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08-02-2010 Relatori: E. Agostini – L. De Rossi

Cristiano Cestaro WWW.CSGROUP.IT. 08-02-2010 Relatori: E. Agostini – L. De Rossi. programma. Quadro Normativo di Riferimento. Legge 27 dicembre 2006 n.296 Articolo 1, comma 1116: Tracciabilità dei rifiuti

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Presentation Transcript


  1. Cristiano Cestaro WWW.CSGROUP.IT 08-02-2010 Relatori: E. Agostini – L. De Rossi

  2. programma

  3. Quadro Normativo di Riferimento Legge 27 dicembre 2006 n.296 Articolo 1, comma 1116: Tracciabilità dei rifiuti Relativamente all’anno 2007 è costituto un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e prelevata una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  4. Quadro Normativo di Riferimento Direttiva UE/2008/98/CE (Guue 22 novembre 2008 n. L 312): Direttiva Inerente i Rifiuti Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. Articolo 14: Costi. 1. Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

  5. QuadroNormativodiRiferimento Direttiva UE/2008/98/CE (Guue 22 novembre 2008 n. L 312): Direttiva Inerente i Rifiuti Articolo 17:Controllo dei rifiuti pericolosi Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale (n.d.r. e il SISTRI???)e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

  6. Quadro Normativo di Riferimento Direttiva UE/2008/98/CE (Guue 22 novembre 2008 n. L 312): Direttiva Inerente i Rifiuti Articolo 35: Tenuta di registri 1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti. 2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

  7. Quadro Normativo di Riferimento Direttiva UE/2008/98/CE (Guue 22 novembre 2008 n. L 312): Direttiva Inerente i Rifiuti Articolo 36: Applicazione e sanzioni 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti. 2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

  8. Quadro Normativo di Riferimento • Legge 03 Agosto 2009 n. 102 Articolo 14-bis: Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti • Entro centottanta giorni (omissis) definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (segue)

  9. Quadro Normativo di Riferimento • Legge 03 Agosto 2009 n. 102 Articolo 14-bis: Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti • … Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

  10. Quadro Normativo di Riferimento G.U. n. 9 (S.O. n. 10) del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il D.M. 17 dicembre 2009Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il D.M. 15 febbraio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

  11. Con che obiettivo è stato istituito il SISTRI??? • Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti • Combattere l’illegalità e comportamenti non conformi alla norma • Conoscere in tempo reale i dati relativi all’intera filiera dei rifiuti pericolosi e speciali (urbani per la Campania) • Semplificare le procedure utilizzando l’informatizzazione dei processi

  12. Conseguenze dirette degli obiettivi del SISTRI • Sostituire il "registro di carico/scarico", il "formulario di identificazione" e il "MUD" con dispositivi elettronici ed informatici (ndr e la scheda movimentazione?) semplificando le procedure per le imprese con conseguente riduzione dei costi di gestione. • Rendere possibile un controllo più costante e aggiornato relativo ai flussi dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e dei rifiuti urbani Campani: il SISTRI è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

  13. Conseguenze dirette degli obiettivi del SISTRI Costituire un sistema di tracciamento tramite GPS delle attività/percorsi effettuati dai mezzi autorizzati a trasportare Rifiuti Speciali (ed urbani per la regione Campania – SITRA)

  14. Conseguenze dirette degli obiettivi del SISTRI Controllare gli accessi agli Impianti di Discarica (Art.1 c.5) egli impianti di incenerimento rifiuto (corr. Art. 2)prevedendo l’obbligo, per i gestori di tali impianti, di installare, presso gli impianti medesimi, senza alcun costo, specifiche apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi. L’installazione e la manutenzione delle apparecchiature è effettuata dal personale del SISTRI, al quale è riservato in via esclusiva l’accesso ai suddetti apparati.

  15. Conseguenze dirette degli obiettivi del SISTRI Costituire un sistema di memorizzazione telematico unico per tutti gli operatori di filiera per le comunicazioni delle quantità e della qualità dei rifiuti gestiti.

  16. Le fasi del SISTRI Iscrizione a SISTRI Consegna dei dispositivi Start up per 30 gg Avvio definitivo

  17. Cos’è il SISTRI??? Componenti: Hardware  Sistemi di Monitoraggio Token USB BLACK BOX www.sistri.it Software 

  18. Cos’è il SISTRI??? Componenti Token USB: il dispositivo per l’accesso in sicurezza al SISTRI; ognuno di questi dispositivi è associato da uno a fino un massimo di 3 “Titolari della firma elettronica”, cioè, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB per la creazione della firma elettronica. Al dispositivo sono abbinati l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK).

  19. Cos’è il SISTRI??? Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate  e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale - Articolo 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) In particolare il comma 2 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

  20. Cos’è il SISTRI??? Componenti: Black Box:il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto. A questo dispositivo vanno abbinati una USBdedicata e una scheda SIM dati di qualsiasi operatore telefonico da installare a bordo della Black Box. I costi della scheda SIM sono a carico dell’utente. I dispositivi restano di proprietà del Sistri e vengono affidati in comodato d’uso. • contenitore di dimensioni 15x10x5 cm; • modulo di ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo; • modulo di comunicazione dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell’utente; • modulo di sicurezza; • modulo di interfaccia con il dispositivo USB; • batteria tampone; • memoria locale per consentire l’archiviazione dei dati.

