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APPALTO. ART. 1655 C.C. è il contratto con cui una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Appalto e contratto d’opera.
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APPALTO • ART. 1655 C.C. è il contratto con cui una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
Appalto e contratto d’opera • Secondo giurisprudenza costante il contratto di appalto e il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo pur se coadiuvato da componenti della propria famiglia o di qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa
Presunzione di onerosità • Pagamento avviene , salvo patto diverso (generalmente a sal), con la conclusione e consegna dell’opera e con l’accettazione a seguito di collaudo da parte del committente
Rischio: possibilità di non realizzare guadagno, ma non è un contratto aleatorio • Revisione del prezzo ex art. 1664 • Diritto di recesso ad nutum per il committente anche ad opera iniziata ex art. 1671
Responsabilità del committente vs terzi • Una responsabilità del c. vs terzi risulta configurabile quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo x i terzi, ovvero si dimostri che il fatto lesivo è stato commesso in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente che /
Esorbitando dal proprio compito di sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza tale da rendere l’appaltatore un mero esecutore (es. infortunio sul lavoro)
SUBAPPALTO • Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei cfr dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto nell’esecuzione dell’opera si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto
Ne consegue che in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera , è il subappaltante che deve rispondere nei cfr del committente
Artt. 1667 difformità e vizi dell’opera e art. 1669 rovina e difetti di cose immobili
In tema di appalto non sussite incompatibilità tra le norme 1667 e 1669 nel senso che il committente di un immobile che presenti gravi difetti ben può invocare oltre al rimedio risarcitorio del danno (1669) anche ql del 1668 con riguardo ai vizi del 1667 purchè non sia incorso nella decadenza stabilita. Nella struttura le diverse fattispecie si configurano l’una come sottospecie dell’altra xkè i gravi difetti si manifestano inevitabilmente come vizi della medesima