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La tassazione dei dividendi transfrontalieri

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO. La tassazione dei dividendi transfrontalieri. 25 febbraio 2008 Prof. Thomas Tassani Dr. Fabrizio Bulgarelli. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO.

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La tassazione dei dividendi transfrontalieri

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi transfrontalieri 25 febbraio 2008 Prof. Thomas Tassani Dr. Fabrizio Bulgarelli

  2. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il diritto comunitario e l’armonizzazione in materia di imposte dirette

  3. IL DIRITTO COMUNITARIO Primario: • Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25 Marzo 1957) • Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) • Trattato di Amsterdam (Amsterdam, 2 ottobre 1997) • Trattato di Nizza (Nizza, 26 febbraio 2001) Derivato: • Regolamenti • Decisioni • Direttive • Pareri e Raccomandazioni

  4. IL DIRITTO COMUNITARIO • I trattati non attribuiscono alle istituzioni comunitarie competenze in materia tributaria tali da permettere loro la creazione di una propria imposta. • La politica fiscale comunitaria nasce come: • politica negativa, finalizzata cioè a prevenire misure che creino ostacoli alle libertà fondamentali di circolazione all’interno dell’Unione • politica positiva di armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati Membri

  5. IL Diritto Comunitario - (Art. 2 Trattato CE) • Ai sensi dell’articolo 2 del Trattato CE, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta (…) • Questi scopi vasti ed ambiziosi sono perseguiti mediante l’instaurazione di un mercatocomune (…) e il graduale riavvicinamentodellepoliticheeconomiche degli Stati membri.

  6. Il Diritto Comunitario - (Art. 3 Trattato CE) L’articolo 3 del Trattato CE, stabilisce una serie di misure che dovrebbero costituire la base per la formazione di un mercato comune: • divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioniquantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misuredieffettoequivalente; • una politica commerciale comune; • un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; • (…)

  7. Il Diritto Comunitario - La Politica Negativa Disposizioni tributarie del Trattato CE: • Articolo 90 - stabilisce una divieto di ordine generale alle discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti importati dagli Stati membri; divieto di protezione prodotti nazionali; • Articolo 91 - aggiunge il divieto di tassare in modo più severo le merci comunitarie importate rispetto ai prodotti interni; • Articolo 92 - costituisce una deroga ai precedenti principi, da attuarsi solo in casi eccezionali e per periodi limitati, permette l’applicazione di imposte speciali sulle importazioni e la concessione di agevolazioni alle esportazioni al fine di compensare eventuali divari fiscali fra gli Stati membri

  8. Il Diritto Comunitario L’Armonizzazione delle legislazioni degli Stati Disposizioni fiscali del Trattato CE: • Articolo 93 - prevede l’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri nella misura e nei limiti in cui tale armonizzazione sia necessaria per un corretto funzionamento del mercato interno. La norma richiede che le disposizioni adottate per raggiungere tale obiettivo siano approvate all’unanimità dagli Stati membri e limita alle sole imposte indirette la possibilità di intervento in questo ambito giuridico. - Sesta direttiva in materia di IVA

  9. Il Diritto ComunitarioIl riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Disposizioni generali del Trattato CE: Articolo 94 - Consente al Consiglio degli Stati Membri di intervenire qualora reputi che le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi aderenti abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune. Rimane il vincolo al principio di unanimità. • Direttiva Madre Figlia (n. 435/1990) • Direttiva sulle Riorganizzazioni Societarie (n. 434/1990) • Direttiva Interessi e Canoni (n. 49/2003)

  10. Principi generali e libertà fondamentali del Trattato • Principi generali: • Art. 12: Principio di non discriminazione in base alla nazionalità; • Art. 18: Cittadinanza dell’Unione (libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati Membri); • Libertà fondamentali: • Art. 23: libera circolazione delle merci • Art. 39: libera circolazione dei lavoratori • Art. 43: libertà di stabilimento • Art. 49: libera prestazione di servizi • Art. 56: libera circolazione dei capitali e dei pagamenti

  11. Principi generali e libertà fondamentali del Trattato • La Corte di Giustizia europea, investita dagli organi giurisdizionali nazionali di una serie di problematiche interpretative, è intervenuta laddove gli Stati membri rischiavano di compromettere le libertà fondamentali. • Ha contribuito a sviluppare un’interpretazione dinamica delle disposizioni del Trattato CE. • Numerose decisioni della Corte hanno prodotto effetti importanti sulle legislazioni fiscali degli Stati membri, comportando l’obbligo di adeguamento interno.

