140 likes | 608 Views
Concetto di Titolare Effettivo (Beneficial Owner) art. 1, lett. u). ?Titolare Effettivo" ? la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonch? la persona fisica per conto della quale ? realizzata l'operazione o un'attivit?, individuate sulla ba
E N D
1. AntiriciclaggioTitolare effettivoe Adeguata Conoscenza della Clientela Attuazione della Terza Direttiva n. 60 del 2005
D. Lgs. 231 del 14.12.2007
2. Concetto di Titolare Effettivo (Beneficial Owner) art. 1, lett. u)
“Titolare Effettivo” č la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale č realizzata l’operazione o un’attivitŕ, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico del presente decreto
3. Titolare Effettivo art. 2 dell’allegato tecnico al Decreto La persona fisica o le persone fisiche che esercitino un controllo diretto ovvero indiretto sulla persona giuridica (25% piů uno di partecipazione al capitale sociale);
La persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione dell’entitŕ giuridica (es. amministratori di fatto);
I futuri beneficiari, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% piů uno del patrimonio dell’entitŕ giuridica o che esercitno il controllo in tale misura, la categoria di beneficiari se giŕ determinati (nel caso di trust e fondazioni).
4. Obbligo di adeguata verifica della clientelaart. 15 e ss. Adeguata Verifica della clientela (art. 15 -18 - 19)
Adeguata Verifica della clientela (art. 28 rinforzata)
Adeguata Verifica della clientela (art. 25 semplificata)
5. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientelaart. 18 Identificazione del cliente e verifica dell’identitŕ (documenti, dati, informazioni)
Identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identitŕ
Ottenimento di informazioni sullo scopo, la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
6. Modalitŕ di adempimento degli obblighi art. 19Identificazione e verifica identitŕ del cliente Documenti validi:
Carta d’Identitŕ;
Passaporto;
Patente di guida;
Patente Nautica;
Libretto della pensione;
Porto d’armi;
Tessere di riconoscimento rilasciate da una P. A. purchč munite di fotografie e timbro (Tessere Mod. A/T);
Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.
7. Modalitŕ di adempimento degli obblighi art. 19 Identificazione e verifica dell’identitŕ del titolare effettivo:
Adozione, per le persone giuridiche, di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio;
Ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;
Verifica delle transazioni effettuate nella costanza del rapporto al fine di effettuare un controllo costante dello stesso.
8. Obblighi del Cliente – art. 21
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilitŕ, tutte le informazioni per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) forniscono per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali siano a conoscenza
9. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela art. 28 Nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente gli intermediari adottano specifiche misure per compensare il rischio:
Accertamento dell’identitŕ attraverso documenti, dati o informazioni supplementari;
Certificazione dei documenti forniti o richiesta di idonea certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
Verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato da un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
10. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela - art. 25 I destinatari del Decreto non sono soggetti agli obblighi se il cliente č:
Uno dei soggetti indicati all’art. 11, 1° comma e 2° comma, lett. b) e c);
Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
Un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
11. Formazione del personale art. 54 I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori includendo programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivitŕ potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, al tal fine la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi operative seguite dai riciclatori o dai finanziatori del terrorismo.
La violazione dell’obbligo di formazione del personale e dei collaboratori č sanzionata con la sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 a Euro 200.000,00 (art. 56 “Sanzioni Amministrative”).
12. Implementazione del novero dei reati previsti in materia di Responsabilitŕ penale degli Enti (D. Lgs. 231 del 2001) L’art. 63 del Decreto ha inserito tra le fattispecie rilevanti (art. 25 octies):
Art. 648 “Ricettazione”
Art. 648 bis “Riciclaggio”;
Art. 648 ter “Impiego di denaro, beni o utilitŕ di provenienza illecita”
13. Entrata in VigoreDisposizioni transitorie e finali art. 66 Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto