Decreto. I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza. Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal nuovo Decreto in collaborazione con il Medico Competente.

  19. TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*). Tipo di conseguenza: inabilità permanente

  20. NOTIFICA GRUPPO A • Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

  21. Scopo della SORVEGLIANZA SANITARIA • Gli insegnamenti essenziali restano quelli che nella seconda metà del 1700 ha trasmesso agli odierni "medici del lavoro" quel grande studioso e maestro delle "malattie dei lavoratori" che fu il filosofo e medico Bernardino Ramazzini • Attualmente,la prevenzione si basa sulla triplice osservazione che la distribuzione delle malattie è ineguale e che tale ineguaglianza non è casuale,essendoci differenti fattori di rischio e diversi gruppi di soggetti a rischio. • In generale si possono individuare tre forme di prevenzione: • -la prevenzione primaria che si basa sulla lotta alle cause del danno,ovvero scoprire un rischio ed eliminarlo prima che si trasformi in danno; • -la prevenzione secondaria la quale mette in atto le misure che,attraverso una diagnosi precoce e una opportuna terapia,limitino al massimo ildanno,ovvero il rischio si è già trasformato in danno e quindi si tratta di scoprire una malattia in fase iniziale e curarla in tempo; • -la prevenzione terziaria che tende ad impedire i decorsi più sfavorevoli,le complicanze e i postumi permanenti.

  22. PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MANUTENZIONE MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO PULIZIA INTERVENTI ALLA SORGENTE MODIFICA IMPIANTO CONTROLLO RITMI PRODUTTIVI MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE VENTILAZIONE GENERALE SPAZIO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO LAY-OUT DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. RIDUZIONE TEMPO ESPOSIZIONE INTERVENTI SULL’UOMO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INFORMAZIONE

  23. PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

  24. E’ obbligatoria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi, o addetto a determinate mansioni, per cui la legge prevede espressamente tale obbligo. Situazioni più comuni: Attività che espongono a polveri silicee Attività che espongono ad amianto Attività che espongono a rumore Attività che espongono a rischi biologici, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, movimentazione manuale di carichi o lavori al videoterminale Attività che espongono a radiazioni ionizzanti Attività che espongono a vibrazioni . SORVEGLIANZA SANITARIA

  25. Sorveglianza sanitaria • La l. 25/55: “l’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto” • L.977/67 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti – visite mediche preventive e periodiche fino a 18 anni da parte del medico competente (se è stato nominato) ovvero da parte dell’ASL • • DPR n. 479/75: lavori in risaia, diserbo canali, maturazione artificiale di frutta e ortaggi, preparazione e manipolazione pesticidi

  26. Sorveglianza sanitaria a giudizio del MC • Anche in caso di rischi per i quali non ricorre uno stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove esistano condizioni di rischio residuo evidenti, attestate nel documento di valutazione dei rischi, e confortate dal giudizio del medico competente nello stesso documento, può attivare la sorveglianza sanitaria quale misura generale di prevenzione prevista dall’art.15.

  27. Sorveglianza sanitaria • Art.3 - DM 8/6/1938 : “L’Organo di vigilanza può prescrivere al • datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre a visita medica, ad intervalli • non inferiori a 6 mesi, le donne minorenni e i fanciulli adibiti al • trasporto di pesi, i limiti dei quali, in caso di sollevamento e trasporto • sono fissati dall’art.11 della legge 26/4/1934 n.653 - modificati dalla • legge 977/634 nei seguenti termini: • • a) per i fanciulli minori di 15 anni : 10 Kg per i maschi e 5 per le • femmine (ma con l’estensione dell’obbligo scolastico non si dovrebbe • più porre il problema) • • b) per gli adolescenti (minori di 18 anni): 20 kg per i maschi e 15 Kg • per le femmine • • C)o addetti a lavori che importino prolungate ed incomode posizioni • od intenso sforzo muscolare, quando ritenga che queste occupazioni • possano esser pregiudizievoli allo sviluppo fisico dei suindicati • lavoratori”

  28. Lavoratrici madri .Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 • Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo • il parto sono vietati i lavori e le mansioni di • cui all’allegato I della legge 977/67 • indipendentemente dall’entità del rischio ed • integrato con le attività che espongono ad • agenti chimici pericolosi ai sensi • dell’art.72-ter 626/94, nonché quelli che • espongono alle malattie prof.litabellate

  29. Fattori di rischio individuati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 • Allegato A:elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati • Esempi • Trasporto e sollevamento pesi • Lavori vietati ai minori di 18 anni • Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante • Lavori a bordo di ogni mezzo di comunicazione in moto

  30. Allegato B (lavori vietati, indipendentemente dall’esposizione) Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici

  31. Lavori Vietati Per i Minori Ai Sensi DelD.Lgs 345/99 (Modificato Dal D.Lgs 262/00) • I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: • 1. Agenti fisici • 2. Agenti biologici: • 3. Agenti chimici: • II. Processi e lavori tabellati • Es: 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni • 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare

  32. Tutela invalidi • il datore di lavoro, cui sia stato obbligatoriamente avviato al lavoro un invalido, ha «l’obbligo di assegnare al lavoratore mansioni compatibili con l’invalidità e, nel contempo, ha l’obbligo di garantire l’integrità fisica dell’invalido stesso e l’incolumità degli altri lavoratori».