  12. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi ed il contesto comunitario

  13. L’imposizione sugli utili infragruppo nell’Unione Europea • Le imposte dirette non sono armonizzate all’interno dell’Unione Europea • Tale assenza di armonizzazione coinvolge non solo le imposte sulle società, ma anche le ritenute applicate sui dividendi • Le aliquote di imposta differiscono da Stato membro a Stato membro • La Commissione Europea non contrasta tale fenomeno, non considerandolo manifestazione di concorrenza fiscale dannosa • Gli Stati membri possono utilizzare differenti sistemi per evitare la doppia tassazione economica in caso di distribuzione di dividendi: principalmente il sistema dell’imputazione e quello della esenzione

  14. L’imposizione sugli utili infragruppo nell’Unione Europea • Numerosi problemi emergono in relazione alle distribuzioni di utili tra soggetti con sedi in Stati membri diversi • La Direttiva Madre/Figlie ha solo parzialmente risolto tali problemi • Numerosi casi sono stati decisi e d altri sono attualmente pendenti davanti alla Corte di Giustizia Europea • Una questione essenziale concerne la circostanza se in caso di distribuzioni di dividendi transnazionali, sia legittimo sostenere un’imposizione complessiva superiore (tenendo conto delle imposte applicate in entrambi gli Stati membri) rispetto al caso di una distribuzione di dividendi tra soggetti residenti nello stesso Stato membro

  15. La libera circolazione dei capitali • L’articolo 56, par. 1 del Trattato prevede che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi” • L’articolo 58, par. 1 prevede che le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di distinguere tra contribuenti che non sono nella stessa posizione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale • Lo stesso articolo al paragrafo 3, stabilisce che le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al liberomovimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56

  16. La libera circolazione dei capitali • Discriminazione:: quando si hanno situazioni paragonabili in cui una specifica misura fiscale deve essere applicata nello stesso modo • La Corte di Giustizia pone sempre particolare attenzione allo scopo della misura specifica • Se la residenza non è un fattore rilevante, allora la misura fiscale dovrà essere applicata sia ai residenti che ai non-residenti nella stessa situazione • La residenza è normalmente un fattore non scriminante ai fini dell’applicazione della misura fiscale

  17. L’imposizione sugli utili infragrupponell’Unione Europea, i Trattati contro le doppie imposizioni e il Trattato dell’Unione • La Corte di Giustizia di regola rispetta i principi consolidati del diritto internazionale tributario recepiti in Convenzioni contro le doppie imposizioni • Ciò trova applicazione a diverse categorie di redditi, in relazione ai quali il potere impositivo è attribuito in base alla Convenzione • In particolare per quanto concerne la tassazione dei dividendi in genere il potere impositivo è esercitato da entrambi gli Stati membri coinvolti: lo Stato della fonte, nonchè lo Stato delle residenza del contribuente che riceve il reddito • Gli Stati membri hanno vari metodi di mitigare la doppia imposizione economica internazionale e la Corte di Giustizia non ha interferito su tali scelte

  18. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi e le norme applicabili

  19. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI • DIVIDENDI “IN USCITA”: distribuiti da un soggetto residente in Italia (Stato fonte) ad un soggetto non residente (Stato del percettore); • DIVIDENDI “IN ENTRATA”: distribuiti da un soggetto non residente (Stato fonte) ad un soggetto residente in Italia (Stato del percettore); • DIVIDENDI “COMUNITARI” (Dir 90/435/CEE): distribuiti da società “FIGLIA” residente UE a società “MADRE” residente UE (con partecipazione >= 15%, in precedenza 25%)

