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LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri)

LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri) studiobarbieri@iol.it FERRARA, 14 OTTOBRE 2011. COLLEGIO IPASVI DI FERRARA. 1. 1.

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LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri)

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Presentation Transcript


  1. LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri) studiobarbieri@iol.it FERRARA, 14 OTTOBRE 2011 COLLEGIO IPASVI DI FERRARA 1 1

  2. Il mercato dei servizi sanitari, come risulta tracciato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, se da un lato è teso a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria (obbligo dello Stato consacrato dall'art. 117 Cost.) dall’altro deve deve trovare un equilibrio con le necessità derivanti dai limiti oggettivi delle risorse organizzative e finanziarie. • T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 16/03/2011, n. 2356 avv. Giannantonio Barbieri 2

  3. c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi; avv. Giannantonio Barbieri 3

  4. d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato • D.lgs. 502/92. art. 8 quater avv. Giannantonio Barbieri 4

  5. Il settore della sanità è investito da due fenomeni che caratterizzano le moderne società complesse: l’evoluzione della tecnica e ricerca scientifica e la tendenza a sfruttarne i risultati in termini di profitto. Si realizza così la gestione capitalistica dell’innovazione tecnologica fonte: antonio lepre avv. Giannantonio Barbieri 5

  6. Conseguenze: • 1) inarrestabile sviluppo di tecnologie sofisticate; • 2) espansione della ricerca e della sperimentazione in campi inesplorati sino a poco tempo fa, non solo per la inadeguatezza di mezzi e di conoscenze ma anche perché la coscienza sociale, religiosa e giuridica riteneva che certi confini non si potessero superare. avv. Giannantonio Barbieri 6

  7. Si parla di: “commercializzazione/imprenditorializzazione” dell’attività sanitaria anche per le notevoli risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per l’erogazione dei servizi richiesti avv. Giannantonio Barbieri 7

  8. IL CONTRATTO DI SPEDALITA’ (MUTUATO DALL’ESPERIENZA FRANCESE) • Comprende, oltre alle prestazioni sanitarie in senso stretto , una serie di altre prestazioni: • alloggio e ristorazione; • disponibilità di attrezzature adeguate; • sicurezza degli impianti; • organizzazione dei turni di assistenza; • custodia dei pazienti; • servizi infermieristici; • altro avv. Giannantonio Barbieri 8

  9. Costituiscono la “buona organizzazione” Quale conseguenza? avv. Giannantonio Barbieri 9

  10. L’ente è responsabile ex art. 1218 codice civile non solo dei danni riferibili alla condotta dei propri sanitari, ma anche dei danni riconducibili a carenze organizzative formando l’efficienza dell’organizzazione oggetto di un vero e proprio obbligo strumentale ex art. 1175 cod. civ. avv. Giannantonio Barbieri 10

  11. 1218. Responsabilità del debitore. • Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile avv. Giannantonio Barbieri 11

  12. 1175. Comportamento secondo correttezza. • Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza avv. Giannantonio Barbieri 12

  13. La responsabilità deve essere scrutinata valutando la condotta in un preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la parte del danno che dovrà gravare sui sanitari. • CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 13

  14. . L'esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile alla mole di rischio incombente a causa delle "anomale" condizioni di lavoro in cui i sanitari si trovarono ad esercitare la professione - nel caso di specifico presso una sezione di cardiologia. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 14

  15. Altresì, in sede di giudizio di responsabilità, potere riduttivo dell'addebito è attribuito anche ai turni gravosi di lavoro. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 15

  16. FATTOIn sede civile e penale è stata affermata la negligenza degli odierni convenuti, medici responsabili della XX Cardiologia dell'XXa, i quali avevano omesso di disporre alcuni accertamenti strumentali che avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente la gravissima patologia, poi rivelatasi letale, di S. G., 16

  17. paziente ricoverato in data 29 dicembre 1995 e poi deceduto in data 2 gennaio 1996, presso quella struttura sanitaria, per "collasso cardiocircolatorio acuto in soggetto con emopericardio acuto da dissezione aortica". I suddetti sanitari, in solido con l'A.U.S.L. n. X di Agrigento, sono stati condannati al risarcimento del danno in favore dei familiari del predetto Sig. S avv. Giannantonio Barbieri 17

  18. Con invito a dedurre del 28 aprile 2006, è stato contestato agli odierni convenuti il danno all'erario per € 637.430,00, pari alle somme complessivamente pagate dall'A.U.S.L. alla famiglia del Sig. S. a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e fiscali, così come risultanti dai pagamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria 18

