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CONOSCERE PER COMPRENDERE

DL 122 del 25 giugno 2008 / Documento economico

tavorian
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CONOSCERE PER COMPRENDERE

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Presentation Transcript


    1. CONOSCERE PER COMPRENDERE

    3. L.133- Art.15 : Costo dei Libri di testo

    4. L.133: Art.16- facoltŕ di trasformazione in fondazioni delle universitŕ ( F.U.)

    5. Art. 17:Progetti di ricerca di eccellenza

    6. Art 66: Turn over

    7. Art.64: Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

    9. Tagli Da tutto ciň devono derivare per il bilancio le seguenti economie: dal 2009-2012 dalla scuola pubblica 7miliardi 832 milioni di euro dal 2009-2013 economie dalle universitŕ: 1miliardo 441,5 milioni di euro una riduzione di 87.400 posti docenti, di cui 14.000 nella scuola primaria e 44.000 Ata ( 131.400 POSTI DI LAVORO)

    10. Piano Programmatico ( di cui art 64) Premessa Il nostro sistema d’istruzione sta vivendo da anni una preoccupante crisi i cui effetti sono tra l’altro evidenziati da ricorrenti indagini nazionali ed internazionali: a fronte: - di una spesa per allievo superiore alla media OCSE, - di un rapporto insegnanti studenti decisamente piů alto rispetto alla media europea … si riscontrano: consistenti divari tra gli esiti scolastici degli studenti italiani e quelli degli altri paesi OCSE e ritardi significativi nei livelli di conoscenza e di competenza relativi agli apprendimenti di base ed in particolare della matematica e della comprensione linguistica …………

    11. OCSE :Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico ORGANISMO INTERNAZIONALE CHE FORNISCE STATISTICHE, DATI ECONOMICI E SOCIALI RAGGRUPPA 30 PAESI MEMBRI CHE CONDIVIDONO L’IMPEGNO PER L’ESISTENZA DEI GOVERNI DEMOCRATICI E UN ‘ECONOMIA DI MERCATO. CONDUCE RICERCHE SU CAMBIAMENTO SOCIALI E SU MODELLI D’ EVOLUZIONE DI SETTORE ( COMMERCIO AMBIENTE - AGRICOLTURA- TECNOLOGIA- POLITICA FISCALE..) ANALIZZA, VALUTA E ANTICIPA GLI SVILUPPI DI SETTORE

    17. Dati Scuola Secondaria

    18. Dati Universitŕ

    23. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE INTERNAZIONALE PER STUDENTI 15- enni P.I.S.A.

    33. A fronte di tale situazione:

    34. Si rende necessario ed urgente procedere : alla revisione degli ordinamenti scolastici, dei piani di studio e dei quadri orari, all’attivazione di politiche del territorio efficaci, alla definizione e al riordino del sistema di istruzione professionale all’insegna della “essenzialitŕ” e della “continuitŕ” e alla luce di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali da ridefinire rapidamente …… alla revisione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul territorio, che elimini nel triennio duplicazioni di indirizzi ….. secondo criteri di corretto dimensionamento con scelte di politica scolastica piů aderenti ai bisogni del territorio e meglio integrate con la formazione professionale, l’istruzione post-secondaria e l’istruzione per gli adulti attraverso TRE macro aree d’intervento: 1. Revisione degli ordinamenti scolastici; 2. Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali; 3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole. mediante l’emanazione di uno o piů Regolamenti anche attraverso l’adozione di decreti ministeriali e interministeriali

    36. Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola

    37. Scuola Primaria Va privilegiata l’attivazioni di classi affidate ad un unico docente e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali

    38. Opzioni organizzative del Tempo Scuola la prima (27 ore), corrispondente all’orario di insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attivitŕ opzionali facoltative; la seconda (30 ore) comprensiva dell’orario opzionale facoltativo e con l’introduzione del maestro prevalente; quest’ultimo nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le scuole; potrŕ altresě aversi una estensione delle ore di lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa. L’insegnamento della lingua inglese č affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato.

    39. Scuola secondaria di I grado Il modello a 29 ore, estensibile a 36 ore per i tempi prolungati che possono garantire le condizioni di mensa e frequenze pomeridiane. Le discipline potrebbero essere cosě suddivise: 9 ore italiano, storia, geografia piů cittadinanza e costituzione, la nuova disciplina prevista dal DL 137/08; ( ! ) 5 ore lingue; 8 ore matematica, scienze e tecnologia; 2 ore corpo, movimento e sport; 2 ore musica e strumento musicale; 2 ore immagine; 1 religione.

    40. Licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane

    41. DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n.137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'. Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;…………………….. Il presidente della Repubblica emana il il seguente decreto-legge

    42. Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1ş settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universitŕ Articolo 1. (Cittadinanza e Costituzione). 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresě attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    43. Art. 2.: Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivitŕ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

    44. Art. 3:Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 1.Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimitŕ, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

    45. Art. 4: Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola. 2.Con apposita sequenza contrattuale č definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

    47. Art. 5: Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti

    48. Articolo 5-bis. (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

    49. Art. 6 : Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria., a seconda dell'indirizzo prescelto 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto

    50. Articolo 7. (Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia). 1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivitŕ professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivitŕ didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

    51. 1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ART.8 (Norme finali)

    52. “Facciamo l’ipotesi… “… cosě astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale perň formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno difetto di essere imparziali. C’č una certa resistenza; in quelle scuole c’č sempre, perfino sotto il fascismo c’č stata. Allora il partito dominante segue un’altra strada (č tutta un’ipotesi teorica,intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi.

    53. BIBLIOGRAFIA

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