  21. Cos’è il SISTRI??? • Prerequisiti non indicati nel decreto: • Un personal computer dotato di porta USB (facilmente accessibile) • Una stampante collegata (per stampare le schede SISTRI…) • Accesso ad internet • Scanner?

  22. Cos’è il SISTRI??? • Che cosa manca per completare il Decreto: • Linee Guida per la compilazione delle sezioni • movimentazione • Decreto Ministero Ambiente per la definizione dei criteri di interconnessione diretta tra i sistemi informativi • (Art. 8 c. 3 – entro il 13.02.2010) • Norme inerenti il sistema sanzionatorio • Abrogazione esplicita di registri c/s, formulari, MUD, …

  23. Struttura del DM 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” pubblicato in GU il 13 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo si compone di 12 articoli e 4 allegati: ART. 1 (Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) ART. 2 (Rifiuti urbani della regione Campania) ART. 3 (Modalità di iscrizione al SISTRI) ART. 4 (Contributo di iscrizione al SISTRI) ART. 5 (Informazioni da fornire al SISTRI) ART. 6 (Particolari tipologie) “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” pubblicato in GU il 13 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo si compone di 12 articoli e 4 allegati: ART. 1 (Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) ART. 2 (Rifiuti urbani della regione Campania) ART. 3 (Modalità di iscrizione al SISTRI) ART. 4 (Contributo di iscrizione al SISTRI) ART. 5 (Informazioni da fornire al SISTRI) ART. 6 (Particolari tipologie)

  24. Struttura del DM 17 dicembre 2009 ART. 7 (Modalità operative semplificate) ART. 8 (Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale gestori ambientali) ART. 9 (Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo) ART.10 (Catasto dei rifiuti) ART. 11 (Comitato di vigilanza e controllo) ART. 12 (Disposizioni transitorie) ALLEGATO IA (articolo 3, comma 3) ALLEGATO IB (articolo 3, comma 6, lettera c) ALLEGATO II (articolo 4, comma 5) ALLEGATO III (articolo 5, comma 1)

  25. MODIFICHE del DM 17 dicembre 2009 attraversoil DM del 15 febbraio 2010

  26. MODIFICHE del DM 17 dicembre 2009 attraversoil DM del 15 febbraio 2010

  27. MODIFICHE del DM 17 dicembre 2009 attraversoil DM del 15 febbraio 2010

  28. Definizioni (Allegato 1 A) Operatore/i: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono obbligati ad aderire al SISTRI nonché i soggetti che possono aderire al sistema su base volontaria; Unità Locale: l’impianto o l’insieme delle unità operative (ndr. solo per produttori iniziali) ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascunasede presso la quale vengonoconferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento; Delegato: il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l’operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell’operatore; (omissis) • Delegato (Corr. Art. 12.): • Delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. • Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato“, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa

  29. Soggetti Obbligati Primo Gruppo • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi > 50 dipendenti (compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8 del Dlgs 152/2006). • Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazione industriali, artigianali, da recupero e smaltimento rifiuti, fanghi …(Art. 184 c. 3 lett. c, d e g) > 50 dipendenti • Commercianti, intermediari Consorzi Istituiti • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (art. 212 c. 5 del Dlgs 152/2006) • Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento • Terminalista concessionario dell'area portuale, l'impresaportuale,  i responsabili degli uffici di gestione in caso di trasporto ferroviario, … • Comuni e gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania

  30. Soggetti Obbligati Secondo Gruppo • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi < 50 dipendenti (compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8 del Dlgs 152/2006). • Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazione industriali, artigianali, da recupero e smaltimento rifiuti, fanghi …(Art. 184 c. 3 lett. c, d e g) da 11 a 50 dipendenti

  31. Soggetti ad Adesione Volontaria TerzoGruppo • Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. che producono rifiuti non pericolosi • Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazione industriali, artigianali, da recupero e smaltimento rifiuti, fanghi… (Art. 184 c. 3 lett. c, d e g) < 10 dipendenti • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8  • Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti da lavorazione diverse da quelle industriali, artigianali, da recupero e smaltimento rifiuti, fanghi… (diverse da quelli di cui Art. 184 c. 3 lett. c, d e g)

  32. Iscrizioni Start-Up 14-01-2010 13-07-2010 28-02-2010 (01-03) 12-08-2010 13-02-2010 30-03-2010 Primo Gruppo 30-03-2010 Primo Gruppo 29-04-2010 Secondo Gruppo Secondo Gruppo Adesioni Volontarie Adesioni Volontarie Officine 13-02-2010 12-08-2010 12-08-2010

  33. Definizioni (Allegato 1 A) Siti di Distribuzione: • Sedi provinciali delle Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura • Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio Industria Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

  34. Consegna dispositivi elettronici • Ai soggetti iscritti (tranne che per l’attività di trasporto ) saranno consegnati: • Un dispositivo elettronico per l’accesso dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo USB), idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni nonché a memorizzarle sul dispositivo (massimo 3 certificati elettronici associati ai delegati individuati in sede di iscrizione). • È richiesto undispositivoUSBperciascunaunitàlocale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale.  • Nel caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è riconosciuta la facoltà di richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.