  19. Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta degli odierni convenuti deve essere scrutinata tenendo in debita considerazione il contesto ambientale in cui gli stessi svolsero la loro attività. Al riguardo parte attrice ha evocato sia la situazione di eccezionalità in cui versava la suddetta sezione di Cardiologia, sia l'imprevedibile e contingente situazione generale aggravata nel periodo in esame dall'assenza (giustificata) del dott. B. G., addetto all'Ecocardiografo 19

  20. Tale giustificata assenza, osserva il PM., non solo finì con l'aggravare il carico dei lavoro degli odierni convenuti, ma assunse un ben più pregnante rilievo nella considerazione che, nella circostanza, non fu effettuato un ecocardiogramma, cui era addetto il medico assentatosi, che avrebbe potuto consentire una tempestiva corretta diagnosi 20

  21. Tenuto conto delle croniche carenze organizzative e di personale, delle prolungate condizioni di stress psico-fisico alle quali erano sottoposti i dott. N. e C., aggravatesi vieppiù nel periodo in esame, parte attrice, sussistendo tutti gli elementi per affermarne la responsabilità, 21

  22. ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, perché rispondano del danno complessivo da addebitare nella misura di € 60.000,00, da ripartire in parti eguali (€ 30.00,00 ciascuno), pari al 10% circa delle somme complessivamente pagate dall'Azienda Sanitaria, assumendo che il restante 90% debba ritenersi imputabile "alla particolare situazione ambientale, alle generali condizioni organizzative, nonché alle imprevedibili circostanze sfavorevoli". 22

  23. Con memoria depositata in data 26 febbraio 2007, il convenuto N. C. L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea osservando che: nessuna colpa, può essergli ascritta in quanto, così come risulta dalla lettura delle sentenze penali e civili, l'unico medico in grado di eseguire ed interpretare l'ecocardiografo era il dott. B., assente in quel periodo; 23

  24. le gravissime condizioni ambientali, le generali carenze organizzative e le imprevedibili circostanze sfavorevoli non possono certamente ascriversi al medesimo; l'ospedale di X aveva stipulato pochi anni prima una polizza assicurativa, ma il premio della polizza fu pagato in ritardo e ciò dimostra la cattiva situazione ambientale in cui gli stessi si trovarono ad operare 24

  25. Ne consegue,secondo la tesi difensiva riassunta, che la responsabilità per la morte del paziente deve essere attribuita per intero all'Azienda Sanitaria, per non aver dotato la XX Cardiologia di X degli strumenti diagnostici necessari per intervenire efficacemente in casi come quello in esame 25

  26. Quanto mai eloquente appare, infatti, il libello introduttivo del giudizio allorché mette in luce le gravissime condizioni di stress psico-fisico in cui versavano i due medici, condizioni acuite anche dall'assenza del dott. B., assente in quel periodo per un grave lutto che lo aveva colpito. 26

  27. In tale fattispecie, non può certamente gravare in toto sugli odierni convenuti la responsabilità per la mancanza di formazione del personale e per l'organizzazione del servizio, finalizzata a garantire un uso dell'ecoardiografo senza soluzione di continuità 27

  28. AREA DELLA RESPONABILITA’ • La responsabilità può essere definita come l’obbligo o il dovere di svolgere attività ti o di conseguire risultati. 28

  29. Comprende un responsabilità personale, intesa come l’affidabilità della persona nell’assumersi gli obblighi legati al suo ruolo • E una responsabilità organizzativa: è l’obbligo di rispondere a una autorità del proprio lavoro e dei propri risultati, 29

  30. L’attività di coordinamento si estrinseca in a attività si programmazione, gestione e valutazione. • Il coordinatore programma, coordina e controlla …. il miglior utilizzo delle risorse umane e/o delle apparecchiature nell’ambito dell’articolazione organizzativa in relazione agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, ….. 30

  31. CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO OPERATO e l’attribuzione, anche al fine di valorizzarne l’autonomia e la responsabilità , di una specifica indennità di coordinamento 31

  32. Occorre distinguere tra responsabilità professionali, per le quali è necessario risalire alla specificità delle competenze, e responsabilità gestionali, connesse all’esercizio delle funzioni di programmazione/organizzazione dell’attività del gruppo avv. Giannantonio Barbieri 32 32

