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La nascita della Costituzione

La nascita della Costituzione. STATUTO ALBERTINO. L’Italia nasce come Stato unitario nel 1861. La prima Costituzione del Regno d’Italia fu lo Statuto Albertino , concesso da Carlo Alberto nel Regno Sardo- piemontese nel 1848.

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La nascita della Costituzione

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Presentation Transcript


  1. La nascita della Costituzione

  2. STATUTO ALBERTINO L’Italia nasce come Stato unitario nel 1861. La prima Costituzione del Regno d’Italia fu lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel Regno Sardo- piemontese nel 1848. Nel 1861 lo Statuto divenne la Carta Costituzionale del Regno d’Italia e rimase formalmente tale fino all'entrata in vigore dell’attuale Costituzione. 2

  3. Dopo la II guerra mondiale 2 giugno 1946: • Gli italiani votano per: • Referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica. • Assemblea Costituente. • Per la prima volta votano le donne e si realizzò il suffragio universale. • Risultato del referendum: vinse la Repubblica, con il 54,3% dei voti.

  4. Differenza tra Monarchia e Repubblica Monarchia e Repubblica sono due diverse forme di Governo • Nella Repubblica il capo dello stato è il Presidente della Repubblica = carica elettiva • Nella Monarchia il capo dello stato è il Re = carica ereditaria 4

  5. ASSEMBLEA COSTITUENTE • Il 2 giugno 1946 vennero eletti 556 membri appartenenti a diversi partiti politici. • L’Assemblea aveva innanzitutto il compito di redigere la nuova Costituzione italiana. • L'Assemblea nominò al suo interno una Commissione di 75 membri, incaricati di stendere il progetto generale della Costituzione. • La Commissione si suddivise a sua volta in tre sottocommissioni: • diritti e doveri dei cittadini; • organizzazione costituzionale dello Stato; • rapporti economici e sociali. 5

  6. LA NUOVA COSTITUZIONE • La Costituzione • venne discussa e approvata il 22 dicembre 1947 • venne promulgata da Enrico De Nicola • entrò in vigore il 1 gennaio 1948. • L’Assemblea Costituente venne sciolta il 12 maggio 1948, dopo l'adozione della nuova Costituzione italiana.

  7. Aprile 1948 • Elezioni del 1° Parlamento della Repubblica. • Elezione da parte del Parlamento del 1° Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi. • Presidente del Consiglio: De Gasperi.

  8. STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE • PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12): contengono i principi che ispirano tutta la Costituzione. • PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTT. 13-54): contengono le regole fondamentali sui rapporti Stato/cittadini. • PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 55-139): contengono le regole sui principali organi dello Stato.

  9. Caratteristiche della Costituzione • Votata perchè fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che era stata votata dal popolo italiano. • Scritta perchè contenuta in un testo legislativo scritto e votato. • Lunga in quanto, oltre a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che prevedono I diritti etico-sociali e quelli economici. • Rigida sia perchè per modificarla sono necessarie leggi costituzionali. Le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte costituzionale. • Democratica perchè riconosce ampio potere al popolo. 9

  10. Art. 1Costituzione Italiana Una Repubblica fondata sul lavoro

  11. « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.»

  12. L’articolo 1 cost. sancisce in modo solenne: • il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l’Italia è una Repubblica; • il carattere democratico della repubblica: cioè che si basa sul consenso del popolo (sovranità popolare); • che la Nazione è fondata sul lavoro: tutti coloro che esercitano un’attività lavorativa sono al centro della vita politica, economica e sociale del Paese.

  13. Principio Democratico Repubblica Democrazia Forma di stato La forma di governo non è modificabile neppure con Leggi Costituzionali (art.139 cost) Diretta Quando il popolo prende direttamente le decisioni (Referendum ecc.) Rappresentativa Quando le decisioni sono prese dai rappresentanti eletti liberamente dal popolo

  14. ARTICOLO 2 « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »

  15. Tre principi fondamentali Principio Personalistico Principio Pluralistico Principio Solidaristico

  16. PRINCIPIO PERSONALISTICO “…riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo”

  17. I diritti inviolabili dell’uomo Diritti che appartengono all’uomo in quanto tale SONO SIA • Nuovi diritti che possono nascere per i cambiamenti della società e le scoperte tecnico-scientifiche: • -Diritto alla privacy • Diritto all’identità sessuale • Divieto di clonazione umana I Diritti “tipici”, riconosciuti dalla costituzione dagli articoli 13 e seguenti

  18. PRINCIPIO PLURALISTICO “…riconosce i diritti inviolabili …nelle formazioni sociali”

  19. Formazioni sociali La Cost. riconosce diritti inviolabili AI GRUPPI nei quali l’uomo vive e sviluppa la sua personalità Ad esempio: Famiglia, Scuola, Sindacati, Associazioni religiose, Associazioni culturali, Partiti politici Al tempo stesso la Cost. riconosce diritti inviolabili all’uomo NEI GRUPPI dove l’uomo vive.

  20. PRINCIPIO SOLIDARISTICO • POLITICA • ECONOMICA • SOCIALE “ …e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà AI QUALI NON CI SI PUO’ SOTTRARRE

  21. di solidarietà POLITICA dovere di voto Dovere di conoscere le leggi DOVERIINDEROGABILI di solidarietà ECONOMICA Dovere di contribuire alle spese dello stato di solidarietà SOCIALE Dovere di educare, istruire e mantenere i propri figli con i tributi

  22. Art. 3 Cost. • “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

  23. Uguaglianza formale comma 1 • Tutti i cittadini sono UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE = • La legge non può trattare in modo diverso le persone per motivi di sesso, razza, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni personali o sociali. • La Corte Costituzionale ha precisato che uguaglianza significa che debbono essere trattate in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni ragionevolmente diverse. • Sono ammessi quindi trattamenti differenziati solo per situazioni particolari: il trattamento diverso deve presentare delle particolari ragioni che rendano ragionevole la differenziazione, che la giustifichino (PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA).

  24. Uguaglianza sostanziale comma 2 • Lo Stato ha il compito di ELIMINARE QUEGLI OSTACOLI economici e sociali che impediscono la piena realizzazione dell’uguaglianza tra i cittadini • Fondamento dei diritti sociali: istruzione, sanità.. • Vanno ad esempio concesse borse di studio ai meritevoli oppure vanno eliminate le barriere architettoniche, per permettere piena mobilità ai disabili.

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