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Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato. è un rapporto di lavoro che si basa su un patto tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori in cambio di una formazione finalizzata ad una crescita professionale.

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Il contratto di apprendistato

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Presentation Transcript


  1. Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro che si basa su un patto tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale l’apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori in cambio di una formazione finalizzata ad una crescita professionale

  2. legge n. 25 del 1955 ( vengono introdotti sgravi fiscali a favore del datore di lavoro che assume un apprendista • Legge Treu del 1997 ( introduce la formazione esterna all’azienda delegando il coordinamento alle regioni) • Il Dgls n. 276 (legge Moratti) del 14/03/2003 in attuazione della legge Biagi (individua per l’apprendistato tre fasce) • Il Dgls del 14 settembre del 2011 n. 167 Le fasi del contratto di apprendistato

  3. DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167 Art. 1 L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

  4. Prevede tre tipologie a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

  5. Il contratto di apprendistato deve essere disciplinato da accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali nel rispetto dei seguenti principi: 1)forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire 2)divieto di retribuzione a cottimo; 3)Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria a cui è finalizzato il contratto 4) presenza di un tutore o referente aziendale 5) possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nei percorsi di istruzione degli adulti; 6) registrazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sul libretto formativo del cittadino

  6. 7)recesso dal contratto per entrambe le parti solo per giusta causa o per giustificato motivo 8) possibilità per le parti di recedere dal contratto, finito il periodo di prova, con obbligo del preavviso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

  7. Gli apprendisti sono tutelati per quanto riguarda l’assistenza sociale obbligatoria: • contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • per l’invalidità e la vecchiaia • per maternità • per gli assegni familiari

  8. L’imprenditore può assumere un numero di apprendisti massimo pari al numero dei dipendenti qualificati presenti nella propria azienda; se non ha dipendenti qualificati ne può assumere un numero massimo di 3

  9. Apprendistato per qualifica ed il diploma professionale • -E’ rivolto a ragazzi di età compresa tra 15 e 25 anni • la durata del contratto non può superare i 3 anni (il tempo che ci vuole per la qualifica professionale) o 4 anni nel caso che si tratti di diploma quadriennale regionale • Le regioni si devono occupare di definire i profili formativi dell’apprendistato (la qualifica o il diploma professionale ottenuto, le ore di fomazione interne ed esterne, le modalità di formazione che devono essere attuate dalle aziende etc)

  10. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere -è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 -non può essere superiore ai tre anni o 5 nel caso di figure professionali dell’artigianato -oltre alla formazione aziendale sono previste delle ore di formazione pubblica ,per l’acquisizione di competenze trasversali , non superiore a 120 ore - Le regioni possono stabilire le modalità con cui viene riconosciuta la qualifica di mastro artigiano

  11. Apprendistato di alta formazione e di ricerca • -E’ rivolto a soggetti di età compresa tra i18 ed i 25 anni ed è finalizzato al conseguimento di un diploma d’istruzione superiore,di titoli di studi universitari e di alta formazione • La regolamentazione e la durata del periodo devono essere stabilite dalle regioni in accordo con associazioni territoriali dei datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori, le università e gli istituti tecnici e professionali • nel caso di assenza della regolamentazione regionale l’apprendistato di alta formazione e di ricerca verrà attivato attraverso accordi stipulati dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita', gli istituti tecnici eprofessionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui (le regioni si devono attivare entro 6 mesi dalla data in cui è entrata in vigore la presente legge)

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