  35. Consegna dispositivi elettronici • Ai soggetti iscritti per attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (Art. 212 c. 5 D. Lgs. 152/2006 ) saranno consegnati: • UN dispositivo USB per la sede legale dell’impresa e UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUN VEICOLO • In alternativa UN dispositivo USB per ogni Unità Locale (Corr. Art. 4) pagando il relativo contributo per ogni unità locale • UNdispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (BLACK BOX), con la funzione di monitorare il percorso, (consegna ed installazione avviene presso le officine autorizzate) • I costi di installazione e quelli per l’acquisto della necessaria carta Sim sono a carico dei soggetti obbligati

  36. Operativitàdel SISTRI (Art.5) LeSchedeSISTRI • Scheda SISTRI REGISTRO CRONOLOGICO • Scheda SISTRI AREA • MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

  37. Operatività del SISTRI (Art.5) 1 1 Produttore 1 1 1

  38. Operatività del SISTRI (Art.5) 2 Delegato Azienda di Trasporto 2 2

  39. Operatività del SISTRI (Art.5) 3 Conducente del Mezzo 3

  40. Operatività del SISTRI (Art.5) 4 Delegato del Destinatario 4 4

  41. Operatività del SISTRI (Art.5) 5 Scarico del percorso a cura del Conducente 5

  42. Operatività del SISTRI (Art.5) Conclusione delle Operazioni Produttore Intermediari /Consorzi Destinatario Trasportatore

  43. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 1: Carico dati a cura del Produttore COMPILAZIONE SEZIONE REGISTRO CRONOLOGICO Tale sezione viene compilata dal produttore/ detentore dei rifiuti entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e contiene le informazioni sulle caratteristichequalitative e quantitative del rifiutoprodotto.

  44. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 1: Carico dati a cura del Produttore - SEZIONE AREA MOVIMENTAZIONE Quando il produttore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali di accesso al sistema e seleziona nella scheda SISTRI Area Registro Cronologico il CER con il corrispondente quantitativo.

  45. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 1: Carico dati a cura del Produttore - SEZIONE AREA MOVIMENTAZIONE In automatico il SISTRI genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione avente uno specifico CODICE IDENTIFICATIVO. Il Produttore deve compilare i campi previsti tra i quali: il Trasportatore, l’eventuale presenza di un Intermediario, l’indicazione dell’impiantodi Destinazione e il caricamento del certificato Analitico se previsto.

  46. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 2: Carico dati a cura del Trasportatore - SEZIONE AREA MOVIMENTAZIONE • Il Delegatodell’azienda di Trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, aperta dal produttore, per la parte di sua competenza. I campi che il delegato dell’azienda di trasporto deve compilare sono: • MezzoUtilizzato • Conducente • Targa • DataMovimentazione • Percorso • Trattaintermodale.

  47. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 3: Effettuazione del Servizio di Raccolta e Trasporto Il conducente del mezzo che, partito dalla sua azienda con l’autoveicolo dotato della corrispondente BLACK BOX, del relativo dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione (da istruzioni SISTRI) si reca dal Produttore. Terminato il carico dei rifiuti il conducente inserisce il Token USB nel computer del produttore per dare il via al tracciamento del percorso, il Produttore stampa la scheda movimentazione che viene sottoscritta dal produttore e dal conducente.

  48. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 4: Conferimento all’Impianto di Destino Giunto presso l’impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell’impianto, il delegato dell’azienda accede al SISTRI, si autentica e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza. I campi del delegato dell’azienda di destinazione risultano essere: spedizioneaccettatae quantitativoricevuto.

  49. Operatività del SISTRI Fase 4: Conclusione delle operazioni Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l’Azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il Gestore dell’impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti. Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l’inserimento del Token USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l’invio al SISTRI dei dati memorizzati dalla BLACK BOX durante il percorso.

  50. Operatività del SISTRI (Art.5) Fase 5: Conclusione delle operazioni e generazione del registro cronologico • I Registri Cronologici vengono automaticamente compilati dal sistema SISTRI alla conclusione del movimento (allegato 3). • Per il Trasportatore inoltre: • Vengono identificate due fasi: • Fase “carico” nel momento in cui il conducente del mezzo, all’arrivo all’impianto di produzione del rifiuto inserisce il suo USB nel PC del produttore • Fase “Scarico” nel momento in cui il delegato dell’azienda di destinazione prende il carico il rifiuto. • Nel caso in cui siano sopraggiunti eventiesterni durante la movimentazione (es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico respinto – ndr. emergenze) il delegato dell’Azienda di trasporto accede al sistema, si autentica e compila il campo annotazioni.

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