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modifica delle condizioni materiali del lavoro ATA (note particolari: dal passaggio degli ex dipendenti degli Enti Locali al MIUR alle nuove convenzioni CONSIP con le Agenzie di pulizia: conseguenze organizzative e controversie). Gli ATA ex enti locali.
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modifica delle condizioni materiali del lavoro ATA (note particolari: dal passaggio degli ex dipendenti degli Enti Locali al MIUR alle nuove convenzioni CONSIP con le Agenzie di pulizia: conseguenze organizzative e controversie).
Gli ATA ex enti locali La vicenda parte addirittura nel 1970: nascono le Regioni – previste dalla Costituzione Repubblicana ma mai attuate – ed il governo, retto da Mariano Rumor, organizza le prime elezioni regionali. Subito dopo, nasce (o, meglio, s’aggrava) il problema delle competenze dei nuovi enti, (Province e comuni)
Comuni e Province si trovano con un grave deficit di competenze, il personale non docente (ATA) delle scuole superiori (dei Licei Scientifici e degli Istituti Tecnicima non degli Industriali) passa alla dipendenza delle Province.
Le scuole elementari e materne erano già di competenza dei comuni, allo stato rimangono le restanti.
Verso la fine degli anni ’90, soprattutto con il “Decreto Bassanini”, inizia il percorso legislativo
Con la legge 124 del 1999 si giunge, infine, all’atteso “passaggio” (una necessità dell’Amministrazione non richiesta dai lavoratori che non hanno avuto nessuna possibilità di scelta).
art. 8, comma 2…omissis…a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
Sin q il passaggio graduale si rendeva necessario per assicurare le risorse per l’inquadramento del personale nei nuovi ruoli. ui tutto sembra accettabile, con alcune riserve. Il d.lgs 59/98 art. 25 prevede la qualifica dirigenziale per i capi d’istituto e con l’istituzione delle autonomie scolastiche L’art 14 DPR 8 marzo 1999 n 275 fissa l’inizio per il 1/9/2000 si pone il problema del personale.
Da qui l’accelerazione del trasferimento del personale con l’emanazione del DM 23/7/1999, n. 184 che ne fissa il passaggio allo Stato al 1.1.2000, si convocano i sindacati (CGIL,CISL,UIL, SNALS) e si dà vita al famoso accordo del luglio 2000
Chi firmò tale accordo non tenne conto che il salario degli enti locali è formato dal trattamento economico fondamentale e dal trattamento accessorio. Per consentire il tempestivo trasferimento viene attribuito il solo trattamento fondamentale con conseguente perdita economica della retribuzione annua complessiva.
Tutto ciò veniva giustificato dal fatto che era previsto il successivo definitivo inquadramento in base all’anzianità di servizio maturata presso l’Ente Locale di provenienza. Un accordo che comunque doveva essere solo un punto di partenza prima di procedere alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutti i servizi prestati presso l’ente locale di provenienza ai fini giuridici ed economici. 11
Invece quell’accordo veniva successivamente considerato definitivo dall’allora Governo D’Alema incapace di trovare un’altra soluzione, senza ottemperare a quanto prevedeva il comma 2 dell’art.8 della legge 124/99.
Si arriva poi alla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) del Governo Berlusconi, all’art.1 comma 218 recita: “Il comma 2 dell’art. 8 della legge 3 maggio, n. 124, si interpreta (omissis…) sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento …omissis…. costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro …. (omissis …)
La norma del comma 218 della Legge 266/2005 è in palese contrasto con l’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “ Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2. comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi” (nel nostro caso CCNL del comparto scuola e nel rispetto della Costituzione) 14
La legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), comma 218,articolo 1, costituisce una norma: 1. DI DUBBIA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE poiché discriminatoria nei confronti di lavoratori della scuola statale uguali in tutto (anzianità di servizio prestato nella scuola statale italiana, profilo professionale, qualifica, mansioni, etc.): ,
L’ art.8. è di dubbio significato interpretativo: • a. cambia nella forma e nella sostanza una legge precedente (legge 124/99, art.8, comma 2); • b. cambia nella forma e nella sostanza una legge precedente (legge 165/2001, art.45, comma 2);
Prima della Legge 266/2005, nel periodo dal 1.1.2000 (in vigore la legge 124/99) al 31.12.2005 i lavoratori della scuola ex EE.LL. avevano ottenuto giustizia in primo e secondo grado, sentenze ribaltate con la legge 266/05.
Una legge quest’ultima ripetutamente impugnata poiché in contrasto con le norme Costituzionalianche dalla Corte di Cassazione per violazione del diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sentenza Agrati), ha stabilito che l’applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali . 18
L’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative – retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa e poiché è intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole 19
Nel 2011 – è giunta la sentenza Scattolon (Venezia) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali da parte della Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO), che stabilisce che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “non devono essere collocati in una posizione meno sfavorevole per il solo fatto del trasferimento”. 20
La Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all’anzianità lavorativa maturata presso il “cedente”. 21
Lo stato italiano è stato pesantemente bastonato dalle due sentenze di ambito europeo e, poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, il Governo italiano dovrebbe trovare una soluzione (condizionale obbligatorio) eppure ancora oggi non si sono trovate soluzioni, sembra sia finito tutto nel dimenticatoio. 22
In sintesi, il concetto della legge 124/99 viene ribaltato: non è più l’anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l’ultimo stipendio percepito nell’ente locale a determinare l’anzianità, ai fini stipendiali, nello Stato! Cosicché, persone con 20 anni d’anzianità si vedono “retrocesse” a 2.
