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Dicembre 2005

Dove va la previdenza complementare: presentazione del decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005. Dicembre 2005. Presentazione di Angelo Marinelli.

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  1. Dove va la previdenza complementare: presentazione del decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 Dicembre 2005 Presentazione di Angelo Marinelli A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  2. Attuazione della delega conferita dall’art.1, comma 2,lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243. Principi di delega contenuti nella legge 243/2004 Il Governo è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 243/04 (6 ottobre 2004), uno o più decreti legislativi nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare o dell’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria Applicazione Il Governo ha adottato, in data 5 – 12 - 2005, il decreto legislativo attuativo delle deleghe in materia di previdenza complementare, previste dalla legge 243/04 che entra in vigore dal 1° gennaio 2008, salvo che per le norme relative all’attività regolamentare e al finanziamento della COVIP. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  3. Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare” I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 1° gennaio 2008) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  4. La legge delega ha stabilito: “Il ricorso a persone particolarmente qualificate ed indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione, nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti” …ed il Decreto attuativo prevede: Limitatamente alle forme pensionistiche istituite tramite la contrattazione collettiva, per accordo o per regolamento aziendale, l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche ad uno dei consiglieri di amministrazione A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  5. E per il pubblico impiego cosa cambia? • Tutto è rinviato all’adozione dello specifico decreto legislativo, previsto dalla legge 243/04 “Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente integralmente la previgente normativa”. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  6. Intanto per i dipendenti del pubblico impiego… In data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta all’Aran l’ipotesi di accordo quadro che proroga il termine indicato dall’art. 2, comma 3, dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare. Il termine per esercitare l’opzione per il passaggio dal TFS al TFR con contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza complementare, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  7. l ’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti “I fondi pensione aperti devono prevedere l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio.La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano”. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’adesione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  8. La subordinazione del trasferimento del TFR all’assenza di oneri per le imprese • Dal reddito d’impresa le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti); • il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari; • Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste dal decreto legge 30 –09- 2005, n° 203; Per le imprese che non presentano i requisiti previsti dal fondo di garanzia per l’accesso al credito, non si applicherà il “silenzio – assenso” limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  9. La possibilità, per i fondi pensione, di dotarsi di linee di investimento che assicurino rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  10. L’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni per il sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le altre anticipazioni, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  11. La possibilità di contribuire volontariamente, alle forme pensionistiche anche oltre i 5 anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile • La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (da notare come, rispetto al principio di delega, il periodo sia stato ampliato), a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare; • il lavoratore che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di scegliere autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche a carico del fondo. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  12. Il perfezionamento dell’unitarietà e omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare La COVIP dovrà: • dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali, al fine di tutelare l’adesione consapevole deisoggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le stesse forme, garantendo la comparabilità dei costi; • disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  13. Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di omissioni contributive e finanziamento della COVIP A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare: • é finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, presso l’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; • é destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  14. L’applicazione delle modalità tacite di trasferimento del TFR alla previdenza complementare, garantendo che il lavoratore abbia un’adeguata informazione sulla tipologia della previdenza complementare, sulle facoltà di scelta fra le varie forme pensionistiche e sui rendimenti stimati del fondo pensione a favore del quale il silenzio – assenso opera Ai fine di realizzare gli obiettivi del decreto, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  15. E per i fondi che attuano gestioni caratterizzate da aspetti etici o ambientali? I fondi pensione dovranno esporre nel rendiconto annuale e nelle comunicazioni inviate agli iscritti gli aspetti sociali, etici ed ambientali presi in considerazione nella gestione delle risorse e nell’esercizio dei diritti di voto relativi ai titoli in portafoglio A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  16. La previdenza complementare dopo la riforma Il lavoratore, entro 6 mesi dal 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs attuativo), potrà: • Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta • Manifestare il proprio dissenso all’adesioneIl TFR rimane in azienda • Non esprimere alcuna scelta (silenzio)Decorsi i sei mesi previsti dal d. Lgs, il TFR viene conferito al fondo di previdenza complementare previsto dai contratti o accordi collettivi anche territoriali, salvo sia intervenuto un accordo aziendale fra le parti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  17. TFR e “silenzio assenso” Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale): • ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni; • ai fondi pensione “contrattuali”; • ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA; • ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di cooperative In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  18. La portabilità del contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. • Viene destinato alla pensionistica, collettiva ed individuale scelta dal lavoratore nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali; Il contributo del datore si lavoro previsto dai contratti Collettivi o dagli accordi aziendali (qualora il lavoratore ne abbia diritto) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  19. Fondi pensione. Rendimenti pluriennali- dati COVIP 2005 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  20. Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  21. Lavoratori con prima occupazione precedente al 29-04-93 I lavoratori con prima occupazione precedente alla data del 29 aprile 1993 possono: • Qualora già iscritti ad un fondo pensione alla data entrata in vigore del decreto, scegliere,entro sei mesi, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro (se non esprimono nessuna volontà il TFR maturando residuo verrà conferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi siano già iscritti); • qualora non iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, scegliere, entro sei mesi, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti collettivi ovvero, qualora questi non prevedano il conferimento del TFR alla previdenza complementare, in misura non inferiore al 50% (se non esprimono nessuna volontà il TFR maturando residuo verrà integralmente conferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva). A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  22. Ed inoltre ...... Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica; l’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro; gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica nel caso esista una gestione multicomparto A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  23. Previdenza Complementare • Prestazioni agli iscritti: • Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  24. Anticipazione Riscatto (per cessazione del rapporto di lavoro) Le Prestazioni prima del pensionamento A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  25. Le anticipazioni Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un’anticipazione della posizione individuale maturata: • per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); • per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); • per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di imposta sull’anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  26. Il riscatto ed il trasferimento della posizione maturata Al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà possibile: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività ; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  27. L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro A scelta dell’iscritto: • il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; • Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; • Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) Perdita dei requisiti di partecipazione(passaggio ad altra azienda) In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  28. L e p r e s t a z i o n i accessorie in caso di morte dell’iscritto dopo il pensionamento A miglior tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  29. Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell’importo accumulato presso il fondo) mal’iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando l’importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS). Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie; In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell’aderente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla pensione obbligatoria. Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  30. 9. La ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare • Viene modificato il meccanismo di deducibilità fiscale dal reddito complessivo della contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari tramite la fissazione di un limite massimo, per la deducibilità, espresso esclusivamente in valore assoluto (5164,87 euri); • Viene rivista la disciplina fiscale delle anticipazioni e delle prestazioni, in forma di capitale e di rendita; • Non viene modificata l’aliquota dell’imposta sostitutiva (11%) che colpisce i rendimenti finanziari conseguiti dal fondo pensione A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  31. Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l’attuazione della legge delega la deducibilità prevista dal decreto, a partire dal 1° gennaio 2008 La deducibilità oggi… 12% r e d. c o m p. 5. 1 6 4, 5 7 5. 1 6 4, 5 7 • Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164 euri, fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive Il decreto legislativo prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164 euri annui. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  32. La deducibilità fiscale max dei contributi per i lavoratori di prima occupazione nei venti anni successivi al quinto di partecipazione presso il fondo pensione • Limite max per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2008 I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2008 possono, solo per i primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme: • contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e la somma dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche; • per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 25.882,85 meno la SOMMA dei contributi versati nei primi 5 anni 5.164,57 euri A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  33. La tassazione delle prestazioni richieste in forma di capitale Prima della delega 33% 50% Tassazione separata al netto dei rendimenti già colpiti da imposta Tassazione separata al lordo dei rendimenti già colpiti da imposta Dopo la delega 50% Ritenuta a titolo d’imposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo e della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%). A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  34. La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta • il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; • Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; • Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti • La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento • Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette (es.: per prestazioni effettuate in mancanza dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie, con un minimo di 5 anni di contribuzione alle forme pensionistiche complementari) 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) 23% A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  35. A s p e t t i f i s c a l i Versamento Riscossione Investimento Deducibile IRPEF fino a 5.164 euro del reddito complessivo Imposta sostitutiva sui rendimenti ottenuti dal fondo, anno per anno 11% Le prestazioni in forma di capitale e quelle in forma di rendita verranno colpite, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15 % ridotta dello 0,30 % per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla prev. compl.fino ad una riduzione max del 6% Contributo del lavoratore Deducibile IRPEF contr. INPS del 10% a carico del datore di lavoro Contributo aziendale Più numerosi sono gli anni di anzianità presso il Fondo Pensione più aumenta il rendimento composto del capitale TFR che va al F.P. In sospensione di imposta A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  36. Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi” Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421: a)     alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il nuovo limite di deducibilità; b)    alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; • c)     alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime fiscale sulle prestazioni. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  37. Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi” Le forme pensionistiche già istituite dalla data del 15 novembre 1992, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle norme relative al finanziamento (TFR) e alla disciplina delle prestazioni (anticipazioni, prestazioni in forma capitale). Ai relativi contributi versati continuerà ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  38. Entrata in vigore del decreto legislativo Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui:: • all’art. 16, comma 2, lettera b) – norme relative al finanziamento della COVIP, con onere a valere sul contributo di solidarietà; • all’art. 18 – vigilanza sulel forme pensionistiche complementari; • all’art. 19 – compiti della COVIP • all’art. 22, comma 1 – disposizioni finanziarie relative allo stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative Queste disposizioni entrano il vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  39. Le norme specifiche per le imprese di assicurazione • Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: • alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma 3 del decreto, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; • alla predisposizione del regolamento previsto dallo stesso articolo 13, comma 3. • I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. • A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione,anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

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