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Aggiornamento: 9 Novembre 2010

Il Fondo per il sostegno al reddito dei dipendenti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Aspetti previdenziali dell’accordo del 15 Maggio 2009. Aggiornamento: 9 Novembre 2010. Le origini dell’accordo.

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Presentation Transcript


  1. Il Fondo per il sostegno al reddito dei dipendenti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Aspetti previdenziali dell’accordo del 15 Maggio 2009 Aggiornamento: 9 Novembre 2010

  2. Le origini dell’accordo • Art. 2 comma 28 Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (viene introdotto il meccanismo dei Fondi bilaterali per il sostegno al reddito) • Art.59 comma 6 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Viene prevista l’istituzione di un fondo bilaterale per il sostegno al reddito dei dipendenti di FS SPA)

  3. Le origini dell’accordo • Accordo del 21 maggio 1998 fra Ferrovie dello Stato S.p.a. e le OO.SS. Integrato dall’accordo del 23 novembre 1999 (Istituzione del Fondo di sostegno al reddito) • DM 21 maggio 1998 n.54T (recepimento dell’accordo e istituzione del Fondo)

  4. Le origini dell’accordo • Accordo del 15 Maggio 2009 (di integrazione e modifica dell’accordo istitutivo del Fondo a sostegno del reddito) • Dm 23 giugno 2009 n. 510 (di recepimento dell’accordo e nomina del comitato amministratore del Fondo)

  5. Le origini dell’accordo • Convenzione del 4 Giugno 2010 INPS-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO per l’erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS

  6. Le finalità del Fondo Art. 2 comma 28 Legge 23/12/1996 n° 662 Art. 3 Accordo del 15 maggio 2009 Favorire il mutamento e l’adeguamento delle Professionalità (prestazioni erogate in via ordinaria) Realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione (prestazioni erogate in via ordinaria e straordinaria)

  7. Tutti i lavoratori delle Società del Gruppo FS a cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività I destinatari Con iscrizione... AGO Fondo Speciale Ferrovie

  8. Cosa leggiamo nell’Estratto contributivo …. I destinatari AGO Fondo Speciale Ferrovie

  9. l’Estratto contributivo …. I destinatari AGO Fondo Speciale Ferrovie Vedi circolare INPS n° 204/2001

  10. I destinatari Circolare INPS n° 126/2010 l’Estratto contributivo …. Legge 122/2010 4.3 Fondo Ferrovie 4.3.1 - Abrogazione art. 124 DPR n. 1092/73 Il trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD dal Fondo Ferrovieri è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto. Il comma 12 undecies dell’art. 12 della legge n. 122 è intervenuto ad abrogare l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In conseguenza di tale abrogazione, con effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno trasferire la posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano la determinazione dell’onere di ricongiunzione.

  11. I destinatari Circolari INPS n° 126/2010;n°142/2010 l’Estratto contributivo …. Legge 122/2010 Art. 2 legge 29/79 Il comma 12decies dell’articolo 12 della legge in esame è inoltre intervenuto a modificare l’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che regola i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29 /79 da porre a carico di determinate categorie di dipendenti pubblici, stabilendo che i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo sono quelli di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.”

  12. I destinatari Circolari INPS n° 126/2010;n°142/2010 l’Estratto contributivo …. Legge 122/2010 La modifica normativa riguarda, in ambito Inps, gli iscritti al Fondo Ferrovieri, a carico dei quali era dovuto un onere di ricongiunzione determinato applicando ancora i coefficienti attuariali approvati con DM 27 gennaio 1964. Da quanto sopra discende che l’onere di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979, relativo a domande presentate al Fondo Ferrovieri a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge in esame, andrà determinato utilizzando i coefficienti in uso per la generalità dei soggetti che esercitano la facoltà di ricongiunzione, in vigore alla data di presentazione della domanda (attualmente si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007).

  13. Circolari INPS n°126/2010; n°142/2010 Legge n° 299/1980 e D.L. n° 78/2010 in Legge n° 122/2010 (art. 12, comma 12-decies)

  14. l’Estratto contributivo …. I destinatari AGO Fondo Speciale Ferrovie

  15. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Ordinaria Prestazioni erogate in via Straordinaria NO SI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

  16. Le prestazioni del Fondo • Prestazioni erogate in via Ordinaria • Finanziamento di programmi formativi riconversione e/o riqualificazione professionale finalizzati a superare situazioni di eccedenza • 2. Finanziamenti a favore di lavoratori da riduzione di orario/part-time superare situazioni di eccedenza.