  33. Chi ha funzioni di direzione e organizzazione è titolare di un potere/dovere di fornire preventivamente tutte le indicazioni di carattere programmatico e le direttive di carattere tecnico organizzativo necessarie per un efficiente svolgimento dell’attività all’interno del gruppo di lavoro (equipe) avv. Giannantonio Barbieri 33 33

  34. Responsabilità dirigenziale? • È una forma di responsabilità del tutto separata da quella civile, penale, amministrativa, disciplinare. 34

  35. La caratteristica della responsabilità di gestione a cui il soggetto è tenuto, è che non risponde per la correttezza formale del suo comportamento, ma del risultato sostanziale della sua attività. • L’obiettivo è quello di perseguire la strada dell’efficienza dell’attività, in aggiunta al rispetto formale delle regole che alla stessa presiedono 35

  36. La responsabilità manageriale non si fonda tanto sulla violazione doloso o colposa dei doveri d’ufficio, ma piuttosto sulla inidoneità e sulla incapacità del professionista a conseguire risultati adeguati, in senso formale e sostanziale, ai compiti loro affidati, con conseguenti negative implicazioni sul buon andamento dell’attività dell’organizzazione • E’ una responsabilità per risultati ….. 36

  37. PROBLEMA • se è vero che il capitale impiegato dal professionista è il capitale intellettuale, può succedere (?) che qualche scelta, coerente con il proprio status professionale, coerente dal punto di vista etico e deontologico, molto professionale, si riveli “non aziendalistica” …… 37

  38. 1) la linea decisionale di gestione-amministrazione • 2) la linea decisionale clinico-assistenziale Vanno sempre d’accordo? Ma devono andare d’accordo? Devono essere affiancate? O sovrapposte ? 38

  39. “… insorgono a carico dell’ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico (sic!, n.d.r.) e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze Cass. 14 luglio 2004, n. 13066 39 39

  40. Svolgimento del processo • (omissis) e (omissis) in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio (omissis) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (omissis) il Dott. (omissis) e la Dott.ssa (omissis) 40

  41. Esponevano che (omissis) alla sua prima gravidanza, per accordo intervenuto con il proprio ginecologo, Dott. (omissis) si era ricoverata presso la clinica della (omissis) per fine gestazione. avv. Giannantonio Barbieri 41

  42. Dopo essere stata visitata per due volte dal Dott. (omissis) era stata trasferita in sala parto e con l'assistenza di un altro sanitario, la Dott.ssa (omissis), aveva dato alla luce il neonato, previa applicazione della ventosa. 42

  43. Le condizioni del neonato si erano presentate subito precarie, tanto che era stato ricoverato al Policlinico (omissis) dove era stata emessa una diagnosi di "asfissia perinatale, convulsioni". Poichè in conseguenza di questa situazione il bambino aveva subito gravi danni chiedevano la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento avv. Giannantonio Barbieri 43

  44. Il Tribunale di Roma condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni liquidati in lire 2.968.000.000, oltre interessi. 44

  45. Successivamente, è stato affermato che la responsabilità della casa di cura è generalmente "responsabilità per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura assume, … 45

  46. direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esercizio dell'intervento richiesto", individuando dunque nel contratto e nell'art. 1218 c.c. il titolo della responsabilità (Cass. 8 gennaio 1999, n. 103). avv. Giannantonio Barbieri 46

  47. Quest'ultima decisione, poi, richiamando il rischio d'impresa che ai assume la casa di cura, precisa che in questo rischio "è compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228". 47

  48. La struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione, quale danno conseguente alla violazione dell’obbligo accessorio connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all’esatto adempimento della prestazione sanitaria • Chindemi D., La responsabilità della strutta sanitaria, in Sanità pubblica e privata, Maggioli, 2006/ 2 pag.28 e segg. 48 48

  49. Gli enti ospedalieri, sia pubblici che privati, sono stati trasformati in aziende, strutturate secondo le regole della moderna impresa, e soggetti anche al rischio d’impresa che consiste nella conseguente responsabilità per la cattiva, insufficiente e inidonea gestione dell’azienda Chindemi avv. Giannantonio Barbieri 49 49

  50. In altri termini la struttura, quale debitore della prestazione complessa di «assistenza sanitaria », deve ritenersi tenuta a mettere a disposizione il proprio apparato strutturale organizzativo e tecnologico in funzione della cura del paziente. avv. Giannantonio Barbieri 50

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