Il tutto, quindi, è stato causato da un semplice “accordo sindacale” firmato daCgil-Cisl-Uil e SNALS con l’Aran stravolgendo la ratio della L. 124/1999 24
Ex lsu Vennero introdotti all'inizio degli Anni Novanta con il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.Al fine di utilizzare i lavoratori espulsi dalle medie e grandi imprese ai quali veniva erogata la cassa integrazione dalle casse dello Stato (all'epoca, circa 850.000 lire mensili) si decise quindi, a fronte di quel costo sostenuto, di adibire tali lavoratori ad attività rivolte alla collettività (cosiddetti socialmente utili) presso i comuni di residenza, utilizzandone le professionalità e capacità lavorative.
Molti di questi lavoratori vennero inseriti negli enti locali e alcuni utilizzati nelle scuole come bidelli. • Sino al 2000 alcuni vengono utilizzati nei servizi scolastici come bidelli, svolgendo le stesse mansioni del personale di ruolo.
Gli LSU chiedono di essere stabilizzati nelle scuole come coll. Scolastici con il riconoscimento dei periodi maturati nelle scuole. Ma l’allora governo D’Alema, con un accordo sindacale CGIL, CISL, UIL, stabilisce che nelle scuole dove operano gli LSU il servizio di pulizia venga esternalizzato e affidato a società di pulizia che dovranno assorbire i lavoratori .
Per compensare il costo di questa operazione viene “accantonato”il 25% in molti casi il 30% dei cs delle scuole in questione.
In fase di determinazione organici del personale ATA sono accantonati, nelle Scuole presso cui prestano servizio di pulizia gli ex LSU, posti di collaboratori scolastico nella misura del 25% della dotazione organica di tale profilo nella Scuola; dall'art.4, comma 8 del decreto interministeriale (tabella E) complessivamente n. 11857 posti;La decurtazione dell'organico nella misura massima (25%) viene effettuata comunque a prescindere dal numero effettivo dei soggetti in servizio nella Scuola
Questo accantonamento non poteva generare perdite di personale di conseguenza negli istituti dove il personale era tutto di ruolo l’accantonamento è stato fittizio altre scuole per compensazione si sono trovate con riduzioni superiori al 25%
Gli appalti di pulizia vengono affidati a società cooperative che operano in ambito nazionale
Ma i costi elevati di tale operazione impongono, dopo molte proroghe, una ricerca di razionalizzazione del servizio abbassando i costi, che dovrebbero coincidere con il risparmio del 25% di accantonamento.
La soluzione l’attuale governo la trova nell’affidare alla CONSIP il nuovo appalto (al ribasso), con conseguenze disastrose per il personale che si vede drasticamente ridotte il numero di ore di lavoro con una pessima qualità del servizio.Ulteriore proroga di un mese per avere il tempo di trovare una soluzione.
È di questi giorni la decisione del governo che per bocca del ministro del lavoro Poletti (per caso ex presidente della lega cooperative) di stanziare circa 140.000.000 l’anno con la condizione che i lavoratori svolgano attività di formazione.
La spartizione degli appalti Di fatto non è cambiato nulla se non la redistribuzione o spartizione degli appalti. Le grosse società Emiliane al nord Italia e al sud consorzi locali.
Tutto sarebbe stato più semplice se, come proposto nel 2000, si fosse proceduto ad una stabilizzazione seria del personale , ma interessi diversi (politici, economici e sindacali) portano a scelte diverse che non tengono conto degli interessi del personale, della spesa pubblica superiore e della qualità del servizio
Mansioni dei collaboratori scolastici Con il passaggio del personale ata allo stato si pone anche il problema delle competenze in parte diverse per gli enti locali e per lo stato. Di fatto vengono sommati i due mansionari
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999 A/2: Profilo: Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, collaborazione con i docenti.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico In particolare svolge le seguenti mansioni: - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; - sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori 39
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar; - servizi esterni inerenti la qualifica
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 41
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica
L’assistenza di base al disabile sino ad allora garantita dagli enti locali, passa di competenza al personale scolastico ( collaboratori scolastici) attraverso incarichi dati dal DS e contrattati con le rsu( incarichi specifici )introdotti dal cccn 2003 tali incarichi potevano non essere accettati dal personale .
Viene istitutito L'art.7che prevede dei corsi di formazione per il personale ata. Nel caso dei collaboratori scolastici recita: sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso
Articolo 7 CCNL 2004—05 ART. 7 – Posizioni economiche per il personale ATA • 1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area B.
2. L’attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 46
Difficile segnare il confine tra assistenza di base e specialistica in alcuni casi…. Non sempre l’ente locale fornisce il personale richiesto. A poco servono gli incarichi specifici che vengono attribuiti al personale per assolvere a tale impegno, senza un’ adeguata preparazione, anche diversificata su vari tipi di disabilità che neanche la formazione data con l’art 7 fornisce.