  17. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Ordinaria Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie da parte delle società non possono riguardare interventi superiori a 18 mesi nell’arco di vigenza del Fondo Durata:

  18. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Ordinaria Retribuzione annua lorda RAL= E’ la retribuzione relativa ai 12 mesi precedenti l’inizio della procedura al netto delle seguenti voci:straordinario, trasferta (ccnl art.72 p.1) , premio di risultato, indennità di trasferimento, erogazioni una tantum a qualsiasi titolo N.B. La RAL costituisce la base di calcolo per la contribuzione correlata versata dal Fondo all’INPS durante la fruizione delle prestazioni ordinarie

  19. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Ordinaria • Riconversione e/o riqualificazione professionale • Assegno ordinario = • Retribuzione mensile lorda X 12 mensilità • RML = RAL/12 • Retribuzione giornaliera = RML/30 • TFR = RML/13,5 Misura :

  20. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Ordinaria 2. Riduzione di orario /part-time Assegno ordinario = 70/100 X (RML x Y/100) Y/100= percentuale di riduzione in relazione alle prestazioni non rese Misura :

  21. Le prestazioni del Fondo • Prestazioni erogate in via Straordinaria • Erogazione di assegni straordinari di accompagnamento a pensione di anzianità o vecchiaia ai lavoratori eccedenti Cessazione!

  22. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Straordinaria Gli assegni straordinari saranno erogati per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla decorrenza della pensione(…finestre…) Durata:

  23. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Straordinaria • Per accedere all’assegno straordinario il lavoratore deve: • Risultare tra il personale eccedentario dell’azienda • Avere, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, un’anzianità contributiva e un età tali che se incrementate della maggiorazione contributiva e dell’età consentono il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia e l’apertura delle relative finestre entro 48 mesi dalla cessazione. Requisiti:

  24. Le prestazioni del Fondo Prestazioni erogate in via Straordinaria Quale maggiorazione? Alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia il Fondo cessa di versare la contribuzione correlata verso l’INPS (Fondo Ferrovie o AGO). L’assegno tuttavia sarà in ogni caso corrisposto fino all’apertura della prima finestra utile per la decorrenza della pensione (anzianità o vecchiaia) fermo restando il limite di durata di 48 mesi Requisiti:

  25. REGIME APPLICABILE • Uguale o superiorea 18 anni • Inferiore a 18 anni • ZERO • Regime retributivoper il diritto e per il calcolo • Diritto: regime retributivoCalcolo: misto • Regime contributivoper il diritto e per il calcolo OCCORRE RILEVARE L’ANZIANITÀCONTRIBUTIVA POSSEDUTA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995(art.1, commi 12 e 13, legge 335/1995)

  26. Pensione di vecchiaia

  27. Diritto alla pensione di vecchiaia requisiti richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti AGO PENSIONE DIVECCHIAIA (art. 1 e 2 DLgs 503) ETÀ Uomini 65 anni Donne 60 anni ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Anni 20 con eccezioni (Art. 2, comma 3, DLgs n. 503/1992) Eccezioni: in alcuni casi sono sufficienti 15 anni di anz. contrib. RETRIBUTIVO: Dall’anno 2015 V. anche articolo 12, comma 12-bis, del DL n. 78/2010

  28. Diritto alla pensione di vecchiaia requisiti richiesti nel Fondo Speciale Ferrovie RETRIBUTIVO:PENSIONE DI VECCHIAIA - Anzianità contributiva: 25 o 30 anniin relazione al profilo professionale (art. 219 del DPR n. 1092/1973) (art. 6 del DLgs n. 503/1992) - Età: Uomini 65 anni; Donne 60 anni; (Articolo 5 DLgs n. 503/1992) (art. 2, comma 21, legge n. 335/1995) viaggiante, manovra e alcuni profili N/T 58 o 60 o 62 anni (Messaggio INPS n. 13645/2007)

  29. Fondo speciale FFSS Pensioni di vecchiaia (Messaggio INPS n. 13645/2007)

  30. Diritto alla pensione di vecchiaia requisiti richiesti nel AGO e nel Fondo Speciale Ferrovie dal 2008 CONTRIBUTIVO:PENSIONE DI VECCHIAIA - Anzianità contributiva:5 anni (Art. 1, comma 20, legge n. 335/1995) - Età:Uomini 65 anni; Donne 60 anni; (Art. 1, comma 6 lett b), legge n. 243/2004) - OPPURE: - anzianità contributiva di almeno 40 anni - requisiti pensione di anzianità (Art. 1, comma 6 lett b), legge n. 243/2004)

  31. Decreto-Legge n° 78/2009 convertito in Legge n° 102/2009 modificato dalla legge n° 122/2010 Dal 2010 l’elevazione dell’età pensionabile delle donne iscritte ai fondi esclusivi e l’incremento del Requisito di età sulla speranza di vita

  32. La pensione di vecchiaia (D.L. n° 78/2009 in Legge n° 102/2009 e legge n. 122/2010 ) Incremento speranza di vita- valori provvisori

  33. Messaggio INPS N°30289 del 30/12/2009 (…) si conferma che l’art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge con la legge n. 102/2009, non trova applicazione nei confronti delle lavoratrici iscritte al Fondo speciale FS, le quali, come disposto dall’art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, continuano a conseguire a domanda, e purché abbiano raggiunto il limite di servizio previsto per il proprio profilo professionale, la pensione di vecchiaia dal compimento del 60° anno di età in poi.