  33. SENTENZA 2.12.2005 N. 26238 DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO • …. l’accertamento previsto dall’art.16 lettera b del D.Lgs 626/94, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un medico dipendente della stessa azienda (e diretto a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità ad una mansione specifica) può essere effettuato anche prima dell’assunzione del lavoratore stesso; ed il datore, nel comunicare al lavoratore la predisposizione dell’accertamento, non ha l’obbligo di comunicargli contestualmente la mansione specifica in relazione alla quale la sua idoneità è da valutare. Dalle precedenti osservazioni discende che il rifiuto, da parte del lavoratore, di sottoporsi alla visita in tal senso predisposta dal datore, è illegittimo" 

  34. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve concludere sempre una visita medica lavorativa, preventiva o periodica. Il lavoratore può essere giudicato: IDONEO IDONEO CON PRESCRIZIONI TEMPORANEAMENTE NON IDONEO NON IDONEO In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo AUSL territorialmente competente sul luogo di lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94), che deciderà in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica del giudizio del Medico Competente. Giudizio di idoneità

  35. Accertamenti sanitari illegittimi • l’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (accertamenti sanitari), tutela la libertà e la dignità del lavoratore, evitando che gli imprenditori possano ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare interessi estranei alla verifica dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente offesa alla dignità di costoro e talvolta lesione della certezza del rapporto di lavoro

  36. 52 DispositividiProtezioneIndividuale: definizione Si intende per dispositivodiprotezioneindividuale“qualsiasiattrezzaturadestinata ad essereindossata e tenutadallavoratorealloscopodiproteggerlocontrouno o piùrischisuscettibilidiminacciarne la sicurezza o la salute duranteillavoro, nonchéognicomplemento o accessoriodestinato a tale scopo”Articolo 74 - Definizioni

  37. 54 I dispositivi di protezione individuale vengono forniti dal datore di lavoro che addestrerà all’uso degli stessi i propri dipendenti . Gli occhiali a tenuta per agenti chimici. I guanti per proteggere la pelle.

  38. CARATTERISTICHE DEGLI INDUMENTI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Alcuni dispositivi di protezione potendo diventare veicoli di contagio, debbono essere strettamente personali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che li utilizzano

  39. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Eliminare quando possibile il Rischio alla fonte SCELTA DPI Requisiti: Applicazione del D.Lgs. 475/92 D.M. 2.5.2001 Adeguati ai rischi specifici ed alle condizioni di lavoro Tener conto dell'ergonomia e della salute Aggiornati, ben tenuti, sempre disponibili PROTEZIONE DI: ED ANCHE IN CASO DI: TESTA UDITO OCCHI E VISO MANI, BRACCIA E TRONCO PIEDI E GAMBE EPIDERMIDE VIE RESPIRATORIE INTEMPERIE SCARSA VISIBILITA'

  40. DLgs 475/92Dispositivi di Protezione Individuale • Devono essere marcati CE • Devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (All. II) • Suddivisione in tre categorie • Stabilisce le procedure per la marcatura (attestato di certificazione, dichiarazione di conformità) • Obbligo della nota informativa

  41. DLgs 475/92Dispositivi di Protezione Individuale • PRIMA CATEGORIA • DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C, fenomeni atmosferici, raggi solari) • TERZA CATEGORIA • DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche, DPI contro le cadute, etc) • SECONDA CATEGORIA • Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria

  42. Contratto d’appalto (art. 1665 cod. Civ.) Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’appalto: Contratto d’appalto Committente appaltante Imprenditore Appaltatore Mezzi Corrispettivo pattuito Opera Servizio Organizzazione Rischio: - economico - penale

  43. Contratto d’opera (art. 2222 cod. Civ.) Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’opera: Contratto d’opera Committente Lavoratore Autonomo Corrispettivo pattuito Lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione Opera Servizio

  44. CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA-3 (ART.7) APPALTO PROMISCUO Si definisce Appalto promiscuo l’appalto di opere o servizi che saranno effettuati all’interno di una struttura del committente, caratterizzata dalla simultanea attività lavorativa di:  Dipendenti del datore di lavoro committente;  Dipendenti della ditta appaltatrice. Nell’appalto promiscuo i dipendenti della ditta appaltatrice per poter eseguire la propria prestazione lavorativa devono lavorare in un contesto di unita’ spazio-temporale con l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del committente, insistendo negli stessi luoghi ed ambienti ed avendo o potendo condividere spazi, accesso alle fonti di energia ed agli impianti tecnologici presenti nell’ambiente.

  45. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI IL DATORE DI LAVORO a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

  46. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A più IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI I DATORI DI LAVORO Cooperano tra loro nell’attuazione delle misure di Prevenzione Coordinano interventi di Prevenzione informandosi reciprocamente (ART.7 Comma III) Il coordinamento promosso dal datore di lavoro committente non si estende ai rischi specifici delle Imprese appaltatrici

  47. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. • Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

  48. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

  49. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione • 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

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