  20. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI TRE LIVELLI DI NORME: • 1) Norme interne • Stato della fonte • Stato della residenza • 2) Norme convenzionali • (Art. 10 Convenzione Mod. OCSE) • 3) Norme comunitarie • Recepite nello Stato della fonte • Recepite nello Stato della residenza

  21. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DISCIPLINA APPLICABILE: • Dividendi “Madre-figlia”: Direttiva (o regime convenzionale più favorevole (art. 27 bis/600)) + Norme interne • Dividendi “in entrata” e ”in uscita”: Convenzione + Norme interne

  22. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI PRINCIPIO DI TASSAZIONE: Art. 10 Modello OCSE (Potestà impositiva concorrente): • Tassazione nello Stato di residenza • + • Facoltà di ritenuta nello Stato della Fonte • (con clausola “effettivo beneficiario”) • <= 5% (partecipazione al capitale >= 25%) • <= 15% (altri casi)

  23. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI NOZIONE DI “DIVIDENDO TRANSNAZIONALE”: • (Convenzione (art. 10) + rinvio a norma nazionale (art. 44, 1° co., lett. e) e f), Tuir)) NUCLEO DELLA NOZIONE (più ampia della nozione civilistica) : • “Redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili e i redditi da altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legge dello Stato della fonte”.

  24. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO I dividendi in uscita

  25. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma formale interna (individua l’Italia come Stato della fonte nei confronti del socio non residente): • a) Persone fisiche: art. 23, comma 1, lett. b, Tuir • b) Società di capitali o enti commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b, e 152, comma 2, Tuir • c) Enti non commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b, e 153, comma 2, Tuir

  26. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” • Norma formale convenzionale (individua l’Italia come Stato della fonte nei confronti del socio non residente): • Art. 10 Convenzione Mod. OCSE (potestà impositiva concorrente)

  27. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma sostanziale interna: • art. 27, 3° co., D.p.r. n. 600/1973: ritenuta d’imposta 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad imposta sul reddito negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, o “white list”; 27% negli altri casi (12,5% agli azionisti di risparmio), (soggetto passivo è il sostituto). • Rimborso max. 4/9 ai non residenti che dimostrino di aver pagato l’imposta all’estero in via definitiva.

  28. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma sostanziale convenzionale: • art. 10, nn. 2 e 4, Convenzione Mod. OCSE: • tassazione anche nello Stato della fonte, in conformità alla legge ivi vigente: • art. 27, D.p.r. n. 600/1973 • art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973 (Dividendi “Madre-figlia”) • La ritenuta “in uscita” non si applica se il socio non residente ha una S.O. nello Stato della fonte.

  29. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” • Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973: Rimborso della ritenuta al socio non residente (può essere più vantaggioso della Direttiva “Madre” ”Figlia”) (ad. es. Convenzioni Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito)

  30. L’introduzione della “white list” BLACK LIST WHITE LIST WHITE LIST Passaggio da un meccanismo di individuazione dei “Paesi fiscalmente pericolosi” a uno di individuazione dei “Paesi fiscalmente compatibili”

  31. L’introduzione della “white list” Principali articoli del TUIR interessati: • art. 2 Trasferimento residenza fiscale • art. 47 Utili da partecipazione • art. 68-87 Plusvalenze • art. 73 Residenza dei soggetti Ires • art. 89 Dividendi • art. 110 Transazioni con paradisi fiscali • art. 167-168 CFC e collegate estere • art. 168-bis Identificazione paese White List con successivo D.M.