  34. La pensione di vecchiaia (D.L. n° 78/2009 in Legge n° 102/2009 e legge n. 122/2010 ) Incremento speranza di vita- valori provvisori

  35. Le finestre della vecchiaia

  36. LA PENSIONE DI VECCHIAIA Lavoratori dipendenti AGO e FONDO FFSS FINESTRE DI USCITA Valide per chi matura il requisito entro il 31 dicembre!!! 2010 Le finestre riportate si applicano anche alle pensioni di vecchiaia nel sistema contributivo per i lavoratori dipendenti: con diritto specifico o in caso di opzione al sistema contributivo

  37. Tabella riepilogativa: finestre per i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o al fondo FS - pensione di vecchiaia

  38. Se i requisiti sono maturati dal 2011 in poi si applicano le nuove finestre Norma valida per il sistema retributivo, misto e contributivo, comprese le pensioni supplementari

  39. Per chi matura i requisiti dal 2011 in poi cambiano le finestre per le pensioni di vecchiaia e di anzianità (compresa quella con i 40 anni) – finestra unica 12 mesidal mese di maturazione dei requisiti Per chi ha solo contributi da lavoro dipendente e per i pubblici dipendenti 18 mesidal mese di maturazione dei requisiti Per i lavoratori dipendenti con contribuzione mista e per gli autonomi

  40. Schema Data di maturazione dei Requisiti previsti dalla norma + (Dal 2015) mesi indice speranza di vita + Finestra di 12 mesi o di 18 mesi = Decorrenza economica prestazione

  41. Pensione di anzianità

  42. Requisiti perfezionati dal 2008: pensione di anzianità Lavoratori dipendenti iscritti AGO E FONDO FS

  43. Pensione di anzianità dal 2011 - lavoratori dipendenti AGO e FF.SS.

  44. Pensione di anzianità INPS E INPDAP Legge n. 243/2004 art. 1 comma 9 Pensione di anzianità INPS e INPDAP Settore Pubblico e privato Fino al 31/12/2015 possono accedere al pensionamento di anzianità: le lavoratrici dipendenticon un’anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni *.Condizione per poter accedere al diritto: lelavoratrici devono optare per sistema di calcolo contributivo Sistema retributivo e misto

  45. La riforma della previdenza Le quote per l’accesso alla pensione di anzianità www.inca.it DETERMINAZIONE DELLE QUOTE Dal 1/7/2009 il diritto alla pensione di anzianità del sistema retributivo/misto e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi con il c.d. “sistema delle quote”. Il diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età anagrafica (rispettare l’età minima: 59, 60, 61, ecc..) e anzianità contributiva (si deve raggiungere sempre le 1820 settimane per il diritto) raggiunge la quota stabilita dalla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007. Nel determinare l’anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel “sistema delle quote” deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto (DS, malattia, ecc..)

  46. La riforma della previdenza Le quote per l’accesso alla pensione di anzianità www.inca.it DETERMINAZIONE DELLE QUOTE età: l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.

  47. La riforma della previdenza Le quote per l’accesso alla pensione di anzianità www.inca.it DETERMINAZIONE DELLE QUOTE anzianità contributiva: l’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365. Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’art. 59, c. 1, L. 449/97.

  48. www.inca.it AGO Legge n° 247/2007 (Articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1) • COME SI COSTRUISCE LA QUOTA? • Esempio pratico INPS: • Lavoratore nato il 20 maggio 1950 che al 30 settembre 2009 ha compiuto 59 anni, 4 mesi, 11 giorni (59 anni e 133 giorni di calendario) di età ed ha maturato 1854 settimane di contributi raggiunge così la quota: • 133/365 = 0,364 + 59 = 59,364 + • 1854/52 = 35,654 = • --------------- • 95,018 Divisore 365 o 366 • l’età dell’assicurato, espressa in anni con arrotondamento al terzo decimale; • l’anzianità assicurativa, espressa in anni con arrotondamento al terzo decimale

  49. www.inca.it Legge n° 247/2007 FONDO FS Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365. Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997. • Esempio pratico INPS: • Stesso lavoratore con 59 anni e 133 giorni di età ed ha maturato 35 anni, 8 mesi e 10 giorni (arrotondati a 35 anni e 8 mesi) di contributi raggiunge così la quota: • 133/365 = 0,364 + 59 = 59,364 + • 8 x 30 = 240/360 = 0,667 + 35 = 35,667 = • ------- • 95,031

  50. Le finestre della anzianità

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