  32. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO I dividendi in entrata

  33. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN ENTRATA” • Norma formale interna (localizza il percettore): • Socio persona fisica: art. 2 Tuir • Socio soggetto Ires: art. 73 Tuir • Norma formale convenzionale: • art. 10 Convenzione Mod. OCSE: tassazione concorrente anche nello Stato di residenza del socio

  34. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN ENTRATA” • Norme sostanziali interne: • art. 47 Tuir (art. 27, 1° e 4° comma, D.p.r. 600/1973) • art. 59 Tuir • art. 89 Tuir (eccezione: art. 134, 1° comma, lett. a) Tuir: Consolidato Mondiale; limiti al credito d’imposta estero ex art. 165, comma 19, Tuir; non si applica agli utili provenienti da Stati in Black List; va calcolato, in caso di società percipienti, sul 5% dell’imposta versata all’estero)

  35. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il regime “madre-figlia”

  36. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI • DIVIDENDI COMUNITARI: derivano dalla partecipazione al capitale della società figlia

  37. Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”, modificata con Direttiva 2003/123/CEE Nessuna tassazione sui dividendi in capo alla casa madre (tax max consentita su 5% dividendi ricevuti) Nessuna ritenuta su distribuzione dividendi

  38. Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”, modificata con Direttiva 2003/123/CEE Condizioni di applicabilità società residenti in Paesi UE; società madre partecipa > 15% nella figlia (in origine 25%; poi 20% dall’1/1/2005; 15% dall’1/1/2007 e 10% dall’1/1/2009); partecipazione detenuta per 2 anni; società madre e società figlia costituite in una delle forme previste dalla direttiva; società madre e società figlia soggette ad imposte nello Stato di residenza

  39. Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 - l’estensione alle catene di società: nel caso di adozione del metodo del credito di imposta, il riconoscimento della frazione dell’imposta sulle società pagata non solo dalla società figlia, ma anche da una sua affiliata che soddisfi i requisiti della Direttiva l’estensione alle società sottoposte ad imposizione nello Stato membro di residenza, ma considerate trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri (partnerships – S.A.S. e S.N.C.)

  40. Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 I soggetti destinataridella Direttiva ed il ruolo dellaforma giuridica(l’estensione dell’elenco allegato) Il requisito deldomicilio fiscaleed i criteri di collegamento Il requisitodell’assoggettamento all’impostasulle società (orientamento privilegiante criteri economici; orientamento privilegiante una più rigorosa interpretazione giuridica); il caso di Maderia, delle Canarie, delle Azzorre… Il requisito dellasoglia di partecipazioneed i disallineamenti (requisiti di partecipazione; soglia di partecipazione)

  41. Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 Il periodo minimo di detenzione La nozione di ritenuta ed il criterio funzionale adottato dalla Corte in assenza di una definizione specifica La fungibilità dei metodi per evitare le doppie imposizioni ed il riconoscimento del credito per le imposte a pagate all’estero da società figlie di qualunque grado La Direttiva e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni: il rimborso del credito di imposta (il caso Oce’ Van Der Grinten – Test Claimants in FII Group Litigation) Gli oneri non deducibili relativi alla partecipazione

  42. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il regime nazionale

  43. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI UE “IN ENTRATA”: Art. 89 Tuir: • Esclusi 95%

  44. I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI UE “IN USCITA” • Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973: • Diritto al rimborso della ritenuta “in uscita” subita ex art. 27, comma 3, D.p.r. n. 600/1973. • La società beneficiaria può chiedere alla società erogante la disapplicazione della ritenuta • Clausola “beneficial owner”

  45. Il regime di parziale esenzione dei dividendi nella riforma tributaria italiana Con riferimento ai non residenti il regime di esenzione al 95% è applicabile a condizione siano assimilabili alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti. A tale fine gli strumenti partecipativi devono presentare le seguenti caratteristiche: la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi); tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. non deve trattarsi di ente residente in uno Stato o in un territorio a regime fiscale privilegiato, salvo interpello favorevole

  46. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Esempi

  47. A S.p.A. L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro Italia Francia Germania Stabile organizzazione di A B AG. 15%

  48. A S.A. L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro Francia Germania Italia Stabile organizzazione di A B S.r.l. 15%

  49. A AG. L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro Germania Italia Francia Stabile organizzazione di A B S.A. 15%

  50. A S.p.A. L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro Italia Germania Stabile organizzazione di A B S.r.l. 15%

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